Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRGENTI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIRGENTI GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRGENTI Parte_2 C.F._2 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIRGENTI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), di seguito, per brevità , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'avv. GUZZETTI PAOLO e dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA ( ) VIALE DUCA D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA MENTANA 19 COMO presso il difensore avv. GUZZETTI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUZZETTI Controparte_2 P.IVA_2 PAOLO e dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA ( ) VIALE DUCA C.F._3 D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO;
, elettivamente domiciliato in VIA MENTANA 19 COMO presso il difensore avv. GUZZETTI PAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUZZETTI Controparte_3 P.IVA_3 PAOLO e dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA ( ) VIALE DUCA C.F._3 D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO;
, elettivamente domiciliato in VIA MENTANA 19 COMO presso il difensore avv. GUZZETTI PAOLO
CONVENUTI
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: pagina 1 di 7
Nel merito
Previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese descritte in atti e di cui al contratto di finanziamento in data 6.10.2006 a rogito dott. Notaio in Milano, rep. n. Persona_1
2452 racc. n. 1168 (doc. 2) / atto di erogazione finale, determinazione del piano di ammortamento e frazionamento ipotecario ed estensione di garanzia ipotecaria in data 19.12.2008 a rogito dott. Per_1
Notaio in Milano, rep. n. 6551 racc. n. 3214 (doc. 3),
[...]
accertare e dichiarare i rapporti dare / avere tra le parti;
accertare in particolare la non spettanza a controparte della somma di Euro 169.796,95 di cui alla perizia sub doc. 8, ovvero della diversa e anche maggiore somma che risulterà dalla compienda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, secondo i principi in tema di pagamento di indebito ex artt. 2033 e segg. c.c.;
accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento in data 20.3.2009 per atto dott. Rep. n. 7059 - Racc. n. 3394 sub doc. 4 per la violazione del termine Persona_1 semestrale di cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto assolvendo i signori e Parte_1 Parte_2 da ogni inerente responsabilità e obbligazione, rigettando in toto le domande di controparte.
In via istruttoria
Si chiede disporsi CTU finalizzata ad accertare gli esatti rapporti di dare / avere tra le parti alla luce delle eccezioni di fatto e diritto sin qui formulate, con particolare riferimento a quanto dedotto nella perizia della dott.ssa sub doc. 8 e con riserva, occorrendo, di meglio precisare il quesito in prosieguo;
Per_2
ordinarsi a un campione di banche rappresentativo - a partire da Banca di Legnano S.p.a., oggi Banco
BPM S.p.a. - l'esibizione – ovvero la produzione - del modulo standard di fideiussione specifica da loro utilizzato nel periodo compreso tra il 2003 e il 2009, individuando a tal fine anche ulteriori istituti bancari di diverso dimensionamento nei confronti dei quali pronunciare l'ordine.
Istruttoria per il resto riservata.
Nelle spese
Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con liquidazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
per (e, per essa, qui rappresentata da CP_1 Controparte_3 [...]
: Controparte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso: In via pregiudiziale e/o preliminare per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa:
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito per essere stata proposta avanti il
Giudice ordinario in violazione della competenza esclusiva del Giudice Delegato e per carenza di legittimazione attiva in capo a e;
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 7 - dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese, contenute nel contratto di finanziamento 6.10.2006 e nell'atto di erogazione finale 19.12.2008, in quanto coperta da giudicato ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c.;
- dichiarare, comunque, l'inammissibilità delle domande di accertamento del credito e di nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle spese, relativamente al contratto di finanziamento 6.10.2006 e all'atto di erogazione finale 19.12.2008, proposte da , per carenza di Parte_2 interesse ad agire;
- dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito in relazione all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, rimettere le parti avanti al Tribunale competente (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa) per la sola predetta eccezione, sospendendo il presente giudizio.
Nel merito: rigettare tutte le domande e tutte le eccezioni svolte da parte attrice in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio dedotti in atti e, per l'effetto, adottare ogni statuizione del caso.
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: si ribadisce l'opposizione alla richiesta di ammissione di c.t.u. contabile in quanto palesemente esplorativa nonché a tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, per tutti i motivi già illustrati nei precedenti scritti difensivi.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.7.2024 (doc.1) i signori e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio e, per essa, – quale
[...] Controparte_1 Controparte_2
rappresentante di a sua volta mandataria, per la gestione del credito, di Controparte_3 [...]
– proponendo le domande sopra esposte. CP_1
Formatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio – e, per essa, Controparte_1 [...]
qui rappresentata da contestando il contenuto della citazione Controparte_3 Controparte_2 avversaria nonché le domande e le eccezioni ivi svolte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di seguito esposti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Legittimazione attiva
Preliminarmente si dà atto che gli attori hanno precisato nella prima memoria, in replica alla costituzione avversaria, che le loro posizioni sono distinte ed in particolare il SI. agisce Pt_2
solo rispetto alla fideiussione specifica inclusa nel contratto di finanziamento del 20 marzo 2009; mentre la SI.ra agisce, nella sua pretesa qualità di datrice di ipoteca e fidegarante, Parte_1
rispetto a tutti i contratti di cui è causa.
pagina 3 di 7 Ciò detto, si pone la questione della legittimazione ad agire e della competenza a provvedere sulle domande attoree con riferimento alle posizioni delle due parti.
Parte_1
La SI.ra è sottoposta alla procedura di Liquidazione Controllata (n. 11/2024 del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio) e , ut sopra, ha depositato “domanda di ammissione al passivo e contestuale CP_1 domanda di partecipazione al riparto” per il credito oggetto del procedimento, il quale è stato vagliato positivamente dal Liquidatore/Gestore della crisi il quale in data 11.7.2024 ha predisposto e trasmesso lo stato passivo definitivo (doc. 25).
Trattandosi di vicenda regolamentata nell'ambito della speciale procedura di Liquidazione Controllata, la contestazione in ordine al credito insinuato, ove l'attrice intenda far valere la sua posizione nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, andrebbe incanalata nell'ambito di tale procedura posto che questa è stata allineata, sotto il profilo in esame, alla disciplina prevista per le procedure maggiori in tema di insolvenza.
Prevede in fatti l'art. 270, quinto comma, CCII (Liquidazione Controllata) che “si applicano l'art. 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”
Ai sensi dell'art. 151, cpv, CCII (Concorso dei creditori) “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni altro diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo “ e quindi in conformità al principio della competenza esclusiva del Giudice Delegato nell'accertamento dei crediti vantati nei confronti della procedura concorsuale.
Inoltre l'art.. 274 CCII attribuisce al solo liquidatore il potere di esperire o continuare le azioni relative al patrimonio oggetto di liquidazione - ivi comprese quelle finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e per il recupero dei crediti - e ciò in forza della correlazione per il sovraindebitato tra la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e la perdita della capacità di stare in giudizio nelle controversie (come si evince dal combinato normativo di cui agli artt.
270 e 275 CCII).
L'attribuzione della legitimatio ad causam per tali rapporti perdura fino alla cessazione della procedura posto che con la chiusura hanno termine gli effetti sul patrimonio del debitore e decadono gli organi preposti.
Si veda in questo senso l'orientamento della Suprema Corte, Cass. Civ., sez. I, 26.4.2023 n. 11021: “Questa
Corte spiega che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza pagina 4 di 7 esclusiva del giudice delegato, L.Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione
"litis ingressus impediens" (cfr. Cass. 4.10.2018, n. 24156; cfr. Cass. 23.4.2003, n. 6475, secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito;
pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda "litis ingressus impediens",
concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 c.p.c., comma 1, può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio)“.
Ciò premesso, occorre però considerare se l'interesse sotteso all'azione giudiziaria promossa dalla SI.ra non sia legato all'ipotesi eventuale e futura che la procedura controllata si concluda senza Parte_1
l'esdebitazione dell'attrice, nei casi previsti dalla legge, permanendo il debito residuo nei confronti di parte convenuta.
In tal caso, infatti, i rapporti tra le parti sarebbero regolati dalla disciplina ordinaria, essendo ormai conclusa la liquidazione controllata e in quel contesto rivivrebbe la piena legittimazione della SI.ra a Parte_1 contestare il rapporto per cui è causa (ferme le eccezioni in rito e di merito formulate dalla convenuta).
Se questo è dunque il campo in cui potrebbe esplicarsi l'azione per cui è causa è altresì vero che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'interesse giustificativo della domanda dev'essere concreto ed attuale e non eventuale e futuro (“l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore,
senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire“ (Cass. sez. II, sent. n. 2057 del 24/1/2019).
Dunque allo stato la domanda di parte è inammissibile. Parte_1
Parte_2
pagina 5 di 7 Con riferimento alla posizione del SI. la contestazione riguarda unicamente l'asserita Pt_2
estinzione della fideiussione di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento in data 20.3.2009 per atto dott. Rep. n. 7059 - Racc. n. 3394 sub doc. 4 per la violazione del termine semestrale di Persona_1 cui all'art. 1957 c.c., per l'effetto assolvendo i signori e da Parte_1 Parte_2
ogni inerente responsabilità e obbligazione.
Premesso che la domanda va riferita unicamente alla posizione del sig. per le Pt_2 considerazioni già esposte, va dichiarata l'incompetenza rispetto ad essa a favore del Tribunale Sezione
Specializzata per l'impresa di Milano.
Non è condivisibile l'assunto attoreo in forza del quale “gli attori precisano di non richiedere in questa sede l'accertamento della nullità delle fideiussioni di cui è causa con efficacia di giudicato, ma in via meramente incidentale e nei limiti in cui la relativa indagine – peraltro possibile ex officio – sia necessaria al fine di dichiarare l'estinzione della garanzia per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.” (pagg. 20 e ss. di parte attrice).
Tale posizione sarebbe legittima se i SIg.ri e ossero stati convenuti in relazione Parte_1 Pt_2 ad una pretesa creditoria azionata nei loro confronti, ma nel caso di specie sono proprio essi ad agire e dunque la loro richiesta ha senso solo nell'ottica della domanda svolta in principalità.
Dunque quest'ultima va separata affinchè venga sottoposta al giudice competente (si veda per tutte la ss. massima: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645
c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.“ Cass. Sez. 6 1, ord. n. 35661 del 5/12/2022).
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli attori nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale così provvede:
pagina 6 di 7 1) Accertato quanto in premessa, dichiara inammissibili le domande svolte dalla SI.ra
; Parte_1
2) Dichiara l'incompetenza in relazione alle domande svolte dal SI. stante la Pt_2
competenza della Sezione Specializzata per l'impresa del Tribunale di Milano, assegnando il termine di legge per riassumere la causa avanti a quest'ultimo;
3) Condanna gli attori a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 6 mila per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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