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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 339/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso come da procura Parte_1 C.F._1
allegata, dall'avv. Carlo Carbone ( ) con il quale è C.F._2
elettivamente domiciliato al VI NN a Chiaia, 25, Napoli;
APPELLANTE
E
( in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. dott. , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Laura Virnicchi ( ), con il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli, Galleria Umberto I nr 27
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante:- IN VIA PRINCIPALE
-riformare la sentenza gravata e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del lato attivo dell'obbligazione in capo a Parte_1
Pag. 1 a 12 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare il diritto di a riottenere la somma Parte_1
indebitamente trattenuta per i motivi dedotti e, per l'effetto, condannare il
convenuto a restituire la somma di euro 6.488,68 con rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
-condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
Per l'appellato: IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato e non provato, con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al procuratore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio il Parte_1 Controparte_3
Napoli, deducendo:
-di essere proprietario di diverse unità immobiliari (Viale Augusto, 122 int. 2/4, cat. C6/Box; int. 6 – cat. C6/Box; int. 1 Bis, sc. B – Cat. A10/Ufficio; ripostigli int.
2,3,4,5,6, 1°,2°,3°,4°) ivi ubicate e di aver versato, all'esito dell'approvazione dei lavori da eseguirsi al fabbricato, le somme a lui richieste dal CP_1
- di aver eseguito tale versamento con espressa riserva di ripetizione, all'esito dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali, avvenuta in seguito alla sentenza nr. 6729/2019, r.g. 18009/2014, del Tribunale di Napoli, che ne aveva indicato i criteri;
-di aver ricalcolato, sulla scorta delle statuizioni rese dal Tribunale di Napoli,
l'importo effettivamente da lui dovuto, rilevando una differenza in suo favore pari a € 5.420,92 per quote straordinarie, nonché di € 6.232,77 per quote ordinarie, per un totale di € 11.653,69;
-di aver espletato con esito negativo la procedura di mediazione;
-di essere stato contattato dall'amministratore del Condominio, CP_2
il quale, pur riconoscendo il debito, aveva eseguito in suo favore un
[...]
Pag. 2 a 12 bonifico solo per il minore importo di € 4.045,00, per quote ordinarie, ed €
1.100,00, a conguaglio quote dovute, sostenendo che la sentenza richiamata facesse riferimento solo a dette somme;
-di essere, pertanto, creditore della ulteriore somma di € 6.488,68, che il non aveva inteso corrispondergli, conseguendo così un indebito CP_1
arricchimento ai suoi danni.
1.1. Chiese, quindi, che il convenuto fosse condannato a restituirgli la CP_1
somma di € 6.488,68.
1.2 Costituitosi, il convenuto eccepì l'inammissibilità e la genericità CP_1
della domanda proposta, il difetto di prova della titolarità attiva e l'infondatezza della domanda nel merito.
1.3. Il tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., all'esito, rigettò la domanda attorea sulla base delle seguenti argomentazioni:
- premesso che la causa non è stata soggetta a mediazione, il non ha in alcun Pt_1
modo precisato e illustrato negli atti le unità immobiliari di cui sarebbe proprietario e non è dato capire il calcolo da lui effettuato per pervenire alla somma richiesta;
-il ha agito in giudizio senza comprovare la sua titolarità attiva, in quanto si Pt_1
è limitato a depositare, entro i termini fissati per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 2, c.p.c., un estratto del testamento olografo di da cui risulta che ella aveva lasciato al marito Persona_1 Parte_1
solo l'usufrutto dei suoi beni. Inoltre, non ha provato la sua qualità di condomino, tenuto conto che né le tabelle, né i regolamenti, né i verbali di assemblea o i piani di riparto possono costituire titolo per un diritto reale.
-Infine, l'attore non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un depauperamento del suo patrimonio personale, per il pagamento delle maggiori somme di cui chiede la restituzione, e ciò in quanto ogni documento costituente prova diretta, essendo stato depositato solo con le terze memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., è tardivo e inammissibile ai fini probatori. Pag. 3 a 12 §.
2. La sentenza nr 6728/2024 emessa dal Tribunale di Napoli è stata impugnata da . Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale probatorio, la violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e - di conseguenza - l'erronea declaratoria di carenza di legittimazione attiva.
Si duole che il tribunale abbia ritento insufficiente, al fine di provare la propria legittimazione attiva, la produzione del testamento della moglie con cui era stato nominato usufruttuario.
Sostiene, richiamando la legge n. 220/2012, art. 67, comma 8 c.c., che l'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili nei confronti del Condominio e che, a tale solidarietà passiva, corrisponde pari solidarietà attiva. Dunque, a suo avviso, egli non doveva provare di essere pieno proprietario degli immobili, siti nel , ma soltanto di essere Controparte_3
titolato a proporre l'azione di ripetizione nei confronti dell'appellato, quale usufruttuario. Prova da lui offerta con il deposito dell'estratto del testamento della moglie e con l'acquisizione, nel corso del giudizio di primo grado, di visure, delibere e bilanci, prodotte dallo stesso da cui si evinceva la CP_1
sussistenza della sua qualità di condomino e, conseguentemente, del suo diritto ad agire nei confronti del . CP_1
Ulteriore elemento di prova, secondo il della sua legittimazione a ricevere in Pt_1
restituzione le somme richieste, era data dal fatto che il Condominio gli aveva parzialmente rimborsato le somme versate. Sostiene, infatti, che il pagamento parziale delle somme richieste e la PEC inviatagli dall'amministratore del
, avessero valenza di riconoscimento del debito. CP_1 Controparte_2
2.2 Con il secondo motivo di gravame il contesta l'errata interpretazione del Pt_1
disposto di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la violazione del disposto di cui agli artt.
115 e 116 c.p.c. e la conseguente erronea declaratoria di tardività delle produzioni documentali e carenza di legittimazione attiva.
Pag. 4 a 12 Ritiene che il tribunale abbia errato nel qualificare la documentazione depositata come costituente prova diretta, giacché detti documenti erano stati depositati in replica alle eccezioni sollevate dal e alla documentazione dallo stesso CP_1
depositata con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.. Con tale memoria, infatti, secondo l'appellante, il aveva eccepito la carenza del titolo in CP_1
capo al per la proposizione della domanda di restituzione, sia perché non era Pt_1
condomino, sia perché non aveva provato di aver pagato le somme in questione.
Sicché la necessità di depositare la documentazione comprovante il pagamento era sorta dalla proposizione delle anzidette eccezioni e, quindi in replica alle stesse, soffermandosi nella distinzione teorica, nell'ambito della nozione di
“prova contraria”, tra “prova contraria diretta” e “prova contraria indiretta”.
2.3. Nel merito chiede l'accoglimento della propria domanda. Afferma che, allorquando in seguito alla revisione delle tabelle millesimali viene individuato un ingiustificato arricchimento del Condominio, sorge il conseguente diritto del condomino, che abbia versato somme maggiori di quelle dovute, a chiederne la restituzione. La prova del versamento di tali maggiori importi da parte sua, ritiene che emergesse dai bonifici prodotti e dalla documentazione depositata dallo stesso Condominio, nonché dal riconoscimento del debito effettuato dall'amministratore, allorquando aveva provveduto a stornare in parte le somme versate in eccedenza.
Aggiunge che la fondatezza della domanda emergeva dall'approvazione del riparto dei lavori e dal documento prodotto con l'atto introduttivo del giudizio, con cui lo stesso aveva quantificato le somme da restituirgli. Inoltre, CP_1
ritiene che la PEC, inviata dall'amministratore per conoscere il suo IBAN su cui effettuare il versamento, contenesse un riconoscimento del debito. Infine, la prova del suo diritto alla ripetizione emergeva dai verbali assembleari del 07.06.2011
e del 25.06.2013 in cui, in seguito all'approvazione delle nuove tabelle, erano state ricalcolate le quote per i lavori, “salvo conguagli”.
Pag. 5 a 12
2.4. Costituitosi, il ha chiesto il Controparte_4
rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e non provato.
2.4.1 L'appellato ritiene infondato l'assunto secondo cui alla solidarietà passiva nei confronti del Condomino tra usufruttuario e nudo proprietario corrisponda pari solidarietà attiva, perché la legge n. 220/2012 che ha, tra l'altro, modificato l'art. 67 disp. att. c.c., non prevede tale corrispondenza tra solidarietà passiva e solidarietà attiva dell'usufruttuario e del nudo proprietario, ma ha statuito il principio secondo cui il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale (art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c.). Dall'affermazione di tale solidarietà passiva la norma fa derivare unicamente il riconoscimento, in favore dell'usufruttuario, del diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, restando, per le altre deliberazioni, invece, il diritto di voto in capo al nudo proprietario.
L'appellato ha, poi, eccepito la tardività e l'inammissibilità del deposito del testamento olografo, redatto da perché, all'inizio, ne era Persona_1
stato depositato soltanto un estratto, nel quale si leggevano i dati catastali di sole due unità immobiliari (rispetto alle 13 unità per cui si agisce in restituzione), site in Napoli al . Solo successivamente, dopo la scadenza per il Controparte_1
deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., allorquando il Giudice aveva già disposto il rinvio per le conclusioni al 22/03/2024, aveva prodotto la copia Parte_1
integrale del testamento, in data 09/11/2023, dal quale risultava, comunque, la titolarità dell'usufrutto di sole tre unità immobiliari site in , Controparte_1
delle tredici per le quali sosteneva di avere effettuato versamenti indebiti.
L'appellato reitera, quindi, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione poiché, anche a seguito del deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, non risultavano individuati né i fatti costitutivi della domanda avanzata, né il petitum, non essendo individuate le unità immobiliari per cui Pt_1
Pag. 6 a 12 agiva, né come fosse pervenuto al calcolo del quantum richiesto in Pt_1
restituzione.
Il Condominio, poi, evidenzia che, poiché l'appellante era risultato usufruttuario e non proprietario degli immobili, era necessario che desse la prova di avere effettivamente sborsato le somme di cui chiedeva la restituzione, negando l'idoneità e la sufficienza della documentazione in atti a provare il credito e non costituendo, la PEC inviata dall'amministratore del Condominio ed il parziale pagamento, un riconoscimento del debito.
2.4.2 Rispetto al secondo motivo di gravame, l'appellato ritiene falso e infondato l'assunto di controparte secondo cui il deposito della prova del pagamento, da lui depositata con la terza memoria ex art. 183 VI c.p.c., era nata dalla necessità di dover replicare all'eccezione sollevata da esso con la seconda CP_1
memoria, in quanto detta eccezione, insieme alla documentazione prodotta, “nulla avevano a che vedere con la carenza di legittimazione sostanziale rispetto alla proposizione della domanda di restituzione, e per la quale era necessaria la dimostrazione di aver corrisposto la somma di cui si chiede la restituzione”.
Peraltro, evidenzia che la titolarità della pretesa fatta valere attiene al merito e, quindi, alla fondatezza della domanda, sicché è elemento costitutivo della domanda, che doveva essere provata dall'attore entro i termini preclusivi di cui all'art. 167 II co c.p.c.
Infine, afferma che la documentazione, tardivamente prodotta dal sia Pt_1
comunque irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di bonifici effettuati dal c.c. bancario cointestato al ed alla moglie relativi ai lavori Pt_1 Persona_1
straordinari, per i quali non erano valevoli le nuove tabelle.
2.4.3. Nel merito, quindi l'appellato ritiene la pretesa infondata e non provata, in quanto la documentazione prodotta ed indicata dal come comprovante il Pt_1
proprio credito (bilanci e rendiconti) non è attribuibile al , trattandosi CP_1
di “meri riepiloghi privi dell'approvazione dell'assemblea, e, quindi, di valore probatorio”; nonché di delibere condominiali, l'una del 2011, antecedente al Pag. 7 a 12 deposito della sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6729/2019 e l'altra del 2013, oggetto della impugnativa poi decisa dal Tribunale di Napoli con la predetta sentenza.
L'appellato afferma che la sentenza nr. 6729/2019, decidendo sull'impugnativa della delibera assembleare, rigettava il primo motivo di doglianza, ritenendo la delibera valida nella parte in cui approvava le nuove tabelle con la maggioranza qualificata, nel mentre accoglieva il secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto
l'applicazione retroattiva delle nuove tabelle (quindi anche il ricalcolo spese pregresse per lavori straordinari), sia perché l'argomento non era posto all'ordine del giorno sia perché, secondo costante giurisprudenza, la modifica delle tabelle millesimali non può avere efficacia retroattiva e non consente, dunque, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse. Pertanto, secondo l'appellato, in virtù di tale sentenza la pretesa di restituzione avanzata dal è illegittima. Pt_1
In ogni caso, ad avviso dell'appellato, la domanda attorea è infondata poiché contesta il mancato ricalcolo delle spese per le annualità pregresse al 2014, malgrado sia sopravvenuta la delibera assembleare del 10/06/2021 – non impugnata – con cui l'assemblea, in ossequio alla sentenza nr. 6729/2019, aveva proceduto al ricalcolo delle sole quote ordinarie, per il periodo successivo al 2014.
Decisione che neppure incidentalmente, avvisa l'appellato, può essere oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, sicché nulla compete al oltre Pt_1
quanto gli era già stato restituito.
§.
3. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), alla prima udienza di trattazione dell'11.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 30/10/2025, assegnando
Pag. 8 a 12 alle parti il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 30/10/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Va premesso che il tribunale, dopo aver qualificato la domanda proposta come di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha rigettato la domanda attorea sulla base di due rationes decidendi. Anzitutto per non avere Parte_1
dato la prova di essere condomino o proprietario di immobili nel predetto fabbricato, risultando dagli atti mero usufruttuario, in virtù di testamento olografo della moglie, proprietaria degli immobili, siti nel predetto Condominio e non costituendo tabelle, regolamenti, verbali assembleari e piani di riparto idonei a costituire titolo per un diritto reale. In secondo luogo, per non avere Parte_1
prodotto tempestivamente in atti, entro il termine della seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., la prova dei pagamenti effettuati in favore del Condominio, di cui chiede la parziale restituzione, per le somme indebitamente versate in eccedenza.
3.2. Orbene, considerato che, non essendo stata oggetto di censura, la qualificazione giuridica della domanda proposta, come di indebito arricchimento,
è definitivamente accertata.
Ciò premesso, va rammentato che incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioè il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto. Il tribunale, come anticipato, ha deciso la controversia sulla base di una duplice argomentazione ed in particolare, oltre al difetto della prova di essere proprietario o condomino degli immobili, anche sulla mancanza di prova che l'attore avesse subito un depauperamento, non essendovi prova che avesse egli effettuato gli esborsi di cui lamentava la non debenza. A tal fine ha ritenuto, infatti,
Pag. 9 a 12 che la relativa documentazione probatoria fosse stata tardivamente depositata dall'attore solo con la terza memoria ex art. 183 VI co c.p.c..
3.1. La prova dei pagamenti effettuati, costituenti il depauperamento subito, unitamente alla prova del corrispondente arricchimento altrui, nell'azione di indebito arricchimento, in quanto elementi costitutivi della domanda, costituiscono oggetto di prova diretta, da rendersi nel termine preclusivo della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Ne consegue che tale prova non può essere recuperata come oggetto di prova indiretta (con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), in seguito all'eccezione, formulata dalla controparte, di mancanza di prova del pagamento.
Pertanto, non ha dato prova di avere tempestivamente prodotto la Parte_1
documentazione comprovante gli esborsi effettuati.
Né può ritenersi che sia esonerato dal dare la prova del pagamento, Parte_1
in virtù di un riconoscimento del debito da parte del Condominio, atteso che il
Condominio, con il pagamento effettuato a titolo di rimborso delle quote versate in eccedenza in favore di , ha ritenuto, di contro, di avere interamente Parte_1
esaurito la propria posizione debitoria. Né la PEC inviata dall'amministratore al fine di conoscere l'IBAN del per effettuare il pagamento assume valore di Pt_1
riconoscimento del debito, atteso che in essa si fa riferimento al mero “rimborso dei saldi relativi alle annualità”, senza alcuna indicazione specifica quanto agli importi, alle annualità di riferimento ed agli immobili relativi.
In ogni caso l'amministratore non potrebbe mai operare un riconoscimento del debito del Condominio in favore di un condomino, trattandosi di atto che esula dalle sue attribuzioni e necessitante di apposita delibera assembleare. A tal fine è inidonea la mera dicitura di stile “salvo conguaglio”, contenuta nel verbale assembleare, richiamato dall'appellante, poiché generica e non indicativa né dell'effettiva risultanza di un versamento in eccedenza da parte di un qualche condomino, né della misura di tale eventuale versamento in eccedenza.
Pag. 10 a 12 La palese infondatezza delle censure anche in relazione ad una soltanto delle rationes decidendi della sentenza gravata è sufficiente a determinare il rigetto dell'appello, atteso che, se anche fosse risultato provato che aveva Parte_1
titolo all'azione di arricchimento proposta, perché proprietario o condomino, essa non può comunque trovare accoglimento, per mancanza di prova del depauperamento, essendo stato ritenuto infondato il motivo di censura relativo alla declaratoria d'intempestività della prova del depauperamento.
§.
4. In definitiva, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, non Parte_1
ha tempestivamente provato il depauperamento del proprio patrimonio, quale elemento costitutivo della proposta azione di indebito arricchimento e l'appello va, quindi, rigettato.
4.1. Le spese di lite, liquidate in base al DM come in dispositivo, nei valori minimi del DM 147/2022, attesa l'unicità della questione trattata, seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
in Napoli, avverso la sentenza n. 6728/2024 emessa dal Tribunale
[...]
di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in Napoli, che liquida in complessivi € 2.906,00 per Controparte_3
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pag. 11 a 12
4. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 339/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso come da procura Parte_1 C.F._1
allegata, dall'avv. Carlo Carbone ( ) con il quale è C.F._2
elettivamente domiciliato al VI NN a Chiaia, 25, Napoli;
APPELLANTE
E
( in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. dott. , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Laura Virnicchi ( ), con il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli, Galleria Umberto I nr 27
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante:- IN VIA PRINCIPALE
-riformare la sentenza gravata e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del lato attivo dell'obbligazione in capo a Parte_1
Pag. 1 a 12 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare il diritto di a riottenere la somma Parte_1
indebitamente trattenuta per i motivi dedotti e, per l'effetto, condannare il
convenuto a restituire la somma di euro 6.488,68 con rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
-condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
Per l'appellato: IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato e non provato, con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al procuratore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio il Parte_1 Controparte_3
Napoli, deducendo:
-di essere proprietario di diverse unità immobiliari (Viale Augusto, 122 int. 2/4, cat. C6/Box; int. 6 – cat. C6/Box; int. 1 Bis, sc. B – Cat. A10/Ufficio; ripostigli int.
2,3,4,5,6, 1°,2°,3°,4°) ivi ubicate e di aver versato, all'esito dell'approvazione dei lavori da eseguirsi al fabbricato, le somme a lui richieste dal CP_1
- di aver eseguito tale versamento con espressa riserva di ripetizione, all'esito dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali, avvenuta in seguito alla sentenza nr. 6729/2019, r.g. 18009/2014, del Tribunale di Napoli, che ne aveva indicato i criteri;
-di aver ricalcolato, sulla scorta delle statuizioni rese dal Tribunale di Napoli,
l'importo effettivamente da lui dovuto, rilevando una differenza in suo favore pari a € 5.420,92 per quote straordinarie, nonché di € 6.232,77 per quote ordinarie, per un totale di € 11.653,69;
-di aver espletato con esito negativo la procedura di mediazione;
-di essere stato contattato dall'amministratore del Condominio, CP_2
il quale, pur riconoscendo il debito, aveva eseguito in suo favore un
[...]
Pag. 2 a 12 bonifico solo per il minore importo di € 4.045,00, per quote ordinarie, ed €
1.100,00, a conguaglio quote dovute, sostenendo che la sentenza richiamata facesse riferimento solo a dette somme;
-di essere, pertanto, creditore della ulteriore somma di € 6.488,68, che il non aveva inteso corrispondergli, conseguendo così un indebito CP_1
arricchimento ai suoi danni.
1.1. Chiese, quindi, che il convenuto fosse condannato a restituirgli la CP_1
somma di € 6.488,68.
1.2 Costituitosi, il convenuto eccepì l'inammissibilità e la genericità CP_1
della domanda proposta, il difetto di prova della titolarità attiva e l'infondatezza della domanda nel merito.
1.3. Il tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., all'esito, rigettò la domanda attorea sulla base delle seguenti argomentazioni:
- premesso che la causa non è stata soggetta a mediazione, il non ha in alcun Pt_1
modo precisato e illustrato negli atti le unità immobiliari di cui sarebbe proprietario e non è dato capire il calcolo da lui effettuato per pervenire alla somma richiesta;
-il ha agito in giudizio senza comprovare la sua titolarità attiva, in quanto si Pt_1
è limitato a depositare, entro i termini fissati per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 2, c.p.c., un estratto del testamento olografo di da cui risulta che ella aveva lasciato al marito Persona_1 Parte_1
solo l'usufrutto dei suoi beni. Inoltre, non ha provato la sua qualità di condomino, tenuto conto che né le tabelle, né i regolamenti, né i verbali di assemblea o i piani di riparto possono costituire titolo per un diritto reale.
-Infine, l'attore non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un depauperamento del suo patrimonio personale, per il pagamento delle maggiori somme di cui chiede la restituzione, e ciò in quanto ogni documento costituente prova diretta, essendo stato depositato solo con le terze memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., è tardivo e inammissibile ai fini probatori. Pag. 3 a 12 §.
2. La sentenza nr 6728/2024 emessa dal Tribunale di Napoli è stata impugnata da . Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale probatorio, la violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e - di conseguenza - l'erronea declaratoria di carenza di legittimazione attiva.
Si duole che il tribunale abbia ritento insufficiente, al fine di provare la propria legittimazione attiva, la produzione del testamento della moglie con cui era stato nominato usufruttuario.
Sostiene, richiamando la legge n. 220/2012, art. 67, comma 8 c.c., che l'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili nei confronti del Condominio e che, a tale solidarietà passiva, corrisponde pari solidarietà attiva. Dunque, a suo avviso, egli non doveva provare di essere pieno proprietario degli immobili, siti nel , ma soltanto di essere Controparte_3
titolato a proporre l'azione di ripetizione nei confronti dell'appellato, quale usufruttuario. Prova da lui offerta con il deposito dell'estratto del testamento della moglie e con l'acquisizione, nel corso del giudizio di primo grado, di visure, delibere e bilanci, prodotte dallo stesso da cui si evinceva la CP_1
sussistenza della sua qualità di condomino e, conseguentemente, del suo diritto ad agire nei confronti del . CP_1
Ulteriore elemento di prova, secondo il della sua legittimazione a ricevere in Pt_1
restituzione le somme richieste, era data dal fatto che il Condominio gli aveva parzialmente rimborsato le somme versate. Sostiene, infatti, che il pagamento parziale delle somme richieste e la PEC inviatagli dall'amministratore del
, avessero valenza di riconoscimento del debito. CP_1 Controparte_2
2.2 Con il secondo motivo di gravame il contesta l'errata interpretazione del Pt_1
disposto di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la violazione del disposto di cui agli artt.
115 e 116 c.p.c. e la conseguente erronea declaratoria di tardività delle produzioni documentali e carenza di legittimazione attiva.
Pag. 4 a 12 Ritiene che il tribunale abbia errato nel qualificare la documentazione depositata come costituente prova diretta, giacché detti documenti erano stati depositati in replica alle eccezioni sollevate dal e alla documentazione dallo stesso CP_1
depositata con la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.. Con tale memoria, infatti, secondo l'appellante, il aveva eccepito la carenza del titolo in CP_1
capo al per la proposizione della domanda di restituzione, sia perché non era Pt_1
condomino, sia perché non aveva provato di aver pagato le somme in questione.
Sicché la necessità di depositare la documentazione comprovante il pagamento era sorta dalla proposizione delle anzidette eccezioni e, quindi in replica alle stesse, soffermandosi nella distinzione teorica, nell'ambito della nozione di
“prova contraria”, tra “prova contraria diretta” e “prova contraria indiretta”.
2.3. Nel merito chiede l'accoglimento della propria domanda. Afferma che, allorquando in seguito alla revisione delle tabelle millesimali viene individuato un ingiustificato arricchimento del Condominio, sorge il conseguente diritto del condomino, che abbia versato somme maggiori di quelle dovute, a chiederne la restituzione. La prova del versamento di tali maggiori importi da parte sua, ritiene che emergesse dai bonifici prodotti e dalla documentazione depositata dallo stesso Condominio, nonché dal riconoscimento del debito effettuato dall'amministratore, allorquando aveva provveduto a stornare in parte le somme versate in eccedenza.
Aggiunge che la fondatezza della domanda emergeva dall'approvazione del riparto dei lavori e dal documento prodotto con l'atto introduttivo del giudizio, con cui lo stesso aveva quantificato le somme da restituirgli. Inoltre, CP_1
ritiene che la PEC, inviata dall'amministratore per conoscere il suo IBAN su cui effettuare il versamento, contenesse un riconoscimento del debito. Infine, la prova del suo diritto alla ripetizione emergeva dai verbali assembleari del 07.06.2011
e del 25.06.2013 in cui, in seguito all'approvazione delle nuove tabelle, erano state ricalcolate le quote per i lavori, “salvo conguagli”.
Pag. 5 a 12
2.4. Costituitosi, il ha chiesto il Controparte_4
rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e non provato.
2.4.1 L'appellato ritiene infondato l'assunto secondo cui alla solidarietà passiva nei confronti del Condomino tra usufruttuario e nudo proprietario corrisponda pari solidarietà attiva, perché la legge n. 220/2012 che ha, tra l'altro, modificato l'art. 67 disp. att. c.c., non prevede tale corrispondenza tra solidarietà passiva e solidarietà attiva dell'usufruttuario e del nudo proprietario, ma ha statuito il principio secondo cui il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale (art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c.). Dall'affermazione di tale solidarietà passiva la norma fa derivare unicamente il riconoscimento, in favore dell'usufruttuario, del diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, restando, per le altre deliberazioni, invece, il diritto di voto in capo al nudo proprietario.
L'appellato ha, poi, eccepito la tardività e l'inammissibilità del deposito del testamento olografo, redatto da perché, all'inizio, ne era Persona_1
stato depositato soltanto un estratto, nel quale si leggevano i dati catastali di sole due unità immobiliari (rispetto alle 13 unità per cui si agisce in restituzione), site in Napoli al . Solo successivamente, dopo la scadenza per il Controparte_1
deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., allorquando il Giudice aveva già disposto il rinvio per le conclusioni al 22/03/2024, aveva prodotto la copia Parte_1
integrale del testamento, in data 09/11/2023, dal quale risultava, comunque, la titolarità dell'usufrutto di sole tre unità immobiliari site in , Controparte_1
delle tredici per le quali sosteneva di avere effettuato versamenti indebiti.
L'appellato reitera, quindi, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione poiché, anche a seguito del deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, non risultavano individuati né i fatti costitutivi della domanda avanzata, né il petitum, non essendo individuate le unità immobiliari per cui Pt_1
Pag. 6 a 12 agiva, né come fosse pervenuto al calcolo del quantum richiesto in Pt_1
restituzione.
Il Condominio, poi, evidenzia che, poiché l'appellante era risultato usufruttuario e non proprietario degli immobili, era necessario che desse la prova di avere effettivamente sborsato le somme di cui chiedeva la restituzione, negando l'idoneità e la sufficienza della documentazione in atti a provare il credito e non costituendo, la PEC inviata dall'amministratore del Condominio ed il parziale pagamento, un riconoscimento del debito.
2.4.2 Rispetto al secondo motivo di gravame, l'appellato ritiene falso e infondato l'assunto di controparte secondo cui il deposito della prova del pagamento, da lui depositata con la terza memoria ex art. 183 VI c.p.c., era nata dalla necessità di dover replicare all'eccezione sollevata da esso con la seconda CP_1
memoria, in quanto detta eccezione, insieme alla documentazione prodotta, “nulla avevano a che vedere con la carenza di legittimazione sostanziale rispetto alla proposizione della domanda di restituzione, e per la quale era necessaria la dimostrazione di aver corrisposto la somma di cui si chiede la restituzione”.
Peraltro, evidenzia che la titolarità della pretesa fatta valere attiene al merito e, quindi, alla fondatezza della domanda, sicché è elemento costitutivo della domanda, che doveva essere provata dall'attore entro i termini preclusivi di cui all'art. 167 II co c.p.c.
Infine, afferma che la documentazione, tardivamente prodotta dal sia Pt_1
comunque irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di bonifici effettuati dal c.c. bancario cointestato al ed alla moglie relativi ai lavori Pt_1 Persona_1
straordinari, per i quali non erano valevoli le nuove tabelle.
2.4.3. Nel merito, quindi l'appellato ritiene la pretesa infondata e non provata, in quanto la documentazione prodotta ed indicata dal come comprovante il Pt_1
proprio credito (bilanci e rendiconti) non è attribuibile al , trattandosi CP_1
di “meri riepiloghi privi dell'approvazione dell'assemblea, e, quindi, di valore probatorio”; nonché di delibere condominiali, l'una del 2011, antecedente al Pag. 7 a 12 deposito della sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6729/2019 e l'altra del 2013, oggetto della impugnativa poi decisa dal Tribunale di Napoli con la predetta sentenza.
L'appellato afferma che la sentenza nr. 6729/2019, decidendo sull'impugnativa della delibera assembleare, rigettava il primo motivo di doglianza, ritenendo la delibera valida nella parte in cui approvava le nuove tabelle con la maggioranza qualificata, nel mentre accoglieva il secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto
l'applicazione retroattiva delle nuove tabelle (quindi anche il ricalcolo spese pregresse per lavori straordinari), sia perché l'argomento non era posto all'ordine del giorno sia perché, secondo costante giurisprudenza, la modifica delle tabelle millesimali non può avere efficacia retroattiva e non consente, dunque, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse. Pertanto, secondo l'appellato, in virtù di tale sentenza la pretesa di restituzione avanzata dal è illegittima. Pt_1
In ogni caso, ad avviso dell'appellato, la domanda attorea è infondata poiché contesta il mancato ricalcolo delle spese per le annualità pregresse al 2014, malgrado sia sopravvenuta la delibera assembleare del 10/06/2021 – non impugnata – con cui l'assemblea, in ossequio alla sentenza nr. 6729/2019, aveva proceduto al ricalcolo delle sole quote ordinarie, per il periodo successivo al 2014.
Decisione che neppure incidentalmente, avvisa l'appellato, può essere oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, sicché nulla compete al oltre Pt_1
quanto gli era già stato restituito.
§.
3. Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. (come introdotto dal D. Lgs. N. 149/2022, c.d. “riforma Cartabia”, ed applicabile – ratione temporis – al presente giudizio), alla prima udienza di trattazione dell'11.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha ritenuto opportuno adottare il modulo decisorio della discussione orale e ha fissato l'udienza collegiale, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. del 30/10/2025, assegnando
Pag. 8 a 12 alle parti il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali.
All'udienza del 30/10/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Va premesso che il tribunale, dopo aver qualificato la domanda proposta come di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha rigettato la domanda attorea sulla base di due rationes decidendi. Anzitutto per non avere Parte_1
dato la prova di essere condomino o proprietario di immobili nel predetto fabbricato, risultando dagli atti mero usufruttuario, in virtù di testamento olografo della moglie, proprietaria degli immobili, siti nel predetto Condominio e non costituendo tabelle, regolamenti, verbali assembleari e piani di riparto idonei a costituire titolo per un diritto reale. In secondo luogo, per non avere Parte_1
prodotto tempestivamente in atti, entro il termine della seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., la prova dei pagamenti effettuati in favore del Condominio, di cui chiede la parziale restituzione, per le somme indebitamente versate in eccedenza.
3.2. Orbene, considerato che, non essendo stata oggetto di censura, la qualificazione giuridica della domanda proposta, come di indebito arricchimento,
è definitivamente accertata.
Ciò premesso, va rammentato che incombe a colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioè il pregiudizio proprio e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto. Il tribunale, come anticipato, ha deciso la controversia sulla base di una duplice argomentazione ed in particolare, oltre al difetto della prova di essere proprietario o condomino degli immobili, anche sulla mancanza di prova che l'attore avesse subito un depauperamento, non essendovi prova che avesse egli effettuato gli esborsi di cui lamentava la non debenza. A tal fine ha ritenuto, infatti,
Pag. 9 a 12 che la relativa documentazione probatoria fosse stata tardivamente depositata dall'attore solo con la terza memoria ex art. 183 VI co c.p.c..
3.1. La prova dei pagamenti effettuati, costituenti il depauperamento subito, unitamente alla prova del corrispondente arricchimento altrui, nell'azione di indebito arricchimento, in quanto elementi costitutivi della domanda, costituiscono oggetto di prova diretta, da rendersi nel termine preclusivo della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Ne consegue che tale prova non può essere recuperata come oggetto di prova indiretta (con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), in seguito all'eccezione, formulata dalla controparte, di mancanza di prova del pagamento.
Pertanto, non ha dato prova di avere tempestivamente prodotto la Parte_1
documentazione comprovante gli esborsi effettuati.
Né può ritenersi che sia esonerato dal dare la prova del pagamento, Parte_1
in virtù di un riconoscimento del debito da parte del Condominio, atteso che il
Condominio, con il pagamento effettuato a titolo di rimborso delle quote versate in eccedenza in favore di , ha ritenuto, di contro, di avere interamente Parte_1
esaurito la propria posizione debitoria. Né la PEC inviata dall'amministratore al fine di conoscere l'IBAN del per effettuare il pagamento assume valore di Pt_1
riconoscimento del debito, atteso che in essa si fa riferimento al mero “rimborso dei saldi relativi alle annualità”, senza alcuna indicazione specifica quanto agli importi, alle annualità di riferimento ed agli immobili relativi.
In ogni caso l'amministratore non potrebbe mai operare un riconoscimento del debito del Condominio in favore di un condomino, trattandosi di atto che esula dalle sue attribuzioni e necessitante di apposita delibera assembleare. A tal fine è inidonea la mera dicitura di stile “salvo conguaglio”, contenuta nel verbale assembleare, richiamato dall'appellante, poiché generica e non indicativa né dell'effettiva risultanza di un versamento in eccedenza da parte di un qualche condomino, né della misura di tale eventuale versamento in eccedenza.
Pag. 10 a 12 La palese infondatezza delle censure anche in relazione ad una soltanto delle rationes decidendi della sentenza gravata è sufficiente a determinare il rigetto dell'appello, atteso che, se anche fosse risultato provato che aveva Parte_1
titolo all'azione di arricchimento proposta, perché proprietario o condomino, essa non può comunque trovare accoglimento, per mancanza di prova del depauperamento, essendo stato ritenuto infondato il motivo di censura relativo alla declaratoria d'intempestività della prova del depauperamento.
§.
4. In definitiva, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, non Parte_1
ha tempestivamente provato il depauperamento del proprio patrimonio, quale elemento costitutivo della proposta azione di indebito arricchimento e l'appello va, quindi, rigettato.
4.1. Le spese di lite, liquidate in base al DM come in dispositivo, nei valori minimi del DM 147/2022, attesa l'unicità della questione trattata, seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_3
in Napoli, avverso la sentenza n. 6728/2024 emessa dal Tribunale
[...]
di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in Napoli, che liquida in complessivi € 2.906,00 per Controparte_3
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
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4. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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