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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10569 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MERLO VALENTINA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato PESSINA ELISABETTA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 11/07/2024
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal coniuge unione celebrata a Controparte_1
Monzuno in data 07/09/2013 e dalla quale erano nati e Persona_1
nati il 18/07/2014 ; il ricorrente dava atto della disgregazione Persona_2
del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito/moglie; chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso dei figli __ con collocamento degli stessi presso la madre;
chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 400,00 mensili del contributo a titolo di mantenimento della prole, oltre al
50% delle spese straordinarie..
Si costituiva che aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione chiedendo, però, l'addebito della colpa in capo al ricorrente;
chiedeva altresì l'affido esclusivo dei figli minori, con collocazione degli stessi presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi in proprio favore, la regolamentazione delle visite paterne e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento dei minori in € 700,00 ___ mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 30.1.2023 resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
26/2024 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano sentiti testimonio e veniva svolta Ctu..
All'udienza dell'11.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 15.1.2025 .
§
pagina 2 di 9 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza Controparte_1
parziale n.26/2024 , passata in giudicato.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente risulta ammssibile
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass.,
pagina 3 di 9 ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, le prove testimoniali hanno dimostrato che la condotta del sig ha irrimediabilmente reso impossibile la prosecuzione della CP_1
convivenza.
In particolare il teste amica della convenuta, ha confermato Testimone_1
che la signora le ha riferito che durante l'estate 2021, Controparte_1
mentre si stava vestendo, e precisamente stava indossando un paio i pantaloni, il marito ha afferrato e tirato verso di sé la gamba libera del detto capo di abbigliamento provocandole un livido sulla gamba.
Il teste ha dichiarato che il signor il giorno 23 Testimone_2 Pt_1
novembre 2021 ha colpito intenzionalmente con una gomitata il volto della moglie . Il teste ha precisato che il fatto gli è stato riferito dalla madre, dal fratello, oltre che dalla convenuta.
Lo stesso teste ha confermato che dopo l'aggressione fisica del 25 gennaio 2022 la signora ha trascorso la notte presso l'abitazione dei genitori e ha CP_1 aggiunto “penso che fosse preoccupata per la sua incolumità e per i bambini perché gli episodi di violenza si ripetevano con maggiore frequenza”. Lo stesso teste rispondendo al successivo capitolo 25 della stessa memoria ha ulteriormente precisato “mi è stato riferito anche dei tentativi di rientrare nel domicilio in evidente stato di ebbrezza in ore serali ma mia sorella non lo ha concesso”.
Risultano parimenti provati i ripetuti episodi in cui l'attore in preda ad attacchi di rabbia intensa e incontrollata ha compiuto atti di violenza sulle cose, sempre alla presenza dei figli minorenni.
Il teste ha confermato che il signor in data Testimone_3 Parte_1
08.03.2019 ha sferrato un pugno chiuso a mano nuda contro la porta blindata di accesso alla abitazione coniugale provocandosi la frattura della base del quinto metacarpo della mano destra (doc 1 parte convenuta). La teste ha precisato di aver pagina 4 di 9 appreso la notizia dai nipoti (che hanno assistito al fatto) e di aver visto personalmente le tracce (sfondamento) lasciate dal pugno sul pannello interno della porta blindata di accesso alla abitazione coniugale. La teste ha Pt_1
confermato di aver personalmente visto il signor presentarsi alla festa di Pt_1
18 anni della figlia TI in evidente stato di alterazione. La teste ha dichiarato: “è stata una cosa penosa era ubriaco non si reggeva quasi in piedi”
La circostanza è stata confermata anche dal teste fratello Testimone_2
della convenuta, che ha dichiarato: “ero presente e ho visto che il sig. Pt_1 come sempre eccedeva con l'uso di alcol alzava la voce era sopra le righe assumeva atteggiamenti anche aggressivi sia nei confronti di mia sorella che dei bambini e di altri ospiti”
Lo stesso teste ha confermato altresì di aver visto nel mese di luglio 2021 il signor discutere con la moglie, alla festa di compleanno dei nipoti e Pt_1 Per_1
e di aver saputo che “c'era stato un episodio di violenza con Persona_2
spintonamenti a mia sorella e una gomitata verso il veicolo a causa dell'invito di mia sorella di non mettersi alla guida in quelle condizioni”
Il teste di parte convenuta ha ricordato che il signor Testimone_1 [...]
nel mese di novembre 2021 si è presentato in evidente stato di Pt_1
alterazione alcolica nel piazzale antistante la Palestra Salvemini sita in
Casalecchio di Reno frequentata dai figli. La teste ha confermato che il signor nel mese di novembre 2021 ha volontariamente rotto alcuni piatti Parte_1
lanciandoli con forza a terra mentre stava urlando nei confronti della moglie e che il rumore generato aveva provocato l'attivazione dell'allarme posto a sevizio della casa coniugale. La teste ha dichiarato altresì che la signora le aveva CP_1 riferito che in detta circostanza “erano anche intervenuti i vicini e si era vergognata”
La stessa testimone interrogata sul capitolo 19 (memoria ex art 183 co 6 n 2 di parte ha dichiarato che il signor nel mese di CP_1 Parte_1
novembre 2021 ha volontariamente rotto alcuni piatti lanciandoli con forza a terra mentre stava urlando nei confronti della moglie e che il rumore generato aveva provocato l'attivazione dell'allarme posto a sevizio della casa coniugale.
pagina 5 di 9 La separazione deve dunque essere addebitata al marito.
Sull'affido e sul collocamento della prole
La domanda di affido esclusivo _ alla madre merita accoglimento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
Orbene, nel caso di specie, la CTU Dott le cui conclusioni si condividono Per_3
essendo esenti da vizi logici, ha concluso le operazioni peritali dichiarando di ritenere “la sola madre dotata di una idonea e adeguata capacità genitoriale” (p.
61 relazione peritale).
Il padre viceversa, per la CTU “non risulta del tutto idoneo, competente ed efficiente sul piano della genitorialità” (p. 37 )
Il signor disattendendo le indicazioni della CTU: Parte_1
1) non ha dimostrato di aver seguito un percorso psicologico (cfr. p. 69 relazione peritale : “Contrariamente a quanto affermato in sede di CTU, in cui la scrivente ha affermato di non avere riscontrato particolari criticità, alla luce, invece, di una analisi più attenta di tutti i colloqui, di tutte le interazioni e dei test eseguiti, la sottoscritta non si sente al momento sufficientemente sicura di ritenere il
Signor dotato, di adeguate e affidabili competenze genitoriali …. Si Pt_1
rende assolutamente necessario approfondire lo stato psicologico e fisico del
Signor così come necessario che egli si faccia carico, con Pt_1
pagina 6 di 9 responsabilità e consapevolezza, dei limiti che ha, …”; (cfr. p. 70 relazione peritale) “Alla luce di tutto quanto esposto si ritiene di dover subordinare le risposte ai quesiti ad una approfondita indagine clinica. Qualora ciò non fosse possibile, la sottoscritta non ritiene opportuno accedere al registro dell'affidamento condiviso … ”
2) non ha dimostrato di essersi rivolto ad un centro specializzato che operi una approfondita indagine tossicologica (cfr. p. 61 relazione peritale : “(….) la scrivente dunque si sente di aderire alla richiesta materna di essere rassicurata, posto che lo stato psicologico del Signor appare, al momento, alterato Pt_1 anche alla scrivente” che “quindi subordinerebbe l'istituto dell'affidamento condiviso alla presa in carico del Signor presso un centro specializzato Pt_1
che operi una approfondita indagine tossicologica”
Sono tardivi e non idonei a dimostrare un'efficace ed idonea indagine tossicologica i risultati di test solo urinari prodotti al doc 42.
Vista la grave inidoneità genitoriale del sig la madre potrà assumere in Pt_1
autonomia anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e per la richiesta di documenti.
Quanto alla calendarizzazione degli incontri si possono confermare le condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale e nei successivi provvedimenti, Il padre potrà incontrare i figli nei giorni di lunedì e mercoledì sera dall'uscita da scuola sino alle 18,30 e “a fine settimana alterni dalle ore 10.30 alle ore 19.00 il sabato
e la domenica”, senza pernottamento ”esclusivamente alla presenza della nonna paterna o dell'ex compagno con facoltà della sig di segnalare CP_1
l'eventuale inottemperanza”.
La madre continuerà ad accompagnare i figli dal padre .
La casa familiare resta assegnata alla sig CP_1
Sulle questioni economiche
Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
pagina 7 di 9 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una situazione reddituale più o meno equivalente. Il reddito medio della sig negli ultimi tre anni CP_1
ammonta a circa 1830,00 euro, mentre il si sig ha un reddito medio di Pt_1
circa 1931,00. Entrambi i coniugi non hanno spese abitative di mutuo o locazione.
Tenuto conto dell'attività di cura e gestione dei figli svolta dalla madre, della loro età e dei costi ulteriori che la madre deve sopportare per accompagnare settimanalmente i figli presso l'abitazione del padre che vive a 50 km di distanza, deve ritenersi equa la somma mensile pari ad € 700,00 , salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. Inoltre, il padre è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita dei figli , anche in considerazione del fatto che gli stessi trascorrono quasi tutto il loro tempo con la madre, la quale quindi deve provvedere a tutti i loro bisogni.
Sulle spese di lite
Le spese di lite così comele spese di Ctu sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di Parte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Addebita la separazione al sig Parte_1
2. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata in via superesclusiva alla madre, che potrà assumere in autonomia le decisioni in ambito scolastico, sanitario e per la richiesta di documenti;
3. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, che resta a lei assegnata;
regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre potrà incontrare i figli nei giorni di lunedì e mercoledì sera dall'uscita da scuola pagina 8 di 9 sino alle 18,30 e “a fine settimana alterni dalle ore 10.30 alle ore 19.00 il sabato
e la domenica”, senza pernottamento ”esclusivamente alla presenza della nonna paterna o dell'ex compagno con facoltà della sig di segnalare CP_1
l'eventuale inottemperanza”.
4. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento
[...]
ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il
Tribunale di Bologna;
5. Condanna a corrispondere a le spese Parte_1 Controparte_1
legali nella misura di euro 7500,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge;
6. pone definitivamente a carico di il compenso spettante al Parte_1
CTU, liquidato con separato decreto agli atti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 31.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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