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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 551\2023 R.G., vertente
TRA
con sede in Castellamare di Stabia (NA), in persona dell'amministratore unico Parte_1
e suo legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Domenico Sorrentino e Fausta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata in
Salerno, al c.so G. Garibaldi n. 108, presso lo studio dell'avv. Fausta Sorrentino, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Controparte_1 Controparte_2
Fioravante Aliperti e con questi elettivamente domiciliati in Nola, alla via Vivaldi n. 8, come da procura rilasciata in primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1578\2023, emessa in data 8\4\2023 dal
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11\4\2023, in materia di risoluzione e risarcimento
danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte appellante per l'udienza del 7\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19\5\2023, la proponeva appello avverso CP_3
la sentenza n. 1578\2023 resa in data 8\4\2023 (pubblicata in data 11\4\2023 e notificata il
21\4\2023), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ed accoglieva, di contro, la domanda di CP_3
risoluzione del contratto preliminare spiegata dai coniugi e , condannando CP_1 CP_2
la alla restituzione del prezzo versato di € 60.000,00, oltre interessi dal giorno CP_3
della domanda e spese di lite.
In effetti, con l'atto di citazione notificato in data 26\9\2014, i coniugi e Controparte_1
convenivano, dinanzi al Tribunale di Nola, la per ottenere Controparte_2 CP_3
sentenza sostitutiva del preliminare concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. con attribuzione della proprietà del bene promesso in vendita dalla società convenuta agli attori,
oltre danni.
2 Invero gli attori rappresentavano che la ra titolare di un diritto perfetto a costruire CP_3
dei locali garage nel sottosuolo del terreno sito in Ravello (SA), alla loc. S. Maria Delle
Grazie, via Della Repubblica (in catasto al fol. 6 p.lla 862, della superficie di a. 06.21), in virtù di atto per notaio di Amalfi del 29\3\2010 rep. 24192, col quale i coniugi Per_1
conservavano la piena ed esclusiva proprietà del suolo, della volumetria CP_4
tra il primo solaio di copertura del costruendo manufatto e il piano di calpestio del terreno,
nonché la proprietà della porzione di sottosuolo;
che la società convenuta iniziava la costruzione di un fabbricato interrato composto di n. 14 box auto pertinenziali (cfr. permesso a costruire del 9\9\2010 n. 18\2010 prot. 9077\08); che con scrittura privata del 27\6\2011 la prometteva in vendita ai coniugi la piena proprietà di un box CP_3 CP_4
pertinenziale del predetto complesso immobiliare, identificato col numero 1, come da planimetria allegata alla lett. “A”, ove il box era evidenziato in arancio, della superficie di mq 29; che il prezzo concordato era di € 60.000,00 (IVA compresa), da corrispondersi per €
30.000,00 alla sottoscrizione del preliminare ed € 30.000,00 in dieci rate mensili da €
3.000,00 a partire dal 30\6\2011; che le parti stabilivano la data del 30\3\2012 per la stipula del definitivo;
che il prezzo veniva integralmente pagato, ma la società convenuta non consegnava il box.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo: in via preliminare, CP_3
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
l'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento del contratto di compravendita di cosa futura;
in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo di compravendita dell'area destinata alla costruzione dei box (cfr. atto per notaio del 31\1\2013, relativamente alla p.lla 1445) e dei danni conseguenti alla Per_2
evizione parziale per spese, danno emergente e lucro cessante. Invero, la società convenuta precisava che nel corso dell'esecuzione dei lavori venivano rinvenuti dei resti di antica costruzione, ragion per cui il Soprintendente ai Salerno comunicava la CP_5 CP_6
necessità di rivedere il progetto e valorizzare i reperti (cfr. comunicazione del 27\10\2011);
3 che, proposte le dovute varianti, lo spazio per la costruzione dei box era ridotta in maniera tale da consentirne solo 9 sul piano strada e altri nella sezione riservata inizialmente come intercapedine (cfr. permesso a costruire n. 19\2012); che, di conseguenza, tra le parti interveniva accordo verbale per l'acquisto dell'area restante e sovrastante e dei diritti residui di superficie in sottosuolo per poter realizzare i n. 14 box promessi;
che in data 17\1\2013 il
Comune di Ravello ordinava la sospensione dei lavori perché una parte dell'area dei lavori era di uso pubblico (quella dove si trovava una camera di manovra idrica e una vasca di accumulo, e dove era stata realizzata l'uscita di emergenza pedonale); che con atto del
13\1\2013 i coniugi vendevano alla anche i residui diritti che CP_4 CP_3
si erano riservati con l'atto per notaio del 2010 (p.lle 862 e 1445 del fol. 6); che in Per_1
detto atto gli attori si dichiaravano proprietari del cespite venduto per possesso ultraventennale;
che la procedeva al ripristino dell'area in contestazione (p.lla CP_3
1445) per ottenere la revoca della sospensione dei lavori;
che, di conseguenza, la CP_3
presentava ulteriore proposta in variante per l'uscita di emergenza pedonale (cfr. istanza del
20\8\2013 e permesso n. 9\2014 del 19\3\2014); che in data 22\7\2013 i coniugi rilasciavano dichiarazione scritta con la quale accordavano una dilazione CP_4
alla per il pagamento del saldo della compravendita del terreno;
che tuttavia in CP_3
data 19\3\2014 gli stessi notificavano alla atto di citazione, CP_4 CP_3
trascritto, per ottenere il saldo di € 60.000,00; che, transatta la lite con il pagamento richiesto,
il giudizio veniva deciso con sentenza di cessazione della materia del contendere e cancellazione della trascrizione.
Presso il Tribunale di Nola intervenivano con intervento volontario autonomo anche i sigg.ri
, , nonché qui eredi di Parte_3 CP_7 Persona_3 Persona_4
( , e i quali chiedevano a) una volta CP_8 CP_9 Controparte_10
accolta la domanda proposta dai coniugi mettere nei confronti fi questi ultimi CP_1
sentenza sostitutiva del preliminare non eseguito;
ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932
4 c.c. con attribuzione della proprietà del bene promesso in vendita dai signori ai CP_1
signori , , , eredi di;
Parte_3 CP_7 Persona_3 Persona_4 [...]
, e;
b) Ordinare al competente Conservatore dei CP_8 CP_9 Controparte_10
RR.II di trascrivere la emananda sentenza;
In via subordinata a) Nella denegata ipotesi di
impossibilità del trasferimento in favore degli odierni interventori, accertata e dichiarata
l'esclusiva responsabilità dei signori e dell'inadempimento degli obblighi CP_2 CP_1
assunti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti dai Signori Pt_3 CP_10
e nella misura di complessivi Euro 100.000,00 (€ centomila/00), ovvero nella Per_3
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e svalutazione come per
legge dal dì della domanda al soddisfo>.
Con ordinanza del 10\2\2015 il Tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza territoriale, concedendo il termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di
Salerno.
Quindi, con atto di citazione del 16\4\2015, notificato ai coniugi , la CP_4
riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Salerno (proc. n. 3604\2015 RG). Parte_1
Con separato atto di citazione, iscritto a ruolo in via autonoma (proc. n. 4127\2015 RG), gli intervenuti riassumevano la causa, citando la ed i coniugi . CP_3 CP_4
In detto giudizio si costituivano e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini previsti dalle parti processuali legittimate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli interventori. Con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 4127\2015 RG, la chiedeva di CP_3
ritenere improduttiva di qualsivoglia effetto pregiudizievole nei confronti della CP_3
la pretesa azionata dagli attuali attori con rigetto delle relativa domande, in quanto
inammissibili e infondate in fatto e diritto>.
Di poi, riunite le due cause (cfr. ordinanze del 23-25\1\2016), nelle memorie ex art. 183,
sesto comma, cpc i coniugi mutavano la loro originaria domanda ex art. CP_4
5 2932 cc in domanda di risoluzione per inadempimento, essendo stato il box in questione venduto a terzi in data 2\8\2013, con restituzione del prezzo versato e risarcimento danni.
Di seguito, all'udienza del 19\1\2017 gli intervenuti rinunciavano alle loro domande nei confronti della con compensazione delle spese, nonché nei confronti dei coniugi Pt_1
con il pagamento di € 1.000,00 per le spese di lite, mentre la CP_4 Parte_1
rinunciava a sua volta ad ogni pretesa e\o azione anche risarcitoria nei confronti del sigg.ri
, e , e Parte_3 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 Persona_3
chiedendo tutti la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 24\6\2015
nn. 21555\17429.
Quindi, la causa, riservata in decisione sulla questione delle rinunce alle domande all'udienza del 19\1\2017, era decisa con la sentenza definitiva parziale n. 2382\2017 del
30\4-2\5\2017, che così provvedeva;
1) DICHIARA la cessazione della materia del
contendere sulle domande proposte dagli interventori, , , Parte_3 CP_7
, , e , nei confronti di Persona_3 CP_8 CP_9 Controparte_10
e 2) ORDINA al Conservatore dei RRII di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Salerno, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della
trascrizione della domanda effettuata in data 24\6\2015 nn. 21555\17429 a favore di
[...]
, , , , e Pt_3 CP_7 Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
in danno della 3) COMPENSA tra le predette parti le spese
[...] CP_3
processuali; 4) DISPONE la separazione delle domande proposte dai coniugi
[...]
e nei confronti della nonché della riconvenzionale, CP_1 Controparte_2 CP_3
che verranno istruite come da separata ordinanza>.
Con contestuale ordinanza, quindi, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (cfr. ordinanza del 30\4-2\5\2017) e la causa era decisa definitivamente con la sentenza qui impugnata.
6 In particolare, il primo giudice, considerata ammissibile la modifica della domanda in risoluzione per inadempimento, riteneva provato l'inadempimento della la quale, CP_3
pur non potendo attuare il progetto originaria di realizzazione di n. 14 box, riusciva a costruire certamente il box promesso in vendita ai coniugi con il contratto CP_4
preliminare del 2011 e, addirittura, lo alienava a terzi. Di conseguenza, per il Tribunale non solo non era configurabile l'eccepita impossibilità sopravvenuta quantomeno per il box promesso in vendita alle parti in causa, ma la ra tenuta alla restituzione del prezzo Pt_1
incassato in forza del preliminare. Di contro, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di risarcimento avanzata dai coniugi , perché non provata, nonché quella CP_4
della escludendo la natura mendace della dichiarazione resa da Pt_1 Controparte_1
e nell'atto notarile del 31\1\2013, ossia di aver acquistato la particella n. Controparte_2
1445 a titolo originario per usucapione, in quanto l'area suddetta non era di proprietà aliena,
ma solo asservita ad uso pubblico in favore della In altri termini, per il giudice Parte_4
di prime cure, i dedotti danni non erano conseguenza immediata e diretta di alcun comportamento dei contraenti . CP_4
Pertanto, con la sentenza n. 1578\2023 dell'8-11\4\2023 il Tribunale di Salerno così statuiva:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla 2) Pt_1
accoglie la domanda di risoluzione del contratto preliminare spiegata dai coniugi e CP_1
e per l'effetto condanna la lla restituzione del prezzo di € 60.000,00 versato CP_2 Pt_1
da controparte in adempimento del contratto preliminare oltre interessi legali dal giorno
della domanda giudiziale originaria fino al soddisfo;
rigetta la conseguenziale domanda di
risarcimento danni;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1
controparte che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in
misura del 15% IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con distrazione ex
art 93 c.p.c.>.
Contr Con l'appello in esame la censurava la sentenza qui gravata per i seguenti motivi: CP_3
7 - Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc e quella di restituzione del prezzo, sia perché tardiva
(proposta solo nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc), sia perché basata su fatti nuovi,
già verificatisi prima della proposizione della causa de qua e prontamente contestati, visto che il box promesso era stato venduto in data 2\8\2013. Di conseguenza, per la società
appellante, la sentenza era viziata da extrapetizione e, comunque, la domanda di risoluzione era infondata, non essendo stata dimostrata la corrispondenza tra il box promesso e quello venduto a terzi. In subordine, poi, la società appellante chiedeva la riforma della pronuncia in relazione agli interessi sul prezzo, dovuti solo dalla sentenza ovvero dall'effettiva proposizione della domanda restitutoria;
- Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta, pur avendo dovuto la stravolgere Pt_1
l'originario progetto a causa della scoperta di un vincolo di asservimento ad uso pubblico e nonostante la mancata dimostrazione della corrispondenza del box promesso in vendita e di quello alienato a terzi. Per l'appellante, proprio il box promesso ai coniugi non era stato realizzato per impossibilità sopravvenuta e responsabilità CP_4
degli stessi, visto che tutti i contratti succedutesi nel tempo per la realizzazione del progetto costituivano un unicum dal punto di vista negoziale e sinallagmatico;
- Infine, il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento per l'inadempimento dei coniugi , nonostante la mendace dichiarazione CP_4
degli stessi di aver usucapito il bene di cui alla p.lla 1445, risultata poi asservita ad uso pubblico. Per la società appellante, quindi, il danno conseguente a detto inadempimento era pari al mancato guadagno e alle spese sostenute per la modifica progettuale e realizzativa,
pari a circa € 139.506,10, con eventuale compensazione – laddove fosse ammissibile la domanda di restituzione del prezzo – con l'importo di € 60.000,00 versato dagli appellati;
8 - Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere la richiesta CTU, volta ad accertare l'esistenza e le caratteristiche del vincolo di uso pubblico in favore della Pt_4
nonché alla quantificazione dei danni subiti.
[...]
Pertanto, la così concludeva: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia CP_3
esecutiva della sentenza appellata. 2) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata,
dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di risoluzione per
inadempimento accolta in primo grado. 3) Rigettare ogni altra pretesa degli odierni
appellati, perché infondata. 4) Accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo
grado, e per l'effetto condannare gli odierni appellati, per le causali sopra specificate, e
pertanto a titolo di riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno, al pagamento della
somma da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, comunque non inferiore ad
euro 139.506,16, come da Relazione tecnica del Geom. 5) Nella denegata ipotesi Parte_5
di conferma della condanna restitutoria a carico della disporsi la compensazione Pt_1
della relativa somma con il credito dell'appellante per le causali di cui al punto 4) delle
presenti conclusioni, salvo conguaglio. 6) Porre a carico degli appellati le spese del doppio
grado>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, CP_2
nonché contestando nel merito quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (cfr. ordinanza del 12\10\2023).
Di seguito, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e repliche, con la comparsa conclusione dell'8\10\2024 la ccepiva il difetto di costituzione del Collegio giudicante, atteso CP_3
che nello stesso “siede, quale giudice relatore, la Dott.ssa Marina Mainenti, la quale ha
9 conosciuto la causa di primo grado quale giudice unico… la quale ha deciso
sull'ammissione dei mezzi di prova con ordinanza del 30/04/2017…Poiché nel quarto
motivo di appello si fa questione proprio della mancata ammissione di un mezzo istruttorio,
a parere di questa difesa si ravvisa un'ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 n. 4 c.p.c.,
o quanto meno per gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'ultimo comma della norma
citata”.
Infine, con provvedimento del 14\11\2024 la causa era riservata in decisione al collegio sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Incompatibilità del Consigliere istruttore\relatore ex art. 51 cpc.
Con la comparsa conclusione dell'8\10\2024, la eccepiva il difetto di costituzione CP_3
del Collegio giudicante, atteso che dello stesso faceva parte, quale consigliere istruttore e relatore, la Dott.ssa Marina Mainenti, che aveva conosciuto la causa in primo grado,
rigettando le istanze istruttorie, con conseguente obbligo di astensione ex art. 51 n. 4 cpc ovvero per gravi ragioni di convenienza.
L'eccezione è priva di fondamento.
In via preliminare, va rilevato che a norma dell'art. 52, secondo comma, cpc, il ricorso di ricusazione deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa. Ragion
per cui, nel caso di specie, la “istanza” irrituale della – non è stata, infatti, mai CP_3
veicolata in un autonomo ricorso - deve ritenersi tardiva, in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale dell'8\10\2024, laddove la nomina della dott.ssa Mainenti quale consigliere istruttore veniva disposta con decreto del 31\5\2023, con prima udienza del
5\10\2023.
10 Comunque, non può profilarsi nel presente giudizio alcuna ipotesi di astensione, obbligatoria e\o facoltativa, atteso che l'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui
violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di
nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla
decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può
estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza
deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie,
trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente
ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria> (cfr. in termini, Cass.,
ordinanza n. 12676 del 09/05/2024; Cass., Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021; Cass. n.
23520 del 18\11\2016).
Peraltro, la ventilata incompatibilità del consigliere istruttore va negata anche se rapportata alla sentenza parziale emessa in primo grado, con la quale era dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti della causa riunita (proc. n. 4127\2015 RG), ossia gli interventori, , , , Parte_3 CP_7 Persona_3 CP_8 [...]
e nei confronti di e CP_9 Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2
su conclusioni coincidenti delle parti e compensazione delle spese (cfr. sentenza CP_3
n. 2382\2017 del 30\4-2\5\2017).
E' noto, infatti, che l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc.
civ. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui, avendo partecipato ad una decisione di natura processuale, quale va qualificata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere su conformi conclusioni delle parti:
la cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una
11 situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile.
B. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
Sempre in via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
12 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
C. Mutamento domanda da esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto in risoluzione per inadempimento.
Con il primo motivo di appello, la si doleva della decisione di primo grado, CP_3
ritenendo erronea la dichiarata ammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc e di restituzione del prezzo, sia perché tardiva (proposta solo nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc), sia perché basata su fatti nuovi, già verificatisi prima della proposizione della causa de qua e prontamente contestati, visto che il box promesso era stato venduto in data 2\8\2013. Di conseguenza, per la società appellante, la sentenza era viziata da extrapetizione e, comunque, la domanda di risoluzione era infondata,
non essendo stata dimostrata la corrispondenza tra il box promesso e quello venduto a terzi.
In subordine, poi, la chiedeva la riforma della pronuncia in relazione agli interessi Parte_1
sul prezzo, dovuti solo dalla sentenza ovvero dall'effettiva proposizione della domanda restitutoria.
Il motivo è infondato.
E' riconosciuta costantemente in giurisprudenza la facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2, c.c.,
di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli"
sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., con conseguente automatico diritto alla restituzione delle pregresse prestazioni (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8510 dell'11\4\2014; Cass.,
Ordinanza n. 16682 del 25/06/2018; Cass. Ordinanza n. 28912 del 05/10/2022).
13 Di conseguenza, va condivisa la conclusione del primo giudice di ammissibilità della domanda di risoluzione, con contestuale richiesta di restituzione delle prestazioni eseguite
(rectius, prezzo pagato), formulata dai coniugi nella seconda memoria CP_4
istruttoria ex art. 183, comma sesto, cpc, avendo scoperto che il box loro promesso era stato già alienato a terzi in data 2\8\2013.
Né, d'altra parte, può addivenirsi a diversa statuizione in ragione di un presunto diverso tema di indagine introdotto con la modifica della domanda, come sostenuto da parte appellante: è
evidente che il mutamento della domanda resta nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, ossia la mancata consegna del box costruito dalla e promesso agli attuali appellati. CP_3
Del tutto fuorviante risulta la circostanza che i coniugi non abbiano CP_4
reiterato la domanda così mutata in sede di conclusioni, laddove da una semplice lettura della comparsa conclusionale degli attuali appellati è facilmente evincibile che gli stessi hanno espressamente richiesto la risoluzione del contratto preliminare, con condanna della CP_3
[... alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni, insistendo comunque anche nelle
richieste formulate nell'atto di citazione, nonché nella propria comparsa di costituzione in
riassunzione, alle memorie 183 cp.c chiedendone il completo accoglimento> (cfr. comparsa conclusionale di primo grado del 12\1\2023).
Infine, dalle emergenze processuali è emerso in maniera chiara che il box promesso ai coniugi coincideva con quello venduto in data 2\8\2013 a terzi: basta, CP_4
infatti, confrontare le planimetrie allegate al preliminare di compravendita del 27\6\2011,
oggetto della presente controversia, con l'atto di alienazione a terzi del 2\8\2013, per verificare la perfetta corrispondenza del box n. 1, piano terra, colorato in arancione nell'allegato A), promesso ai coniugi , con il box di cui alla p.lla n. 2912 CP_4
sub 4 (piano terra, mq 26) venduto ai sigg.ri . Persona_5
14 Quindi, riassumendo, la domanda di risoluzione, come modificata, con la restituzione del prezzo versato, era non solo ammissibile, ma anche fondata, avendo il promissario alienante venduto il medesimo bene promesso ai coniugi a terzi. CP_4
Correttamente, infine, il primo giudice condannava la l pagamento degli interessi CP_3
a decorrere dalla domanda giudiziale originaria, perché già allora (citazione del 26\9\2014
dinanzi al Tribunale di Nola) si era consumato l'inadempimento colpevole della CP_3
ossia con la vendita dello stesso box a terzi (2\8\2013).
D. Sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Con il presente appello, la censurava la sentenza gravata, sostenendo che CP_3
erroneamente era stata accertata l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione richiesta – alienazione definitiva del box promesso in vendita – visto che la aveva dovuto stravolgere l'originario progetto per la costruzione di n. 14 box Pt_1
interrati a causa, dapprima, della scoperta di reperti archeologici e, poi, di un vincolo di asservimento ad uso pubblico sulla particella n. 1445, acquistata per sopperire alla prima scoperta. Inoltre, a detta della società appellante, i coniugi non avevano CP_4
dimostrato la corrispondenza del box promesso in vendita e di quello alienato a terzi, anzi proprio il box promesso agli odierni appellati non era stato realizzato per impossibilità
sopravvenuta e responsabilità degli stessi, visto che tutti i contratti succedutesi nel tempo per la realizzazione del progetto costituivano un unicum dal punto di vista negoziale e sinallagmatico.
Orbene, premesso che non è oggetto della presente disamina la prima fase del dedotto
“unicum” progettuale, ossia del ritrovamento dei reperti archeologici che avevano
“costretto” la ad acquistare, tra l'altro, l'area di cui alla p.lla 1445 (cfr. contratto CP_3
del 31\1\2013), le emergenze processuali non danno alcun riscontro alla tesi difensiva della società appellante.
15 Di contro, come già evidenziato nel precedente punto della motivazione, l'esame funditus
del preliminare del 27\6\2011 e del contratto di compravendita del 31\1\2013 evidenzia come il box originariamente promesso in vendita ai coniugi non solo veniva CP_4
regolarmente costruito, ma corrispondeva perfettamente a quello poi venduto in data
2\8\2013 ai sigg.ri : il box n. 1, piano terra, colorato in arancione Persona_5
nell'allegato A), promesso ai coniugi , coincide con il box di cui alla p.lla CP_4
n. 2912 sub 4 (piano terra, mq 26) venduto ai sigg.ri . Persona_5
Dal che si deduce la non operatività, nel caso di specie, della disciplina dell'impossibilità
sopravvenuta.
Ma vi è di più.
Proprio dal contratto di compravendita in favore dei sigg.ri emerge che la Persona_5
riusciva, comunque, a realizzare i 14 box originariamente progettati, sia pure in Pt_1
maniera non totalmente interrata, ma solo a causa della scoperta dei reperti archeologici (cfr.
contratto del 2\8\2013 e progetto finale, in atti).
E. Domanda di risarcimento danni.
Infine, con il terzo motivo di appello, la stigmatizzava l'errore in cui sarebbe CP_3
incorso il giudice di prime cure nel rigettare la domanda di risarcimento per l'inadempimento dei coniugi , nonostante la mendace dichiarazione degli stessi di aver CP_4
usucapito il bene di cui alla p.lla 1445, risultata poi asservita ad uso pubblico. Per la società
appellante, quindi, il danno conseguente a detto inadempimento era pari al mancato guadagno e alle spese sostenute per la modifica progettuale e realizzativa, pari a circa €
139.506,10, con eventuale compensazione – laddove fosse ammissibile la domanda di restituzione del prezzo – con l'importo di € 60.000,00 versato dagli appellati.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia privo di pregio.
Va esclusa, infatti, la dedotta falsità della dichiarazione contrattuale, sia perché il bene acquistato per usucapione dai coniugi non è risultato di proprietà aliena, CP_4
16 ma solo gravato da un vincolo di uso pubblico;
sia perché nel contratto di compravendita del
31\1\2013, all'art. 5 sotto la rubrica “PRECISAZIONI IMMOBILIARI”, si dava espressamente atto che La vendita è comprensiva di tutte le pertinenze, servitù, diritti e
oneri di ogni genere, comunque inerenti gli immobili in oggetto, che vengono trasferiti, a
corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alla parte
acquirente…>.
Ed infatti, la al momento della stipula del contratto di compravendita del CP_3
31\1\2013 era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del vicolo pubblico, considerato che l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori per la presenza di una camera di manovra ed una vasca di accumulo dell' veniva notificata alla in data Parte_4 CP_3
18\1\2013.
In conclusione, in ragione delle motivazioni sin qui riportate, l'appello va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
F. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di e CP_3 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1578\2023 dell'8/4/2023,
pubblicata in data 11\4\2023 dal Tribunale di Salerno;
17 2. CONDANNA l'appellante, al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
degli appellati, e che liquida nella complessiva Controparte_1 Controparte_2
somma di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
3. DA ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 551\2023 R.G., vertente
TRA
con sede in Castellamare di Stabia (NA), in persona dell'amministratore unico Parte_1
e suo legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Domenico Sorrentino e Fausta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata in
Salerno, al c.so G. Garibaldi n. 108, presso lo studio dell'avv. Fausta Sorrentino, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Controparte_1 Controparte_2
Fioravante Aliperti e con questi elettivamente domiciliati in Nola, alla via Vivaldi n. 8, come da procura rilasciata in primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1578\2023, emessa in data 8\4\2023 dal
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11\4\2023, in materia di risoluzione e risarcimento
danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte appellante per l'udienza del 7\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19\5\2023, la proponeva appello avverso CP_3
la sentenza n. 1578\2023 resa in data 8\4\2023 (pubblicata in data 11\4\2023 e notificata il
21\4\2023), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ed accoglieva, di contro, la domanda di CP_3
risoluzione del contratto preliminare spiegata dai coniugi e , condannando CP_1 CP_2
la alla restituzione del prezzo versato di € 60.000,00, oltre interessi dal giorno CP_3
della domanda e spese di lite.
In effetti, con l'atto di citazione notificato in data 26\9\2014, i coniugi e Controparte_1
convenivano, dinanzi al Tribunale di Nola, la per ottenere Controparte_2 CP_3
sentenza sostitutiva del preliminare concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. con attribuzione della proprietà del bene promesso in vendita dalla società convenuta agli attori,
oltre danni.
2 Invero gli attori rappresentavano che la ra titolare di un diritto perfetto a costruire CP_3
dei locali garage nel sottosuolo del terreno sito in Ravello (SA), alla loc. S. Maria Delle
Grazie, via Della Repubblica (in catasto al fol. 6 p.lla 862, della superficie di a. 06.21), in virtù di atto per notaio di Amalfi del 29\3\2010 rep. 24192, col quale i coniugi Per_1
conservavano la piena ed esclusiva proprietà del suolo, della volumetria CP_4
tra il primo solaio di copertura del costruendo manufatto e il piano di calpestio del terreno,
nonché la proprietà della porzione di sottosuolo;
che la società convenuta iniziava la costruzione di un fabbricato interrato composto di n. 14 box auto pertinenziali (cfr. permesso a costruire del 9\9\2010 n. 18\2010 prot. 9077\08); che con scrittura privata del 27\6\2011 la prometteva in vendita ai coniugi la piena proprietà di un box CP_3 CP_4
pertinenziale del predetto complesso immobiliare, identificato col numero 1, come da planimetria allegata alla lett. “A”, ove il box era evidenziato in arancio, della superficie di mq 29; che il prezzo concordato era di € 60.000,00 (IVA compresa), da corrispondersi per €
30.000,00 alla sottoscrizione del preliminare ed € 30.000,00 in dieci rate mensili da €
3.000,00 a partire dal 30\6\2011; che le parti stabilivano la data del 30\3\2012 per la stipula del definitivo;
che il prezzo veniva integralmente pagato, ma la società convenuta non consegnava il box.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo: in via preliminare, CP_3
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
l'impossibilità sopravvenuta dell'adempimento del contratto di compravendita di cosa futura;
in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo di compravendita dell'area destinata alla costruzione dei box (cfr. atto per notaio del 31\1\2013, relativamente alla p.lla 1445) e dei danni conseguenti alla Per_2
evizione parziale per spese, danno emergente e lucro cessante. Invero, la società convenuta precisava che nel corso dell'esecuzione dei lavori venivano rinvenuti dei resti di antica costruzione, ragion per cui il Soprintendente ai Salerno comunicava la CP_5 CP_6
necessità di rivedere il progetto e valorizzare i reperti (cfr. comunicazione del 27\10\2011);
3 che, proposte le dovute varianti, lo spazio per la costruzione dei box era ridotta in maniera tale da consentirne solo 9 sul piano strada e altri nella sezione riservata inizialmente come intercapedine (cfr. permesso a costruire n. 19\2012); che, di conseguenza, tra le parti interveniva accordo verbale per l'acquisto dell'area restante e sovrastante e dei diritti residui di superficie in sottosuolo per poter realizzare i n. 14 box promessi;
che in data 17\1\2013 il
Comune di Ravello ordinava la sospensione dei lavori perché una parte dell'area dei lavori era di uso pubblico (quella dove si trovava una camera di manovra idrica e una vasca di accumulo, e dove era stata realizzata l'uscita di emergenza pedonale); che con atto del
13\1\2013 i coniugi vendevano alla anche i residui diritti che CP_4 CP_3
si erano riservati con l'atto per notaio del 2010 (p.lle 862 e 1445 del fol. 6); che in Per_1
detto atto gli attori si dichiaravano proprietari del cespite venduto per possesso ultraventennale;
che la procedeva al ripristino dell'area in contestazione (p.lla CP_3
1445) per ottenere la revoca della sospensione dei lavori;
che, di conseguenza, la CP_3
presentava ulteriore proposta in variante per l'uscita di emergenza pedonale (cfr. istanza del
20\8\2013 e permesso n. 9\2014 del 19\3\2014); che in data 22\7\2013 i coniugi rilasciavano dichiarazione scritta con la quale accordavano una dilazione CP_4
alla per il pagamento del saldo della compravendita del terreno;
che tuttavia in CP_3
data 19\3\2014 gli stessi notificavano alla atto di citazione, CP_4 CP_3
trascritto, per ottenere il saldo di € 60.000,00; che, transatta la lite con il pagamento richiesto,
il giudizio veniva deciso con sentenza di cessazione della materia del contendere e cancellazione della trascrizione.
Presso il Tribunale di Nola intervenivano con intervento volontario autonomo anche i sigg.ri
, , nonché qui eredi di Parte_3 CP_7 Persona_3 Persona_4
( , e i quali chiedevano a) una volta CP_8 CP_9 Controparte_10
accolta la domanda proposta dai coniugi mettere nei confronti fi questi ultimi CP_1
sentenza sostitutiva del preliminare non eseguito;
ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932
4 c.c. con attribuzione della proprietà del bene promesso in vendita dai signori ai CP_1
signori , , , eredi di;
Parte_3 CP_7 Persona_3 Persona_4 [...]
, e;
b) Ordinare al competente Conservatore dei CP_8 CP_9 Controparte_10
RR.II di trascrivere la emananda sentenza;
In via subordinata a) Nella denegata ipotesi di
impossibilità del trasferimento in favore degli odierni interventori, accertata e dichiarata
l'esclusiva responsabilità dei signori e dell'inadempimento degli obblighi CP_2 CP_1
assunti, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti dai Signori Pt_3 CP_10
e nella misura di complessivi Euro 100.000,00 (€ centomila/00), ovvero nella Per_3
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e svalutazione come per
legge dal dì della domanda al soddisfo>.
Con ordinanza del 10\2\2015 il Tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza territoriale, concedendo il termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi al Tribunale di
Salerno.
Quindi, con atto di citazione del 16\4\2015, notificato ai coniugi , la CP_4
riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Salerno (proc. n. 3604\2015 RG). Parte_1
Con separato atto di citazione, iscritto a ruolo in via autonoma (proc. n. 4127\2015 RG), gli intervenuti riassumevano la causa, citando la ed i coniugi . CP_3 CP_4
In detto giudizio si costituivano e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini previsti dalle parti processuali legittimate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli interventori. Con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 4127\2015 RG, la chiedeva di CP_3
ritenere improduttiva di qualsivoglia effetto pregiudizievole nei confronti della CP_3
la pretesa azionata dagli attuali attori con rigetto delle relativa domande, in quanto
inammissibili e infondate in fatto e diritto>.
Di poi, riunite le due cause (cfr. ordinanze del 23-25\1\2016), nelle memorie ex art. 183,
sesto comma, cpc i coniugi mutavano la loro originaria domanda ex art. CP_4
5 2932 cc in domanda di risoluzione per inadempimento, essendo stato il box in questione venduto a terzi in data 2\8\2013, con restituzione del prezzo versato e risarcimento danni.
Di seguito, all'udienza del 19\1\2017 gli intervenuti rinunciavano alle loro domande nei confronti della con compensazione delle spese, nonché nei confronti dei coniugi Pt_1
con il pagamento di € 1.000,00 per le spese di lite, mentre la CP_4 Parte_1
rinunciava a sua volta ad ogni pretesa e\o azione anche risarcitoria nei confronti del sigg.ri
, e , e Parte_3 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 Persona_3
chiedendo tutti la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 24\6\2015
nn. 21555\17429.
Quindi, la causa, riservata in decisione sulla questione delle rinunce alle domande all'udienza del 19\1\2017, era decisa con la sentenza definitiva parziale n. 2382\2017 del
30\4-2\5\2017, che così provvedeva;
1) DICHIARA la cessazione della materia del
contendere sulle domande proposte dagli interventori, , , Parte_3 CP_7
, , e , nei confronti di Persona_3 CP_8 CP_9 Controparte_10
e 2) ORDINA al Conservatore dei RRII di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Salerno, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione della
trascrizione della domanda effettuata in data 24\6\2015 nn. 21555\17429 a favore di
[...]
, , , , e Pt_3 CP_7 Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
in danno della 3) COMPENSA tra le predette parti le spese
[...] CP_3
processuali; 4) DISPONE la separazione delle domande proposte dai coniugi
[...]
e nei confronti della nonché della riconvenzionale, CP_1 Controparte_2 CP_3
che verranno istruite come da separata ordinanza>.
Con contestuale ordinanza, quindi, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (cfr. ordinanza del 30\4-2\5\2017) e la causa era decisa definitivamente con la sentenza qui impugnata.
6 In particolare, il primo giudice, considerata ammissibile la modifica della domanda in risoluzione per inadempimento, riteneva provato l'inadempimento della la quale, CP_3
pur non potendo attuare il progetto originaria di realizzazione di n. 14 box, riusciva a costruire certamente il box promesso in vendita ai coniugi con il contratto CP_4
preliminare del 2011 e, addirittura, lo alienava a terzi. Di conseguenza, per il Tribunale non solo non era configurabile l'eccepita impossibilità sopravvenuta quantomeno per il box promesso in vendita alle parti in causa, ma la ra tenuta alla restituzione del prezzo Pt_1
incassato in forza del preliminare. Di contro, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di risarcimento avanzata dai coniugi , perché non provata, nonché quella CP_4
della escludendo la natura mendace della dichiarazione resa da Pt_1 Controparte_1
e nell'atto notarile del 31\1\2013, ossia di aver acquistato la particella n. Controparte_2
1445 a titolo originario per usucapione, in quanto l'area suddetta non era di proprietà aliena,
ma solo asservita ad uso pubblico in favore della In altri termini, per il giudice Parte_4
di prime cure, i dedotti danni non erano conseguenza immediata e diretta di alcun comportamento dei contraenti . CP_4
Pertanto, con la sentenza n. 1578\2023 dell'8-11\4\2023 il Tribunale di Salerno così statuiva:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla 2) Pt_1
accoglie la domanda di risoluzione del contratto preliminare spiegata dai coniugi e CP_1
e per l'effetto condanna la lla restituzione del prezzo di € 60.000,00 versato CP_2 Pt_1
da controparte in adempimento del contratto preliminare oltre interessi legali dal giorno
della domanda giudiziale originaria fino al soddisfo;
rigetta la conseguenziale domanda di
risarcimento danni;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Pt_1
controparte che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in
misura del 15% IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con distrazione ex
art 93 c.p.c.>.
Contr Con l'appello in esame la censurava la sentenza qui gravata per i seguenti motivi: CP_3
7 - Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc e quella di restituzione del prezzo, sia perché tardiva
(proposta solo nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc), sia perché basata su fatti nuovi,
già verificatisi prima della proposizione della causa de qua e prontamente contestati, visto che il box promesso era stato venduto in data 2\8\2013. Di conseguenza, per la società
appellante, la sentenza era viziata da extrapetizione e, comunque, la domanda di risoluzione era infondata, non essendo stata dimostrata la corrispondenza tra il box promesso e quello venduto a terzi. In subordine, poi, la società appellante chiedeva la riforma della pronuncia in relazione agli interessi sul prezzo, dovuti solo dalla sentenza ovvero dall'effettiva proposizione della domanda restitutoria;
- Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta, pur avendo dovuto la stravolgere Pt_1
l'originario progetto a causa della scoperta di un vincolo di asservimento ad uso pubblico e nonostante la mancata dimostrazione della corrispondenza del box promesso in vendita e di quello alienato a terzi. Per l'appellante, proprio il box promesso ai coniugi non era stato realizzato per impossibilità sopravvenuta e responsabilità CP_4
degli stessi, visto che tutti i contratti succedutesi nel tempo per la realizzazione del progetto costituivano un unicum dal punto di vista negoziale e sinallagmatico;
- Infine, il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato la domanda di risarcimento per l'inadempimento dei coniugi , nonostante la mendace dichiarazione CP_4
degli stessi di aver usucapito il bene di cui alla p.lla 1445, risultata poi asservita ad uso pubblico. Per la società appellante, quindi, il danno conseguente a detto inadempimento era pari al mancato guadagno e alle spese sostenute per la modifica progettuale e realizzativa,
pari a circa € 139.506,10, con eventuale compensazione – laddove fosse ammissibile la domanda di restituzione del prezzo – con l'importo di € 60.000,00 versato dagli appellati;
8 - Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere la richiesta CTU, volta ad accertare l'esistenza e le caratteristiche del vincolo di uso pubblico in favore della Pt_4
nonché alla quantificazione dei danni subiti.
[...]
Pertanto, la così concludeva: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia CP_3
esecutiva della sentenza appellata. 2) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata,
dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda di risoluzione per
inadempimento accolta in primo grado. 3) Rigettare ogni altra pretesa degli odierni
appellati, perché infondata. 4) Accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo
grado, e per l'effetto condannare gli odierni appellati, per le causali sopra specificate, e
pertanto a titolo di riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno, al pagamento della
somma da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, comunque non inferiore ad
euro 139.506,16, come da Relazione tecnica del Geom. 5) Nella denegata ipotesi Parte_5
di conferma della condanna restitutoria a carico della disporsi la compensazione Pt_1
della relativa somma con il credito dell'appellante per le causali di cui al punto 4) delle
presenti conclusioni, salvo conguaglio. 6) Porre a carico degli appellati le spese del doppio
grado>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, CP_2
nonché contestando nel merito quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (cfr. ordinanza del 12\10\2023).
Di seguito, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito delle memorie di precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e repliche, con la comparsa conclusione dell'8\10\2024 la ccepiva il difetto di costituzione del Collegio giudicante, atteso CP_3
che nello stesso “siede, quale giudice relatore, la Dott.ssa Marina Mainenti, la quale ha
9 conosciuto la causa di primo grado quale giudice unico… la quale ha deciso
sull'ammissione dei mezzi di prova con ordinanza del 30/04/2017…Poiché nel quarto
motivo di appello si fa questione proprio della mancata ammissione di un mezzo istruttorio,
a parere di questa difesa si ravvisa un'ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 n. 4 c.p.c.,
o quanto meno per gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'ultimo comma della norma
citata”.
Infine, con provvedimento del 14\11\2024 la causa era riservata in decisione al collegio sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Incompatibilità del Consigliere istruttore\relatore ex art. 51 cpc.
Con la comparsa conclusione dell'8\10\2024, la eccepiva il difetto di costituzione CP_3
del Collegio giudicante, atteso che dello stesso faceva parte, quale consigliere istruttore e relatore, la Dott.ssa Marina Mainenti, che aveva conosciuto la causa in primo grado,
rigettando le istanze istruttorie, con conseguente obbligo di astensione ex art. 51 n. 4 cpc ovvero per gravi ragioni di convenienza.
L'eccezione è priva di fondamento.
In via preliminare, va rilevato che a norma dell'art. 52, secondo comma, cpc, il ricorso di ricusazione deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa. Ragion
per cui, nel caso di specie, la “istanza” irrituale della – non è stata, infatti, mai CP_3
veicolata in un autonomo ricorso - deve ritenersi tardiva, in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale dell'8\10\2024, laddove la nomina della dott.ssa Mainenti quale consigliere istruttore veniva disposta con decreto del 31\5\2023, con prima udienza del
5\10\2023.
10 Comunque, non può profilarsi nel presente giudizio alcuna ipotesi di astensione, obbligatoria e\o facoltativa, atteso che l'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui
violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di
nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla
decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può
estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza
deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie,
trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente
ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria> (cfr. in termini, Cass.,
ordinanza n. 12676 del 09/05/2024; Cass., Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021; Cass. n.
23520 del 18\11\2016).
Peraltro, la ventilata incompatibilità del consigliere istruttore va negata anche se rapportata alla sentenza parziale emessa in primo grado, con la quale era dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti della causa riunita (proc. n. 4127\2015 RG), ossia gli interventori, , , , Parte_3 CP_7 Persona_3 CP_8 [...]
e nei confronti di e CP_9 Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2
su conclusioni coincidenti delle parti e compensazione delle spese (cfr. sentenza CP_3
n. 2382\2017 del 30\4-2\5\2017).
E' noto, infatti, che l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc.
civ. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui, avendo partecipato ad una decisione di natura processuale, quale va qualificata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere su conformi conclusioni delle parti:
la cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una
11 situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile.
B. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
Sempre in via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
12 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
C. Mutamento domanda da esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto in risoluzione per inadempimento.
Con il primo motivo di appello, la si doleva della decisione di primo grado, CP_3
ritenendo erronea la dichiarata ammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc e di restituzione del prezzo, sia perché tardiva (proposta solo nelle memorie ex art. 183, VI comma, cpc), sia perché basata su fatti nuovi, già verificatisi prima della proposizione della causa de qua e prontamente contestati, visto che il box promesso era stato venduto in data 2\8\2013. Di conseguenza, per la società appellante, la sentenza era viziata da extrapetizione e, comunque, la domanda di risoluzione era infondata,
non essendo stata dimostrata la corrispondenza tra il box promesso e quello venduto a terzi.
In subordine, poi, la chiedeva la riforma della pronuncia in relazione agli interessi Parte_1
sul prezzo, dovuti solo dalla sentenza ovvero dall'effettiva proposizione della domanda restitutoria.
Il motivo è infondato.
E' riconosciuta costantemente in giurisprudenza la facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2, c.c.,
di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli"
sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., con conseguente automatico diritto alla restituzione delle pregresse prestazioni (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8510 dell'11\4\2014; Cass.,
Ordinanza n. 16682 del 25/06/2018; Cass. Ordinanza n. 28912 del 05/10/2022).
13 Di conseguenza, va condivisa la conclusione del primo giudice di ammissibilità della domanda di risoluzione, con contestuale richiesta di restituzione delle prestazioni eseguite
(rectius, prezzo pagato), formulata dai coniugi nella seconda memoria CP_4
istruttoria ex art. 183, comma sesto, cpc, avendo scoperto che il box loro promesso era stato già alienato a terzi in data 2\8\2013.
Né, d'altra parte, può addivenirsi a diversa statuizione in ragione di un presunto diverso tema di indagine introdotto con la modifica della domanda, come sostenuto da parte appellante: è
evidente che il mutamento della domanda resta nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, ossia la mancata consegna del box costruito dalla e promesso agli attuali appellati. CP_3
Del tutto fuorviante risulta la circostanza che i coniugi non abbiano CP_4
reiterato la domanda così mutata in sede di conclusioni, laddove da una semplice lettura della comparsa conclusionale degli attuali appellati è facilmente evincibile che gli stessi hanno espressamente richiesto la risoluzione del contratto preliminare, con condanna della CP_3
[... alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni, insistendo comunque anche nelle
richieste formulate nell'atto di citazione, nonché nella propria comparsa di costituzione in
riassunzione, alle memorie 183 cp.c chiedendone il completo accoglimento> (cfr. comparsa conclusionale di primo grado del 12\1\2023).
Infine, dalle emergenze processuali è emerso in maniera chiara che il box promesso ai coniugi coincideva con quello venduto in data 2\8\2013 a terzi: basta, CP_4
infatti, confrontare le planimetrie allegate al preliminare di compravendita del 27\6\2011,
oggetto della presente controversia, con l'atto di alienazione a terzi del 2\8\2013, per verificare la perfetta corrispondenza del box n. 1, piano terra, colorato in arancione nell'allegato A), promesso ai coniugi , con il box di cui alla p.lla n. 2912 CP_4
sub 4 (piano terra, mq 26) venduto ai sigg.ri . Persona_5
14 Quindi, riassumendo, la domanda di risoluzione, come modificata, con la restituzione del prezzo versato, era non solo ammissibile, ma anche fondata, avendo il promissario alienante venduto il medesimo bene promesso ai coniugi a terzi. CP_4
Correttamente, infine, il primo giudice condannava la l pagamento degli interessi CP_3
a decorrere dalla domanda giudiziale originaria, perché già allora (citazione del 26\9\2014
dinanzi al Tribunale di Nola) si era consumato l'inadempimento colpevole della CP_3
ossia con la vendita dello stesso box a terzi (2\8\2013).
D. Sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Con il presente appello, la censurava la sentenza gravata, sostenendo che CP_3
erroneamente era stata accertata l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione richiesta – alienazione definitiva del box promesso in vendita – visto che la aveva dovuto stravolgere l'originario progetto per la costruzione di n. 14 box Pt_1
interrati a causa, dapprima, della scoperta di reperti archeologici e, poi, di un vincolo di asservimento ad uso pubblico sulla particella n. 1445, acquistata per sopperire alla prima scoperta. Inoltre, a detta della società appellante, i coniugi non avevano CP_4
dimostrato la corrispondenza del box promesso in vendita e di quello alienato a terzi, anzi proprio il box promesso agli odierni appellati non era stato realizzato per impossibilità
sopravvenuta e responsabilità degli stessi, visto che tutti i contratti succedutesi nel tempo per la realizzazione del progetto costituivano un unicum dal punto di vista negoziale e sinallagmatico.
Orbene, premesso che non è oggetto della presente disamina la prima fase del dedotto
“unicum” progettuale, ossia del ritrovamento dei reperti archeologici che avevano
“costretto” la ad acquistare, tra l'altro, l'area di cui alla p.lla 1445 (cfr. contratto CP_3
del 31\1\2013), le emergenze processuali non danno alcun riscontro alla tesi difensiva della società appellante.
15 Di contro, come già evidenziato nel precedente punto della motivazione, l'esame funditus
del preliminare del 27\6\2011 e del contratto di compravendita del 31\1\2013 evidenzia come il box originariamente promesso in vendita ai coniugi non solo veniva CP_4
regolarmente costruito, ma corrispondeva perfettamente a quello poi venduto in data
2\8\2013 ai sigg.ri : il box n. 1, piano terra, colorato in arancione Persona_5
nell'allegato A), promesso ai coniugi , coincide con il box di cui alla p.lla CP_4
n. 2912 sub 4 (piano terra, mq 26) venduto ai sigg.ri . Persona_5
Dal che si deduce la non operatività, nel caso di specie, della disciplina dell'impossibilità
sopravvenuta.
Ma vi è di più.
Proprio dal contratto di compravendita in favore dei sigg.ri emerge che la Persona_5
riusciva, comunque, a realizzare i 14 box originariamente progettati, sia pure in Pt_1
maniera non totalmente interrata, ma solo a causa della scoperta dei reperti archeologici (cfr.
contratto del 2\8\2013 e progetto finale, in atti).
E. Domanda di risarcimento danni.
Infine, con il terzo motivo di appello, la stigmatizzava l'errore in cui sarebbe CP_3
incorso il giudice di prime cure nel rigettare la domanda di risarcimento per l'inadempimento dei coniugi , nonostante la mendace dichiarazione degli stessi di aver CP_4
usucapito il bene di cui alla p.lla 1445, risultata poi asservita ad uso pubblico. Per la società
appellante, quindi, il danno conseguente a detto inadempimento era pari al mancato guadagno e alle spese sostenute per la modifica progettuale e realizzativa, pari a circa €
139.506,10, con eventuale compensazione – laddove fosse ammissibile la domanda di restituzione del prezzo – con l'importo di € 60.000,00 versato dagli appellati.
Ritiene la Corte che anche questo motivo sia privo di pregio.
Va esclusa, infatti, la dedotta falsità della dichiarazione contrattuale, sia perché il bene acquistato per usucapione dai coniugi non è risultato di proprietà aliena, CP_4
16 ma solo gravato da un vincolo di uso pubblico;
sia perché nel contratto di compravendita del
31\1\2013, all'art. 5 sotto la rubrica “PRECISAZIONI IMMOBILIARI”, si dava espressamente atto che La vendita è comprensiva di tutte le pertinenze, servitù, diritti e
oneri di ogni genere, comunque inerenti gli immobili in oggetto, che vengono trasferiti, a
corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alla parte
acquirente…>.
Ed infatti, la al momento della stipula del contratto di compravendita del CP_3
31\1\2013 era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del vicolo pubblico, considerato che l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori per la presenza di una camera di manovra ed una vasca di accumulo dell' veniva notificata alla in data Parte_4 CP_3
18\1\2013.
In conclusione, in ragione delle motivazioni sin qui riportate, l'appello va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
F. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di e CP_3 Controparte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_2
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1578\2023 dell'8/4/2023,
pubblicata in data 11\4\2023 dal Tribunale di Salerno;
17 2. CONDANNA l'appellante, al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1
degli appellati, e che liquida nella complessiva Controparte_1 Controparte_2
somma di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
3. DA ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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