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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3563/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 giugno 2020 , lamentando l'ingiusta revoca a seguito Parte_1
della visita di revisione per motivi sanitari del 24 ottobre 2019, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2605/2020 r.g.). Nella resistenza dell' veniva CP_2
disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 5 luglio 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
2.1.- Quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito al giudicato esterno valevole in questa sede in forza del precedente decreto di omologa del 1 dicembre 2017 (n. 2700/2016 r.g.) che ha accertato la sussistenza del requisito per l'assegno ordinario di invalidità dal 26 maggio 2015, è sufficiente rilevare che la definitività del decreto di omologa va intesa rebus sic stantibus.
Invero è la legge ad imporre all'amministrazione, senza alcuna discrezionalità nella scelta, di operare verifiche periodiche sulla persistenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare della prestazione assistenziale in godimento.
A tal proposito è utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto.
Con la legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014 è stato previsto che la Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione. Mentre con il D.M. 2 agosto 2007 del Ministro dell'Economia
e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro della salute sono state individuate patologie non rivedibili (cfr. art. 25 comma 8).
Accanto a dette verifiche c.d. ordinarie vi sono, poi, le verifiche demandate all' nell'ambito dei CP_1
«piani di verifica» straordinari promossi annualmente dal legislatore per reprimere abusi e contenere la spesa (v. così Cass. n. 14561/2022).
3.- Cio posto il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente
è affetto da “Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico. Esiti di pregressa decompressione cervicale per ernia C6/C7 con modiche note poliartrosiche non esimenti. Ipertensione arteriosa” che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “… le patologie descritte nella consulenza redatta dal ctu dottor nel 2017, sono le stesse che il sottoscritto ha valutato (si invita a verificare la diagnosi Per_1
formulata in ATP).
2 Tuttavia la semplice diagnosi non è sufficiente a fini valutativi in quanto il grado di invalidità può variare significativamente in relazione all'impatto funzionale che una data infermità può causare in soggetti diversi o anche nel medesimo soggetto ed in relazione alle fasi evolutive.
… Deve viceversa essere precisato che l'evoluzione delle patologie, anche di quelle inemendabili, non è invariabilmente soggetta a evoluzione lineare ma ad un andamento irregolare con fasi di miglioramento connesse alle prevedibili modificazioni indotte dalla terapia, dall'assunzione di nuovi farmaci o anche alle modifiche biofisiologiche del paziente (pe esempio riduzione di alcuni fattori di rischio, modificazione degli stili di vita etc)
Per di più, nel caso di specie, le valutazioni sull'apparato locomotore ed in particolar modo sul rachide cervicale e sugli arti superiori da pate del CTU di I grado sono avvenute solo pochi mesi dopo l'intervento chirurgico quindi, in termini fisiopatologici, ben prima che si manifestassero i miglioramenti auspicati anzi, espressamente ricercati con l'intervento stesso.
… il periziato nel 2017, stante la comparsa di manifestazioni irritative del plesso brachiale causate da ernia discale, è stato sottoposto ad intervento di decompressione cervicale. La risonanza da cui è scaturita la diagnosi di ernia cervicale ha altresì documentato la normalità dei reperti a carico dei restanti metameri cervicali e della spalla. Dal punto di vista clinico, in atto, le manifestazioni a carico dell'apparato osteoarticolare sono di moderata entità e decisamente non esimenti.
Tale affermazione non contraddice quanto riscontrato dal CTU nel 2017, in quanto quella consulenza era stata eseguita pochi mesi dopo l'intervento, quindi ancora gli effetti migliorativi della correzione chirurgica e della consequenziale terapia riabilitativa non erano stati conseguiti. Tali effetti, come usualmente accade, col tempo hanno determinato un significativo miglioramento del quadro clinico fino al quadro in atto riscontrato. In particolare il ROM degli arti attualmente è pressoché completo ed il tono ed il trofismo dei principali gruppi muscolari sono conservati. Le riferite (ma mai indagate) parestesie alla punta delle prime tre dita della mano sinistra non inficiano la capacità manipolativa e non inducono amiotrofia.
Infine rilevo che la neuropatia non è documentata da nessuno specifico accertamento e non è congruente con i rilievi obiettivi (assenza di amiotrofia, di fascicolazioni,di ipo-anestesia, di deficit della sensibilità etc). I suddetti rilievi obiettivi, peraltro, non sono segnalati nemmeno nel certificato rilasciato dal medico curante, il quale si limita a segnalare laconicamente “riferita” spinalgia pressoria e limitazione della flesso estensione. L'infermità, dunque, è solo presunta sulla base delle dichiarazioni del periziato che, se anche possono essere accettate apoditticamente in ambito clinico (ma anche in questo caso perché non approfondire con idonee metodiche?) in medicina legale devono essere congruentemente ed oggettivamente riscontrate.
Quanto poi alla grave limitazione articolare delle spalle, delle ginocchia, del rachide lombare, nulla di tutto ciò è stato riscontrato nel corso della visita di ATP (vedasi EOL dell'ATP).
3 … gli accertamenti cardiologici eseguiti sono caratterizzati dall'assenza pressoché totale di obiettività clinica (soffio 1-2/6 ); dall'assenza di rilievi ECGrafici significativi (tachicardia CP_3
sinusale, turbe aspecifiche della ripolarizzazione) da FE normale (60%) ed eucinesia parietale all'ecocardio. L'ipertensione attualmente è in buon compenso e sussiste adeguato controllo dei valori pressori. Unici dati di un sia pur lieve rilievo sono: modesta ipertrofia del SIV e fibrosi mitalica. A fronte di simili reperti l'attribuzione della II classe NYHA appare quasi un atto di fede nel paziente ed in ciò che egli riferisce;
atto massimamente legittimo in ambito clinico, ma non in ambito medico legale ove la necessaria ricerca di elementi oggettivi che suffraghino la valutazione resta frustrata dall'esame della documentazione in atti e dall'obiettività cardiologica raccolta in corso di CTU. Stanti, pertanto, le caratteristiche desunte dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall'esame obiettivo cui si rimanda,
è davvero improbabile ritenere di poter ascrivere la cardiopatia alla seconda classe NYHA;
anche perché, ricordo a me stesso, le classi create dalla associazione dei cardiologi statunitensi non sono lasciate all'arbitrio del medico ma devono rispondere a precise indicazioni che, ribadisco, nel caso di specie non sono state documentate.
… Il diabete mellito è valutabile sulla scorta di documentazione vecchia di cinque anni circa.
Sebbene all'epoca manifestasse caratteristiche di scarso controllo glicemico (Hb glicosilata circa 11) è vero che non sussistevano documentate complicanze d'organo ed è altresì vero che il periziato non ha mai sentito la necessità di eseguire ulteriori test metabolici (peraltro estremamente banali e del costo di pochi euro). Oggi alla luce dell'obiettività e della terapia praticata, sembra essere nel range di una condizione di compenso più adeguato, in assenza di documentate complicanze d'organo”.
Ha quindi concluso che “… dette infermità, valutate nel loro complesso, non riducono la capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini;
gli elementi anamnestici e documentali di cui si dispone, inducono a ritenere che il quadro clinico non si sia aggravato durante l'iter amministrativo-giudiziario e che lo strato invalidante attuale sia stato raggiunto a far data dalla data dell'istanza. il ricorrente non è nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_2
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4 3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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