Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2026 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro , ed elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28rappresentato e difeso dall'avv. to Tommaso Parisi giusta procura generale alle liti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale
La ricorrente identificata in epigrafe premesso di aver presentato domanda diretta ad CP_ ottenere l'assegno sociale, che l' a rigettato la domanda per mancato soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni in Italia e di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno sociale ha chiesto di: “- accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto della sig.ra Parte_1
, alla corresponsione dell'Assegno Sociale a decorrere dal 01/04/2023 (1°
[...] giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dal 01/04/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- CP_ condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 1.8.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa,
*
Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Con l'articolo 20, comma 10, del D.L. n. 112 / 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 / 2008, è stato stabilito che: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477).
*
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha presentato in data 24.3.2023 domanda all' per ottenere l'assegno sociale. CP_1 L'istituto ha respinto la domanda per mancato soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni in Italia.
Ebbene dal certificato di residenza storico risulta che la ricorrente:
Dal 1.1.1960 al 8.10.2007 ha vissuto in Venezuela;
Dal 9.10.2007 al 18.6.2013 ha vissuto in Italia (San Giorgio del Sannio);
Dal 18.6.2013 al 28.10.2021 ha vissuto in Venezuela;
Dal 29.10.2021 a tutt'oggi vive a San Giorgio del Sannio.
Dal certificato è del tutto evidente che manca il requisito del soggiorno “continuativo” per 10 anni. Invero l'istante risulta avere vissuto in Italia solo dal 9.10.2007 al 18.6.2013 (ovvero per un periodo inferiore ai 6 anni) nonché dal 2021 all'attualità (ovvero un periodo inferiore a due anni considerato che la domanda è del 24.3.2023). In altre parole la ricorrente non ha vissuto per 10 anni consecutivi e continuativi in Italia.
La domanda va, pertanto rigettata risultando palesemente infondata.
* Parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
Benevento, 29.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari