Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 490/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 22.01.2025 e vertente
TRA
, assistita e difesa dagli avv.ti Michele Bromuri ed Errico Parte_1
Sacco, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bromuri, in Perugia via Del Sole n. 8 ed all'indirizzo PEC dello stesso
APPELLANTE
E
, in persona del presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliata ex lege presso Complesso Monumentale San Domenico, via Buccio di Ranallo in
L'Aquila
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APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Lanciano n. 453/2023 pubblicata il 24.11.23 in materia di opposizione a ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<<voglia l corte d ad ogni contraria argomentazione eccezione produzione e istanza istruttoria respinta nel merito in via principale: annullare>e/o riformare la sentenza n. 453/2023 del Tribunale Civile di Lanciano pubblicata in data 24.11.2024 e, per l'effetto, dichiararsi nulla, illegittima e comunque infondata in fatto e diritto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. n. 0034507/22 emessa dalla Parte_2
in data 28.01.2022 e notificata in
[...] data 11.2.2022, e pertanto non dovuta la sanzione amministrativa di € 66.676,00, con annullamento di ogni atto relativo e consequenziale;
nel merito, in via subordinata: ▪ annullare e/o riformare la sentenza n. 453/2023 del Tribunale Civile di Lanciano pubblicata in data 24.11.2024 e, per l'effetto, laddove l'Ecc.ma Corte
d'Appello adìta, per le irregolarità riscontrate, dovesse ritenere fondata la comminatoria di una sanzione amministrativa, si chiede che, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la effettiva rideterminazione dei metri cubi di terreno movimentati, la sanzione venga contenuta nei minimi di legge. in via istruttoria: ▪ si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) “Vero che conferma la relazione a sua firma datata 02.12.2020 che le viene esibita”; 2) “Vero che conferma l'elaborato tecnico datato 01.03.2022 denominato controdeduzioni che le viene esibito”; 3) “Vero che la signora Parte_1
nell'anno 2020, deambulava autonomamente e svolgeva lavori sia in casa che
[...] fuori casa”; 4) “Vero che la Signora nell'anno 2020 ebbe ad Parte_1
autorizzare il Sig. ad eseguire, sui terreni individuati al foglio 12 del Persona_1
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NCT del Comune di Archi e precisamente alle particelle 660, 663, 665, 667, 668,
671, 672, 673, 674, 822, 848, 850, 851, 852, 948, 1005, 1030 le seguenti opere: - invaso idrico delle seguenti dimensioni: mq 220, area sommitale mq 1200, profondità media m 6; - deviazione delle acque pubbliche dell'impluvio a monte dell'opera, al solo scopo di alimentare lo stesso invaso;
- ingenti lavori di dissodamento/sistemazione agraria del terreno di una superficie di circa 1H e con interessamento anche di ginestreti;
Il tutto, interessando una superficie complessiva di mc 11210”; 5) “vero che i rilievi planoaltimetrici allegati alla relazione a firma dell'Ing. che le viene esibita (doc. 7) unitamente agli allegati sono Persona_2 stati da lei eseguiti con strumentazione GPS GNS Zenith 20 della Geo Max”; 6)
“Vero che conferma il contenuto del certificato medico a sua firma del 01.03.2022”;
7) “Vero che l'invaso idrico insistente sul foglio 12 del NCT del Comune di Archi che le viene esibito (mostrare al teste la foto 12 allegata a pag. 15 della relazione del
Geol. datata 02.12.20) e che raccoglie le acque delle p.lle 660 – 663 – CP_2
664 – 665 – 667 – 668 – 671 – 672 – 673 – 674 – 675-833 – 848 – 850 – 851 – 852 –
948 – 1005 – 1030, è stato realizzato prima dell'anno 2020 dagli agricoltori del posto”; Si chiede che vengano sentiti: − sui capitoli 1, 2, 4, 5 e 7 il Geol.
[...]
, residente in [...]; − sui capitoli 2, 4, 5 e 7 l'Ing. CP_3 Per_2
, residente ad Archi (CH), il Geom. residente ad Archi
[...] Testimone_1
(CH) e l'Arch. residente ad Archi (CH); − sul capitolo 3 la Sig.ra Testimone_2
residente a [...], il Sig. residente Testimone_3 Persona_1 ad Archi (CH) e il Sig. , residente ad Archi (CH); − sul capitolo n. 6 Testimone_4
la Dott.ssa con studio in Atessa (CH); ▪ Si chiede altresì disporsi CTU Testimone_5 tecnica sul seguente quesito: “Dica il Ctu esaminati gli atti di causa e previa descrizione dello stato dei luoghi, se: a) le opere eseguite dal sulle Persona_1
particelle 660 – 663 – 664 – 665 – 667 – 668 – 671 – 672 – 673 – 674 – 675- 833 –
848 – 850 – 851 – 852 – 948 – 1005 – 1030 del foglio 12 Comune di Archi, siano o meno riconducibili nel rispetto dei vincoli ivi esistenti, ad operazioni di miglioramento agrario;
b) se gli interventi di dissodamento eseguiti dal Per_1
documentati negli elaborati progettuali prodotti agli atti di causa, abbiano
[...]
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migliorato la fruibilità dei luoghi ai mezzi agricoli rispetto alla situazione ante intervento, consentendo il riutilizzo delle stesse aree alla naturale vocazione agricola;
c) se il ripristino delle canalizzazioni in terra, nonché l'attraversamento della strada comunale mediante tubazione, abbiano migliorato la regimazione delle acque superficiali dell'intera area oggetto di intervento, anche in considerazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio Tecnico Comunale di Archi;
d) se le attività di dissodamento praticate dal sui terreni oggetto di causa, possano Persona_1
essere assimilate ad un intervento diverso dalla pratica agricola e soggetto alla disciplina autorizzativa delle “terre e rocce da scavo ( DPR 17.06.17)” quantificando, in tale ipotesi, i metri cubi di terra movimentati dal Persona_1 per i quali sarebbe stata necessaria la relativa autorizzazione”. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio. >>
Per la parte appellata:
<<per la appellata cos come generalizzata difesa e controparte_1>domiciliata in epigrafe, si conclude affinché la Corte di Appello adita rigetti l'avverso gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 453/2023, il Tribunale di Lanciano ha respinto il ricorso di con cui l'odierna appellante si opponeva all'ordinanza – Parte_1
ingiunzione n. 0034507/22 del 31 gennaio 2022, in forza della quale Regione
Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Ufficio territoriale Foste e Demanio di
Chieti – le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro
66.676,00, a titolo di coobbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 legge 689/81, con
, esecutore materiale dell'illecito commesso in violazione dell'artt. Persona_1
30, comma 5, legge reg. 3/2017 (movimento di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico senza autorizzazione della . CP_1
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Il Tribunale, istruito il giudizio, ha ritenuto in particolare che l'iniziativa oppositoria fosse infondata, motivando sia nel merito della sussistenza dell'illecito sia in ordine alla sua imputabilità alla ricorrente, in quanto tuttavia, e diversamente da quanto contestatole nell'ordinanza opposta, non già obbligata in solido, ma piuttosto quale concorrente nell'illecito ai sensi dell'art. 5 legge 689/81.
2. L'attore ha impugnato la sentenza affidandosi a tre motivi di gravame.
2.1 Con la prima doglianza, l'appellante contesta preliminarmente la stessa imputabilità in solido della sanzione, in quanto la disposizione di legge richiamata dagli accertatori, l'art. 6 legge 689/81, fa espresso riferimento al proprietario, all'usufruttuario e del titolare di diritto personale di godimento sul bene immobile che è stato oggetto dell'illecito. Essa opponente invece, come dagli stessi carabinieri forestali sottolineato nel titolo della contestazione formale, era mera
“occupatrice ( abusiva )” dei terreni interessati dai movimenti di terra, e pertanto non può rispondere in solido per l'illecito commesso da altri, attesa la pretesa tassatività di quella disposizione.
Inoltre, si contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso tale deduzione, procedendo tuttavia a modificare il criterio di imputazione della responsabilità in capo ad essa ingiunta da coobbligata in solido ex art, 6 cit. a concorrente nell'illecito, ai sensi dell'art. 5 legge 689/81, avendo il giudice di prime cure autonomamente rinvenuto agli atti elementi fattuali idonei a sostenere quella imputazione in concorso con l'autore dell'illecito (l'appellante in particolare avrebbe agito con la più completa concordanza/intesa con Per_1
figlio della prima, nella realizzazione/gestione dell'illecito, ad esempio
[...] in quanto firmataria del contratto di noleggio dell'escavatore servito per il movimento del terreno.
Il Tribunale, così facendo, avrebbe illegittimamente modificato il contenuto dell'ordinanza – ingiunzione violando il principio generale della separazione dei poteri e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 6, D. Lgs 150/11.
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In ogni caso infine si contesta il preteso il concorso nell'illecito, non risultando adeguatamente comprovato l'apporto di essa appellante nella realizzazione dell'evento, a tanto non essendo sufficiente la sottoscrizione del contratto di noleggio dell'escavatore, quale mero atto dovuto alla sua qualità di legale rappresentante della società Sirolli s.r.l.
2.2 Con il secondo motivo di appello, è contestata la sommarietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa sostiene la fede privilegiata da attribuirsi a quanto oggettivamente rilevato dagli accertatori, nonché la particolare attendibilità e credibilità relativa alle valutazioni tecniche da essi prodotte.
Riguardo a queste ultime, e in particolare alla relazione tecnica del geom. CP_4 recepita nel verbale di contestazione, l'appellante ne deduce il mero valore di elemento di prova, pienamente confutabile pertanto da prova contraria;
prova contraria che, pur asseritamente fornita dalla difesa della opponente, non sarebbe stata tenuta in considerazione dal Tribunale nella qui gravata decisione, nel momento in cui ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate sul punto dalla difesa
Nel dettaglio, la doglianza contesta la qualifica di “movimento terra” assunta nel verbale di accertamento prima e nell'ordinanza opposta poi e ribadisce in questa sede che le opere eseguite rientrano nell'alveo, consentito e svincolato da richiesta preventiva di autorizzazione, delle migliorie finalizzate alla mera utilizzazione agricola, attraverso la livellazione del terreno, per consentirne l'accesso ai mezzi agricoli, ed il dissodamento per la coltivazione stessa.
L'intervento infine sull'invaso idrico presente nel terreno in questione, anch'esso oggetto di contestazione da parte degli organi accertatori, sarebbe sostanzialmente qualificabile come meramente manutentivo di un manufatto già presente in loco, realizzato anticamente ed ormai abbandonato e funzionalmente inutilizzabile, in quanto colmo di vegetazione infestante;
intervento pertanto senza modificazione alcuna della grandezza né della forma del preesistente.
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2.3 Con il terzo motivo di gravame in ultimo, per le stesse ragioni di contestata inattendibilità delle valutazioni tecniche del geom. concretate nella CP_4
relazione in atti del 15.5.20, viene eccepita la quantificazione complessiva della terra movimentata. Il calcolo effettuato dallo specialista avanti detto infatti sarebbe fondato da premesse ipotetiche sullo stato originario dei luoghi, su cui egli avrebbe sviluppato le sue considerazioni a posteriori, senza l'osservazione sul posto, con la conseguente ipotetica – dunque controvertibile – quantificazione di profondità di dissodamento medio pari a 70 cm su tutta l'area individuata e comparata con le aree a confine non dissodate.
Per conseguenza, l'appellante rinnova in questa sede le istanze istruttorie rigettate dal Tribunale, insistendo altresì sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
3. La resiste in risposta chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è nel merito infondato.
4. Il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Si ritiene necessario definire preliminarmente i confini di applicabilità della responsabilità solidale per illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 6 legge 698/81, in particolare in rapporto con il concorso di persone previsto dal precedente art. 5.
Appare utile ricordare sinteticamente che il rapporto, che intercorre tra le due figure di diversa responsabilità, è stato chiaramente definito in giurisprudenza nel senso che: “Le disposizioni legislative “fatte salve” dall'art. 5 della legge
689/1981 sono quelle che, regolando ipotesi di concorso di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione per intero a ciascun concorrente, sì che, tra esse, non può legittimamente farsi rientrare quella di cui al successivo art. 6, norma destinata a disciplinare, per converso, non il concorso di persone nell'illecito, ma la solidarietà con l'autore dell'illecito da parte di un pagina 7 di 18 8
soggetto extraneus, che non abbia, cioè, concorso nella consumazione dell'infrazione.” ( Cass. . civ., sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15521, in «Giust. civ.
Mass.», 2001, p. 2115; nello stesso senso già Cass. civ., sez. I, 1 agosto 1992, n.
9147, ivi, 1992, I, p. 2998).
Sotto il profilo della condotta e degli effetti, la distinzione tra i due istituti – effettivamente ostativa ad un passaggio officioso solamente in sede giudiziale - è dunque chiara e netta: partecipazione diretta, materiale o morale che sia, alla commissione dell'illecito nel caso del concorso, con irrogazione di sanzione intera per ciascuno dei concorrenti, analogamente a quanto previsto dall'art. 110 c.p. ( sulla scorta del quale la fattispecie de qua è notoriamente sussunta); estraneità al fatto, nel caso del responsabile solidale, il quale tuttavia risponde dell'unica sanzione irrogata all'obbligato principale, ossia l'esecutore materiale dell'illecito, in solido con questo.
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza impugnata imputa all'appellante la responsabilità prevista dall'art. 6, comma 1, legge 689/81, in quanto soggetto possessore sine titulo del terreno, oggetto delle opere di movimento terra, in relazione alle quali si contesta l'omessa richiesta di autorizzazione all'ente preposto, ossia alla in quanto sottoposto a vincolo idrogeologico. CP_1
Orbene, i soggetti indicati da tale disposizione quali responsabili in solido sono individuati nel proprietario del bene o, in sua vece, nell'usufruttuario o ancora nel titolare di eventuale diritto di godimento, per i beni immobili.
Dalla lettera richiamata si deduce l'intento del legislatore di configurare una progressione logica che mira a valorizzare via via la situazione soggettiva che esercita il potere di fatto sulla res: dal diritto reale per definizione del proprietario fino a giungere alle situazioni di detenzione, qualificata o autonoma che sia. In altri termini, qualora sullo stesso immobile il diritto di proprietà sia compresso da altri diritti parziali di godimento o comunque posizioni di esercizio del potere in concreto sul bene, la norma in oggetto chiaramente predilige l'imputazione della responsabilità solidale per l'illecito in capo al soggetto titolare di queste ultime.
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Proprio in tale prospettiva meramente estensiva, e non di applicazione analogica, la stessa Corte di legittimità ha in passato escluso ad esempio l'imputabilità del fatto illecito commesso da terzi in capo al proprietario – committente, collocandola invece sull'appaltatore, detentore qualificato, in ragione dell'essere questo nello specifico munito dell'effettivo potere di disponibilità, e quindi di controllo sul bene oggetto delle opere poi sanzionate.
Nell'occasione allora la Corte di legittimità ebbe ad affermare il principio, che questa Corte di merito condivide e convintamente fa proprio, in forza del quale
“Il primo comma dell'art. 6 della legge 689-1981, estendendo la responsabilità dell'autore della violazione a soggetti che si trovino in una qualificata relazione con la cosa (che servì o fu destinata a commettere l'illecito), considera in tal senso il proprietario, l'usufruttuario e, "se trattasi di bene immobile", il titolare di un diritto di godimento, soggetti cioè che dispongano di un diretto potere di fatto sulla cosa e posti perciò nella condizione di interdirne l'uso illecito altrui, con conseguente loro responsabilità al riguardo. Trova quindi sicura giustificazione e ben può dirsi ragionevole il disposto che ponendo la presunzione di colpa (la ricorrenza cioè dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della stessa legge), fa carico al soggetto che versa nel rapporto di diretta disponibilità di provare che la cosa è stata, dall'autore della violazione, utilizzata contro la sua volontà. (Cass. civ. sez. I, sent.
n. 4311/98).
Ancora più chiaramente, e convincentemente, la Corte del 1998 poi aggiunge che l'estensione della responsabilità al soggetto che non è autore della violazione postula - in quel soggetto - la diretta disponibilità della cosa ed in tale relazione di fatto risiede la ratio della norma.
Dunque, la ratio del criterio di imputazione risiede nella disponibilità di fatto del bene e pertanto nella possibilità, per tale diretta e concreta relazione di fatto con la cosa, di interdirne l'uso illecito da parte di terzi, a prescindere allora dal titolo giuridico da cui quella disponibilità deriva.
Il fine poi che ha ispirato il Legislatore nella formulazione dell'art. 6 della legge
689/81, lo chiarisce ancora la stessa Corte Suprema, riunita in unica assise, con pagina 9 di 18 10
l'arresto di cui alla sentenza n. 22082/17, in cui Essa, di conserva a quanto già sostenuto dalle SS.UU. con sent. n. 890/94 (“…la ratio della responsabilità solidale ex art. 6 legge n. 689/81 è quella di […] di evitare che l'illecito resti impunito.”), cristallizza il principio in forza del quale in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
Chiarità così la ratio finalistica di natura general preventiva della norma, appare ulteriormente coerente anche con questa la lettura estensiva della disposizione secondo la successione logica avanti sintetizzata;
lettura che sola può soddisfare la necessità di perseguire, ancorché per responsabilità in solido per fatto altrui, chi abbia la concreta disponibilità materiale della cosa, in luogo di chi ne abbia soltanto la titolarità astratta del diritto reale.
Nel caso di specie allora, gli accertatori dell'illecito hanno contestato alla il possesso del terreno in questione (appartenente al demanio civico e Pt_1
sottoposto ad usi civici ), ancorché esercitato senza alcun titolo giuridico. Tale presupposto, non solo non è contestato dalla opponente, ma è addirittura dalla medesima “confessato”.
Il fatto che infatti abbia esercitato il possesso uti dominus sul terreno Pt_1
gravato da uso civico per almeno un decennio, è “confessato” dalla stessa nella richiesta di legittimazione ed affrancazione dall'uso civico Pt_1 avanzata con istanza dell'11.05.20 e del 25.05.20 al Comune di Archi, ai sensi dell'art. 9, legge 1766/1927, che pone, tra le condizioni necessarie alla domanda di affrancazione, proprio le “sostanziali e permanenti migliorie” ( lett. a ) apportate al terreno stesso, unitamente appunto al possesso ultradecennale (lett. c ) del bene.
Pertanto, l'ordinanza – ingiunzione opposta contesta legittimamente a Parte_1
la responsabilità in solido per il fatto commesso dal figlio ,
[...] Persona_1 ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 689/81 e per violazione dell'art. 30,
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comma 5, legge reg. n. 3/2014 data in materia di tutela idrogeologica, nella indicata qualità di possessore di fatto del bene immobile oggetto di infrazione;
dovendosi considerare, secondo i principi suesposti, quel possessore uti dominus il soggetto che, avendo la disponibilità di fatto del bene in via esclusiva da almeno un decennio (per sua stessa ammissione), era tenuto ad impedire l'uso illecito da parte di terzi (nello specifico, il figlio autore dell'illecito).
5. Il secondo ed il terzo motivo di appello, connessi logicamente, non sono parimenti fondati.
Essi, infatti, vertono su due aspetti legati in rapporto di causa ed effetto:
l'inattendibilità probatoria formale e sostanziale delle valutazioni tecniche, svolte dall'ausiliario degli accertatori di p.g. geom. che attiene all'esistenza CP_4 stessa dell'illecito; il calcolo del quantum basato sulla quantità complessiva di terreno movimentato, così come previsto dall'art. 69, legge regionale n. 3/2014.
5.1 In realtà, la sentenza impugnata merita conferma anche su tale punto, poiché correttamente valorizza la fede privilegiata su quanto rilevato e documentato nel verbale di accertamento n. 10 del 2020, a cui l'ordinanza impugnata ha dato esecuzione.
Si osserva infatti, che le misurazioni e i rilievi tecnici in esso contenuti sono stati eseguiti sul terreno in località “Fara”, nell'agro del Comune di Archi (CH), in occasione del primo sopralluogo dai carabinieri forestali coadiuvati da tecnici specializzati compiuto il 17.04.20, i quali ultimi hanno evidentemente operato nella qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348 c.p.p.
Orbene, è principio di diritto che gli ausiliari, che agiscano in tale funzione, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e che l'accertamento tecnico compiuto debba considerarsi atto dello stesso pubblico ufficiale di polizia giudiziaria che lo ha richiesto.
Le misurazioni tecniche del geom. pertanto, che integrano il contenuto CP_4
del verbale in questione del 23.06.20, sono state eseguite in loco e non possono essere considerate alla stregua di “meri apprezzamenti”, tanto da doversi pagina 11 di 18 12
intendere coperti da fede privilegiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, che, tuttavia, non risulta allo stato proposta. In ogni caso, godono, in ragione della particolare professionalità degli agenti accertatori, di particolare alta affidabilità, secondo quanto in prosieguo sarà pure dimostrato.
La Corte non condivide neanche l'obiezione di genericità nell'indicazione dei criteri adottati dallo specialista geom. poiché egli chiaramente indica il CP_4
modus operandi adottato per la quantificazione del terreno sbancato, ovvero con perimetrazione dell'area interessata ed osservazione satellitare.
La parte appellante controdeduce la stima di parte, elaborata dall'ing. , la Per_2
quale tuttavia appare vulnerata da genericità, in quanto non è supportata da elementi oggettivi, quali certamente sarebbero stati i rilievi topografici del luogo, al fine di valutare in special modo il volume di terreno smosso.
In realtà, anche dalla documentazione fotografica in atti, relativa allo stato dei luoghi al momento dell'accertamento, sono evidenti: le notevoli proporzioni del cantiere;
la manifesta invasività dei lavori eseguiti, sia in relazione all'invaso idrico (secondo gli inquirenti costruito ex novo e contro cui la relazione tecnica di parte nulla oppone in termini oggettivi) che al connesso canale di convogliamento dell'acqua piovana creato lungo la strada comunale sterrata che costeggia il fondo e l'invaso nonchè in relazione al livellamento della porzione di terreno finalizzato all'impianto di eventuali colture, dedotto per comparazione con le zone del territorio confinanti e non interessate da detti lavori ( in particolare, la differenza per stacco tra i rispettivi piani di campagna e la notevole quantità di vegetazione, ginestreti, rimossa ).
Si evince in definitiva, che la condotta sanzionata non può affatto oggettivamente rientrare nella fattispecie per la quale non è richiesta la preventiva autorizzazione, ossia quella prevista dal comma 7, art. 30 della legge reg. 3/2014, che si riferisce alle opere di mera gestione silvo-pastorale ( le quali, in verità, devono comunque rientrare nei piani di gestione previsti, elaborati ed approvati ai sensi dell'art. 13, stessa legge, e devono essere comunque comunicate all'autorità competente, pena la sanzione amministrativa ex art. 69, comma 4,
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ibidem ), ancorché il fine ultimo della condotta sanzionata e in questa sede opposta possa essere tale.
5.2 Le stesse ragioni avanti dette, che impediscono di accogliere il punto di gravame avente ad oggetto la quantità di terreno smossa in funzione della verifica di sussistenza stessa dell'illecito, ostano a che la stessa valutazione quantitativa possa essere funzionale alla riduzione dell'ammontare della sanzione, determinato ai sensi dell'art. 69, comma 1, legge reg. 3/2014.
L'ausiliario di polizia giudiziaria infatti, procedendo in maniera dettagliata ed analitica arriva ad indicare un volume complessivo di terra movimentata pari a mc 11.110,00, calcolando uno scavo medio di 70 cm per tutta l'area interessata dalle opere. Di contro, l'appellante stima un volume complessivo di gran lunga minore, pari a mc 1.906,00, senza tuttavia che fornisca convincenti dati numerici, assunti a presupposto di tale minor risultato.
L'osservazione infine, che il volume complessivo di terreno sbancato vada considerato al netto del livello di dissodamento, ossia dello strato di terreno che normalmente viene sommosso con l'azione di aratura, è privo di alcun sostegno giuridico, del tutto ignoto essendo alle disposizioni di legge richiamate e applicabili, che non prevedono alcuna esenzione al riguardo.
5.3 Questa stessa Corte, in altra composizione, con riferimento alla opposizione proposta dall'esecutore, ha con la sentenza nr. 1312/24 citata dallo stesso appellante e dunque pienamente utilizzabile in questa sede, già peraltro avuto modo di affermare, in relazione alla fattispecie ora al vaglio di questo Collegio, quanto segue: “gli interventi eseguiti seppure riconducibili a fini agrari, non possono evidentemente essere inclusi tra quelli di normale manutenzione agricola, per le seguenti considerazioni:
1) il sito interessato dai lavori abusivi era costituito da una vasta superficie incolta, soggetta a dissesto idrogeologico con processi erosivi in atto, interessata da vegetazione spontanea anche a carattere arbustivo (ginestreti) e, non a caso, la zona, come riportato nei verbali di contestazione, è soggetta ad importanti vincoli pagina 13 di 18 14
legislativi tra cui P.A.I.- in parte Zona P2 (pericolosità elevata) ed in parte Zona P3
(pericolosità molto elevata) – nonché Idrogeologico.
2) Gli interventi abusivi eseguiti sono stati effettuati mediante macchina operatrice
(escavatore) – trovata nelle vicinanze dei luoghi in cui è stato effettuato l'accertamento - necessaria proprio a movimentare a profondità importanti il terreno non solo per adeguare le rilevanti irregolarità presenti nell'impluvio, ma anche per estirpare la vegetazione naturale arbustiva ivi presente (ginestreti) e realizzare opere idrauliche ex novo già ricordate in premessa.
2.14. Di contro, gli elaborati tecnici redatti dall'ing. , prodotti a Persona_2 sostegno degli scritti difensivi dell'appellante, con particolare riferimento alla tav.1
– Relazione vincolo idrogeologico – e Tav.3.1 –Stato di fatto attuale (computo volume terreno movimentato), oltre ad essere poco chiari, non sono debitamente corredati da appositi rilievi topografici atti a comprovare la correttezza dell'elaborato presentato e a confutare il computo effettuato con riferimento al volume di terra movimentato.
2.15 Del resto, neppure le valutazioni dell'altro consulente di parte, Dr
[...]
, riportate nella propria relazione geologica/idrogeologica, allegata CP_3 all'istanza di sanatoria e a sostegno della tesi difensiva dell'appellante, riescono a superare le contestazioni dell'Autorità regionale, sia con riferimento al significativo movimento di terra abusivo realizzato (ricondotto dall'appellante nell'ambito della normale pratica agricola con livellamento delle asperità senza movimentazioni di volumi), sia rispetto alla ripulitura dell'antico invaso (che secondo gli inquirenti sarebbe stato realizzato ex novo).
3. Né può essere accolta l'ulteriore doglianza, enucleata nel secondo motivo, relativa alla asserita contestazione relativa ad una errata quantificazione dei metri cubi di sbancamento eseguito dal Per_1
3.1. In particolare, ritiene l'appellante, soprattutto in considerazione della graduazione dell'entità della sanzione applicata, che gli agenti accertatori, o meglio il Geom. da essi incaricato, hanno calcolato e perciò valutato Controparte_5
“l'entità delle opere, indicando, in dettaglio, quale “volume di terra movimentato in pagina 14 di 18 15
mc” 2.680,00 per l'invaso, 7.965,00 per il dissodamento/livellamento con
“Profondità media” “0,70 m”, pari a complessivi mc 11.110,00, ipotizzando nel calcolo del volume di terreno, “uno scavo di circa cm 70 sulle 2 aree oggetto di livellamento”, senza elaborare dettagliate sezioni ed analizzare lo stato dei luoghi, non considerando in alcun modo il dissodamento, quale pratica agraria ammessa”.
3.2. La censura è generica e non merita accoglimento.
3.3. Nel verbale di accertamento è stata analiticamente spiegata la modalità della misurazione compiuta dal tecnico incaricato, peraltro effettuata in presenza dell'appellante e dei suoi tecnici, che ha portato all'irrogazione della sanzione impugnata.
3.4. Di contro, il non ha offerto alcuna convincente argomentazione che Per_1 potesse inficiare l'accertamento tecnico compiuto dall'ausiliario di PG, limitandosi a prospettare un diverso conteggio, non suffragato da valutazioni tecniche oggettive, ma da una mera “stima” effettuata dal proprio tecnico di parte.
3.5. Pertanto, all'ipotesi credibile ed accreditata del tecnico di PG, l'appellante pretende di contrapporre una semplice “stima” (possano al più essere stati movimentati mc 1.906,00), al solo fine di mitigare la graduazione dell'entità della sanzione comminata, dal momento che, ai sensi dell'art. 69, comma 1 L.R. Abruzzo
n. 3/2014, “chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 30, realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione”.
6. La Corte non ritiene infine doversi disporre la sospensione della causa, siccome invocata da parte della difesa dell'appellante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione dell'attuale pendenza del procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso l'O.I.A. proposta dall'esecutore materiale dell'illecito indicato nell'ordinanza, definita con la sentenza di cui al punto 5.3 e Persona_1
attualmente pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione ( proc. n. 27403/24 R.G.),
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a motivo di un asserito rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che legherebbe l'obbligazione solidale del soggetto ex art. 6 l.c., in quanto accessoria, all' obbligazione principale.
La stessa Suprema Corte infatti, ha più volte chiarito il principio, assolutamente maggioritario e ormai consolidatosi nel tempo, che nega il carattere subordinato dell'obbligazione solidale per il fatto illecito amministrativo per cui è causa, ribadendone piuttosto il suo valore autonomo, in conseguenza della finalità general preventiva a cui essa è preposta, perseguita attraverso la forma estesa di responsabilità aggravata prevista dall'art. 6, comma 1, legge 689/81 (Cass. SS.UU.
n. 22082/17: “All'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 legge n. 689/81 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.”; in tal senso già SS.UU. n. 890/94 e Consiglio di Stato n. 1523/1987).
L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude allora ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. n. 25272/2010; Cass., n.16844/2012;
Cass. n. 17235/2014 nonché Corte appello Firenze sez. lav., 14/05/2020, (ud.
12/05/2020, dep. 14/05/2020), n.184 proprio in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione). Resta pertanto escluso il rischio di contrasto tra giudicati rilevante pagina 16 di 18 17
ai fine de quibus in ipotesi di coobbligati in solido, essendo disciplinata la possibilità di mero coordinamento tra i diversi procedimenti solo nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 1306 cc (Sentenza del 04/06/2008 n. 14815 - Corte di
Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite e Cass. n. 2462/2024), con possibilità pertanto per il coobbligato in solido di avvalersi, ove possibile, dell'eventuale giudicato favorevole ottenuto dall'altro obbligato ovvero non restando pregiudicato il primo da quello negativo ottenuto nei confronti del secondo.
7. In conclusione, la sentenza impugnata va confermata con rigetto dell'appello proposto, dovendosi ritenere superflua sia la richiesta di CTU, sia la richiesta istruttoria per testi, quest'ultima essendo dedotta per capitoli che appaiono irrilevanti rispetto al thema decidendum, se non addirittura provanti la condotta contestata ( cap. 4 ).
7.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui alla misura della sanzione, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n.
30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
7.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002
(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che per compensi professionali liquida in euro 12.154,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
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3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del
Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater.
Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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