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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 25.02.2023 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Samuele Scalise e Marina Pace che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato presso l'Avvocatura CO
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 24/2023 del Tribunale di
Venezia
In punto: indennizzo aggiuntivo ex art. 2, co. 7 l. n. 210/1992
Causa trattata all'udienza del 24.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “In via principale
- dichiarare il diritto del sig. all'indennizzo Parte_1
aggiuntivo ex art. 2 comma 7 L.210/92 e succ. modif. corrispondente alla VIII ctg. Tab. A di cui al DPR n. 834/81;
- condannare il al pagamento, in favore del sig. CO
, dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2 comma 7 Parte_1
L.210/92, corrispondente alla VIII ctg. Tab. A di cui al DPR n.
834/81, con decorrenza dalla domanda dello 08.11.2019 e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In via subordinata
- dichiarare il diritto del sig. all'indennizzo Parte_1
aggiuntivo ex art. 2 comma 7 L.210/92 e succ. modif. corrispondente alla VIII ctg. Tab. A di cui al DPR n. 834/81 o a quella maggiore categoria di tabella A riconosciuta di giustizia;
- condannare il al pagamento, in favore del sig. CO
, dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2 comma 7 Parte_1
L.210/92, corrispondente alla VIII ctg. Tab. A di cui al DPR n. 834/81
o a quella maggiore categoria di tabella A riconosciuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda dello 08.11.2019 e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo,
-In ogni caso, condannare il al pagamento CO
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, difensori antistatari.
In caso di rigetto della domanda si chiede la compensazione delle spese processuali posto che il ricorrente si trova nelle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp.att.cpc, come da dichiarazione
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del 20.02.2023 (doc.3), contenente, altresì, l'espresso impegno a comunicare eventuali rilevanti modifiche di detti redditi, se intervenute nel corso del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia codesta Corte di Appello – sezione lavoro - rigettare il ricorso in appello proposto nei confronti del . CO
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 25.02.2023 Parte_1
– che già si era visto riconoscere nel 2006 l'indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni – ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, co. 7, l. n. 210/1992 che aveva richiesto in ragione dell'insorgere di ulteriori patologie ritenute connesse all'infezione e ai farmici assunti per farvi fronte (diabete mellito di tipo 2, depressione reattiva, enantema, episodi ricorrenti di cefalea).
Il Giudice di prime cure, all'esito di CTU medico legale, ha condiviso le conclusioni dell'ausiliario in merito all'insussistenza del nesso di causa rispetto al diabete, ma ha respinto le conclusioni formulate in merito alla sussistenza di un nesso di concausa rispetto alla patologia depressiva. Nello specifico, ha sostenuto che mancherebbe il rispetto del criterio cronologico (visto l'ampio iato temporale tra la manifestazione della cirrosi epatica -2011- o della terapia assunta per far fronte all'HCV -2011 e 2013- rispetto alla manifestazione del disturbo depressivo -2021) ed emergerebbe un quadro di vissuto personale e familiare già idoneo a determinare autonomamente la
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patologia ansioso depressiva (esperienze carcerarie, uso di sostanze stupefacenti). Sotto altro profilo, la patologia depressiva non potrebbe considerarsi una conseguenza diretta della trasfusione, ritenuto presupposto implicito per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di tre motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per non aver condiviso il rilievo del CTU circa l'evoluzione progressiva del disturbo depressivo ed aver erroneamente indicato nell'anno 2021 la data di manifestazione di tale disturbo, quando, invece, dalla documentazione in atti, sarebbe già stato rilevato nel 2019
(dimissioni ricovero dell'aprile 2019);
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato l'art. 2, co. 7, l. n. 210/1992 laddove ha affermato che l'indennizzo aggiuntivo richiederebbe l'insorgenza di una patologia quale conseguenza diretta della trasfusione, dovendosi invece ritenere che tale indennizzo spetti anche se la diversa patologia sia una conseguenza indiretta della trasfusione infetta (richiamando sul punto Corte App. Bari, n.
1054/2019);
c) Con il terzo motivo sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le parole del CTU laddove nelle conclusioni parla del disturbo ansioso-depressivo quale aggravamento della epatopatia HCV correlata. Tale affermazione non sarebbe da intendere in termine tecnico quale aggravamento della medesima malattia epatica, ma quale riconoscimento della sussistenza di una diversa patologia idonea a fondare il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo.
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Si è costituito in giudizio il sostenendo la CO
correttezza della sentenza impugnata e chiedendone il rigetto.
Richiama nel merito le osservazioni del proprio CTP ed esclude che l'indennizzo aggiuntivo possa essere riconosciuto per patologie non diretta conseguenza della trasfusione.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello e il terzo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano fondati.
1.1 – Il CTU officiato in primo grado ha adeguatamente esaminato la documentazione medica in atti e, pur errando nel riportare che la scoperta della cirrosi risalirebbe al 2017 (ciò gli era stato riferito dal periziando ma è pacifico che l'anno corretto sia il 2011), ha comunque adeguatamente argomentato in merito alle modalità di insorgenza dei disturbi ansioso depressivi e alla loro progressiva evoluzione, ritenendo che nel caso di specie si fosse verificata proprio tale progressione del quadro ansioso depressivo, poi sfociato nella depressione reattiva.
Si legge nella perizia: “Come per altri disturbi psichiatrici non esiste una letteratura robusta e condivisa in merito alle cause del disturbo che è però molto diffuso.
D'altro canto in questi casi ci si riporta al principio di causalità circolare che regola il comportamento interno di ogni sistema complesso (costituito da un insieme di variabili in cui ogni singola variabile influenza potenzialmente tutte le altre nel tempo).
RS fra gli altri aveva osservato come il campo psicologico di un individuo non possa essere ricondotto ad un principio lineare di
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funzionamento e sia necessario abbracciare invece una visione più ampia, tipica di chi si approcci, appunto, allo studio dei sistemi complessi.
Per spiegare il disturbo si fa ricorso di solito a modelli di tipo bio- psico-sociale (ex pluribus, S. , , P. Per_1 Persona_2 Per_3
Manuale di Psichiatria Biopsicosociale, Edi-Ermes, 2010) e si può dire che le cause della malattia siano molteplici e diverse da persona
a persona (ereditarietà non presente nel caso di specie, ambiente sociale, relazioni affettive precoci, avere un caregiver depresso, lutti familiari, problemi di lavoro, relazionali, malattie, etc.).
Le ricerche hanno scoperto due cause (rectius, predisposizione) principali: il fattore biologico, per cui alcuni soggetti hanno una maggiore predisposizione genetica verso questa malattia ed il fattore psicologico, per cui le nostre esperienze (particolarmente quelle infantili) possono portare ad una maggiore vulnerabilità acquisita alla malattia.
La vulnerabilità biologica e quella psicologica interagiscono fra di loro e non portano necessariamente allo sviluppo del disturbo. Una persona vulnerabile può non ammalarsi mai di depressione se non capita qualcosa che è in grado di scatenare il disturbo (la concausa), soprattutto se ha relazioni buone e di supporto.
La depressione reattiva è una forma di depressione che insorge in risposta ad un evento specifico vissuto dal soggetto come altamente stressante, tanto da indurlo in uno stato di disperazione, profondo sconforto e senso di impotenza.
Esiste una gamma di risposte “normali” alle situazioni di stress ma la depressione reattiva implica difficoltà emotive che superano una certa soglia e come tali, possono rendere difficile l'adattamento alla vita quotidiana.
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Nel caso che ci occupa la malattia epatica credibilmente, vieppiù in concomitanza con l'evoluzione cirrotica della patologia. ha contribuito a mio parere a determinare (ruolo concausale) il precipitare di un quadro ansioso-depressivo farmaco-trattato in un soggetto verosimilmente predisposto.
La forma reattiva, detta anche depressione situazionale, è un tipo di disturbo dell'adattamento che si manifesta con sintomi che possono sovrapporsi a quelli del disturbo depressivo maggiore.
In alcuni casi i sintomi si risolvono con il miglioramento della situazione scatenante ed in altri casi, analoghi a quello che ci occupa, persistono fino a trasformarsi in una condizione cronica come il disturbo depressivo maggiore”.
Dalla documentazione medica in atti emerge che l'evoluzione dell'epatopatia in cirrosi sia stata diagnosticata nel 2011 e che negli anni successivi 2011-2013 L'appellante è stato trattato con terapia a base di interferone e ribavirina, mal tollerata, determinando importanti effetti collaterali sistemici, soprattutto psichiatrici, con conseguente instabilità dell'umore (doc. 21 ric. certificato medico del 14.02.2021).
La presenza di problemi di tipo ansioso depressivo emerge anche dalla documentazione predisposta in sede dimissioni dal ricovero dell'aprile
2019 ove si trovano gli esiti di una consulenza psichiatrica in cui si fa riferimento a sintomi ansioso-depressivi, si attesta che è stata somministrata terapia ansiolitica, si consiglia visita presso ambulatorio di psichiatria per inizio di percorso terapeutico. Anche nel certificato medico del 30.10.2019 si attesta che a seguito del trattamento con interferone e ribaverina l'appellante “ha manifestato diversi disturbi quali instabilità dell'umore e crisi di pianto, con crisi di panico associate a crisi ipertensione […]”.
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1.2 - Ne emerge un quadro che conforta la ricostruzione del CTU circa una evoluzione del quadro ansioso depressivo da porsi in relazione, quanto meno concausale con la patologia epatica e le cure, mal tollerate, che sono state necessarie per farvi fronte. Si ritiene, quindi, di condividere la conclusione cui è giunto il CTU secondo cui
“adottando il criterio di elevata probabilità scientifica o di preponderanza delle evidenze, è possibile a mio parere ricondurre, quantomeno sotto il profilo concausale, il disturbo ansioso-depressivo farmaco-trattato, all'epatopatia HCV-correlata di origine pacificamente trasfusionale come aggravamento della stessa”.
1.3 - Si deve, inoltre affermare, in accoglimento anche del terzo motivo d'appello, che il mero riferimento ad un “aggravamento” non determini in alcun modo che la sindrome ansioso depressiva possa ritenersi un aggravamento in senso proprio dell'epatopatia ma, semplicemente, una diversa patologia che va ad aggravare il quadro di salute complessivo dell'appellante. Non si può, infatti, dubitare che la sindrome ansioso depressiva sia una patologia del tutto diversa dall'epatopatia HCV correlata.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è fondato. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, in una fattispecie in larga parte omologa, “l'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 2, comma 7, della legge nr. 210 del 1992 copre non solo i danni diretti derivanti dagli eventi di cui all'art. 1 della legge nr. 210 del 1992 (vaccinazione e/o trasfusione e/o contagio infetto) ma anche gli effetti dannosi indiretti ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano o che possono derivare - secondo l'id quod plerumque accidit - dalla lesione personale. L'effetto collaterale di un trattamento sanitario, necessario per contrastare il danno epatico è, quindi, coperto dall'indennizzo aggiuntivo” (Cass. n. 31237 del 05/12/2024 in cui la S.C. ha
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confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda volta alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo in favore di un operatore sanitario che aveva contratto l'epatite cronica, sul presupposto che il disturbo depressivo dallo stesso successivamente sviluppato fosse eziologicamente riconducibile, quale effetto collaterale, alla terapia da interferone necessaria per contrastare i postumi epatici).
Il medesimo principio di diritto deve affermarsi nel caso di specie in cui, allo stesso modo, la sindrome ansioso-depressiva deve ritenersi eziologicamente riconducibile al progredire dell'epatopatia e alla necessaria terapia, mal tollerata, a base di interferone e ribavirina.
Tale patologia, causalmente – anche se non direttamente – collegata alla trasfusione da cui è insorta la patologia epatica, deve quindi ritenersi una malattia per cui è possibile riconoscere l'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, co. 7, l. n. 210/1992.
3 – In merito alla quantificazione dell'indennizzo, il non ha CP_1
contestato l'ascrivibilità della patologia all'VIII categoria della tabella
A (indicata dall'appellante in coerenza con il verbale della CMO sub doc. 22) che, dunque, deve considerarsi pacifica tra le parti.
L'art. 2, co. 7, l. n. 210/1992 prevede che “Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal
Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al
50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2”. Con decreto del
Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10.06.1997 - emanato in attuazione dell'art. 2 co. 7, L. n. 210/1992 cit. - è stato disposto che all'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell'indennizzo
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corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
Nel caso di specie, tuttavia, poiché la patologia epatica appartiene già alla più bassa delle categorie previste dalla tabella A allegata al D.P.R.
30.12.1981, n. 834, l'indennizzo aggiuntivo dev'essere quantificato in misura pari al 50% dell'indennizzo base (in questo senso, nell'ipotesi di doppia patologia ascrivibile alla categoria VIII, anche Corte App.
Roma 23/11/2021, n. 3820).
3.1 – In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, il va condannato al CO
pagamento in favore dell'appellante dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, co. 7, l. n. 210/1992 in misura pari al 50% dell'indennizzo in godimento corrispondente alla VIII cat. Della Tabella A del DPR n.
834/81, con decorrenza dalla domanda e con interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
4 – Le spese di lite del doppio grado sono compensate nella misura del
50% in ragione della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità su questione decisiva e vengono poste a carico del CO
per la metà residua da liquidarsi come in dispositivo sulla base di valori medi e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore CO
dell'appellante dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, co. 7, l. n.
210/1992 in misura pari al 50% dell'indennizzo in godimento
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
corrispondente alla VIII cat. Della Tabella A del DPR n.
834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della medesima domanda;
− compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna il al pagamento in favore CO
dell'appellante della metà residua che si liquida per il primo grado in Euro 4.636,50 e per il secondo grado in Euro 3.473, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Venezia, 24.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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