Articolo 152 del Codice della proprietà industriale
Articolo 136 sexiesArticolo 136 octies
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 152. Requisiti della domanda internazionale 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni)) , nonche' degli eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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