Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1224/2021 RG vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Parte_1 Parte_2
Bastianini del foro di Grosseto ed elettivamente domiciliati in Firenze, Lungarno
Vespucci, n. 20, presso l'avv. Francesco Massimo Pozzi;
APPELLANTI
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Alessia Carretta del foro di Grosseto;
APPELLATO
E
Controparte_2
;
[...] [...]
Controparte_3
;
[...] Controparte_4
[...
[...]
[...]
Grosseto – EQ ER Spa;
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per gli appellanti: <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in parziale
riforma della sentenza impugnata, contrarie domande ed eccezioni tutte disattese, fermo
l'annullamento della cartella di pagamento n. 051 2010 00574254 51 001 (ente creditore
somme dovute 52.131,80 diritti di notifica 5,88 totale da pagare Controparte_2
entro le scadenze euro 52.137,68 oltre le scadenze euro 54.298,77) emessa in forza del
ruolo esattoriale n. 2010/000328 reso esecutivo il 13.10.2010 e fermo il rigetto di ogni
domanda svolta dal nei confronti dei signori e Controparte_1 Parte_1
annullare la condanna dei signori e Parte_2 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite
[...] Controparte_1
liquidate in euro 5.635,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con ogni
conseguente provvedimento. Con la vittoria dei compensi professionali e delle spese dei
due gradi di giudizio che si chiedono distrarsi in favore dell'avv. Paolo Bastianini,
difensore antistatario dei signori e . Parte_1 Parte_2
Per il : <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa: in via preliminare: dichiarare
inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dai signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 957/202020 e questa Parte_2
integralmente confermando, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa anche del presente grado di giudizio;
in ipotesi impugnata:
respingere l'appello proposto dai signori e dalla soc. Parte_1 Parte_2
Edile avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 957/202020 e questa Parte_3
integralmente confermando, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa anche del presente grado di giudizio>>.
2 I FATTI DI CAUSA
Il conveniva dinanzi al Tribunale di Grosseto Controparte_1
, EQ ER Spa, l' Parte_1 Parte_2 [...]
e l Controparte_3 [...]
, in tal modo proponendo opposizione ex art. 615 cod. Controparte_2
proc. civ. avverso la cartella di pagamento di € 54.298,77, notificatagli in data
11.1.2011, inerente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisizione della piena proprietà di una porzione di terreno, con sovrastanti fabbricati, in loc.
GI di , di cui il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 91/2008, CP_1
aveva riconosciuto proprietari e per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione.
Allegava che la sentenza di usucapione era stata integralmente riformata in appello, per cui, venuto meno il titolo legittimante, a dire del la CP_1
pretesa tributaria era caducata o comunque avrebbe dovuto far carico a Pt_1
e Parte_2
Si costituiva eccependo l'inesistenza della notifica della Parte_1
cartella e la conseguente nullità della stessa, la mancata notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta e l'infondatezza della pretesa tributaria, perché basata su una sentenza integralmente riformata in appello.
Si costituiva anche EQ ER Spa quale agente per la riscossione della provincia di Grosseto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza depositata il 31.12.2020, il Tribunale di Grosseto, dichiarata la contumacia di dell' Parte_2 Controparte_2
di e dell' di Grosseto:
[...] CP_1 Controparte_2
- disattese le eccezioni di inesistenza della notificazione della cartella oggetto di opposizione, avendo la stessa iconosciuto di aver ricevuto la Pt_1
notificazione;
3 - ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da EQ ER Spa, perché tardivamente costituitasi in giudizio;
- rilevato che la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto l'usucapione di alcuni beni immobili in favore di e di Parte_1 Parte_2
in forza della quale era stata emessa la cartella di pagamento opposta,
[...]
era stata integralmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze
del 19.7.2010 (divenuta definitiva a seguito della sentenza della Suprema Corte
n. 6745/2016), per cui la pretesa tributaria era divenuta priva di titolo;
- disattesa la domanda svolta in via subordinata dal Comune di : CP_1
<per il venir meno del titolo legittimante in relazione alla pretesa di pagamento delle
imposte e delle tasse afferenti la statuizione del giudice di primo grado>>;
- ritenuto, infine, che le spese dovessero seguire la soccombenza;
- così statuiva: <accoglie l'opposizione, annullando la cartella di pagamento in
atti; rigetta la pretesa svolta dall'opponente in ipotesi gradata per il venir meno del titolo
legittimante; rigetta la richiesta di carenza di legittimazione passiva avanzata da
EQ ER Spa – Agente per la riscossione per la Provincia di Grosseto in quanto
tardiva; condanna in solido tra loro OV e PI a corrispondere in favore di
parte opponente le spese di lite che liquida in complessive € 5.635 oltre Iva, Cpa e rimborso
forfettario come per legge;
condanna in solido EQ ER Spa – Agente per la
riscossione della Provincia di Grosseto, dell'Agenzia delle Entrate DP di CP_1
(contumace), di Grosseto (contumace) a corrispondere in favore di Controparte_2
parte opponente le spese di lite che liquida in complessive € 5.635,00 oltre Iva, Cpa e
rimborso forfettario come per legge>>.
Con citazione notificata in data 28.6.2021 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello per i seguenti motivi:
[...]
4 1) con il primo motivo censuravano la sentenza impugnata per aver qualificato la domanda di rimborso delle spese avanzata dalla come Pt_1
domanda tardiva (mediante la locuzione “domanda tardiva” apposta a margine delle conclusioni della riportate nell'epigrafe della sentenza), giacché il Pt_1
regolamento delle stesse era ufficioso, consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, senza necessità di domanda di parte;
2) col secondo motivo facevano rilevare che difettava il presupposto della soccombenza per la condanna di essi appellanti alle spese del primo grado, posto che anche la domanda subordinata avanzata dal Comune di (di porre CP_1
a carico l'importo della cartella a OV e PI) era stata assorbita dalla sopravvenuta riforma della sentenza di usucapione in forza della quale era stata emessa la cartella opposta.
Concludevano come in epigrafe per la revoca della statuizione di condanna alle spese pronunciata dal primo giudice a loro carico, col favore delle spese del giudizio di appello da distrarsi.
Si costituiva il Comune di , facendo rilevare che la sola CP_1
espressione <domanda tardiva>> contenuta a margine delle conclusioni della convenuta non dava luogo ad una qualificazione della stessa e non Pt_1
poteva costituire oggetto di impugnazione. Nel merito evidenziava che, siccome l'imposta gravava su e questi ultimi, non pagandola, Pt_1 Parte_2
avevano esposto il Comune di , tenuto in solido, all'esecuzione forzata, CP_1
con conseguente necessità di promuovere il presente giudizio di opposizione al fine di evitare un ingente danno erariale. Contestava, quindi, la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese e concludeva per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.9.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le
5 parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia dell'
[...]
, anche quale subentrante ex lege all'Agente per la riscossione Controparte_2
per la Provincia di Grosseto – EQ ER Spa, attesa la rituale notificazione dell'appello eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'
[...]
, dell' Controparte_2 Controparte_2
, al difensore di EQ ER Spa, avv. Paolini, ed
[...]
all'Avvocatura dello Stato il giorno 28.6.2021 per l'udienza del 3.11.2021, differita ex art. 168 bis, 5° comma, cod. proc. civ. al 2.5.2023 giusta decreto del 23.7.2021.
I primi due motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi.
Essi sono fondati.
Le spese del giudizio sono regolate dal giudice anche d'ufficio secondo i criteri di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ..
La condanna alle spese postula la soccombenza, che nel caso di specie non
è ravvisabile in capo agli appellanti, attesa la definitiva caducazione del titolo da cui traeva origine la pretesa impositiva, ossia la sentenza n. 91/2008 del Tribunale
di Grosseto, integralmente riformata in appello con sentenza n. 1075/2010,
confermata in cassazione con sentenza n. 6745/2016.
La caducazione della sentenza di usucapione pronunciata in favore di e el 2008 è, dunque, divenuta definitiva in esito al giudizio Parte_2 Pt_1
di legittimità definito nel 2016. Pertanto, le condizioni per l'annullamento della cartella di pagamento in esame sono sopravvenute solo in corso di causa, posto
6 che il presente giudizio di opposizione all'esecuzione è stato introdotto dal nel 2011. Controparte_1
Il difetto di soccombenza di e non consente, quindi, Parte_2 Pt_1
di ravvisare i presupposti per la loro condanna alle spese in favore del CP_1
di , quanto, piuttosto, della loro compensazione integrale, perché la CP_1
caducazione del titolo in forza del quale il pagamento era dovuto è sopravvenuto solo nel corso del processo di primo grado.
Né gli appellanti possono essere ritenuti soccombenti in base al criterio di causalità, perché, a dire del era stato il mancato pagamento delle CP_1
imposte e delle tasse, cui avrebbero dovuto provvedere in via prioritaria Pt_1
e ad aver dato causa alla lite, esponendo il all'esecuzione Parte_2 CP_1
forzata preannunciata dalla notifica della cartella opposta.
Ciò per tre ordini di ragioni: in primo luogo perché la domanda proposta in via subordinata dal è rimasta assorbita dal rigetto della pretesa di CP_1
pagamento erariale e su di essa, in difetto di pronuncia, non può ravvisarsi una soccombenza degli appellanti.
In secondo luogo, perché, come riconosciuto dallo stesso Comune di
, il carico tributario della sentenza di usucapione n. 91/2008, gravava CP_1
solidalmente su tutte le parti del giudizio ed era, pertanto, facoltà dell'ente impositore e per esso del concessionario della riscossione rivolgersi all'uno o all'altro dei debitori solidali ovvero a tutti e tre. L'esercizio di tale facoltà da parte del creditore che ha individuato il proprio debitore nel se, Controparte_1
da una parte, consentiva al in ipotesi, l'esercizio del regresso nei CP_1
confronti dei condebitori solidali e dall'altra non permette Pt_1 Parte_2
di individuare alcuna soccombenza degli appellanti nei suoi confronti rispetto ad una situazione che, atteso l'annullamento della cartella, non si è verificata, così
7 come neppure si sono mai verificate le condizioni per l'esercizio dell'azione di regresso del nei confronti dei condebitori solidali. CP_1
In terzo luogo, perché il primo giudice ha già condannato l' CP_2
al rimborso delle spese di lite in favore del , per cui,
[...] Parte_4
anche sotto questo profilo, non appaiono sussistenti i presupposti per l'autonoma condanna dei terzi chiamati e al rimborso delle stesse in Pt_1 Parte_2
favore del CP_1
Ne consegue che in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocata la statuizione di condanna alle spese pronunciata dal primo giudice a carico di e in favore del Pt_1 Parte_2
e le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, Controparte_1
considerato che l'annullamento del titolo è sopravvenuto solo in corso di causa.
Per analoghe ragioni e tenuto conto del fatto che le spese processuali sono rimesse al regolamento ufficioso del giudice, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come delineati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per l'integrale compensazione delle spese del grado.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Comune e dell' dell' , CP_1 Controparte_2
anche quale subentrante ex lege all'Agente per la riscossione per la Provincia di
Grosseto – EQ ER Spa, con atto notificato in data 28.6.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, depositata in data 31.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' , anche Controparte_2
quale subentrante ex lege all'Agente per la riscossione per la Provincia di Grosseto
– EQ ER Spa;
8 2) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna alle spese pronunciata a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido in favore del e dichiara che dette spese sono Controparte_1
integralmente compensate tra le parti;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa anche le spese del grado.
Firenze, 7 aprile 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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