Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1616 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10/07/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in Settimo San Pietro alla Via Ugo Foscolo, 5 di proprietà della madre della sig.ra , verrà assegnata a Parte_1 quest'ultima, che vi risiederà unitamente ai comuni figli.
3) I comuni figli, e , verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in
Settimo San Pietro alla Via Ugo Foscolo, 5, presso la madre.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per i comuni figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dello stesso.
I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative ai comuni figli, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei minori, preservando e da pressioni proprie e dei rispettivi Per_1 Per_2 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a
Pag. 2 di 3 vicenda al cospetto dei figli e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
4) I comuni figli, e staranno con il padre due pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2 dalle 16.00 alle 21.30, in base ai turni di lavoro del padre (previa comunicazione alla sig.ra ) e un fine settimana alternato il sabato dalle ore 12.00 e fino Pt_1 alle 20.00 della domenica.
Durante le festività tradizionali di Natale, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà i comuni figli con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, i comuni figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
5) Il NO verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei comuni figli, CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano espressamente che la NOa percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico e Universale.
Il NO si impegna a corrispondere in favore della NOa il 50% CP_1 Pt_1 delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i comuni figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Cagliari.
6) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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