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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariangela Carbonelli Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 117/2024 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Lanzo Ines;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Niglio Francesco;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in atti, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore
(nt. a Foggia il 26/12/2012) fissate nella sentenza di cessazione degli effetti civili Persona_1
del matrimonio n. 2684/2021 pubblicata il 17/11/2021 dal Tribunale di Foggia, depositato il pagina 1 di 6 23/01/2024, ha convenuto in giudizio , domandando: - Parte_1 Controparte_1
di disporre che l'assegno unico universale per il figlio a carico venisse erogato in suo favore nella misura del 100%; - di disporre che il padre potesse vedere e tenere il figlio con sé il martedì e il giovedì di ogni settimana tra le ore 19.30 e le ore 21.30; - di disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile di euro
400,00, aumentando pertanto di euro 100,00 l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, con pagamento degli arretrati;
- di intimare al padre di astenersi dal fumare in presenza del figlio e di assicurarsi che quando il figlio è con lui si trovi in un ambiente salubre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/03/2024, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio l'attrice si è trasferita da Foggia a Vasto per motivi di lavoro e ha domandato di autorizzare il trasferimento del figlio presso di lei e la sua iscrizione presso un istituto scolastico della cittadina abruzzese.
Il padre si è opposto al trasferimento e, inizialmente, ha domandato il collocamento del figlio presso di sé.
All'udienza del 24/02/2025 si è proceduto all'audizione del minore, il quale ha dichiarato:
“… So che mamma vuole trasferirsi a Vasto ma io le ho già detto che il mio desiderio è quello di Per_ rimanere qui a casa di mia nonna dove vivo con lei e mio nonno. Qui ho tutti i miei amici, i miei parenti, le mie cose. E' qui che si svolge la mia vita. Mamma desidererebbe che io andassi Per_ con lei a Vasto ma il mio desiderio è di rimanere qui e di stare a casa di mia nonna , con la quale sto bene e che mi vuole bene a sua volta. Vedo mio padre nei fine settimana e anche durante la settimana alcune volte”.
All'esito dell'audizione del minore, alla stessa udienza, l'attrice, preso atto dei desideri del figlio, non si è opposta a che il ragazzo rimanesse collocato presso la casa dei nonni materni, per lo meno in via transitoria, fino a che fosse durata la sua permanenza a Vasto e ha chiarito di poter fare ritorno da Vasto a Foggia ogni fine-settimana già dal venerdì. Il convenuto ha preso atto della volontà del minore e ha rappresentato di avere ottimi rapporti con i nonni materni.
La causa è stata, pertanto, rinviata per la decisione e la rimessione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Nel rassegnare le proprie conclusioni il convenuto è tornato a domandare il collocamento presso di sé del figlio, in ragione del trasferimento della madre a Vasto.
pagina 2 di 6 2. Nel merito, le vigenti condizioni di affido del minore devono essere modificate, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., sussistendo sopravvenuti giustificati motivi, consistenti nel trasferimento della madre, per motivi di lavoro, nella città di Vasto, con la necessità di rivedere il collocamento del figlio, il regime di frequentazione genitori-figlio e gli obblighi di mantenimento genitoriali.
Il Collegio ritiene che, fermo restando il regime di affido condiviso ai genitori, debba assecondarsi il desiderio motivatamente manifestato dal minore, con decisione e consapevolezza, di rimanere collocato presso l'abitazione dei nonni materni (nt. il 17/01/1954 in Persona_3
San Marco In Lamis) e (nt. il 2/04/1957 in San Marco In Lamis), alla via Parte_2
Ferdinando Villani n. 43 in Foggia.
Come già esposto, il minore ha condivisibilmente espresso la volontà di conservare il suo habitat domestico, presso l'abitazione dei nonni materni, mantenendo i rapporti con i suoi amici e parenti e rimanendo nella città in cui ha sempre vissuto. E' importante precisare, sul punto, che, come dedotto dallo stesso convenuto, “… dopo la separazione la sig.ra si è trasferita Pt_1 nella casa dei nonni materni insieme al figlio motivo per cui dall'età di due anni si trova Per_1 dai nonni” (v. comparsa conclusionale).
Va rimarcato, inoltre, che il padre, all'esito dell'audizione del figlio, alla luce delle dichiarazioni di quest'ultimo, non si è opposto alla sua scelta, prendendo atto della sua volontà e rappresentando, peraltro, di avere ottimi rapporti con i nonni materni del minore.
Proprio gli ottimi rapporti tra il padre e i nonni materni sono garanzia del fatto che il genitore vedrà garantito il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con il figlio, come disposto dall'art. 337 ter c.c.
Va evidenziato, peraltro, come una tale soluzione si imponga per la necessità di non arrecare ulteriore turbamento alle abitudini di vita e al benessere del figlio, dopo il trasferimento della madre a Vasto, che già costituisce un mutamento significativo e potenzialmente impattante sulla emotività del minore. Si devono invece garantire, in questa fase, il più possibile, continuità ed equilibrio nella quotidianità di fermo restando che, come noto, le statuizioni adottate Per_1
nell'ambito dei procedimenti di famiglia vengono emesse rebus sic stantibus, per cui le decisioni adottate in questa sede potranno in futuro essere riviste, in caso di sopravvenuti giustificati motivi.
3. Quanto ai rapporti genitori-figlio, si ritiene di rivedere il calendario di visite padre-figlio,
pagina 3 di 6 essendo emerso che il calendario in vigore è parzialmente incompatibile con gli orari di lavoro del andrà invece previsto un calendario di visite madre-figlio, alla luce del trasferimento CP_1
a Vasto della e dei suoi impegni di lavoro. I due calendari di visite andranno inoltre Pt_1
coordinati tra loro.
Nello specifico, quanto al padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì, dalle ore 19:30 fino alla mattina successiva (compreso pernottamento), allorquando riaccompagnerà il minore a scuola o, in assenza di scuola, dai nonni materni. Il padre potrà vedere tenere con sé il minore anche un fine settimana al mese, da concordare con la madre, dal sabato alla domenica (compreso pernottamento).
Quanto alla madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio dal venerdì, al rientro da Vasto, alla domenica (compreso pernottamento) ogni settimana, ad eccezione che nel fine settimana di spettanza del padre.
Nel periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali il minore starà ad anni alterni con i genitori la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta. Nel periodo estivo il minore trascorrerà per lo meno venti giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi tra il padre e la madre.
4. Relativamente al mantenimento del figlio minore, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce la misura e il modo in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli e, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, vanno pertanto previsti assegni a carico della madre e del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, collocato presso i nonni materni, che i genitori dovranno versate in favore di questi ultimi, quali soggetti che assumono in via principale i compiti domestici e di cura del minore.
pagina 4 di 6 Non sono emerse ragioni per mutare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, mentre, quanto alla madre, avendo essa iniziato a lavorare come agente immobiliare nella città di Vasto, ove ha pure stipulato un contratto di locazione di una abitazione, si ritiene di porre anche a suo carico un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili.
Ciascun genitore dovrà continuare a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
L'assegno unico universale per il figlio a carico andrà percepito, come per legge, nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
5. Nulla va disposto sulla domanda avanzata dalla convenuta di intimare al padre di astenersi dal fumare in presenza del figlio e di assicurarsi che quando il figlio è con lui si trovi in un ambiente salubre, poiché il padre ha fermamente contestato le accuse materne, che sono rimaste sfornite di prova.
6. Considerato l'esito del giudizio, rispetto al quale ha assunto valore determinante la sopravvenienza consistente nel trasferimento della madre nella città di Vasto, e la soccombenza parziale delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2684/2021 pubblicata il
17/11/2021, così dispone:
1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato presso i nonni materni;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) disciplina i rapporti genitori-figlio come in parte motiva indicato;
3) pone a carico del padre e della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di euro 300,00 ciascuno ai nonni materni, somma da pagina 5 di 6 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'Istat,
e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
l'assegno unico universale per il figlio a carico andrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 17/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Mariangela Carbonelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariangela Carbonelli Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 117/2024 tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Lanzo Ines;
Parte_1 C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Niglio Francesco;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in atti, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio minore
(nt. a Foggia il 26/12/2012) fissate nella sentenza di cessazione degli effetti civili Persona_1
del matrimonio n. 2684/2021 pubblicata il 17/11/2021 dal Tribunale di Foggia, depositato il pagina 1 di 6 23/01/2024, ha convenuto in giudizio , domandando: - Parte_1 Controparte_1
di disporre che l'assegno unico universale per il figlio a carico venisse erogato in suo favore nella misura del 100%; - di disporre che il padre potesse vedere e tenere il figlio con sé il martedì e il giovedì di ogni settimana tra le ore 19.30 e le ore 21.30; - di disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile di euro
400,00, aumentando pertanto di euro 100,00 l'importo dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, con pagamento degli arretrati;
- di intimare al padre di astenersi dal fumare in presenza del figlio e di assicurarsi che quando il figlio è con lui si trovi in un ambiente salubre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/03/2024, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio l'attrice si è trasferita da Foggia a Vasto per motivi di lavoro e ha domandato di autorizzare il trasferimento del figlio presso di lei e la sua iscrizione presso un istituto scolastico della cittadina abruzzese.
Il padre si è opposto al trasferimento e, inizialmente, ha domandato il collocamento del figlio presso di sé.
All'udienza del 24/02/2025 si è proceduto all'audizione del minore, il quale ha dichiarato:
“… So che mamma vuole trasferirsi a Vasto ma io le ho già detto che il mio desiderio è quello di Per_ rimanere qui a casa di mia nonna dove vivo con lei e mio nonno. Qui ho tutti i miei amici, i miei parenti, le mie cose. E' qui che si svolge la mia vita. Mamma desidererebbe che io andassi Per_ con lei a Vasto ma il mio desiderio è di rimanere qui e di stare a casa di mia nonna , con la quale sto bene e che mi vuole bene a sua volta. Vedo mio padre nei fine settimana e anche durante la settimana alcune volte”.
All'esito dell'audizione del minore, alla stessa udienza, l'attrice, preso atto dei desideri del figlio, non si è opposta a che il ragazzo rimanesse collocato presso la casa dei nonni materni, per lo meno in via transitoria, fino a che fosse durata la sua permanenza a Vasto e ha chiarito di poter fare ritorno da Vasto a Foggia ogni fine-settimana già dal venerdì. Il convenuto ha preso atto della volontà del minore e ha rappresentato di avere ottimi rapporti con i nonni materni.
La causa è stata, pertanto, rinviata per la decisione e la rimessione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Nel rassegnare le proprie conclusioni il convenuto è tornato a domandare il collocamento presso di sé del figlio, in ragione del trasferimento della madre a Vasto.
pagina 2 di 6 2. Nel merito, le vigenti condizioni di affido del minore devono essere modificate, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., sussistendo sopravvenuti giustificati motivi, consistenti nel trasferimento della madre, per motivi di lavoro, nella città di Vasto, con la necessità di rivedere il collocamento del figlio, il regime di frequentazione genitori-figlio e gli obblighi di mantenimento genitoriali.
Il Collegio ritiene che, fermo restando il regime di affido condiviso ai genitori, debba assecondarsi il desiderio motivatamente manifestato dal minore, con decisione e consapevolezza, di rimanere collocato presso l'abitazione dei nonni materni (nt. il 17/01/1954 in Persona_3
San Marco In Lamis) e (nt. il 2/04/1957 in San Marco In Lamis), alla via Parte_2
Ferdinando Villani n. 43 in Foggia.
Come già esposto, il minore ha condivisibilmente espresso la volontà di conservare il suo habitat domestico, presso l'abitazione dei nonni materni, mantenendo i rapporti con i suoi amici e parenti e rimanendo nella città in cui ha sempre vissuto. E' importante precisare, sul punto, che, come dedotto dallo stesso convenuto, “… dopo la separazione la sig.ra si è trasferita Pt_1 nella casa dei nonni materni insieme al figlio motivo per cui dall'età di due anni si trova Per_1 dai nonni” (v. comparsa conclusionale).
Va rimarcato, inoltre, che il padre, all'esito dell'audizione del figlio, alla luce delle dichiarazioni di quest'ultimo, non si è opposto alla sua scelta, prendendo atto della sua volontà e rappresentando, peraltro, di avere ottimi rapporti con i nonni materni del minore.
Proprio gli ottimi rapporti tra il padre e i nonni materni sono garanzia del fatto che il genitore vedrà garantito il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con il figlio, come disposto dall'art. 337 ter c.c.
Va evidenziato, peraltro, come una tale soluzione si imponga per la necessità di non arrecare ulteriore turbamento alle abitudini di vita e al benessere del figlio, dopo il trasferimento della madre a Vasto, che già costituisce un mutamento significativo e potenzialmente impattante sulla emotività del minore. Si devono invece garantire, in questa fase, il più possibile, continuità ed equilibrio nella quotidianità di fermo restando che, come noto, le statuizioni adottate Per_1
nell'ambito dei procedimenti di famiglia vengono emesse rebus sic stantibus, per cui le decisioni adottate in questa sede potranno in futuro essere riviste, in caso di sopravvenuti giustificati motivi.
3. Quanto ai rapporti genitori-figlio, si ritiene di rivedere il calendario di visite padre-figlio,
pagina 3 di 6 essendo emerso che il calendario in vigore è parzialmente incompatibile con gli orari di lavoro del andrà invece previsto un calendario di visite madre-figlio, alla luce del trasferimento CP_1
a Vasto della e dei suoi impegni di lavoro. I due calendari di visite andranno inoltre Pt_1
coordinati tra loro.
Nello specifico, quanto al padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì, dalle ore 19:30 fino alla mattina successiva (compreso pernottamento), allorquando riaccompagnerà il minore a scuola o, in assenza di scuola, dai nonni materni. Il padre potrà vedere tenere con sé il minore anche un fine settimana al mese, da concordare con la madre, dal sabato alla domenica (compreso pernottamento).
Quanto alla madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio dal venerdì, al rientro da Vasto, alla domenica (compreso pernottamento) ogni settimana, ad eccezione che nel fine settimana di spettanza del padre.
Nel periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali il minore starà ad anni alterni con i genitori la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta. Nel periodo estivo il minore trascorrerà per lo meno venti giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi tra il padre e la madre.
4. Relativamente al mantenimento del figlio minore, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce la misura e il modo in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli e, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali dei figli, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, vanno pertanto previsti assegni a carico della madre e del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, collocato presso i nonni materni, che i genitori dovranno versate in favore di questi ultimi, quali soggetti che assumono in via principale i compiti domestici e di cura del minore.
pagina 4 di 6 Non sono emerse ragioni per mutare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, mentre, quanto alla madre, avendo essa iniziato a lavorare come agente immobiliare nella città di Vasto, ove ha pure stipulato un contratto di locazione di una abitazione, si ritiene di porre anche a suo carico un assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili.
Ciascun genitore dovrà continuare a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
L'assegno unico universale per il figlio a carico andrà percepito, come per legge, nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
5. Nulla va disposto sulla domanda avanzata dalla convenuta di intimare al padre di astenersi dal fumare in presenza del figlio e di assicurarsi che quando il figlio è con lui si trovi in un ambiente salubre, poiché il padre ha fermamente contestato le accuse materne, che sono rimaste sfornite di prova.
6. Considerato l'esito del giudizio, rispetto al quale ha assunto valore determinante la sopravvenienza consistente nel trasferimento della madre nella città di Vasto, e la soccombenza parziale delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2684/2021 pubblicata il
17/11/2021, così dispone:
1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato presso i nonni materni;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) disciplina i rapporti genitori-figlio come in parte motiva indicato;
3) pone a carico del padre e della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di euro 300,00 ciascuno ai nonni materni, somma da pagina 5 di 6 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'Istat,
e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
l'assegno unico universale per il figlio a carico andrà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 17/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Mariangela Carbonelli
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