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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. ssa Laura Scarlatelli. Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 26.6.2025 ,la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3256 /2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, ) e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 ( ), rapp.te e difese, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3 e Andrea Giannattasio (C.F. entrambi del Foro di Torre C.F._4 Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
=APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, avente sede legale in Via Armando Diaz n° 11, 8014, Napoli (NA), fax 081/4979313, posta certificata:
servizio polisweb: ADS80030620639; Email_3
-Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4880/2024 pubbl. il 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 presso il Giudice del lavoro di NAPOLI NORD le odierne appellantei, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del
1 docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dagli anni scolastici 2019/2023.
L'Amministrazione resistente si costituì. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, condannò il all'assegnazione in CP_2 favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici Pt_1
2019/20 e 2020/21 e per 2021/2022 e 2022/2 Pt_2 compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 6.12.2024 hanno proposto appello parziale le docenti, rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva compensato le spese di lite e tanto in aperta violazione con il principio di soccombenza.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata si è costituita rilevando l'infondatezza del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va accolto in ordine al motivo di impugnazione della statuizione di integrale compensazione delle spese del primo grado.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore
2 del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso – 27.5.2024- il contesto giurisprudenziale era già completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella sentenza 29961/23 del 27.10.2023, ha dato per la prima volta, risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta nel biennio).
Dunque, la fattispecie, pur avendo attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile anche per la definizione del presente giudizio, alla data del deposito del ricorso la stessa risultava già completata sì da non rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
3 Il relativo capo di appello va, pertanto, accolto con la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, previa applicazione dell'aumento ex art.4 comma 1 bis .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.661,40 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione;
condanna il al pagamento delle spese del grado, che CP_1 liquida in euro 1895,40 oltre oneri accessori, se dovuti con distrazione .
Così deciso in Napoli il 26.6. 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. ssa Laura Scarlatelli. Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 26.6.2025 ,la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3256 /2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, ) e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 ( ), rapp.te e difese, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3 e Andrea Giannattasio (C.F. entrambi del Foro di Torre C.F._4 Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
=APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, avente sede legale in Via Armando Diaz n° 11, 8014, Napoli (NA), fax 081/4979313, posta certificata:
servizio polisweb: ADS80030620639; Email_3
-Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 4880/2024 pubbl. il 4.11.2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 presso il Giudice del lavoro di NAPOLI NORD le odierne appellantei, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del
1 docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dagli anni scolastici 2019/2023.
L'Amministrazione resistente si costituì. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, condannò il all'assegnazione in CP_2 favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici Pt_1
2019/20 e 2020/21 e per 2021/2022 e 2022/2 Pt_2 compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 6.12.2024 hanno proposto appello parziale le docenti, rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva compensato le spese di lite e tanto in aperta violazione con il principio di soccombenza.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata si è costituita rilevando l'infondatezza del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va accolto in ordine al motivo di impugnazione della statuizione di integrale compensazione delle spese del primo grado.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore
2 del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso – 27.5.2024- il contesto giurisprudenziale era già completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E..
La S.C. infatti, nella sentenza 29961/23 del 27.10.2023, ha dato per la prima volta, risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta nel biennio).
Dunque, la fattispecie, pur avendo attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile anche per la definizione del presente giudizio, alla data del deposito del ricorso la stessa risultava già completata sì da non rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
3 Il relativo capo di appello va, pertanto, accolto con la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, previa applicazione dell'aumento ex art.4 comma 1 bis .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.661,40 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione;
condanna il al pagamento delle spese del grado, che CP_1 liquida in euro 1895,40 oltre oneri accessori, se dovuti con distrazione .
Così deciso in Napoli il 26.6. 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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