CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori dott. UE De EG Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott. OV IA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.241/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.190/2022 resa dal Tribunale di Enna il 13.3.2022 e pubblicata in pari data, avente ad oggetto opposizione a precetto
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici in Caltanissetta via Libertà n.174
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. OV Palermo per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Enna, viale IV Novembre n.2
- appellato -
e nei confronti di
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, con sede in Roma in Via G. Grezar n. 14
- appellata contumace -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono
1 lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. Parte_2
, già tutore legale di , conveniva avanti il Tribunale di Caltanissetta
[...] Controparte_1
con procedimento iscritto al n. 2146/2014 R.G. il , in persona del Parte_1
legale rappresentante, ed Agente della Riscossione, provincia di Controparte_3
Cuneo, in persona del legale rappresentante, chiedendo l'annullamento previa sospensione della cartella di pagamento n. 03720120008046805008 di € 7.213,29,
nonché della cartella di pagamento n. 03720120008046906011 di € 33.078,86 per spese di giustizia, emesse da e notificategli in data 19.12.2012. Controparte_3
Con Ordinanza del 12.2.2015, il Tribunale di Caltanissetta si dichiarava incompetente per territorio in favore del Tribunale di Enna, dinanzi al quale il tutore procedeva alla riassunzione della causa, iscritta al n. 386/2015 R.G.
Esponeva che con sentenza penale n. 267/04 Reg. Sent. emessa in data 21.4.2004 dalla
Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento iscritto al n. 1263/02 R.G.N.R. La
[...]
veniva condannato ai sensi dell'art. 589 e 899 c.p.p. – per il reato di cui all'art. CP_1
416 bis c.p. – alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.
Con ordinanza in pari data, la Corte di Appello di Caltanissetta integrava il dispositivo della sentenza in ordine alle spese processuali, statuendo: “Condanna alle Controparte_1
spese del primo grado di giudizio con esclusivo riferimento alla fattispecie delittuosa di cui
Par al capo A) della rubrica ed in solido con , , e CP_4 CP_5 CP_6
2 , questi ultimi già condannati sul punto dal Tribunale di Enna con Controparte_7
sentenza n. 426 del 09/07/2003; condanna inoltre, alle spese del Controparte_1
presente giudizio di appello, fermo restando – con riguardo a quelle relative all'epoca
antecedente allo stralcio della sua posizione processuale – il vincolo di solidarietà con gli
eventuali ulteriori obbligati”.
In data 17.5.2011 l della Corte di Appello di Controparte_8
Caltanissetta, comunicava avviso di pagamento della somma dovuta allo Stato in relazione alla sentenza n. 267/04 Reg. Sent. cit. per € 624.909,73 suddivisa:
“1) n.191/11 - € 596.418,04 - spese antic. Procura per proc. 1934/01 N.R.CL e 1263/02
- in solido con tutti gli imputati di cui all'elenco allegato;
CP_9
Con 2) n.192/11 - € 8.271,34 - spese antic. in solido con tutti imputati proc. 587/03 R.G.
Corte n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 – proc. 339/03 R.G.Corte – ; CP_11
3) n.193/11 - € 19.040,59 - spese anticipate e forf. I^ grado;
4) n.194/11 - € 1.176,76 - spese anticip. e forf. I^ grado in solido con Parte_3
Iscritte alle partite n. 191-192-193-194/11 Mod. 3 S.G.”.
[...]
Successivamente, in data 28.5.2011, presentava istanza all' Parte_2 [...]
“al fine di poter conoscere le somme che sono state imputate Controparte_8
alla posizione processuale del ”. Controparte_1
Con provvedimento del 18.7.2011, il Dirigente della Corte di Appello di Caltanissetta
disponeva “che le spese di intercettazione ammontanti ad € 560.293,12, in esecuzione a
quanto disposto dal P.M., con il suddetto provvedimento non sono dovute dal;
CP_1
Dispone, altresì, dalla partita 191/11 Il nominativo per l'importo CP_12 Parte_4
di € 560.293,12 e per il rimanente Controparte_13
importo iscritto al 191/11 per € 36.124,92 (dovuto in solido da tutti i coobbligati)”.
3 , in data 30.3.2012, presentava senza ottenere riscontro ulteriore istanza Parte_2
al medesimo ufficio, “considerata la solidarietà nell'obbligazione si chiede di voler
procedere al conteggio delle spese di giustizia, relative alla posizione di mio marito, così
come disposto dalla sentenza di cui in oggetto, escludendo naturalmente le spese relative
all'attività di intercettazione, così come disposto dal P.M. dr. con la nota Per_1
n.1934/01 mod. 21 del 14/07/2011. Si chiede, altresì, considerato lo status di collaboratori
di giustizia dei coimputati: , , , imputati con CP_4 CP_5 Controparte_14
diritto alla remissione del debito di volere provvedere all'apertura di una nuova partita di
credito relativa alla sola posizione di mio marito, con decurtazione delle eventuali spese
non dovute a titolo di remissione del debito”.
In data 19.12.2012 venivano, invece, notificate all'attore e per esso al suo tutore legale le cartelle di pagamento opposte, le cui somme richieste derivavano dalle partite n. 191/11 e n. 81/12 riferite al procedimento n. 1934/01 R.G.N.R., individuando come coobbligati tutti gli imputati per tutti i capi di imputazione.
In data 5.3.2013, il tutore legale , proponeva incidente di esecuzione Parte_2
presso la Corte di Appello di Caltanissetta avente ad oggetto istanza di riesame delle spese processuali richieste in relazione alle cartelle esattoriali di cui in oggetto, ma con provvedimento n. 42/13 dell'8.4.2014 depositato il 7.5.2014, la Corte di Appello dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice civile.
La contestava l'erroneità dell'addebito, evidenziando che la condanna a CP_1
suo carico riguardava esclusivamente il pagamento delle spese processuali riferite al capo
A) della rubrica, proc. n.1263 R.G.N.R., in solido con , , CP_4 CP_5 [...]
e , i quali rispondevano di altri reati ed in altri procedimenti, e le CP_14 Controparte_7
somme iscritte a ruolo non potevano essere imputate all'attore.
4 Altresì, precisava che gli obbligati solidali, quali collaboratori di giustizia, avevano beneficiato della remissione del debito, e nei loro confronti non poteva ripetere le somme pagate.
E, infine, le spese di riscossione, non potevano essere richieste all'attore in quanto lo stesso aveva manifestato la propria disponibilità a provvedere al pagamento delle somme.
L'attore chiedeva, quindi, l'annullamento delle cartelle di pagamento.
Con comparsa del 12.1.2015 si costituiva il eccependo in via Parte_1
preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta in favore del
Tribunale di Enna, in quanto trattandosi di opposizione a cartella esattoriale – atto equiparabile ad un precetto – l'opposizione doveva essere proposta innanzi al Giudice del luogo dove era stata notificata la cartella stessa.
In subordine, nel merito contestava integralmente la fondatezza della domanda,
deducendo che le cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'attore erano n.
03720120008046805000, n. 29320110079671981000 e n. 29320110079672082000,
relative alle partite di credito nn. 192/11, 193/11, 194/11 Mod. 3SG aperte dall'
[...]
della Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito della sentenza n. Controparte_8
267/04 del 21.4.2004 della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 9.7.2003 per i procedimenti R.G.
nr. 1263/02 e 1934/01.
Gli importi delle partite erano stati determinati sulla scorta delle distinte della Procura e del
Tribunale per il procedimento c.d. “Parafulmine”.
L'Ufficio recupero crediti aveva aperto la partita n. 191/11 anche per il e CP_1
successivamente il suddetto nominativo veniva eliminato per l'importo di € 560.293,12 e aperta la partita n.81/12 per il rimanente importo di € 36.124,62 dovuto in solido da tutti i
5 coobbligati, relativo alla sentenza della Corte di Appello del 3.7.2003, in parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale di Caltanissetta del 29.8.2002, per le medesime notizie di reato R.G. n. 1263/02 e n. 1934/01.
Per quanto riguarda la partita n.192/2011, risulta dal certificato della Procura della
Repubblica che “il procedimento penale n. 1263/02 c. + altri non è altro Controparte_7
che l'iscrizione tecnica del procedimento penale n. 1934/01 DDA di Caltanissetta e n.
1744/01 GIP di Caltanissetta”.
L'importo iniziale, per effetto della remissione del debito di due coobbligati, veniva ridotto e il credito residuo di € 6.892,78 veniva iscritto a ruolo.
La partita n.193/11 conteneva le spese anticipate e forfetizzate relative alla sentenza del
Tribunale di Enna del 9.7.2003 e le spese contenute in tale partita di credito si riferivano a trascrizioni e attività di indagine relative al capo A, per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p.
La partita n.194/11 veniva aperta nei confronti di e Controparte_1 Parte_3
per l'importo di € 1.179,76 per spese anticipate del Tribunale di Enna e forfetizzate
[...]
del primo grado (CTU, custodia, indennità testi) dovute da tutti gli imputati condannati con sentenza del Tribunale di Enna del 9.7.2003.
Si costituiva deducendo l'inammissibilità e tardività dell'opposizione Controparte_3
ex art. 617 c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
Il giudizio veniva interrotto a seguito della chiusura della tutela, per cessazione dello stato di interdizione legale di e successivamente riassunto dal medesimo. Controparte_1
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n. 190/2022
il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione proposta dal , annullava le Controparte_1
cartelle di pagamento n. 0372012 0008046805008 e n. 03720120008046906 011 emesse
6 da argomentando che “Nessuna evidenza documentale dei titoli Controparte_3
costitutivi il detto credito risulta in atti. Nessuna evidenza documentale risulta, neppure
dalla documentazione dimessa dal Ministero, del credito portato dalla partita n.81/12” e compensando tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il propone gravame Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO DEL TRIBUNALE – ART. 342, 1° COMMA, N.1 C.P.C.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere della motivazione della pretesa erariale gravante sull'Amministrazione.
Ha, altresì, ritenuto non provata la fondatezza della pretesa erariale, basandosi su due note prodotte dal , Controparte_1
senza tuttavia considerare che la seconda nota ha revocato e rideterminato le somme indicate nella prima nota.
Una corretta e complessiva valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe, pertanto, dovuto condurre a un diverso esito del giudizio, pienamente conforme alle ragioni dell'Amministrazione.
VIOLAZIONE DI LEGGE DELL'ART. 2697 C.C. - ART. 342, 1° COMMA, N.2 C.P.C.
La sentenza impugnata ha violato l'art. 2697 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto erroneamente che gli elementi indicati nelle cartelle di pagamento opposte non sono sufficienti a dimostrare la pretesa erariale dell'amministrazione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che, ai fini dell'intellegibilità delle somme ingiunte, è sufficiente che nella cartella siano indicati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi.
Gli elementi indicati nelle cartelle sono sufficienti per individuare le somme ingiunte e le cartelle opposte consentono di ritenere rispettato il requisito dell'intellegibilità delle somme intimate.
L'amministrazione aveva dedotto e provato che le cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'attore erano n.
03720120008046805000, n. 29320110079671981000 e n. 29320110079672082000, relative alle partite di credito n. 192/11, n.
7 193/11, n.194/11 Mod. 3SG aperte dall' della Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito della sentenza n. Controparte_8
267/04 del 21.4.2004 della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Enna del 9.7.2003 per i procedimenti R.G. n. 1263/02 e n.1934/01. Gli importi delle partite erano stati determinati sulla scorta delle distinte della Procura e del Tribunale per il procedimento c.d. “Parafulmine”.
L'Ufficio recupero crediti aveva aperto la partita n. 191/11 anche per il e successivamente il suddetto nominativo veniva CP_1
eliminato per l'importo di € 560.293,12 e aperta la partita n. 81/12 per il rimanente importo di € 36.124,62 dovuto in solido da tutti i coobbligati, relativo alla sentenza della Corte di Appello del 3.7.2003, in parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale
di Caltanissetta del 29.8.2002, per le medesime notizie di reato R.G. n. 1263/02 e n. 1934/01.
La partita n. 81/11 si riferisce alle spese relative al procedimento penale per la fase delle indagini preliminari e addebitabili a tutti gli imputati in solido per la non frazionabilità dell'attività di indagine e della non riferibilità di singole attività di indagine ad alcuno degli indagati.
La cartella n. 037 2012 00080469 06 011 dell'importo di € 33.078,86 è stata motivata e le somme ingiunte sono state comprovate dalla documentazione indicata in atti e la cartella n. 037 2012 00080468 05 008 dell'importo di € 7.213,29
riguarda la condanna alle spese contenuta nella sentenza n.267/04 della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha definito la posizione processuale del , stralciandola da quella degli altri imputati. CP_1
Per quanto riguarda la partita n. 192/2011, risulta dal certificato della Procura della Repubblica che il procedimento penale n.
1263/02 c. + altri è l'iscrizione tecnica del procedimento penale n. 1934/01 DDA di Caltanissetta e del Controparte_7
procedimento n. 1744/01 GIP di Caltanissetta e l'importo iniziale, per effetto della remissione del debito di due coobbligati veniva ridotto e il credito residuo di € 6.892,78 veniva iscritto a ruolo.
La partita n. 193/11 conteneva le spese anticipate e forfetizzate relative alla sentenza del Tribunale di Enna del 9.7.2003 e le spese contenute in tale partita di credito si riferivano a trascrizioni e attività di indagine relative al capo A, per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. e la partita n. 194/11 veniva aperta nei confronti di e per Controparte_1 Parte_3
l'importo di € 1.179,76 per spese anticipate del Tribunale di Enna e forfetizzate del primo grado (CTU, custodia, indennità testi)
dovute da tutti gli imputati condannati con sentenza del Tribunale di Enna del 9.7.2003.
8 Con comparsa di risposta del 16.11.2022, si costituisce , chiedendo Controparte_1
rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
L' non si costituiva nel presente giudizio e veniva Controparte_15
dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel rigettare l'appello il Giudice del gravame può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il
devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione
delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in
maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito”.
L'appello proposto dal verte sulla riforma della sentenza Parte_1
n.190/2022 del Tribunale di Enna, che ha accolto l'opposizione proposta dal CP_1
, annullando le cartelle di pagamento impugnate emesse da
[...] Controparte_16
della Riscossione – Provincia di Cuneo e notificategli in data 19.12.2012 per il
[...]
recupero di spese processuali inerenti un procedimento penale che aveva coinvolto
9 l'opponente.
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto la carenza di motivazione della pretesa creditoria, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., per la mancanza di prova della debenza e del quantum degli importi intimati e iscritti a ruolo.
Nel caso di specie, risulta che con sentenza n. 267/04 Reg. Sent. emessa in data
21.4.2004 dalla Corte di Appello di Caltanissetta nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1263/02 R.G.N.R. e n. 282/04 R.G. La veniva condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 416 bis c.p. alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e al pagamento delle spese del primo grado di giudizio per la fattispecie delittuosa di cui al capo A) della rubrica e a quelle del giudizio di appello (cfr. all.3 atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento).
L'Ufficio recupero crediti erariali penali della Corte di Appello di Caltanissetta comunicava avviso di pagamento del 4.5.2011 per le spese di giustizia dovute dal in Controparte_1
relazione alla sentenza n. 267/04 Reg. Sent cit., iscritte alle partite di credito nn.191-192-
193-194/11 Mod. 3 S.G. (cfr. all.4 ibidem).
Nell'elenco debitori allegato al suddetto avviso, l'appellato è menzionato soltanto nel proc.
Contr 282/04 R.G. Corte - n.1263/02 R.G.N.R.
Con provvedimento del 18.7.2011, il Dirigente dell'Ufficio disponeva che le spese di intercettazione ammontanti ad € 560.293,12 – in esecuzione a quanto disposto dal P.M. –
non erano dovute dal e l'eliminazione dalla partita n. 191/11 del nominativo di CP_1
quest'ultimo, nonché l'apertura di una nuova partita di credito per il rimanente importo iscritto alla partita 191/11 per € 36.124,92, somma dovuta in solido da tutti i coobbligati
(cfr. all.6 ibidem).
10 In data 19.12.2012, all'odierno appellato venivano notificate le cartelle di pagamento per i crediti iscritti a ruolo dalla Corte di Appello di Caltanissetta - Ufficio campione penale a titolo di spese processuali avverso le quali veniva proposta opposizione all'esecuzione.
La cartella di pagamento n. 03720120008046805008 dell'importo di € 7.213,29 a pag. 2
riporta l'Ente creditore – Corte di Appello di Caltanissetta Ufficio – l'anno CP_17
2011, il codice tributo IE10, la descrizione “spese processuali”, il numero di ruolo
2012/004982, i coobbligati solidali al pagamento e a pag.4 gli estremi dell'atto
20030703P.191/11 NR 1934/01”, riferita alla sentenza resa dalla Corte Parte_5
di Appello di Caltanissetta del 3.7.2003 nell'ambito del procedimento penale n.1934/01
R.G.N.R. e alla partita n.191/11 (cfr. all.1 atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento).
La cartella di pagamento n. 03720120008046906011 dell'importo di € 33.078,86 riproduce le medesime indicazioni di cui alle pagg. 2 e 4 della precedente cartella, con l'aggiunta di altri coobbligati, ad eccezione della diversa indicazione della partita che assume il n. 81/12
(cfr. all.2 ibidem).
Le cartelle di pagamento impugnate non contengono un'adeguata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa erariale, risultando carenti sia in ordine al calcolo dell'ammontare delle singole voci di spesa, sia in merito alla loro riferibilità e pertinenza rispetto al reato oggetto della condanna dell'opponente.
Le stesse si limitano a riportare importi iscritti a ruolo e compensi di riscossione, corredati da generici richiami al procedimento giudiziario, senza indicare il percorso contabile seguito per la determinazione del credito e la quantificazione dell'importo dovuto in base alla decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti.
Nel giudizio di opposizione, incombe sull'Ente creditore l'onere di fornire una specifica e
11 comprensibile indicazione dei presupposti e delle modalità di determinazione dell'importo effettuata in sede amministrativa, con particolare riguardo alla pertinenza delle spese addebitate al reato per il quale l'intimato ha riportato condanna.
Dall'esame dei dati identificativi delle cartelle a pag.4 si rileva che il è estraneo al CP_1
procedimento giudiziario 1934/01 N.R.CL ivi indicato e definito con sentenza del 3.7.2003,
in quanto questi è stato condannato con sentenza n. 267/04 Reg. Sent. emessa in data
21.4.2004 dalla Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento iscritto al n. 1263/02
R.G.N.R. e n. 282/04 R.G. con esclusivo riferimento alla fattispecie delittuosa di cui al capo A) della rubrica.
L'appellato è stato l'unico degli imputati ad essere giudicato con rito ordinario definito con sentenza n. 267/04 cit., mentre gli altri coimputati avevano optato per il rito abbreviato definito con la sentenza del 3.7.2003 della medesima Corte.
Inoltre, le suddette cartelle individuano come coobbligati del tutti gli imputati del CP_1
procedimento 1934/01 N.R.CL per tutti i capi di imputazione, mentre l'opponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali riferite al capo A) della rubrica, proc. N.
1263 R.G.N.R., in solido solo con , , e CP_4 CP_5 Controparte_14 [...]
, quest'ultimi già condannati dal Tribunale di Enna con sentenza n.426/03 del CP_7
9.7.2003.
Altresì, la cartella n. 03720120008046805008 negli “estremi dell'atto” a pag.4 riporta la partita 191/11 che non appare più riferibile all'odierno appellato, in quanto dal provvedimento dell'Ufficio recupero crediti erariali del 18.7.2011 era stato eliminato il nominativo del medesimo dalla suddetta partita e disposta l'apertura di una nuova partita per il residuo credito iscritto alla partita 191/11 a carico del . CP_1
Invece, la cartella n. 03720120008046906011 negli “estremi dell'atto” a pag.4 riporta la
12 partita 81/12, ma non vi è prova che essa sia la nuova partita di credito.
Anche sotto il profilo del quantum della pretesa creditoria, gli importi portati dalle cartelle impugnate non sono corrispondenti al ricalcolo degli importi dell'Ufficio recupero crediti
(cfr. all. 6 atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento).
Le cartelle di pagamento presentano un deficit motivazionale, non solo sui presupposti,
ma anche sulla stessa quantificazione della pretesa.
L'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non avendo fornito alcuna chiara evidenza circa i criteri di quantificazione del credito e la riferibilità
delle spese ai procedimenti penali richiamati.
Ne consegue che la motivazione delle cartelle impugnate deve ritenersi carente ai sensi dei principi di trasparenza e di tutela del diritto di difesa, con conseguente conferma della pronuncia del Tribunale che ne ha disposto l'annullamento.
In tal senso la Corte di Cassazione con Ordinanza n.16853 del 15.6.2021: “Anche la
cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai
presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa;
tuttavia, con riferimento
all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento,
quanto per la cartella di pagamento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la
verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle
finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a
conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per
consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le
ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa”.
Ed ancora, recentemente Cass. civ., sez. III, sentenza 9.1.2025, n. 560: “Ai fini del
13 recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli
elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo
sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal
momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso
del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale
che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad
atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel
processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente
comunicati”.
L'appellato ha fornito prova sia dell'impossibilità di verificare l'effettiva riconducibilità delle somme intimate al reato per il quale egli è stato condannato in sede penale, sia che le somme richieste risulterebbero riferite anche a procedimenti relativi a reati per i quali egli non ha riportato condanna e rispetto ai quali deve ritenersi del tutto estraneo.
Le cartelle, quindi, difettano del requisito dell'intellegibilità delle somme intimate sia sotto il profilo della ricostruzione degli importi addebitati, quanto alle modalità di quantificazione della somma richiesta, sia riguardo alla pertinenza di detti importi alla statuizione di condanna penale, quanto all'inerenza della somma richiesta al reato ascritto.
Con l'atto di gravame, il menziona tre ulteriori cartelle di Parte_1
pagamento n. 03720120008046805000, n. 29320110079671981000 e n.
29320110079672082000 emesse nei confronti di , concernenti differenti Controparte_1
partite creditorie e non oggetto di specifica opposizione, che, per tale ragione, restano estranee all'ambito di cognizione del presente giudizio.
Di qui il rigetto dell'appello.
In ordine alle spese di giudizio, la Corte ravvisa esistenti le "gravi ed eccezionali
14 ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018), giustificano la compensazione delle spese di lite del grado di appello, in ragione della obiettiva complessità della questioni giuridiche esaminate e del fatto che la decisione dell'appello avviene anche facendo applicazione di un arresto giurisprudenziale successivo alla proposizione del gravame.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con la parte appellata non costituita.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, poiché parte appellante è
Amministrazione dello Stato (come tale esonerata dal pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.241/2022 R.G. cont., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.190/2022 resa dal Tribunale di Enna il
13.3.2022 e pubblicata in pari data, appellata dal . Parte_1
Spese del giudizio di appello compensate tra le parti costituite.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, poiché parte appellante è
Amministrazione dello Stato, come tale esonerata dal pagamento del contributo unificato.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
OV IA UE De EG
15