Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 5 febbraio 2025 e letti gli atti della causa iscritta al n. 1579/2024 V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in calce al ricorso, dall'Avvocato
Emilio Francesco Possidente (c.f. nel cui studio in Napoli alla via San CodiceFiscale_2
Cosmo F.P. Nolana 60 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RECLAMANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3
RECLAMATA – NON COSTITUITA ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento avente ad oggetto reclamo avverso decreto del Tribunale di Napoli n. cron. 4901/2024 del 7 giugno 2024 e comunicato in data 11 giugno 2024 reso nel procedimento ex art. 1129 commi III e IV c.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli in data 23 febbraio 2024,
[...]
proprietaria di alcune unità immobiliari site nel condominio di Napoli viale J.F. CP_1
Kennedy 405, ha chiesto la revoca dell'amministratore dott. A sostegno della Parte_1 pretesa ha dedotto le seguenti tre violazioni riconducibili ai commi III e IV dell'art. 1129 c.c.: avere omesso di utilizzare il conto corrente condominiale, invitando i condomini a versare le quote dovute su un conto corrente definito “postale di studio” che, da ricerche effettuate,
1
avere omesso la tempestiva comunicazione della pervenuta notifica di un atto giudiziario;
avere omesso di accondiscendere alle ripetute richieste della ricorrente e di altri condomini sin dal mese di dicembre 2018 di ricevere copia di documentazione condominiale, in particolare degli estratti del conto corrente condominiale.
Instaurato validamente il contraddittorio l'amministratore ha opinato Parte_1
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha evidenziato che le circostanze spese dall'avversaria per chiedere la sua revoca erano dipese proprio dall'inadempimento di costei, debitrice verso il condominio di oltre €
70.000,00 all'origine delle esposizioni debitorie verso terzi, autori di un pignoramento del conto corrente condominiale, giustificando le sue iniziative con la necessità di proseguire la vita dell'ente.
È poi accaduto che all'assemblea condominiale del 6 maggio 2024 il dott. ha Pt_1
presentato le proprie dimissioni da amministratore, accettate dal condominio che ne ha nominato uno nuovo. Nel corso del giudizio è stato acquisito il verbale relativo.
Le difese di entrambe le parti hanno perciò chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sebbene la ricorrente abbia insistito di ottenere le spese e il resistente di poter documentare le attività da lui svolte sui conti nell'interesse condominiale, chiedendo di produrre le contabili dei tre conti correnti indicati da controparte: quello su banca Intesa oggetto di pignoramento;
quello BancoPoste ormai cessato e quello su - conto CP_2
di studio - utilizzato per ovviare ai fatti dedotti.
2. Il Tribunale, con il decreto reclamato, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento, liquidate in € 98,00 per spese vive ed € 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
IL RECLAMO
Con iniziativa iscritta a ruolo il 21 giugno 2024 (dunque tempestivamente dalla comunicazione del decreto che l'ispezione del fascicolo telematico del Tribunale conferma essere avvenuta l'11 giugno 2024, senza prova di una precedente sua notifica) il dott.
[...]
è insorto contro la statuizione sulle spese. Pt_1
2 Notificato il ricorso e il pedissequo decreto nel domicilio digitale che ha Controparte_1
eletto nel precedente grado di giudizio e Email_2
parte reclamata non si è costituita. Email_3
I MOTIVI DI RECLAMO
1. Con la prima doglianza ha protestato che il Tribunale, pur accogliendo la Parte_1
concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, ha statuito sulle spese regolandole secondo la – a suo parere errata – valutazione di soccombenza virtuale dell'istante.
A dire del reclamante dalle statuizioni della Suprema Corte (pronuncia dell'11 ottobre 2018,
n. 25336) il procedimento per la revoca dell'amministratore di condominio non avrebbe natura contenziosa e che, quindi, all'esito di questo non potrebbe esserci condanna al pagamento delle spese del giudizio. Tanto ha desunto dalla natura del procedimento de quo vertitur come individuato dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 20957/2004, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, formulato ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello sul reclamo proposto nei confronti del decreto del Tribunale in quanto di volontaria giurisdizione senza carattere decisorio, essendo, a contrario, ammissibile quello verso la statuizione sulle spese, a dimostrazione dell'illegittima di simile condanna.
Il reclamante ha percorso la tesi secondo cui il provvedimento camerale relativo alla nomina o alla revoca dell'amministratore di condominio, in quanto di tipo sostanzialmente amministrativo, sarebbe privo dell'attitudine a produrre effetti di giudicato, mirando piuttosto alla tutela dell'interesse generale e collettivo alla corretta gestione dell'ente.
Ulteriore errore è stato rilevato nel riferimento che il Tribunale ha fatto richiamando l'art. 1129 c.c. riformato dalla legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 - laddove prevede che il ricorrente agisca per il pagamento delle spese legali nei confronti del condominio, il quale a sua volta può agire in rivalsa nei confronti dell'amministratore - che, secondo il Collegio, confermerebbe la necessità di liquidare le spese in favore della parte vittoriosa. Così in quanto, a parere del reclamante, proprio la possibilità del rimborso delle spese dal condominio dovrebbe far escludere l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. che genera un autonomo rapporto di debito/credito tra il condomino ricorrente e l'amministratore resistente che mai potrebbe estendersi a soggetti estranei alla vicenda processuale.
Il motivo è infondato. 3 I profili contenziosi del giudizio di revoca dell'amministratore non sono dubbi.
Invero, solo per il diverso procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio cui sarebbero estranee situazioni di contrasto tra i condomini (di cui il reclamante ha addotto a dimostrazione proprio quello che lo ha riguardato), per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del , si Parte_2
è ragionato della non applicabilità delle regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. che postulano, com'è stato nella fattispecie, l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto (in argomento Cassazione civile, n. 25336/2018;
Cassazione civile n. 5194/2002; Cassazione civile sez. VI, 20.01.2022, n. 1799).
Con la decisione del 27 settembre 2021 n. 26135 la VI sezione civile della Cassazione, affrontando ex professo la questione, ha ripetuto il principio secondo cui “Il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91
c.p.c.” e quindi che “avverso il decreto con il quale la Corte d'Appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condanna una Parte_2 parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce a ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e
64 disp. att. c.c.”.
L'odierna controversia, al di là della natura del rito, ha assunto profili contenziosi in quanto ad essa ha dato impulso un condomino per denunciare l'inadempimento nel mandato dall'amministratore dell'ente gestorio, adducendo questioni per dirimere le quali la pronuncia, ancorché divenuta superflua per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non si sottrae alla disciplina ordinaria dell'art. 91 c.p.c. (in argomento,
Cassazione SS.UU. 29.10.2004, n. 20957, malamente intesa dal reclamante che ad essa ha fatto riferimento, ma per pervenire a conclusioni contrarie da quelle condivise dal Collegio;
Cassazione civile, 26.06.2006, n. 14742; Cassazione 18.07.2008, n. 19979; Cassazione,
11.02.2015, n. 2719).
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di Condominio riveste, piuttosto, carattere eccezionale ed urgente, ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è dubitabile la sua natura conflittuale tra le parti necessarie
4 del giudizio: il condomino o gruppo di condomini istante e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono riguardare il rapporto tra costoro (in termini Cassazione civile sez. II, 30.01.2023, n. 2726).
La tesi del reclamante echeggia obsoleti pronunciamenti secondo cui sussisterebbe natura di giurisdizione inter volentes anche al caso di conflitto tra condomini o tra taluni condomini e l'amministratore e contrasta con il principio di diritto sostenuto dalla precitata decisione a Sezioni Unite del 29 ottobre 2004, n. 20957 laddove la Cassazione ha ritenuto “La statuizione di condanna alle spese processuali relative al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio e all'eventuale successivo reclamo avverso il provvedimento emesso al riguardo, risulta corretta nel merito, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art.
91 c.p.c.”, precisando, in parte motiva, che la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame accede, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, con richiami a Cassazione
n. 15173/2000; n. 2517/2001; n. 6365/2001; n. 1343/20031.
La soggezione alla regola sulle spese è stata sostenuta più recentemente da Cassazione civile, sez. II, 01.09.2014, n. 18487; Cassazione civile, sez. II, 22.10.2013, n. 23955; Cassazione civile, sez. VI, 27.02.2012, n. 2986; Cassazione civile, sez. II, 26.06.2006, n. 14742, la cui massima ha il pregio di precisare che “L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo;
pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'è vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c. - avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore - non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell'art. 111
Cost.”.
Ebbene, a prescindere dal suo esito (di cessazione della materia del contendere), la natura della lite che ha statuito su contrapposte posizioni di diritto soggettivo surclassa la forma del provvedimento il quale, sebbene camerale, è connotato da una chiara contrapposizione degli interessi in conflitto, da cui discende l'obbligo di statuire sulle spese.
5 2. Con il secondo motivo di reclamo ha contestato la conclusione del Tribunale Parte_1
laddove la curia, sia pure solamente in termini virtuali, ha accertato la sua responsabilità.
Dopo avere stigmatizzato la superfluità di simile esame una volta ottenuto dalla ricorrente il “bene della vita” ambito, a suo parere la circostanza che entrambe le parti si siano trovare d'accordo nel ritenere cessata la materia del contendere (come verbalizzato dalle rispettive difese all'udienza del 15 maggio 2024), avrebbe reso ingiustificata ed anzi illegittima la pronuncia sulle spese.
Il motivo è infondato.
Il rilievo non riflette adeguatamente sul principio per cui ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente definita in altro modo, senza necessità di una pronuncia sul merito, per ragioni sopravvenute. Sul punto è recentemente tornata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1098 del 21 gennaio 2021 e con l'ulteriore n. 26622 del 14 ottobre 2024, ma molteplici sono le statuizioni in termini (ex multis Cassazione civile, sez., 21 maro 2016, n.
5555).
In altre parole, la soccombenza virtuale si individua tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere e tanto ha rettamente fatto il giudice di prime cure.
Si tratta della conseguenza dell'applicazione al processo del “principio di causalità”, per cui nessuno può essere onerato delle spese di giustizia che non si sarebbero rese necessarie se la controparte avesse agito secondo diritto, con la conseguenza che chi ha reso necessario il giudizio, proponendolo ingiustamente o resistendo indebitamente, è tenuto a sopportare i costi di giustizia (Cassazione civile sez. VI, 11 agosto 2022 n. 24714 e che ha riflettuto sul fatto che l'art. 91 c.p.c. mira a difendere l'effettività del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.).
3. Con il terzo motivo di reclamo il dott. a contestato l'accertamento nel merito delle Pt_1
doglianze ascrittegli cui il Tribunale sarebbe pervenuto impedendo la compiuta difesa delle sue ragioni, con violazione del contraddittorio e del suo diritto di difesa. Ha richiamato quanto verbalizzato all'udienza del 15 maggio 2024, dopo che la ricorrente ha contestato l'esistenza di tre conti correnti, a suo dire, intestati al condominio e alcune operazioni emergenti dagli estratti del conto corrente adoperato dall'amministratore, senza 6 permettergli, in replica, di giustificare quanto fatto dando prova che “quello su banca Intesa è quello oggetto di pignoramento, quello BancoPoste (484) è cessato ed era un vecchio conto corrente, quello su (062) è quello di studio utilizzato per i fatti dedotti” né di poter integrare CP_2
la documentazione con riferimento alle operazioni contestate (Poste-pay e bollette pagate) tutte di natura condominiale.
Ha contestato quanto scritto nel decreto reclamato a proposito del fatto che “Quindi appare provata anche in concreto la confusione gestoria che l'obbligo di esclusivo utilizzo del conto corrente dedicato al condominio imposto dal legislatore vuole evitare. Su punto nulla ha dedotto il resistente, il quale non ha contestato neanche la deduzione della ricorrente circa la presenza di altri conti utilizzabili già intestati al . Parte_2
Ha dunque depositato con il reclamo le fatture e le bollette utenze registrate nell'estratto conto, i Mod. F24 relativi alle ritenute di acconto, il pagamento della III rata rottamazione debiti A.d.E. e giustificato la ricarica Postepay (di € 90,00) contestata dalla a suo CP_1 dire ininfluente poiché facilmente riconducibile al saldo precedente giacente sul conto (€
93,12, non di competenza del condominio). Ha anche depositato comunicazione p.e.c. a di chiusura del conto corrente n. 1045236484. CP_2
Anche questo motivo è infondato.
Le motivazioni con cui il Tribunale ha ritenuto esistente la gestione secondo modalità idonee ad ingenerare confusione contabile per la commistione ingenerata dall'utilizzo di un conto personale intestato allo studio professionale del dott. in luogo del conto dedicato non Pt_1 sono utilmente vinte dalla documentazione prodotta con il reclamo (per altro senza autorizzazione alcuna e oltre ogni utile termine per instaurare un valido contraddittorio quanto ad essa).
Ad ogni modo, pur volendo ritenere plausibili i motivi che possano avere indotto all'uso – ancorché temporaneo – del conto dello studio professionale, in uso anche ad altri condomini amministrati dallo stesso soggetto, non sarebbe vinta la motivazione laddove il Collegio ha colto una distanza temporale tra la missiva che ha preannunciato simile attività e la sua materiale attuazione, idonea a privare di fondamento la stessa giustificazione addotta, ossia il provvisorio uso del conto personale nel mese precedente, e a rendere dubbia la coerenza tra i due documenti.
Alla constatazione che si legge nel decreto secondo cui “Nel caso in esame … pur in presenza di conti dedicati al condominio l'amministratore con p.e.c. del 9 gennaio 2024 ha preannunciato
7 l'utilizzo temporaneo di un conto corrente postale al medesimo intestato per la gestione condominiale.
La ragioni addotte dal resistente sul punto non sono convincenti e non spiegano la scelta di convogliare la contabilità condominiale su di un conto corrente personale;
ha evidenziato che Pt_1
l'erronea registrazione del nominativo dell'ente di gestione avrebbe determinato il diniego dell'istituto di credito all'apertura di un nuovo conto dopo il pignoramento di quello intestato al condominio in precedenza in essere. La prima lettera documentata da parte resistente direttamente proveniente dall'amministratore ed indirizzata alla banca risale al 28 febbraio 2024 laddove lo stesso amministratore aveva preannunciato l'utilizzo di un conto personale sia pur in via provvisoria nel mese di gennaio 2024, dunque diverso tempo prima. Le due situazioni quindi non appaiono collegate.
Peraltro è sufficiente l'esame dell'estratto conto prodotto dal resistente per verificare la presenza di operazioni non solo attinenti al come ricariche post-pay, bonifici non meglio precisati. Parte_2
Quindi appare provata anche in concreto la confusione gestoria che l'obbligo di esclusivo utilizzo del conto corrente dedicato al condominio imposto dal legislatore vuole evitare”.
Su punto della possibile confusione nulla ha dedotto il reclamante che quanto alla inesistenza dell'ulteriore conto già intestato al condominio, utilizzabile per proseguire la vita dell'ente compromessa dal temuto pignoramento del conto utilizzato ordinariamente, ha prodotto una comunicazione p.e.c. al suo difensore del 21 giugno 2024, addirittura successiva alla decisione del Tribunale, che riporta nel testo altra da lui indirizzata alle poste che reca la data del 31 gennaio 2023, non direttamente ispezionabile e che, sebbene disponibile da allora, non è stata prodotta in prime cure.
In ogni caso, le giustificazioni sull'impossibilità di aprire un altro conto non sono confortate da alcuna valida documentazione.
La condotta complessivamente descritta ha motivatamente indotto il Tribunale a ritenere si sia trattato di una gestione poco trasparente, suscettibile di ingenerare confusione in ordine alle entrate ed alle uscite riferibili al condominio e a individuare nell'amministratore la parte soccombente, assorbendo in tale valutazione le ulteriori contestazioni elevate con il ricorso.
Il decreto impugnato ha condivisibilmente osservato che la necessità della gestione condominiale su un conto dedicato è allontanare sospetti ed evitare commistioni con operazioni cui l'ente gestorio possa essere o ritenersi estraneo e, in ragione di ciò, neanche le spiegazioni addotte con il reclamo sono tali da escluderne la possibilità.
LE SPESE
8 Al rigetto del reclamo consegue la statuizione sulle spese ma avendo la reclamata omesso di costituirsi nulla le è dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cron. 4901/2024 del
7 giugno 2024 e comunicato in data 11 giugno 2024, nulla disponendo sulle spese in favore della reclamata non costituita.
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello
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