Art. 1. Articolo unico.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 , indipendentemente dal limite di eta', anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano con almeno tre anni di anzianita' nel ruolo, la qualifica di sovraintendente sanitario, di direttore, di vice direttore di ispettore sanitario.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 , indipendentemente dal limite di eta', anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano con almeno tre anni di anzianita' nel ruolo, la qualifica di sovraintendente sanitario, di direttore, di vice direttore di ispettore sanitario.