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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Registro generale Appello Lavoro n. 696/2025 (+ 771/2025)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente rel. Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott.ssa Giulia DOSSI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente a ordinanza di rinvio della Cassazione n. 9079/2025, discussa all'udienza collegiale del 26-11-2025 e promossa DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Galmuzzi e Anna Masala, Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Milano, via Cernuschi n. 1 RICORRENTE-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Durini n. 26 RESISTENTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE:
“In via principale: A) ai sensi dell'art. 18, comma IV, l. 300/1970 annullare il licenziamento comminato in data 08.03.2021 alla dott.ssa non ricorrendo gli estremi della giusta causa per insussistenza, anche parziale, del fatto contestato Pt_1 e/o per erronea applicazione del contratto collettivo applicabile e, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultima di
[...] un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, eventualmente dedotto quanto aliunde percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi. Con riserva di opzione di sostituzione della reintegrazione con l'indennità di cui al comma 3 art. 18 L. 300/70; B) accertare e dichiarare come non dovute le spese di lite per come liquidate dalla Corte d'appello di Milano, sez. Lavoro, con sentenza n. 579/2023, pari ad € 6.333,00 oltre accessori, e già versate dall'odierna ricorrente, e disporre per la restituzione da parte di di detta somma, o dell'altra ritenuta congrua, Controparte_1 maggiorata dell'interesse legale, alla dott.ssa . Pt_1
- oltre spese di lite I) del presente procedimento e II) della causa Corte di cassazione RGN 15239/23. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande sopra svolte sub A), ai sensi dell'art. 18, comma V, l. 300/1970 accertare che il licenziamento comminato in data 08.03.2021 alla dott.ssa è illegittimo e/o Pt_1 privo di giustificazione e/o sproporzionato e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_1 di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, ovvero a quell'altra somma che la Corte dovesse ritenere di giustizia;
- In ogni caso, oltre spese di lite: I) del presente procedimento e II) della causa Corte di cassazione RGN 15239/23”.
PER LA RESISTENTE:
“In via principale:
- accertato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 579/2023 relativi all'insussistenza della violazione del diritto di difesa della dott.ssa , alla tempestività della contestazione Pt_1 disciplinare ed alla gravità dei comportamenti tenuti dalla dott.ssa , relativamente (a) all'intervenuta Pt_1 conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU nel mese di novembre 2019, (b) alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, (c) alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità, (d) alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019, tali da ledere il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro giustificando il licenziamento per giusta causa - ritenere assorbita la domanda avente ad oggetto la verifica della gravità e sussistenza degli addebiti relativi al mancato pagamento dell'acconto premio INAIL e, per l'effetto, confermare, ovvero accertare e dichiarare, che il licenziamento comminato da lla dott.ssa in data 8 marzo 2021 Controparte_1 Parte_1 è del tutto legittimo e giustificato in quanto sorretto da giusta causa, ovvero da giustificato motivo soggettivo, e per l'effetto respingersi nel modo migliore le domande tutte avanzate nel presente giudizio dalla dott.ssa Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi del giudizio rescindente svoltosi in Corte di Cassazione, sezione Lavoro (R.G. n. 15239/2023) e del presente giudizio rescissorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra ha proposto ricorso per la riassunzione del giudizio Parte_1 promosso da avanti alla Corte d'appello di Milano – Controparte_1 sez. Lavoro – R.G. n. 175/2023, definito con sentenza n. 579/2023, a seguito di intervenuta cassazione con rinvio di detta pronuncia, operata dal Giudice di legittimità con ordinanza del 15.01.2025 (pubblicata in data 05.04.2025) n. 9079/2025. La controversia in esame riguarda l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice la quale ha proposto ricorso ex art. 1, Parte_1 comma 48, L. 92/2012 (c.d. rito Fornero) dinanzi al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro. La già aveva contestato a , Controparte_1 CP_2 Parte_1 dipendente con inquadramento nel livello 8Q del CCNL Industrie Metalmeccanica e con mansioni di HR Manager presso la sede di AN TO, i seguenti addebiti: a) non avere la dipendente inviato copia del contratto per la fornitura del servizio di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici, stipulato nel settembre del 2019 tra la predetta società e le RSU, all'Amministratore delegato della società , pur essendone in possesso già dal mese di CP_3 novembre 2019 e non avere vigilato sull'operato dei dipendenti, permettendo che soggetti privi di rappresentanza concludessero un contratto con un terzo e ne dessero esecuzione;
b) omesso controllo e pagamento dell'acconto del premio INAIL relativo all'anno 2020 (pari all'importo di euro 250.000,00), con ingente danno alla società; c) omessa comunicazione al consulente esterno, dott. , dei dati relativi Per_1 alla voce di rischio 721 per l'autoliquidazione INAIL nonché all'interlocuzione diretta con il citato consulente malgrado la pratica relativa al versamento del premio fosse stata assegnata al dr. (responsabile del personale Persona_2 dello stabilimento in Carpendolo). In particolare, la ricorrente sosteneva che il licenziamento fosse discriminatorio, deducendo inoltre la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso al server aziendale, la genericità e disomogeneità delle contestazioni disciplinari e la tardività dell'avvio del procedimento rispetto ai fatti contestati. Il Tribunale di Monza (est. dott.ssa Sommariva), in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, accertava l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e, facendo applicazione dell'art. 18, comma V, S.L., dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, condannando la società al pagamento della indennità risarcitoria onnicomprensiva, quantificata in euro 83.761,86 nonché al pagamento del residuo TFR (euro 6.969,91) oltre alle spese di lite. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 579/2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le originarie domande formulate da e condannava quest'ultima a restituire l'indennità risarcitoria Parte_1 percepita, al netto delle ritenute di legge nonché l'importo corrisposto a titolo di spese legali, confermando nel resto le altre statuizioni di merito. In particolare, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) la contestazione non era generica;
b) in ordine alla doglianza circa la mancata acquisizione, in sede disciplinare, della documentazione richiesta, la relativa istanza era generica ed irrilevante in relazione al pregiudizio difensivo asseritamente patito;
c) la contestazione non era da considerarsi tardiva essendo il lasso temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e l'avvio dell'iter disciplinare congruo;
d) i fatti addebitati erano sussistenti e, in relazione a quelli relativi all'omesso controllo e pagamento dell'acconto del premio INAIL relativo all'anno 2020, i profili della condotta esterna del consulente e del patito danno erano irrilevanti;
e) comunque le negligenze dimostrate erano sufficienti a ritenere legittimo il provvedimento espulsivo irrogato. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, respinti i motivi relativi alla tardività della contestazione e all'asserita violazione del diritto di difesa della lavoratrice, ha accolto il terzo motivo col quale si contestava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 2119 cc, dell'art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo VII CCNL Industria Metalmeccanica privata. In particolare, la ricorrente ha contestato che la Corte territoriale non avesse valutato che le condotte contestate, quanto all'omessa comunicazione del premio INAIL, attenessero non alla negligenza di essa dipendente, relativamente al mancato controllo che la comunicazione INAIL fosse stata correttamente effettuata nei tempi previsti dalla legislazione, ma alla insussistenza di un danno derivante dalla mancata comunicazione all'INAIL: danno che aveva natura di elemento costitutivo della condotta contestata e non di elemento incidentale. La Corte di cassazione ha rilevato che “la contestazione disciplinare, come riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell'avere addebitato, alla lavoratrice, non solo l'omesso controllo e la cura del pagamento di circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio INAIL, ma anche nell'avere provocato un ingente danno alla società. Il suddetto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur sempre individuato quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare. Tale elemento andava, pertanto, come delineato nell'architettura della incolpazione, concretamente provato, non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dalla Corte territoriale (per reputarlo irrilevante poiché ciò che rilevava era la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e non l'assenza o la speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale patito) riguardante più specificamente il caso dell'impossessamento di beni aziendali da parte del lavoratore”. Ciò rilevato, “si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge denunciate, un nuovo esame atteso che, in relazione al secondo addebito disciplinare (“contestazioni inerenti al premio INAIL”), segmentato dalla Corte territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dott. dei dati relativi alla voce rischio Per_3
721 per la autoliquidazione INAIL sede di Carpenedolo con un incremento di costo per la azienda, era stata esclusa dalle negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso”.
Con ricorso del 2-7-2025, la sig.ra ha riassunto il giudizio, chiedendo, in Pt_1 via principale, la reintegrazione della lavoratrice ex art. 18, comma IV, l. 300/1970, non ricorrendo gli estremi della giusta causa per insussistenza, anche parziale, del fatto contestato e/o per erronea applicazione del contratto collettivo applicabile e, in via subordinata, la condanna, ex art. 18, comma V, della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, ovvero a quell'altra somma che la Corte dovesse ritenere di giustizia. Ad avviso della ricorrente, considerate le quattro condotte contestate: i. la contestazione relativa al danno occorso in seguito al mancato pagamento del premio Inail è pacificamente riferita a un fatto insussistente (esito del ricorso per Cassazione); ii. la contestazione relativa alla mancata comunicazione al consulente è già stata ritenuta del tutto priva di rilevanza, o meglio: 'esclusa dalle negligenze rilevanti' (corte d'appello, sentenza n. 579/2023); iii. la contestazione relativa alle pretese espressioni sconvenienti è dalla stessa Corte d'Appello già stata ritenuta insussistente: 'Come rilevato dal Tribunale di Monza, è vero che questa comunicazione non contiene espressioni offensive o diffamatorie' (Corte d'appello, sentenza n. 579/2023, ultima pagina). Rimane, di tutta la costruzione accusatoria definita e contestata dal datore di lavoro, la sola condotta relativa all'omessa comunicazione del contratto per i distributori automatici. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che, essendo stato il licenziamento comminato per quattro condotte, tutte considerate attive e gravi, il venir meno di almeno tre condotte ha determinato l'illegittimità del provvedimento espulsivo, fondato sulla valutazione complessiva degli addebiti. Ove la condotta, poi, fosse ritenuta validamente contestata, la ricorrente rileva che licenziare un quadro, un direttivo, per tale sola condotta, dopo quindici anni sostanzialmente cristallini e trascorsi nella funzione a prescindere dal succedersi delle proprietà e degli assetti organizzativi, è quantomeno un atto sproporzionato, e in tal senso andrà eventualmente accolta la domanda oltre formulata in via subordinata;
b) la condotta in esame è aliena dal poter rappresentare una condotta censurabile, in ragione di specifici elementi di fatto.
Si è costituita la società resistente con memoria del 30-10-2025, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha eccepito che la dott.ssa non ha impugnato in Cassazione Pt_1 il capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accertato la fondatezza degli addebiti relativi all'intervenuta conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU ed alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità ed alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019 dichiarando la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato in data 8 marzo 2021. Tale capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano è, dunque, passato in giudicato, tant'è che la Corte di Cassazione ha limitato il proprio giudizio esclusivamente ai tre capi della sentenza impugnati, respingendo i primi due motivi (violazione del diritto di difesa della dott.ssa e mancata Pt_1 considerazione della tempestività della contestazione disciplinare) ed accogliendo, invece, solamente il terzo motivo (omesso controllo e cura del pagamento premi INAIL), ritenendo che la sentenza impugnata non avesse motivato sufficientemente sulla quantificazione del danno lamentato dal datore di lavoro a seguito di quest'ultima condotta tenuta dalla dott.ssa . Pt_1
Il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha accertato la sussistenza degli addebiti relativi al contratto e che CP_4 ha dichiarato che tale condotta della dott.ssa fosse di gravità tale da ledere Pt_1 il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro giustificandone il licenziamento, letto congiuntamente con l'accertamento effettuato dalla Corte di Cassazione circa l'insussistenza della violazione del diritto di difesa della dott.ssa nel procedimento disciplinare e della tempestività della contestazione
Pt_1 disciplinare stessa (questioni non più sottoponibili al vaglio di questa Ecc.ma Corte), rende oggi del tutto superflua e irrilevante la verifica della gravità e sussistenza degli addebiti relativi al mancato pagamento dell'acconto premio INAIL. Infatti, tale questione rimane assorbita dall'avvenuto accertamento della legittimità del licenziamento irrogato alla dott.ssa per le altre condotte
Pt_1 sopra individuate. Pertanto, deve ritenersi formatosi il giudicato sui seguenti capi della Sentenza n. 579/2023 del 18 maggio 2023 della Corte d'Appello di Milano, le cui statuizioni risultano confermate a seguito della pronuncia della Suprema Corte. i. Il capo relativo alla sussistenza dei gravi inadempimenti della dott.ssa
Pt_1 contestati e la loro idoneità ad integrare giusta causa, considerato il ruolo di responsabile del personale dell'unità produttiva di AN TO (sede della società) relativi al contratto SERIM sottoscritto dalle RSU ricoperto fin dall'assunzione, come quadro, della dott.ssa .
Pt_1
ii. Il capo relativo al mancato accoglimento, da parte di della domanda CP_1 della dott.ssa avente ad oggetto l'accesso a tutti i documenti presenti sul Pt_1 server aziendale ed a tutti i documenti presenti nella propria casella e-mail – integrante un'asserita violazione del diritto di difesa del lavoratore previsto dall'articolo 7 della legge 300/70 e dall'articolo 8 del CCNL industria metalmeccanica – è passato in giudicato in quanto motivo espressamente rigettato dalla sentenza della Cassazione. iii. Il capo relativo alla tardività della contestazione disciplinare è passato in giudicato in quanto motivo espressamente rigettato dalla sentenza della Cassazione. La presente fase rescissoria del giudizio, pertanto, non potrà che confermare la legittimità del licenziamento irrogato da lla dott.ssa , come già CP_1 Pt_1 accertato e correttamente motivato dalla Sentenza n. 579/2023 del 18 maggio 2023 della Corte d'Appello di Milano. In primo luogo, la resistente osserva come l'accoglimento del terzo motivo di impugnazione, ed il consequenziale rinvio alla Corte d'Appello di Milano, è errato in quanto la Suprema Corte di Cassazione non ha considerato che il rigetto dei primi due motivi di impugnazione e il già avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva espressamente statuito la sussistenza dei gravi inadempimenti contestati alla dott.ssa Pt_1 confermando la legittimità del licenziamento rendevano il licenziamento del 8 marzo 2021 del tutto legittimo e proporzionato e non più impugnabile da parte della lavoratrice. La Suprema Corte, dunque, avrebbe dovuto ritenere assorbito il terzo motivo e non entrare nel merito delle contestazioni avanzate, in sede di impugnazione, dalla dott.ssa . Pt_1
Infatti, l'eventuale accertamento che i fatti contestati da relativamente CP_1 al mancato pagamento dell'acconto INAIL fossero stati insufficienti a giustificare il licenziamento della dottoressa non potrebbe modificare in alcun modo la Pt_1 statuizione relativa alla legittimità e giustificatezza del medesimo licenziamento per gli ulteriori addebiti mossi alla lavoratrice e relativi (a) all'intervenuta conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU nel mese di novembre 2019, (b) alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, (c) alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità, (d) alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019.
A questa causa è stata riunita la n. 771/2025, promossa da Controparte_1 nei confronti di , avente ad oggetto la medesima riassunzione del giudizio a Pt_1 seguito del rinvio della Cassazione disposto con la citata ordinanza n. 9079/2025. La società ricorrente, ripercorrendo le medesime argomentazioni già sopra esposte, ha chiesto il rigetto delle domande della sig.ra , attesa la legittimità del Pt_1 licenziamento e la sussistenza della giusta causa, essendo passato in giudicato il capo della sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto di notevole gravità l'inadempimento posto in essere dalla lavoratrice nella vicenda CP_5
La sig.ra , costituitasi regolarmente con memoria dell'11-11-2025, ha ribadito Pt_1 le proprie conclusioni già rassegnate nell'atto di riassunzione sopra richiamato, contestando le argomentazioni avversarie.
All'udienza di discussione, le cause riunite sono state poste in decisione ex art. 1, c. 57, L. 28-6-2012, n. 92 con deposito della sentenza completa di motivazione entro 10 giorni dall'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata" (vedi, ex multis, Cass., 14-10-2025, n. 27442). La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare alla fattispecie concreta la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti nei limiti statuiti dalla Cassazione, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, "restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità. Pertanto, questa Corte, da un canto, non può ricostruire i fatti in modo dissimile da come la Cassazione li ha ritenuti, poiché è sulla base di tale accertamento che quest'ultima ha impostato e risolto la quaestio iuris rimessa al suo giudizio, e, dall'altro, non solo deve attenersi al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma neppure può esaminare questioni che la Cassazione non ha rilevato o che le parti non hanno in tale sede dedotto.
Venendo ora ad esaminare il perimetro della presente decisione – proprio nel verificare, preliminarmente, quali siano le statuizioni ormai incontrovertibili e, dunque, estranee al presente giudizio – si deve rilevare come non sia più in discussione - e debba essere conseguentemente considerata coperta dal giudicato
– la regolarità formale del procedimento disciplinare (sotto i profili della tempestività e specificità delle contestazioni): eccezioni espressamente rigettate dalla Cassazione. La Suprema Corte, esaminando la contestazione dell'omessa comunicazione del premio INAIL (l'unica impugnata), ha rilevato che “La contestazione disciplinare, come riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell'aver addebitato, alla lavoratrice, non solo l'omesso controllo e la cura del pagamento di circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio INAIL, ma anche nell'avere provocato un ingente danno alla società. Il suddetto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur sempre individuato quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare”. La Suprema Corte, dopo aver ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sulla speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale, ha precisato che: “Si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge denunziate, un nuovo esame atteso che, in relazione al secondo addebito disciplinare ('contestazioni inerenti al premio INAIL'), segmentato dalla Corte territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dott.
dei dati relativi alla voce rischio 721 di costo per l'azienda, era stata esclusa Per_3 dalla negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso”. Nel disporre il rinvio, la Suprema Corte ha altresì statuito che questo Collegio
“procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra indicato ai fini della sussistenza della giusta causa rapportata agli addebiti contestati …”. Orbene, emerge in modo evidente che la Cassazione – alla luce dei rilievi circa l'insussistenza di un elemento costitutivo della contestazione relativa al mancato pagamento dell'acconto INAIL – ha demandato al giudice del rinvio il compito di effettuare un nuovo e complessivo esame della gravità dei residui inadempimenti addebitati alla lavoratrice ai fini della valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso. Se la Suprema Corte avesse ritenuto che fosse stato sufficiente ad integrare i presupposti della giusta causa l'inadempimento addebitato alla lavoratrice nella vicenda non avrebbe disposto il rinvio per “un nuovo esame”, ma avrebbe CP_5 ritenuto assorbita la censura e rigettato il ricorso. Al giudice del rinvio, infatti, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (dal quale egli è comunque vincolato), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto. Neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., 5-2-2024, n. 3239). Nella specie, quindi, al fine di non svuotare di contenuto il giudizio di rinvio, non può in questa fase riconoscersi alcuna rilevanza all'eccezione di passaggio in giudicato del capo di sentenza che – a proposito della vicenda – ha CP_5 affermato che gli addebiti contestati “sono di gravità tale da ledere il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro considerata la posizione ricoperta dalla predetta all'interno di . Controparte_1
Su tale questione, invero (che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di legittimità), la Suprema Corte nulla ha statuito, anzi, disponendo il rinvio, ha implicitamente ritenuto di superare tale passo motivazionale (ritenendolo – evidentemente – non idoneo a costituire un autonomo capo, ma solo un passaggio motivazionale) e, di conseguenza, di demandare al giudice del rinvio un nuovo e complessivo esame delle condotte contestate, con esclusione di quella ritenuta priva di un elemento costitutivo (il grave danno). Per costante giurisprudenza, il giudicato interno può formarsi solo su un capo della sentenza che risolva una questione avente una propria assoluta individualità e autonomia rispetto ai capi impugnati, così da integrare una decisione del tutto indipendente;
non si forma, invece, come nella specie, nei riguardi d'una mera argomentazione, neppure quando essa sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass., 30/04/2025, n.11327). Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della giusta causa (e, quindi, la legittimità del licenziamento) attraverso una “valutazione complessiva” (vedi pag. 11) di tutte le condotte ritenute rilevanti (“Ne consegue che
- a prescindere dall'ultima contestazione inerente l'omessa comunicazione al consulente esterno dei dati relativi alla voce di rischio 721 (sub c) - le ulteriori negligenze di , seppur di per sé insufficienti a sorreggere un recesso senza Parte_1 preavviso, concorrono, nella valutazione complessiva degli addebiti, a giustificare il provvedimento espulsivo irrogato, che risulta, per le argomentazioni finora esposte, legittimo anche sul piano sostanziale”).
Ciò chiarito, questa Corte è chiamata a valutare se le condotte residue possano integrare gli estremi della giusta causa di recesso. In primo luogo, occorre ribadire che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente – come nella specie – diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass., 28/07/2017, n.18836). Nella specie, non risulta in alcun modo provato che il datore di lavoro abbia licenziato la sig.ra per la gravità complessiva degli episodi contestati. Pt_1
In assenza di tale prova, quindi, non si può far discendere – come pretende la ricorrente – che il venir meno della contestazione (riferita al pagamento dell'acconto INAIL) faccia automaticamente venir meno anche le altre.
Ciò precisato, con riferimento alla vicenda c.d. , il Collegio non può che CP_5 attenersi a quanto accertato nel capo di sentenza passato ormai in giudicato, che ha statuito in modo irrevocabile quanto segue:
“L'accordo sindacale del 1989 prevede esclusivamente la concessione a favore delle RSU dell'uso del locale ristoro all'interno dello stabilimento di AN TO, non invece la possibilità per le RSU di firmare in nome e per conto della CP_2
(ora i contratti di appalto per il servizio di macchine Controparte_1 distributrici di cibi e bevande. Non si ricava da nessun atto, dunque, che alle predette fosse stato dato l'incarico di gestire i rapporti con i fornitori di distributori automatici in nome e per conto della attuale reclamante. La carenza in capo ai sindacalisti del potere di rappresentare la datrice di lavoro è riconosciuta, peraltro, in tempi non sospetti dalla stessa , la quale, Pt_1 nell'interloquire con l'Avv. Bertazzoli Paolo, legale della Controparte_1 suggerisce di far presente alla la mancata verifica del potere di firma in CP_5 capo ai sottoscrittori del contratto di fornitura e propone nei confronti dei tre dipendenti in questione - l'iter disciplinare era già stato avviato - il provvedimento espulsivo (“per me ci sono gli estremi della uscita”, così e-mail del 22/12/20, doc. 9 reclamante, espressione inequivocabile e non ambigua, come quella riportata nella successiva email del 31/1/21, “ma li lasciamo a casa vero???”, doc. 28 reclamante). Invero, non è al riguardo persuasiva la tesi della attuale reclamata di aver semplicemente eseguito la volontà dell'AD volta a licenziare le tre RSU, in quanto l'espressione utilizzata (“per me ci sono gli estremi per l'uscita “) manifesta chiaramente l'opinione favorevole di questa ultima di procedere con i provvedimenti espulsivi, opinione che rende nota al legale di con cui è in Controparte_1 contatto. Non solo. Sempre nella citata corrispondenza del 22/12/20 con il legale di Controparte_1
, riguardo a quella che potrebbe essere la risposta di
[...] Parte_1 CP_5 scrive: “inoltre diranno che la azienda sapeva e che da 20 anni si fa così…”; e aggiunge: “preciso di avere chiesto più volte a serim di avere il contratto e non mi hanno mai dato nulla !!!!!!!!!”. (doc. 7 reclamante) Il contenuto delle predette e-mail dimostra, dunque, che non esisteva alcuna prassi - prassi che invece la lavoratrice ha invocato, e tuttora invoca, a propria discolpa - o comunque che tale modus operandi era ignorato dai vertici aziendali e in particolare dal nuovo Amministratore Delegato, Persona_4
Ciò posto, risulta per tabulas che non abbia trasmesso all'AD, Parte_1 [...]
, la copia del famoso contratto di cui era in possesso dal Per_4 CP_5
22/11/19, nonostante fosse consapevole delle richieste di questo ultimo di averne copia per verificarne la regolarità. L'assunto della odierna reclamata secondo cui l'AD non le avrebbe mai chiesto di attivarsi per reperire il contratto in questione è infatti smentito dalle email inviate proprio all'AD il 5/11/19 ed il 6/11/19, nelle quali la lavoratrice gli comunicava - con la prima - come non volesse consegnare il contratto perché temeva CP_5 denunce (doc. 8 reclamata) e - con la seconda - di avere chiesto una copia del contratto alle RSU, le quali si erano riservate di verificare l'opportunità di consegnarlo (doc. 27 reclamante). Il documento di cui si discute non è poi una mera bozza, ma è la medesima copia del contratto sottoscritto da e dalle RSU - manca la firma di queste ultime, CP_5 trattandosi della copia data loro dall'altro contraente - poiché contiene le stesse clausole, salvo l'addendum relativo al contributo per le attività ricreative, che, in quanto tale, è una aggiunta all'accordo già perfezionato;
ed è consegnata a Pt_1
il 22/11/19 dal RSU Fragetta e dunque successivamente alla mail del
[...]
5/11/19 inviata all'AD - doc. 8 reclamata - con la quale, nell'ottica Persona_4 difensiva della lavoratrice, questa ultima avrebbe esaustivamente informato l'AD dei termini della questione CP_5 nulla però riferisce all'AD sino al gennaio del 2021, asserendo Parte_1 addirittura di non avere copia del contratto di cui si discute. Gli addebiti contestati alla odierna reclamata sono pertanto fondati, in quanto ella, pur sapendo che l' voleva essere notiziato sulla questione ha Per_5 CP_5 sottaciuto rilevanti informazioni, nonostante fosse la Responsabile delle Risorse Umane dello stabilimento e dunque la prima a dover segnalare qualsiasi negligenza/irregolarità posta in essere dal personale, né si è attivata per evitare che il contratto in questione venisse messo in esecuzione …”.
Alla luce di tale intangibile accertamento, il Collegio ritiene che l'inadempimento (che non si esaurisce in una mera negligenza, investendo ulteriori profili di natura fiduciaria, essendo stato alla lavoratrice addebitato un consapevole atteggiamento di reticenza e di silenzio complice, seguito da una mancata tempestiva attività diretta a far cessare le condotte illegittime dei colleghi) non integra gli estremi della giusta causa di recesso, intesa come “una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario”, ovvero un inadempimento talmente grave da impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro. Seppur la condotta reticente sia stata posta in essere dalla lavoratrice, il Collegio ritiene che la sanzione espulsiva sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti, considerato che la sig.ra , in costanza di rapporto (durato 15 anni), non è mai Pt_1 stata attinta da alcuna sanzione disciplinare, svolgendo le proprie mansioni direttive in modo corretto e inappuntabile, senza peraltro causare alcun danno alla datrice di lavoro. Questo episodio isolato non risulta pertanto idoneo a determinare una definitiva, immediata ed irreversibile compromissione del rapporto fiduciario.
Poiché la Suprema Corte ha statuito che, in relazione alla condotta contestata nella vicenda del mancato pagamento acconto INAIL, il danno integra un elemento costitutivo, occorre ritenere che la mancata prova di tale pregiudizio abbia fatto venir meno la contestazione, incentrata appunto su tale elemento concepito come indispensabile. In ogni caso, seppur si voglia tener presente nella complessiva valutazione anche l'omessa verifica, da parte della sig.ra , dell'operato del proprio sottoposto in Pt_1 relazione all'omesso pagamento del premio INAIL, la conclusione non differisce da quella già sopra esposta poiché tale mancanza (che – come detto – non ha causato alcun pregiudizio alla società) può essere, al più, considerata una mera negligenza (punibile con sanzione conservativa) e, come tale, non può integrare da sola (nè unita alla condotta reticente sopra descritta) la giusta causa di licenziamento.
Conseguentemente, come deciso in primo grado, in applicazione dell'art. 18, comma V, S.L., ferma la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal licenziamento, il recesso va dichiarato illegittimo, vertendosi in una delle “altre ipotesi” in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che, tenuto dell'anzianità di servizio della lavoratrice (in forze dal 10.7.2006), dei suoi carichi familiari, nonché della consistenza dell'organico aziendale (attestato nel 2019 su un valore medio di 170 unità) e dell'ingente entità del capitale sociale, si ritiene congruo quantificare, nella misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ossia nell'importo di complessivi
€ 83.761,86 (€ 3.988,66x14:12x18), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali su tale somma annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto sino al saldo.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., n. 15506/2018). Visto l'esito finale del giudizio, le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente ( e liquidate come da dispositivo, in ragione Controparte_1 della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 6.000,00 per il I grado;
€ 3.500,00 per l'appello; € 3.000,00 per la Cassazione;
€ 3.500,00 per il rinvio).
P.Q.M.
In sede di rinvio, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 18, comma V, l. 300/1970, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (8.3.2021) e condanna la società al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di € 83.761,86 a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla cessazione del rapporto sino al saldo;
condanna la società al pagamento delle spese processuali Controparte_1 di tutti i gradi, liquidate in complessivi euro 16.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, il 26 novembre 2025
LA PRESIDENTE RELATORE Dott. Giovanni Casella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente rel. Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott.ssa Giulia DOSSI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente a ordinanza di rinvio della Cassazione n. 9079/2025, discussa all'udienza collegiale del 26-11-2025 e promossa DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Galmuzzi e Anna Masala, Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Milano, via Cernuschi n. 1 RICORRENTE-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Durini n. 26 RESISTENTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE:
“In via principale: A) ai sensi dell'art. 18, comma IV, l. 300/1970 annullare il licenziamento comminato in data 08.03.2021 alla dott.ssa non ricorrendo gli estremi della giusta causa per insussistenza, anche parziale, del fatto contestato Pt_1 e/o per erronea applicazione del contratto collettivo applicabile e, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultima di
[...] un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, eventualmente dedotto quanto aliunde percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi. Con riserva di opzione di sostituzione della reintegrazione con l'indennità di cui al comma 3 art. 18 L. 300/70; B) accertare e dichiarare come non dovute le spese di lite per come liquidate dalla Corte d'appello di Milano, sez. Lavoro, con sentenza n. 579/2023, pari ad € 6.333,00 oltre accessori, e già versate dall'odierna ricorrente, e disporre per la restituzione da parte di di detta somma, o dell'altra ritenuta congrua, Controparte_1 maggiorata dell'interesse legale, alla dott.ssa . Pt_1
- oltre spese di lite I) del presente procedimento e II) della causa Corte di cassazione RGN 15239/23. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande sopra svolte sub A), ai sensi dell'art. 18, comma V, l. 300/1970 accertare che il licenziamento comminato in data 08.03.2021 alla dott.ssa è illegittimo e/o Pt_1 privo di giustificazione e/o sproporzionato e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_1 di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, ovvero a quell'altra somma che la Corte dovesse ritenere di giustizia;
- In ogni caso, oltre spese di lite: I) del presente procedimento e II) della causa Corte di cassazione RGN 15239/23”.
PER LA RESISTENTE:
“In via principale:
- accertato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 579/2023 relativi all'insussistenza della violazione del diritto di difesa della dott.ssa , alla tempestività della contestazione Pt_1 disciplinare ed alla gravità dei comportamenti tenuti dalla dott.ssa , relativamente (a) all'intervenuta Pt_1 conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU nel mese di novembre 2019, (b) alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, (c) alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità, (d) alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019, tali da ledere il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro giustificando il licenziamento per giusta causa - ritenere assorbita la domanda avente ad oggetto la verifica della gravità e sussistenza degli addebiti relativi al mancato pagamento dell'acconto premio INAIL e, per l'effetto, confermare, ovvero accertare e dichiarare, che il licenziamento comminato da lla dott.ssa in data 8 marzo 2021 Controparte_1 Parte_1 è del tutto legittimo e giustificato in quanto sorretto da giusta causa, ovvero da giustificato motivo soggettivo, e per l'effetto respingersi nel modo migliore le domande tutte avanzate nel presente giudizio dalla dott.ssa Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi del giudizio rescindente svoltosi in Corte di Cassazione, sezione Lavoro (R.G. n. 15239/2023) e del presente giudizio rescissorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra ha proposto ricorso per la riassunzione del giudizio Parte_1 promosso da avanti alla Corte d'appello di Milano – Controparte_1 sez. Lavoro – R.G. n. 175/2023, definito con sentenza n. 579/2023, a seguito di intervenuta cassazione con rinvio di detta pronuncia, operata dal Giudice di legittimità con ordinanza del 15.01.2025 (pubblicata in data 05.04.2025) n. 9079/2025. La controversia in esame riguarda l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice la quale ha proposto ricorso ex art. 1, Parte_1 comma 48, L. 92/2012 (c.d. rito Fornero) dinanzi al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro. La già aveva contestato a , Controparte_1 CP_2 Parte_1 dipendente con inquadramento nel livello 8Q del CCNL Industrie Metalmeccanica e con mansioni di HR Manager presso la sede di AN TO, i seguenti addebiti: a) non avere la dipendente inviato copia del contratto per la fornitura del servizio di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici, stipulato nel settembre del 2019 tra la predetta società e le RSU, all'Amministratore delegato della società , pur essendone in possesso già dal mese di CP_3 novembre 2019 e non avere vigilato sull'operato dei dipendenti, permettendo che soggetti privi di rappresentanza concludessero un contratto con un terzo e ne dessero esecuzione;
b) omesso controllo e pagamento dell'acconto del premio INAIL relativo all'anno 2020 (pari all'importo di euro 250.000,00), con ingente danno alla società; c) omessa comunicazione al consulente esterno, dott. , dei dati relativi Per_1 alla voce di rischio 721 per l'autoliquidazione INAIL nonché all'interlocuzione diretta con il citato consulente malgrado la pratica relativa al versamento del premio fosse stata assegnata al dr. (responsabile del personale Persona_2 dello stabilimento in Carpendolo). In particolare, la ricorrente sosteneva che il licenziamento fosse discriminatorio, deducendo inoltre la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso al server aziendale, la genericità e disomogeneità delle contestazioni disciplinari e la tardività dell'avvio del procedimento rispetto ai fatti contestati. Il Tribunale di Monza (est. dott.ssa Sommariva), in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, accertava l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e, facendo applicazione dell'art. 18, comma V, S.L., dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, condannando la società al pagamento della indennità risarcitoria onnicomprensiva, quantificata in euro 83.761,86 nonché al pagamento del residuo TFR (euro 6.969,91) oltre alle spese di lite. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 579/2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le originarie domande formulate da e condannava quest'ultima a restituire l'indennità risarcitoria Parte_1 percepita, al netto delle ritenute di legge nonché l'importo corrisposto a titolo di spese legali, confermando nel resto le altre statuizioni di merito. In particolare, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) la contestazione non era generica;
b) in ordine alla doglianza circa la mancata acquisizione, in sede disciplinare, della documentazione richiesta, la relativa istanza era generica ed irrilevante in relazione al pregiudizio difensivo asseritamente patito;
c) la contestazione non era da considerarsi tardiva essendo il lasso temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e l'avvio dell'iter disciplinare congruo;
d) i fatti addebitati erano sussistenti e, in relazione a quelli relativi all'omesso controllo e pagamento dell'acconto del premio INAIL relativo all'anno 2020, i profili della condotta esterna del consulente e del patito danno erano irrilevanti;
e) comunque le negligenze dimostrate erano sufficienti a ritenere legittimo il provvedimento espulsivo irrogato. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, respinti i motivi relativi alla tardività della contestazione e all'asserita violazione del diritto di difesa della lavoratrice, ha accolto il terzo motivo col quale si contestava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 2119 cc, dell'art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo VII CCNL Industria Metalmeccanica privata. In particolare, la ricorrente ha contestato che la Corte territoriale non avesse valutato che le condotte contestate, quanto all'omessa comunicazione del premio INAIL, attenessero non alla negligenza di essa dipendente, relativamente al mancato controllo che la comunicazione INAIL fosse stata correttamente effettuata nei tempi previsti dalla legislazione, ma alla insussistenza di un danno derivante dalla mancata comunicazione all'INAIL: danno che aveva natura di elemento costitutivo della condotta contestata e non di elemento incidentale. La Corte di cassazione ha rilevato che “la contestazione disciplinare, come riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell'avere addebitato, alla lavoratrice, non solo l'omesso controllo e la cura del pagamento di circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio INAIL, ma anche nell'avere provocato un ingente danno alla società. Il suddetto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur sempre individuato quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare. Tale elemento andava, pertanto, come delineato nell'architettura della incolpazione, concretamente provato, non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dalla Corte territoriale (per reputarlo irrilevante poiché ciò che rilevava era la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e non l'assenza o la speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale patito) riguardante più specificamente il caso dell'impossessamento di beni aziendali da parte del lavoratore”. Ciò rilevato, “si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge denunciate, un nuovo esame atteso che, in relazione al secondo addebito disciplinare (“contestazioni inerenti al premio INAIL”), segmentato dalla Corte territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dott. dei dati relativi alla voce rischio Per_3
721 per la autoliquidazione INAIL sede di Carpenedolo con un incremento di costo per la azienda, era stata esclusa dalle negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso”.
Con ricorso del 2-7-2025, la sig.ra ha riassunto il giudizio, chiedendo, in Pt_1 via principale, la reintegrazione della lavoratrice ex art. 18, comma IV, l. 300/1970, non ricorrendo gli estremi della giusta causa per insussistenza, anche parziale, del fatto contestato e/o per erronea applicazione del contratto collettivo applicabile e, in via subordinata, la condanna, ex art. 18, comma V, della società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come indicata in par. III, e comunque non inferiore alla misura di lordi € 3.988,66 oltre ratei, ovvero a quell'altra somma che la Corte dovesse ritenere di giustizia. Ad avviso della ricorrente, considerate le quattro condotte contestate: i. la contestazione relativa al danno occorso in seguito al mancato pagamento del premio Inail è pacificamente riferita a un fatto insussistente (esito del ricorso per Cassazione); ii. la contestazione relativa alla mancata comunicazione al consulente è già stata ritenuta del tutto priva di rilevanza, o meglio: 'esclusa dalle negligenze rilevanti' (corte d'appello, sentenza n. 579/2023); iii. la contestazione relativa alle pretese espressioni sconvenienti è dalla stessa Corte d'Appello già stata ritenuta insussistente: 'Come rilevato dal Tribunale di Monza, è vero che questa comunicazione non contiene espressioni offensive o diffamatorie' (Corte d'appello, sentenza n. 579/2023, ultima pagina). Rimane, di tutta la costruzione accusatoria definita e contestata dal datore di lavoro, la sola condotta relativa all'omessa comunicazione del contratto per i distributori automatici. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che, essendo stato il licenziamento comminato per quattro condotte, tutte considerate attive e gravi, il venir meno di almeno tre condotte ha determinato l'illegittimità del provvedimento espulsivo, fondato sulla valutazione complessiva degli addebiti. Ove la condotta, poi, fosse ritenuta validamente contestata, la ricorrente rileva che licenziare un quadro, un direttivo, per tale sola condotta, dopo quindici anni sostanzialmente cristallini e trascorsi nella funzione a prescindere dal succedersi delle proprietà e degli assetti organizzativi, è quantomeno un atto sproporzionato, e in tal senso andrà eventualmente accolta la domanda oltre formulata in via subordinata;
b) la condotta in esame è aliena dal poter rappresentare una condotta censurabile, in ragione di specifici elementi di fatto.
Si è costituita la società resistente con memoria del 30-10-2025, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha eccepito che la dott.ssa non ha impugnato in Cassazione Pt_1 il capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accertato la fondatezza degli addebiti relativi all'intervenuta conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU ed alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità ed alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019 dichiarando la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato in data 8 marzo 2021. Tale capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano è, dunque, passato in giudicato, tant'è che la Corte di Cassazione ha limitato il proprio giudizio esclusivamente ai tre capi della sentenza impugnati, respingendo i primi due motivi (violazione del diritto di difesa della dott.ssa e mancata Pt_1 considerazione della tempestività della contestazione disciplinare) ed accogliendo, invece, solamente il terzo motivo (omesso controllo e cura del pagamento premi INAIL), ritenendo che la sentenza impugnata non avesse motivato sufficientemente sulla quantificazione del danno lamentato dal datore di lavoro a seguito di quest'ultima condotta tenuta dalla dott.ssa . Pt_1
Il passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha accertato la sussistenza degli addebiti relativi al contratto e che CP_4 ha dichiarato che tale condotta della dott.ssa fosse di gravità tale da ledere Pt_1 il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro giustificandone il licenziamento, letto congiuntamente con l'accertamento effettuato dalla Corte di Cassazione circa l'insussistenza della violazione del diritto di difesa della dott.ssa nel procedimento disciplinare e della tempestività della contestazione
Pt_1 disciplinare stessa (questioni non più sottoponibili al vaglio di questa Ecc.ma Corte), rende oggi del tutto superflua e irrilevante la verifica della gravità e sussistenza degli addebiti relativi al mancato pagamento dell'acconto premio INAIL. Infatti, tale questione rimane assorbita dall'avvenuto accertamento della legittimità del licenziamento irrogato alla dott.ssa per le altre condotte
Pt_1 sopra individuate. Pertanto, deve ritenersi formatosi il giudicato sui seguenti capi della Sentenza n. 579/2023 del 18 maggio 2023 della Corte d'Appello di Milano, le cui statuizioni risultano confermate a seguito della pronuncia della Suprema Corte. i. Il capo relativo alla sussistenza dei gravi inadempimenti della dott.ssa
Pt_1 contestati e la loro idoneità ad integrare giusta causa, considerato il ruolo di responsabile del personale dell'unità produttiva di AN TO (sede della società) relativi al contratto SERIM sottoscritto dalle RSU ricoperto fin dall'assunzione, come quadro, della dott.ssa .
Pt_1
ii. Il capo relativo al mancato accoglimento, da parte di della domanda CP_1 della dott.ssa avente ad oggetto l'accesso a tutti i documenti presenti sul Pt_1 server aziendale ed a tutti i documenti presenti nella propria casella e-mail – integrante un'asserita violazione del diritto di difesa del lavoratore previsto dall'articolo 7 della legge 300/70 e dall'articolo 8 del CCNL industria metalmeccanica – è passato in giudicato in quanto motivo espressamente rigettato dalla sentenza della Cassazione. iii. Il capo relativo alla tardività della contestazione disciplinare è passato in giudicato in quanto motivo espressamente rigettato dalla sentenza della Cassazione. La presente fase rescissoria del giudizio, pertanto, non potrà che confermare la legittimità del licenziamento irrogato da lla dott.ssa , come già CP_1 Pt_1 accertato e correttamente motivato dalla Sentenza n. 579/2023 del 18 maggio 2023 della Corte d'Appello di Milano. In primo luogo, la resistente osserva come l'accoglimento del terzo motivo di impugnazione, ed il consequenziale rinvio alla Corte d'Appello di Milano, è errato in quanto la Suprema Corte di Cassazione non ha considerato che il rigetto dei primi due motivi di impugnazione e il già avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva espressamente statuito la sussistenza dei gravi inadempimenti contestati alla dott.ssa Pt_1 confermando la legittimità del licenziamento rendevano il licenziamento del 8 marzo 2021 del tutto legittimo e proporzionato e non più impugnabile da parte della lavoratrice. La Suprema Corte, dunque, avrebbe dovuto ritenere assorbito il terzo motivo e non entrare nel merito delle contestazioni avanzate, in sede di impugnazione, dalla dott.ssa . Pt_1
Infatti, l'eventuale accertamento che i fatti contestati da relativamente CP_1 al mancato pagamento dell'acconto INAIL fossero stati insufficienti a giustificare il licenziamento della dottoressa non potrebbe modificare in alcun modo la Pt_1 statuizione relativa alla legittimità e giustificatezza del medesimo licenziamento per gli ulteriori addebiti mossi alla lavoratrice e relativi (a) all'intervenuta conoscenza del contratto di fornitura del servizio di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici stipulati dalle RSU nel mese di novembre 2019, (b) alla mancata comunicazione di tale circostanza all'Amministratore Delegato, (c) alla mancata assunzione di iniziative volte a contrastare tale grave irregolarità, (d) alla mancata comunicazione della circostanza di aver ricevuto tale contratto già nel mese di novembre 2019.
A questa causa è stata riunita la n. 771/2025, promossa da Controparte_1 nei confronti di , avente ad oggetto la medesima riassunzione del giudizio a Pt_1 seguito del rinvio della Cassazione disposto con la citata ordinanza n. 9079/2025. La società ricorrente, ripercorrendo le medesime argomentazioni già sopra esposte, ha chiesto il rigetto delle domande della sig.ra , attesa la legittimità del Pt_1 licenziamento e la sussistenza della giusta causa, essendo passato in giudicato il capo della sentenza della Corte territoriale che ha ritenuto di notevole gravità l'inadempimento posto in essere dalla lavoratrice nella vicenda CP_5
La sig.ra , costituitasi regolarmente con memoria dell'11-11-2025, ha ribadito Pt_1 le proprie conclusioni già rassegnate nell'atto di riassunzione sopra richiamato, contestando le argomentazioni avversarie.
All'udienza di discussione, le cause riunite sono state poste in decisione ex art. 1, c. 57, L. 28-6-2012, n. 92 con deposito della sentenza completa di motivazione entro 10 giorni dall'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente osservare che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità; l'art. 394 u.c. c.p.c. dispone infatti che "le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata" (vedi, ex multis, Cass., 14-10-2025, n. 27442). La cognizione del giudice del rinvio è, di conseguenza, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare alla fattispecie concreta la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte, o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti nei limiti statuiti dalla Cassazione, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere 'prosecutorio', qualora finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, "restitutorio", considerato che in tal caso il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale.
Tanto premesso, la fattispecie in esame pone al Collegio un caso di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio, in cui occorre dare compimento e pratica applicazione alle statuizioni del giudice di legittimità. Pertanto, questa Corte, da un canto, non può ricostruire i fatti in modo dissimile da come la Cassazione li ha ritenuti, poiché è sulla base di tale accertamento che quest'ultima ha impostato e risolto la quaestio iuris rimessa al suo giudizio, e, dall'altro, non solo deve attenersi al principio di diritto affermato dalla Cassazione, ma neppure può esaminare questioni che la Cassazione non ha rilevato o che le parti non hanno in tale sede dedotto.
Venendo ora ad esaminare il perimetro della presente decisione – proprio nel verificare, preliminarmente, quali siano le statuizioni ormai incontrovertibili e, dunque, estranee al presente giudizio – si deve rilevare come non sia più in discussione - e debba essere conseguentemente considerata coperta dal giudicato
– la regolarità formale del procedimento disciplinare (sotto i profili della tempestività e specificità delle contestazioni): eccezioni espressamente rigettate dalla Cassazione. La Suprema Corte, esaminando la contestazione dell'omessa comunicazione del premio INAIL (l'unica impugnata), ha rilevato che “La contestazione disciplinare, come riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell'aver addebitato, alla lavoratrice, non solo l'omesso controllo e la cura del pagamento di circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio INAIL, ma anche nell'avere provocato un ingente danno alla società. Il suddetto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur sempre individuato quale elemento costitutivo della fattispecie disciplinare”. La Suprema Corte, dopo aver ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sulla speciale tenuità del pregiudizio patrimoniale, ha precisato che: “Si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge denunziate, un nuovo esame atteso che, in relazione al secondo addebito disciplinare ('contestazioni inerenti al premio INAIL'), segmentato dalla Corte territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la mancata comunicazione al consulente esterno dott.
dei dati relativi alla voce rischio 721 di costo per l'azienda, era stata esclusa Per_3 dalla negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso”. Nel disporre il rinvio, la Suprema Corte ha altresì statuito che questo Collegio
“procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra indicato ai fini della sussistenza della giusta causa rapportata agli addebiti contestati …”. Orbene, emerge in modo evidente che la Cassazione – alla luce dei rilievi circa l'insussistenza di un elemento costitutivo della contestazione relativa al mancato pagamento dell'acconto INAIL – ha demandato al giudice del rinvio il compito di effettuare un nuovo e complessivo esame della gravità dei residui inadempimenti addebitati alla lavoratrice ai fini della valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso. Se la Suprema Corte avesse ritenuto che fosse stato sufficiente ad integrare i presupposti della giusta causa l'inadempimento addebitato alla lavoratrice nella vicenda non avrebbe disposto il rinvio per “un nuovo esame”, ma avrebbe CP_5 ritenuto assorbita la censura e rigettato il ricorso. Al giudice del rinvio, infatti, non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (dal quale egli è comunque vincolato), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto. Neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., 5-2-2024, n. 3239). Nella specie, quindi, al fine di non svuotare di contenuto il giudizio di rinvio, non può in questa fase riconoscersi alcuna rilevanza all'eccezione di passaggio in giudicato del capo di sentenza che – a proposito della vicenda – ha CP_5 affermato che gli addebiti contestati “sono di gravità tale da ledere il legame fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro considerata la posizione ricoperta dalla predetta all'interno di . Controparte_1
Su tale questione, invero (che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di legittimità), la Suprema Corte nulla ha statuito, anzi, disponendo il rinvio, ha implicitamente ritenuto di superare tale passo motivazionale (ritenendolo – evidentemente – non idoneo a costituire un autonomo capo, ma solo un passaggio motivazionale) e, di conseguenza, di demandare al giudice del rinvio un nuovo e complessivo esame delle condotte contestate, con esclusione di quella ritenuta priva di un elemento costitutivo (il grave danno). Per costante giurisprudenza, il giudicato interno può formarsi solo su un capo della sentenza che risolva una questione avente una propria assoluta individualità e autonomia rispetto ai capi impugnati, così da integrare una decisione del tutto indipendente;
non si forma, invece, come nella specie, nei riguardi d'una mera argomentazione, neppure quando essa sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass., 30/04/2025, n.11327). Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della giusta causa (e, quindi, la legittimità del licenziamento) attraverso una “valutazione complessiva” (vedi pag. 11) di tutte le condotte ritenute rilevanti (“Ne consegue che
- a prescindere dall'ultima contestazione inerente l'omessa comunicazione al consulente esterno dei dati relativi alla voce di rischio 721 (sub c) - le ulteriori negligenze di , seppur di per sé insufficienti a sorreggere un recesso senza Parte_1 preavviso, concorrono, nella valutazione complessiva degli addebiti, a giustificare il provvedimento espulsivo irrogato, che risulta, per le argomentazioni finora esposte, legittimo anche sul piano sostanziale”).
Ciò chiarito, questa Corte è chiamata a valutare se le condotte residue possano integrare gli estremi della giusta causa di recesso. In primo luogo, occorre ribadire che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente – come nella specie – diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass., 28/07/2017, n.18836). Nella specie, non risulta in alcun modo provato che il datore di lavoro abbia licenziato la sig.ra per la gravità complessiva degli episodi contestati. Pt_1
In assenza di tale prova, quindi, non si può far discendere – come pretende la ricorrente – che il venir meno della contestazione (riferita al pagamento dell'acconto INAIL) faccia automaticamente venir meno anche le altre.
Ciò precisato, con riferimento alla vicenda c.d. , il Collegio non può che CP_5 attenersi a quanto accertato nel capo di sentenza passato ormai in giudicato, che ha statuito in modo irrevocabile quanto segue:
“L'accordo sindacale del 1989 prevede esclusivamente la concessione a favore delle RSU dell'uso del locale ristoro all'interno dello stabilimento di AN TO, non invece la possibilità per le RSU di firmare in nome e per conto della CP_2
(ora i contratti di appalto per il servizio di macchine Controparte_1 distributrici di cibi e bevande. Non si ricava da nessun atto, dunque, che alle predette fosse stato dato l'incarico di gestire i rapporti con i fornitori di distributori automatici in nome e per conto della attuale reclamante. La carenza in capo ai sindacalisti del potere di rappresentare la datrice di lavoro è riconosciuta, peraltro, in tempi non sospetti dalla stessa , la quale, Pt_1 nell'interloquire con l'Avv. Bertazzoli Paolo, legale della Controparte_1 suggerisce di far presente alla la mancata verifica del potere di firma in CP_5 capo ai sottoscrittori del contratto di fornitura e propone nei confronti dei tre dipendenti in questione - l'iter disciplinare era già stato avviato - il provvedimento espulsivo (“per me ci sono gli estremi della uscita”, così e-mail del 22/12/20, doc. 9 reclamante, espressione inequivocabile e non ambigua, come quella riportata nella successiva email del 31/1/21, “ma li lasciamo a casa vero???”, doc. 28 reclamante). Invero, non è al riguardo persuasiva la tesi della attuale reclamata di aver semplicemente eseguito la volontà dell'AD volta a licenziare le tre RSU, in quanto l'espressione utilizzata (“per me ci sono gli estremi per l'uscita “) manifesta chiaramente l'opinione favorevole di questa ultima di procedere con i provvedimenti espulsivi, opinione che rende nota al legale di con cui è in Controparte_1 contatto. Non solo. Sempre nella citata corrispondenza del 22/12/20 con il legale di Controparte_1
, riguardo a quella che potrebbe essere la risposta di
[...] Parte_1 CP_5 scrive: “inoltre diranno che la azienda sapeva e che da 20 anni si fa così…”; e aggiunge: “preciso di avere chiesto più volte a serim di avere il contratto e non mi hanno mai dato nulla !!!!!!!!!”. (doc. 7 reclamante) Il contenuto delle predette e-mail dimostra, dunque, che non esisteva alcuna prassi - prassi che invece la lavoratrice ha invocato, e tuttora invoca, a propria discolpa - o comunque che tale modus operandi era ignorato dai vertici aziendali e in particolare dal nuovo Amministratore Delegato, Persona_4
Ciò posto, risulta per tabulas che non abbia trasmesso all'AD, Parte_1 [...]
, la copia del famoso contratto di cui era in possesso dal Per_4 CP_5
22/11/19, nonostante fosse consapevole delle richieste di questo ultimo di averne copia per verificarne la regolarità. L'assunto della odierna reclamata secondo cui l'AD non le avrebbe mai chiesto di attivarsi per reperire il contratto in questione è infatti smentito dalle email inviate proprio all'AD il 5/11/19 ed il 6/11/19, nelle quali la lavoratrice gli comunicava - con la prima - come non volesse consegnare il contratto perché temeva CP_5 denunce (doc. 8 reclamata) e - con la seconda - di avere chiesto una copia del contratto alle RSU, le quali si erano riservate di verificare l'opportunità di consegnarlo (doc. 27 reclamante). Il documento di cui si discute non è poi una mera bozza, ma è la medesima copia del contratto sottoscritto da e dalle RSU - manca la firma di queste ultime, CP_5 trattandosi della copia data loro dall'altro contraente - poiché contiene le stesse clausole, salvo l'addendum relativo al contributo per le attività ricreative, che, in quanto tale, è una aggiunta all'accordo già perfezionato;
ed è consegnata a Pt_1
il 22/11/19 dal RSU Fragetta e dunque successivamente alla mail del
[...]
5/11/19 inviata all'AD - doc. 8 reclamata - con la quale, nell'ottica Persona_4 difensiva della lavoratrice, questa ultima avrebbe esaustivamente informato l'AD dei termini della questione CP_5 nulla però riferisce all'AD sino al gennaio del 2021, asserendo Parte_1 addirittura di non avere copia del contratto di cui si discute. Gli addebiti contestati alla odierna reclamata sono pertanto fondati, in quanto ella, pur sapendo che l' voleva essere notiziato sulla questione ha Per_5 CP_5 sottaciuto rilevanti informazioni, nonostante fosse la Responsabile delle Risorse Umane dello stabilimento e dunque la prima a dover segnalare qualsiasi negligenza/irregolarità posta in essere dal personale, né si è attivata per evitare che il contratto in questione venisse messo in esecuzione …”.
Alla luce di tale intangibile accertamento, il Collegio ritiene che l'inadempimento (che non si esaurisce in una mera negligenza, investendo ulteriori profili di natura fiduciaria, essendo stato alla lavoratrice addebitato un consapevole atteggiamento di reticenza e di silenzio complice, seguito da una mancata tempestiva attività diretta a far cessare le condotte illegittime dei colleghi) non integra gli estremi della giusta causa di recesso, intesa come “una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario”, ovvero un inadempimento talmente grave da impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro. Seppur la condotta reticente sia stata posta in essere dalla lavoratrice, il Collegio ritiene che la sanzione espulsiva sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti, considerato che la sig.ra , in costanza di rapporto (durato 15 anni), non è mai Pt_1 stata attinta da alcuna sanzione disciplinare, svolgendo le proprie mansioni direttive in modo corretto e inappuntabile, senza peraltro causare alcun danno alla datrice di lavoro. Questo episodio isolato non risulta pertanto idoneo a determinare una definitiva, immediata ed irreversibile compromissione del rapporto fiduciario.
Poiché la Suprema Corte ha statuito che, in relazione alla condotta contestata nella vicenda del mancato pagamento acconto INAIL, il danno integra un elemento costitutivo, occorre ritenere che la mancata prova di tale pregiudizio abbia fatto venir meno la contestazione, incentrata appunto su tale elemento concepito come indispensabile. In ogni caso, seppur si voglia tener presente nella complessiva valutazione anche l'omessa verifica, da parte della sig.ra , dell'operato del proprio sottoposto in Pt_1 relazione all'omesso pagamento del premio INAIL, la conclusione non differisce da quella già sopra esposta poiché tale mancanza (che – come detto – non ha causato alcun pregiudizio alla società) può essere, al più, considerata una mera negligenza (punibile con sanzione conservativa) e, come tale, non può integrare da sola (nè unita alla condotta reticente sopra descritta) la giusta causa di licenziamento.
Conseguentemente, come deciso in primo grado, in applicazione dell'art. 18, comma V, S.L., ferma la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal licenziamento, il recesso va dichiarato illegittimo, vertendosi in una delle “altre ipotesi” in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che, tenuto dell'anzianità di servizio della lavoratrice (in forze dal 10.7.2006), dei suoi carichi familiari, nonché della consistenza dell'organico aziendale (attestato nel 2019 su un valore medio di 170 unità) e dell'ingente entità del capitale sociale, si ritiene congruo quantificare, nella misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ossia nell'importo di complessivi
€ 83.761,86 (€ 3.988,66x14:12x18), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali su tale somma annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto sino al saldo.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., n. 15506/2018). Visto l'esito finale del giudizio, le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente ( e liquidate come da dispositivo, in ragione Controparte_1 della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147 (€ 6.000,00 per il I grado;
€ 3.500,00 per l'appello; € 3.000,00 per la Cassazione;
€ 3.500,00 per il rinvio).
P.Q.M.
In sede di rinvio, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 18, comma V, l. 300/1970, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (8.3.2021) e condanna la società al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di € 83.761,86 a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla cessazione del rapporto sino al saldo;
condanna la società al pagamento delle spese processuali Controparte_1 di tutti i gradi, liquidate in complessivi euro 16.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, il 26 novembre 2025
LA PRESIDENTE RELATORE Dott. Giovanni Casella