Art. 2.
Con decreto Reale sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Con decreto Reale sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.