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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7534/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GRAMEGNA MARIO e dell'avv. FILIPPO MARIO GRAMEGNA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
OPPONENTI contro
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P.IVA: - Cod. Fisc.: ) CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. MORASCHI RENATO e dell'avv. SCOFONE LORENZO giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Rep. n. 12.611 Racc. n.
6.260 dell'8.4.2015 Persona_1
OPPOSTA
E con la chiamata in causa di
(P.IVA , Controparte_3 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. TRETOLA LUIGI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
Controparte_4
OPPOSTA CONTUMACE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Il Procuratore degli opponenti così conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In Via Preliminare
- In via preliminare ed assorbente, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo, per carenza di legittimazione passiva del sig. , con conseguente revoca dello stesso e condanna Parte_1
alle spese e competenze di causa, con distrazione ai procuratori antistatari;
Nel Merito
In accoglimento della proposta opposizione:
- Revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2177/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Verona, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi di cui in narrativa, in quanto insussistente, inammissibile, improcedibile e infondato.
- In ogni caso, accertare e dichiarare la estinzione dell'obbligazione principale, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 2177/2022 e ordinare alla in persona del Controparte_4
Presidente della Giunta p/t, la restituzione della somma versata dalla CP_5 Controparte_6
;
[...]
- Condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze professionali, Controparte_6
oltre spese generali, Iva e c.p.a. ex d.m. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c.;
In via subordinata
- In via subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di chiamata in causa del terzo e nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza della domanda monitoria, Controparte_3 accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale del in Controparte_3
persona del l.r.p.t., per tutti i motivi infra dedotti;
- Per l'effetto della pronuncia di inadempimento contrattuale del (già Controparte_3 CP_7
, manlevare la revocare il decreto ingiuntivo e
[...] Parte_1
condannare il al pagamento della somma Controparte_3
- erogata dalla in favore di quest'ultima, maggiorata di interessi e spese, Controparte_6
come accertanda;
pagina 2 di 12 - Per l'effetto, condannare il al pagamento di spese e competenze professionali Controparte_3
oltre spese generali, iva e c.p.a, ex d.m. 55/2014, in favore della Parte_1
, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per aver fatto anticipo di spese e non
[...]
riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'opposta;
Reitera altresì l'eccezione di prescrizione nei confronti della società opposta.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 co VI, n. 2 c.p.c..
Il Procuratore di parte opposta chiede e conclude:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso nei confronti di e del Parte_1
socio illimitatamente responsabile;
Parte_1
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula Parte_1 [...]
e in qualità di socio illimitatamente responsabile in via tra loro Parte_1 Parte_1 solidale, a pagare a la somma capitale di € 32.893,24, oltre agli interessi come liquidati CP_2
con il decreto ingiuntivo opposto ed oltre alle spese;
− in caso di accoglimento della domanda attorea di estinzione dell'obbligazione principale, dichiari tenuta e condanni la a rimborsare a la somma capitale di € Controparte_4 CP_2
32.893,24 oltre interessi a far data dall'avvenuto pagamento e sino al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Il Procuratore del , terzo chiamato, chiede e conclude: Controparte_3
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere, in via preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del - terzo chiamato in Controparte_3 Controparte_3
causa - e per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
pagina 3 di 12 - dichiarare l'inammissibilità dell'azione per mancanza dei presupposti e/o la prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, rigettando qualsivoglia domanda e/o pretesa anche di manleva e/o economica promossa
[...] nei confronti di quest'ultimo; nel merito:
- accertare l'inesistenza del presunto inadempimento da parte del Controparte_3 relativamente alla convenzione sottoscritta con e per l'effetto Parte_1
escludere ogni responsabilità dello stesso rispetto al finanziamento e/o progetto Controparte_3
revocato, rigettando altresì qualsivoglia domanda e/o pretesa anche di manleva e/o economica promossa nei suoi confronti;
- vinte spese, diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15 % forfettario per spese generali, con attribuzione dall'Avv. Luigi Tretola antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società (d'ora in avanti Parte_1 Parte_1
) e , socio illimitatamente responsabile della detta società, hanno proposto
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2177/2022, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso della compagnia assicuratrice (d'ora in avanti , Controparte_1 Controparte_1
con il quale era stato ingiunto alle parti qui opponenti il pagamento, in favore dell'istante, della somma di €32.893,24, oltre interessi come da domanda e spese.
2. A fondamento del ricorso monitorio sulla premessa che nell'interesse della Controparte_1
società era stata emessa la polizza fideiussoria n. Parte_1
4.313.877 in favore della a garanzia dell'obbligo di restituzione totale o parziale del Controparte_4
contributo descritto in polizza, ha allegato: - che l'obbligata principale si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte;
- che la parte beneficiaria della polizza aveva conseguentemente escusso la garanzia;
- di aver pertanto provveduto, in esecuzione degli impegni assunti, al pagamento della somma di €32.893,24; - di vantare quindi il diritto al pagamento di tale importo, sia per essersi sostituita nel lato attivo del rapporto obbligatorio ex artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.., sia in virtù della pattuita surroga convenzionale ex art. 1201 c.c., sia in forza del diritto di regresso ex art. 1950 c.c., sia, in ogni caso, in ragione delle condizioni di contratto, riconducibile alla cosiddetta “garanzia autonoma”; - di promuovere l'azione anche nei confronti del sig. , quale socio illimitatamente Parte_1
pagina 4 di 12 responsabile, con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei confronti della Società, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
3. Con la proposta opposizione e , fornendo Parte_1 Parte_1
la propria ricostruzione in fatto del rapporto per cui era stata emessa la garanzia escussa, hanno contestato la pretesa economica azionata nei loro confronti da sia in via Controparte_1
preliminare, che nel merito.
3.1 In particolare, la difesa degli opposti ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di Pt_1
, ha eccepito altresì la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, ha
[...]
contestato, nel merito, la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, ha eccepito la prescrizione del credito derivante dalla fideiussione, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione principale per intervenuta prescrizione, ha eccepito l'infondatezza e genericità del ricorso monitorio, ha negato la sussistenza del credito vantato sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum, ha lamentato l'errata quantificazione degli interessi ed ha in ogni caso ascritto il prospettato inadempimento contrattuale al chiedendo di essere da questo manlevata. Controparte_7
3.2 Ha quindi domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa del detto , nonché della CP_3
nei cui confronti, previo accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione Controparte_4
principale, ha chiesto la condanna alla restituzione di quanto versatole da Controparte_1
4. Si è costituita in giudizio l'opposta società contestando tutti i motivi di Controparte_1
opposizione dedotti dalle controparti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. e rimettendosi in ordine all'istanza di chiamata in causa della CP_4
e del
[...] Controparte_7
5. Autorizzata la chiamata, si è costituito in giudizio il - quale Controparte_3
successore per avvenuta incorporazione del - eccependo il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva, eccependo la prescrizione del diritto di a richiedere a Parte_1 CP_3
di procedere in sua vece alla restituzione delle somme versate da ed eccependo Controparte_1
l'infondatezza e/o inesistenza dell'asserito inadempimento del Controparte_3
6. Non si costituiva invece in giudizio la terza chiamata Controparte_4
7. All'esito del deposito delle chieste memorie ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza 08.10.2024, venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa degli opponenti e dal terzo chiamato e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte_3
pagina 5 di 12 8. Espletato l'incombente e depositati gli scritti conclusionali, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
9. Va innanzitutto dichiarata la contumacia della terza chiamata alla quale l'atto di Controparte_4
citazione per chiamata in causa risulta essere stato ritualmente notificato dagli opponenti a mezzo pec in data 13.03.2023.
10. Può dunque procedersi, nell'ordine, alla disamina dei motivi di opposizione dedotti dalle parti opponenti.
11. Il primo, con il quale è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto Pt_1
, deve dirsi infondato.
[...]
12. Premesso al riguardo come dal ricorso monitorio emerga che la domanda di ingiunzione è stata promossa nei confronti del quale socio illimitatamente responsabile della società Pt_1 [...]
- con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei Parte_1
confronti della società stessa, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale - va osservato come, in tali termini, l'iniziativa della ricorrente debba dirsi senz'altro ammissibile. Ha invero chiarito la Suprema Corte che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla stessa qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale (v: Cass. SS.UU. 3022/2015), sicché il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni (v:
Cass. civ. 23669/2006). Il beneficium excussionis opera infatti esclusivamente in sede esecutiva e non impedisce al creditore di agire direttamente nei confronti del socio in via di cognizione ordinaria (v:
Cass. civ. 279/2017), ove abbia interesse a munirsi di titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. civ.
21768/19). Iniziativa che, ha precisato la Cassazione ovviamente può essere fatta valere anche mediante il ricorso alla tutela monitoria, chiedendo ed ottenendo perciò l'emissione di decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che dei singoli soci illimitatamente responsabili. (v: Cass. civ.
15376/2016).
13. Parimenti infondato deve dirsi il secondo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in via monitoria (ossia, al tempo,
[...]
. Controparte_1
pagina 6 di 12 14. È pacifico e documentato in atti che la società (cui è poi incontestatamente Parte_2 subentratata l'opponente stipulò con la società Parte_1 Controparte_8
la polizza fideiussoria nr.
4.313.877 da cui origina la pretesa monitoria.
15. È stato altresì documentato in atti che la società in data 18.12.2006, venne fusa per CP_8
incorporazione nella società e che, a seguito di scissione Controparte_9
della società (v: docc. 4 e 5 opp.ta), confluirono nella Controparte_10 [...]
“tutti gli elementi patrimoniali inerenti all'attività assicurativa Controparte_11
svolta tramite intermediari, oltre a tutto ciò direttamente e indirettamente connessi…” – escluso quanto inerente l'agenzia “ (estranea al caso in esame) – ivi compresi Controparte_12
“polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere”; rapporti relativamente ai quali ha assunto i diritti e gli obblighi della dante causa, subentrando in tutti i rapporti attivi e CP_1
passivi, nessuno escluso o eccettuato, comunque inerenti il complesso patrimoniale acquisito (v: doc. 6 opp.ta).
16. Trova dunque documentale riscontro la legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria ed oggi di a seguito di Atto unico di fusioni e Controparte_1 Controparte_2
scissione a rogito Notaio di Milano rep. n. 59.037, racc. n. 27.767 del 21/6/2023 (v: Persona_2
Con doc. 12 opp.ta dep. in data 22.05.2024 ed in particolare, quanto al subentro di el Compendio Scisso di titolarità di , l'art. 10). CP_1
17. Passando al merito della vertenza, deve innanzitutto procedersi alla qualificazione del rapporto fra la società opponente e la compagnia assicuratrice;
rapporto che le parti opponenti contestano essere inquadrabile contratto autonomo di garanzia.
18. Anche sul punto le prospettazioni delle parti opponenti non possono essere condivise.
19. Si legge testualmente nella polizza fideiussoria stipulata dalle parti che la società CP_8
costituitasi fideiussore nell'interesse della contraente ed in favore della si Controparte_4
impegnava “ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte dell'Ente Fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario o da altri soggetti ed anche nel caso che lo stesso sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione”.
pagina 7 di 12 20. Il tenore della pattuizione, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, consente senz'altro di qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia. Ha infatti chiarito la Cassazione che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, (Cass.
SSUU 3947/2010; Cass. 22233/2014; Cass. 8926/17; Cass. 14945/2025); discrasia non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (Cass.
27619/2020).
21. Alla luce di tale insegnamento, tenuto conto della pattuita inopponibilità di “alcuna eccezione”, e non essendo rinvenibili nel contratto elementi di discrasia tali ad indurre ad una interpretazione di segno diverso (nemmeno allegati), non può che ribadirsi la qualificazione del contratto nei termini di cui si è detto, emergendo invero dal dato contrattuale la funzione indennitaria della polizza, mirata a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, così da escludere l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione (Cass. civ. 18079/24) e porre l'obbligazione del garante in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione.
22. Va, ancora, rigettata, l'eccezione di prescrizione della domanda di parte opposta e della sottesa pretesa dell'Amministrazione.
23. L'opposta ha invero documentato in atti:
- che in data 02.04.2009 la Compagnia assicuratrice ricevette la comunicazione della CP_10
- indirizzata anche alla società opponente e all'Avv. Gramegna – di Notifica del Controparte_4
provvedimento di revoca e richiesta di restituzione degli importi erogati (v: doc. 7 opp.ta);
- che con successiva comunicazione in data 10.11.2009, la avanzò a Controparte_4 [...]
richiesta di escussione della polizza (v: doc. 8 opp.ta); Controparte_14
- che la richiesta di pagamento venne reiterata dall'Amministrazione con missiva del 14/06/2013 ricevuta dal legale della compagnia assicuratrice in data 09.07.2013, indirizzata p.c. anche alla
Compagnia Assicuratrice (v: doc. 2 fascicolo monitorio) e che la stessa non ha mai contestato di aver ricevuto;
missiva che deve ritenersi idonea all'interruzione della prescrizione, avendo peraltro la
Suprema Corte riconosciuto l'efficacia interruttiva anche degli atti inviati al difensore del debitore che possa ritenersi suo rappresentante (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/03/2015, n. 5208); circostanza pagina 8 di 12 nella specie mai messa in dubbio e che trova conforto anche nella procura rilasciata nel presente giudizio;
- che la inviò ulteriore richiesta di pagamento a (il Controparte_4 Controparte_1
che ulteriormente riscontra la legittimazione attiva dell'opposta) con comunicazione in data
22/03/2022, avvertendo contestualmente che in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della missiva avrebbe dato luogo ad ingiunzione fiscale ex RD 14.04.2010, n. 639 (v: doc.
2 cit.)
23.1 Posto che viene in esame un contratto autonomo di garanzia, per il quale deve trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, emerge all'evidenza, dalla richiamata sequenza documentale – il cui disconoscimento risulta del tutto generico - il rispetto del detto termine.
23.2 Né può ravvisarsi la prescrizione del diritto di credito vantato dalla compagnia assicuratrice nei confronti della società debitrice opponente, avendo l'opposta documentato di aver provveduto al pagamento in data 20.04.2022 (v: doc. 3 fascicolo monitorio) e di aver poi depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 18.07.2022, ossia a distanza di circa tre mesi.
23.1 Nemmeno può dubitarsi dell'obbligo della società di rimborsare Parte_1 all'opposta quanto da quest'ultima pagato in adempimento delle obbligazioni assunte con la polizza fideiussoria, risultando dirimente rilevare come il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice sia stato espressamente pattuito all'art. 7 delle condizioni di polizza.
23.2 A nulla può quindi rilevare, nei confronti della società opposta, quanto allegato dalle parti opponenti in ordine alle vicende che hanno determinato la revoca del contributo da parte della CP_4
dovendosi peraltro escludere l'abusività dell'escussione della polizza (emergendo dalle
[...]
stesse difese di parte opponente che l'opponente non diede corso alla rendicontazione nei dovuti termini- v: anche pag. 18-19 comparsa conclusionale).
23.3 Per le ragioni di cui si è detto, va quindi rigettata l'opposizione in esame e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
24. Risulta invero infondata anche la censura delle parti opponenti in ordine all'accoglimento, con il decreto ingiuntivo opposto, della domanda di applicazione degli interessi ex D.lgs 231/2002, trovando la pronuncia sul punto ragione nel disposto di cui all'art. 1284 co 4 c.c., che, nel disciplinare il saggio degli interessi, non limita l'applicazione del comma alle sole ipotesi di transazioni commerciali.
25. Deve conseguentemente dirsi assorbita la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata Controparte_4
pagina 9 di 12 26. Stanti gli esiti dell'opposizione, deve essere altresì rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle parti opponenti.
27. Resta ora da esaminare la domanda di manleva proposta dalla difesa degli opponenti nei confronti del terzo chiamato succeduto al a seguito di fusione per Controparte_3 Controparte_7
incorporazione (v: visura camerale depositata da parte opponente in data 11/07/2023 e visura camerale depositata in data 04/09/2023).
28. Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del in ordine alle domande Controparte_3
proposte nei suoi confronti dagli opponenti nel presente giudizio, risultando appunto documentato in atti come il sia subentrato al – al quale la società opponente aveva Controparte_3 Controparte_7
rimesso le attività di cui alla convenzione del 22.03.2004, ivi compresa la rendicontazione (v: doc. 8 opp.te) - a seguito di fusione di incorporazione e dovendosi avere riguardo, ai fini della valutazione in punto legittimazione passiva, alla prospettazione offerta dalla parte chiamante, attendendo poi al merito la verifica in ordine all'effettiva titolarità del rapporto controverso (cfr: Cass. 19149/2022).
Prospettazione che risulta correlata alle vicende del rapporto sostanziale attinente alla realizzazione del
Progetto per cui era stata ammessa al finanziamento dalla e a Parte_2 Controparte_4
garanzia del quale era stata stipulata la polizza fideiussoria poi escussa dall'Amministrazione.
29. Può dunque procedersi alla disamina dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata.
30. Eccezione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli opponenti, non può dirsi rinunciata. Ed invero, risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data
17.04.2025 che il procuratore del chiamato precisò le conclusioni richiamando quelle di cui CP_3
alla propria memoria ex art. 183 co VI, n. 1 c.p.c., memoria che, tuttavia, non risulta essere stata depositata. Non può quindi che farsi richiamo alle precedenti conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nelle quali è stata formulata, in via preliminare, anche la domanda di declaratoria di inammissibilità dell'azione per mancanza dei presupposi e/o la prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti del Parte_1 Controparte_3
. Trattasi peraltro delle conclusioni richiamate dal anche nella seconda memoria
[...] CP_3
ex art. 183 co VI c.p.c., sicché l'eccezione di prescrizione non può ritenersi rinunciata.
31. Nel merito, peraltro, la detta eccezione deve dirsi fondata.
32. Premesso che il chiamato è all'evidenza estraneo al rapporto contrattuale di cui alla CP_3
polizza fideiussoria fatta valere da con il ricorso monitorio, la domanda svolta Controparte_1
pagina 10 di 12 dalla società opponente non può che essere ancorata alla vicenda sottostante, in ragione della quale la ha poi escusso la polizza. Controparte_4
32.1 Poiché la società opponente assume di non aver potuto effettuare il Parte_1 rendiconto richiesto dalla a causa dell'inadempimento del soggetto Partner CP_4 Controparte_7
della realizzazione progetto formativo (v: doc. 8 opp.te cit.), ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non può che aversi riguardo alla data in cui detto inadempimento si è manifestato e poteva essere contestato e fatto valere da ossia, per quanto si dirà di seguito, al Parte_1
marzo 2009.
32.2 Come invero documentato dalle stesse parti opponenti (v: doc. 21 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co VI c.p.c.) la con missiva prot. 0258064 del 25/03/2009, ha Controparte_4
comunicato anche alla società opponente – dimettendo in allegato il relativo provvedimento –
l'intervenuta revoca del finanziamento assegnato al progetto AIFA, richiedendo alla medesima società la restituzione della somma di €26.400,00 ed indicando contestualmente le coordinate bancarie per il pagamento e l'indicazione della causale da apporre.
32.3 Emerge dunque con chiarezza come già a quella data il lamentato inadempimento del CP_7
fosse sfociato in evento generatore di danno per la società .
[...] Parte_1
32.4 Dal successivo inadempimento di quest'ultima all'obbligo restitutorio nei confronti della CP_4
è poi scaturita l'escussione dell'autonoma polizza fideiussoria a prima richiesta, il conseguente pagamento della Compagnia assicuratrice e la procedura monitoria che ha portato alla pronuncia emessa nel presente giudizio.
32.5 In ragione di quanto si è detto la società opponente avrebbe dunque potuto far valere nei confronti della partner pretesamente inadempiente i propri diritti sin dal marzo 2009, onde essere manlevata delle richieste economiche già al tempo avanzate dalla e configurabili quali conseguenze dannose. CP_4
32.6 Diversamente ragionando si finirebbe per ancorare la decorrenza della prescrizione nei confronti del terzo chiamato alle conseguenze dell'inadempimento agli obblighi di pagamento della stessa società opponente nei confronti della e, addirittura, alle vicende correlate ad altro Controparte_4
autonomo rapporto contrattuale – appunto il contratto autonomo di garanzia – al quale il CP_3
chiamato è del tutto estraneo.
33. Alla luce di quanto sopra e rilevato che parte opponente non solo non ha documentato, ma nemmeno ha allegato atti interruttivi della prescrizione nei confronti del – nella cui Controparte_7
pagina 11 di 12 posizione è poi subentrato il – l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo formulata in Controparte_3
atti deve trovare accoglimento.
34. Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
35. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico delle parti opponenti sia nei confronti della compagnia assicuratrice opposta, sia nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA
La domanda di parte opponente nei confronti del terzo chiamato per intervenuta Controparte_3
prescrizione.
CO
Le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte chiamata, spese che liquida in €7.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali CPA e IVA come per legge, in favore di parte opposta (subentrata a , ed in Controparte_2 Controparte_1
€7.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali CPA e IVA come per legge, in favore del terzo chiamato Controparte_3
Verona, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7534/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GRAMEGNA MARIO e dell'avv. FILIPPO MARIO GRAMEGNA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
OPPONENTI contro
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(P.IVA: - Cod. Fisc.: ) CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. MORASCHI RENATO e dell'avv. SCOFONE LORENZO giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Rep. n. 12.611 Racc. n.
6.260 dell'8.4.2015 Persona_1
OPPOSTA
E con la chiamata in causa di
(P.IVA , Controparte_3 P.IVA_5 con il patrocinio dell'avv. TRETOLA LUIGI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
Controparte_4
OPPOSTA CONTUMACE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Il Procuratore degli opponenti così conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In Via Preliminare
- In via preliminare ed assorbente, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo, per carenza di legittimazione passiva del sig. , con conseguente revoca dello stesso e condanna Parte_1
alle spese e competenze di causa, con distrazione ai procuratori antistatari;
Nel Merito
In accoglimento della proposta opposizione:
- Revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2177/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Verona, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi di cui in narrativa, in quanto insussistente, inammissibile, improcedibile e infondato.
- In ogni caso, accertare e dichiarare la estinzione dell'obbligazione principale, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 2177/2022 e ordinare alla in persona del Controparte_4
Presidente della Giunta p/t, la restituzione della somma versata dalla CP_5 Controparte_6
;
[...]
- Condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze professionali, Controparte_6
oltre spese generali, Iva e c.p.a. ex d.m. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c.;
In via subordinata
- In via subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di chiamata in causa del terzo e nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza della domanda monitoria, Controparte_3 accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale del in Controparte_3
persona del l.r.p.t., per tutti i motivi infra dedotti;
- Per l'effetto della pronuncia di inadempimento contrattuale del (già Controparte_3 CP_7
, manlevare la revocare il decreto ingiuntivo e
[...] Parte_1
condannare il al pagamento della somma Controparte_3
- erogata dalla in favore di quest'ultima, maggiorata di interessi e spese, Controparte_6
come accertanda;
pagina 2 di 12 - Per l'effetto, condannare il al pagamento di spese e competenze professionali Controparte_3
oltre spese generali, iva e c.p.a, ex d.m. 55/2014, in favore della Parte_1
, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per aver fatto anticipo di spese e non
[...]
riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'opposta;
Reitera altresì l'eccezione di prescrizione nei confronti della società opposta.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 co VI, n. 2 c.p.c..
Il Procuratore di parte opposta chiede e conclude:
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale:
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso nei confronti di e del Parte_1
socio illimitatamente responsabile;
Parte_1
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula Parte_1 [...]
e in qualità di socio illimitatamente responsabile in via tra loro Parte_1 Parte_1 solidale, a pagare a la somma capitale di € 32.893,24, oltre agli interessi come liquidati CP_2
con il decreto ingiuntivo opposto ed oltre alle spese;
− in caso di accoglimento della domanda attorea di estinzione dell'obbligazione principale, dichiari tenuta e condanni la a rimborsare a la somma capitale di € Controparte_4 CP_2
32.893,24 oltre interessi a far data dall'avvenuto pagamento e sino al saldo;
− con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Il Procuratore del , terzo chiamato, chiede e conclude: Controparte_3
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere, in via preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del - terzo chiamato in Controparte_3 Controparte_3
causa - e per l'effetto estromettere lo stesso dal presente giudizio;
pagina 3 di 12 - dichiarare l'inammissibilità dell'azione per mancanza dei presupposti e/o la prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti del Parte_1 Controparte_3
, rigettando qualsivoglia domanda e/o pretesa anche di manleva e/o economica promossa
[...] nei confronti di quest'ultimo; nel merito:
- accertare l'inesistenza del presunto inadempimento da parte del Controparte_3 relativamente alla convenzione sottoscritta con e per l'effetto Parte_1
escludere ogni responsabilità dello stesso rispetto al finanziamento e/o progetto Controparte_3
revocato, rigettando altresì qualsivoglia domanda e/o pretesa anche di manleva e/o economica promossa nei suoi confronti;
- vinte spese, diritti ed onorari, oltre IVA, Cpa e 15 % forfettario per spese generali, con attribuzione dall'Avv. Luigi Tretola antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società (d'ora in avanti Parte_1 Parte_1
) e , socio illimitatamente responsabile della detta società, hanno proposto
[...] Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2177/2022, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso della compagnia assicuratrice (d'ora in avanti , Controparte_1 Controparte_1
con il quale era stato ingiunto alle parti qui opponenti il pagamento, in favore dell'istante, della somma di €32.893,24, oltre interessi come da domanda e spese.
2. A fondamento del ricorso monitorio sulla premessa che nell'interesse della Controparte_1
società era stata emessa la polizza fideiussoria n. Parte_1
4.313.877 in favore della a garanzia dell'obbligo di restituzione totale o parziale del Controparte_4
contributo descritto in polizza, ha allegato: - che l'obbligata principale si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte;
- che la parte beneficiaria della polizza aveva conseguentemente escusso la garanzia;
- di aver pertanto provveduto, in esecuzione degli impegni assunti, al pagamento della somma di €32.893,24; - di vantare quindi il diritto al pagamento di tale importo, sia per essersi sostituita nel lato attivo del rapporto obbligatorio ex artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c.., sia in virtù della pattuita surroga convenzionale ex art. 1201 c.c., sia in forza del diritto di regresso ex art. 1950 c.c., sia, in ogni caso, in ragione delle condizioni di contratto, riconducibile alla cosiddetta “garanzia autonoma”; - di promuovere l'azione anche nei confronti del sig. , quale socio illimitatamente Parte_1
pagina 4 di 12 responsabile, con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei confronti della Società, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
3. Con la proposta opposizione e , fornendo Parte_1 Parte_1
la propria ricostruzione in fatto del rapporto per cui era stata emessa la garanzia escussa, hanno contestato la pretesa economica azionata nei loro confronti da sia in via Controparte_1
preliminare, che nel merito.
3.1 In particolare, la difesa degli opposti ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di Pt_1
, ha eccepito altresì la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, ha
[...]
contestato, nel merito, la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, ha eccepito la prescrizione del credito derivante dalla fideiussione, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione principale per intervenuta prescrizione, ha eccepito l'infondatezza e genericità del ricorso monitorio, ha negato la sussistenza del credito vantato sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum, ha lamentato l'errata quantificazione degli interessi ed ha in ogni caso ascritto il prospettato inadempimento contrattuale al chiedendo di essere da questo manlevata. Controparte_7
3.2 Ha quindi domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa del detto , nonché della CP_3
nei cui confronti, previo accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione Controparte_4
principale, ha chiesto la condanna alla restituzione di quanto versatole da Controparte_1
4. Si è costituita in giudizio l'opposta società contestando tutti i motivi di Controparte_1
opposizione dedotti dalle controparti, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. e rimettendosi in ordine all'istanza di chiamata in causa della CP_4
e del
[...] Controparte_7
5. Autorizzata la chiamata, si è costituito in giudizio il - quale Controparte_3
successore per avvenuta incorporazione del - eccependo il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva, eccependo la prescrizione del diritto di a richiedere a Parte_1 CP_3
di procedere in sua vece alla restituzione delle somme versate da ed eccependo Controparte_1
l'infondatezza e/o inesistenza dell'asserito inadempimento del Controparte_3
6. Non si costituiva invece in giudizio la terza chiamata Controparte_4
7. All'esito del deposito delle chieste memorie ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza 08.10.2024, venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa degli opponenti e dal terzo chiamato e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte_3
pagina 5 di 12 8. Espletato l'incombente e depositati gli scritti conclusionali, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
9. Va innanzitutto dichiarata la contumacia della terza chiamata alla quale l'atto di Controparte_4
citazione per chiamata in causa risulta essere stato ritualmente notificato dagli opponenti a mezzo pec in data 13.03.2023.
10. Può dunque procedersi, nell'ordine, alla disamina dei motivi di opposizione dedotti dalle parti opponenti.
11. Il primo, con il quale è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto Pt_1
, deve dirsi infondato.
[...]
12. Premesso al riguardo come dal ricorso monitorio emerga che la domanda di ingiunzione è stata promossa nei confronti del quale socio illimitatamente responsabile della società Pt_1 [...]
- con riserva di agire in sede esecutiva preliminarmente nei Parte_1
confronti della società stessa, in osservanza del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale - va osservato come, in tali termini, l'iniziativa della ricorrente debba dirsi senz'altro ammissibile. Ha invero chiarito la Suprema Corte che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla stessa qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale (v: Cass. SS.UU. 3022/2015), sicché il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni (v:
Cass. civ. 23669/2006). Il beneficium excussionis opera infatti esclusivamente in sede esecutiva e non impedisce al creditore di agire direttamente nei confronti del socio in via di cognizione ordinaria (v:
Cass. civ. 279/2017), ove abbia interesse a munirsi di titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. civ.
21768/19). Iniziativa che, ha precisato la Cassazione ovviamente può essere fatta valere anche mediante il ricorso alla tutela monitoria, chiedendo ed ottenendo perciò l'emissione di decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che dei singoli soci illimitatamente responsabili. (v: Cass. civ.
15376/2016).
13. Parimenti infondato deve dirsi il secondo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in via monitoria (ossia, al tempo,
[...]
. Controparte_1
pagina 6 di 12 14. È pacifico e documentato in atti che la società (cui è poi incontestatamente Parte_2 subentratata l'opponente stipulò con la società Parte_1 Controparte_8
la polizza fideiussoria nr.
4.313.877 da cui origina la pretesa monitoria.
15. È stato altresì documentato in atti che la società in data 18.12.2006, venne fusa per CP_8
incorporazione nella società e che, a seguito di scissione Controparte_9
della società (v: docc. 4 e 5 opp.ta), confluirono nella Controparte_10 [...]
“tutti gli elementi patrimoniali inerenti all'attività assicurativa Controparte_11
svolta tramite intermediari, oltre a tutto ciò direttamente e indirettamente connessi…” – escluso quanto inerente l'agenzia “ (estranea al caso in esame) – ivi compresi Controparte_12
“polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere”; rapporti relativamente ai quali ha assunto i diritti e gli obblighi della dante causa, subentrando in tutti i rapporti attivi e CP_1
passivi, nessuno escluso o eccettuato, comunque inerenti il complesso patrimoniale acquisito (v: doc. 6 opp.ta).
16. Trova dunque documentale riscontro la legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria ed oggi di a seguito di Atto unico di fusioni e Controparte_1 Controparte_2
scissione a rogito Notaio di Milano rep. n. 59.037, racc. n. 27.767 del 21/6/2023 (v: Persona_2
Con doc. 12 opp.ta dep. in data 22.05.2024 ed in particolare, quanto al subentro di el Compendio Scisso di titolarità di , l'art. 10). CP_1
17. Passando al merito della vertenza, deve innanzitutto procedersi alla qualificazione del rapporto fra la società opponente e la compagnia assicuratrice;
rapporto che le parti opponenti contestano essere inquadrabile contratto autonomo di garanzia.
18. Anche sul punto le prospettazioni delle parti opponenti non possono essere condivise.
19. Si legge testualmente nella polizza fideiussoria stipulata dalle parti che la società CP_8
costituitasi fideiussore nell'interesse della contraente ed in favore della si Controparte_4
impegnava “ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte dell'Ente Fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario o da altri soggetti ed anche nel caso che lo stesso sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione”.
pagina 7 di 12 20. Il tenore della pattuizione, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, consente senz'altro di qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia. Ha infatti chiarito la Cassazione che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, (Cass.
SSUU 3947/2010; Cass. 22233/2014; Cass. 8926/17; Cass. 14945/2025); discrasia non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale (Cass.
27619/2020).
21. Alla luce di tale insegnamento, tenuto conto della pattuita inopponibilità di “alcuna eccezione”, e non essendo rinvenibili nel contratto elementi di discrasia tali ad indurre ad una interpretazione di segno diverso (nemmeno allegati), non può che ribadirsi la qualificazione del contratto nei termini di cui si è detto, emergendo invero dal dato contrattuale la funzione indennitaria della polizza, mirata a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, così da escludere l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione (Cass. civ. 18079/24) e porre l'obbligazione del garante in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione.
22. Va, ancora, rigettata, l'eccezione di prescrizione della domanda di parte opposta e della sottesa pretesa dell'Amministrazione.
23. L'opposta ha invero documentato in atti:
- che in data 02.04.2009 la Compagnia assicuratrice ricevette la comunicazione della CP_10
- indirizzata anche alla società opponente e all'Avv. Gramegna – di Notifica del Controparte_4
provvedimento di revoca e richiesta di restituzione degli importi erogati (v: doc. 7 opp.ta);
- che con successiva comunicazione in data 10.11.2009, la avanzò a Controparte_4 [...]
richiesta di escussione della polizza (v: doc. 8 opp.ta); Controparte_14
- che la richiesta di pagamento venne reiterata dall'Amministrazione con missiva del 14/06/2013 ricevuta dal legale della compagnia assicuratrice in data 09.07.2013, indirizzata p.c. anche alla
Compagnia Assicuratrice (v: doc. 2 fascicolo monitorio) e che la stessa non ha mai contestato di aver ricevuto;
missiva che deve ritenersi idonea all'interruzione della prescrizione, avendo peraltro la
Suprema Corte riconosciuto l'efficacia interruttiva anche degli atti inviati al difensore del debitore che possa ritenersi suo rappresentante (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/03/2015, n. 5208); circostanza pagina 8 di 12 nella specie mai messa in dubbio e che trova conforto anche nella procura rilasciata nel presente giudizio;
- che la inviò ulteriore richiesta di pagamento a (il Controparte_4 Controparte_1
che ulteriormente riscontra la legittimazione attiva dell'opposta) con comunicazione in data
22/03/2022, avvertendo contestualmente che in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della missiva avrebbe dato luogo ad ingiunzione fiscale ex RD 14.04.2010, n. 639 (v: doc.
2 cit.)
23.1 Posto che viene in esame un contratto autonomo di garanzia, per il quale deve trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, emerge all'evidenza, dalla richiamata sequenza documentale – il cui disconoscimento risulta del tutto generico - il rispetto del detto termine.
23.2 Né può ravvisarsi la prescrizione del diritto di credito vantato dalla compagnia assicuratrice nei confronti della società debitrice opponente, avendo l'opposta documentato di aver provveduto al pagamento in data 20.04.2022 (v: doc. 3 fascicolo monitorio) e di aver poi depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 18.07.2022, ossia a distanza di circa tre mesi.
23.1 Nemmeno può dubitarsi dell'obbligo della società di rimborsare Parte_1 all'opposta quanto da quest'ultima pagato in adempimento delle obbligazioni assunte con la polizza fideiussoria, risultando dirimente rilevare come il diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice sia stato espressamente pattuito all'art. 7 delle condizioni di polizza.
23.2 A nulla può quindi rilevare, nei confronti della società opposta, quanto allegato dalle parti opponenti in ordine alle vicende che hanno determinato la revoca del contributo da parte della CP_4
dovendosi peraltro escludere l'abusività dell'escussione della polizza (emergendo dalle
[...]
stesse difese di parte opponente che l'opponente non diede corso alla rendicontazione nei dovuti termini- v: anche pag. 18-19 comparsa conclusionale).
23.3 Per le ragioni di cui si è detto, va quindi rigettata l'opposizione in esame e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
24. Risulta invero infondata anche la censura delle parti opponenti in ordine all'accoglimento, con il decreto ingiuntivo opposto, della domanda di applicazione degli interessi ex D.lgs 231/2002, trovando la pronuncia sul punto ragione nel disposto di cui all'art. 1284 co 4 c.c., che, nel disciplinare il saggio degli interessi, non limita l'applicazione del comma alle sole ipotesi di transazioni commerciali.
25. Deve conseguentemente dirsi assorbita la domanda proposta dagli opponenti nei confronti della terza chiamata Controparte_4
pagina 9 di 12 26. Stanti gli esiti dell'opposizione, deve essere altresì rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalle parti opponenti.
27. Resta ora da esaminare la domanda di manleva proposta dalla difesa degli opponenti nei confronti del terzo chiamato succeduto al a seguito di fusione per Controparte_3 Controparte_7
incorporazione (v: visura camerale depositata da parte opponente in data 11/07/2023 e visura camerale depositata in data 04/09/2023).
28. Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del in ordine alle domande Controparte_3
proposte nei suoi confronti dagli opponenti nel presente giudizio, risultando appunto documentato in atti come il sia subentrato al – al quale la società opponente aveva Controparte_3 Controparte_7
rimesso le attività di cui alla convenzione del 22.03.2004, ivi compresa la rendicontazione (v: doc. 8 opp.te) - a seguito di fusione di incorporazione e dovendosi avere riguardo, ai fini della valutazione in punto legittimazione passiva, alla prospettazione offerta dalla parte chiamante, attendendo poi al merito la verifica in ordine all'effettiva titolarità del rapporto controverso (cfr: Cass. 19149/2022).
Prospettazione che risulta correlata alle vicende del rapporto sostanziale attinente alla realizzazione del
Progetto per cui era stata ammessa al finanziamento dalla e a Parte_2 Controparte_4
garanzia del quale era stata stipulata la polizza fideiussoria poi escussa dall'Amministrazione.
29. Può dunque procedersi alla disamina dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata.
30. Eccezione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli opponenti, non può dirsi rinunciata. Ed invero, risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data
17.04.2025 che il procuratore del chiamato precisò le conclusioni richiamando quelle di cui CP_3
alla propria memoria ex art. 183 co VI, n. 1 c.p.c., memoria che, tuttavia, non risulta essere stata depositata. Non può quindi che farsi richiamo alle precedenti conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nelle quali è stata formulata, in via preliminare, anche la domanda di declaratoria di inammissibilità dell'azione per mancanza dei presupposi e/o la prescrizione del diritto al risarcimento di nei confronti del Parte_1 Controparte_3
. Trattasi peraltro delle conclusioni richiamate dal anche nella seconda memoria
[...] CP_3
ex art. 183 co VI c.p.c., sicché l'eccezione di prescrizione non può ritenersi rinunciata.
31. Nel merito, peraltro, la detta eccezione deve dirsi fondata.
32. Premesso che il chiamato è all'evidenza estraneo al rapporto contrattuale di cui alla CP_3
polizza fideiussoria fatta valere da con il ricorso monitorio, la domanda svolta Controparte_1
pagina 10 di 12 dalla società opponente non può che essere ancorata alla vicenda sottostante, in ragione della quale la ha poi escusso la polizza. Controparte_4
32.1 Poiché la società opponente assume di non aver potuto effettuare il Parte_1 rendiconto richiesto dalla a causa dell'inadempimento del soggetto Partner CP_4 Controparte_7
della realizzazione progetto formativo (v: doc. 8 opp.te cit.), ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non può che aversi riguardo alla data in cui detto inadempimento si è manifestato e poteva essere contestato e fatto valere da ossia, per quanto si dirà di seguito, al Parte_1
marzo 2009.
32.2 Come invero documentato dalle stesse parti opponenti (v: doc. 21 allegato alla seconda memoria ex art. 183 co VI c.p.c.) la con missiva prot. 0258064 del 25/03/2009, ha Controparte_4
comunicato anche alla società opponente – dimettendo in allegato il relativo provvedimento –
l'intervenuta revoca del finanziamento assegnato al progetto AIFA, richiedendo alla medesima società la restituzione della somma di €26.400,00 ed indicando contestualmente le coordinate bancarie per il pagamento e l'indicazione della causale da apporre.
32.3 Emerge dunque con chiarezza come già a quella data il lamentato inadempimento del CP_7
fosse sfociato in evento generatore di danno per la società .
[...] Parte_1
32.4 Dal successivo inadempimento di quest'ultima all'obbligo restitutorio nei confronti della CP_4
è poi scaturita l'escussione dell'autonoma polizza fideiussoria a prima richiesta, il conseguente pagamento della Compagnia assicuratrice e la procedura monitoria che ha portato alla pronuncia emessa nel presente giudizio.
32.5 In ragione di quanto si è detto la società opponente avrebbe dunque potuto far valere nei confronti della partner pretesamente inadempiente i propri diritti sin dal marzo 2009, onde essere manlevata delle richieste economiche già al tempo avanzate dalla e configurabili quali conseguenze dannose. CP_4
32.6 Diversamente ragionando si finirebbe per ancorare la decorrenza della prescrizione nei confronti del terzo chiamato alle conseguenze dell'inadempimento agli obblighi di pagamento della stessa società opponente nei confronti della e, addirittura, alle vicende correlate ad altro Controparte_4
autonomo rapporto contrattuale – appunto il contratto autonomo di garanzia – al quale il CP_3
chiamato è del tutto estraneo.
33. Alla luce di quanto sopra e rilevato che parte opponente non solo non ha documentato, ma nemmeno ha allegato atti interruttivi della prescrizione nei confronti del – nella cui Controparte_7
pagina 11 di 12 posizione è poi subentrato il – l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo formulata in Controparte_3
atti deve trovare accoglimento.
34. Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
35. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico delle parti opponenti sia nei confronti della compagnia assicuratrice opposta, sia nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA
La domanda di parte opponente nei confronti del terzo chiamato per intervenuta Controparte_3
prescrizione.
CO
Le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte chiamata, spese che liquida in €7.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali CPA e IVA come per legge, in favore di parte opposta (subentrata a , ed in Controparte_2 Controparte_1
€7.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali CPA e IVA come per legge, in favore del terzo chiamato Controparte_3
Verona, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 12 di 12