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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
OT. Stefano Scarafoni Presidente
OT. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
OT. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1314/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. A. Ponzio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. F. Iacomelli giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 1224/2022, pubblicata il 4 dicembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere stata Controparte_1
Pa dipendente del Comune dal 31 dicembre 1983 fino al 31 dicembre 2019 con Parte_1 qualifica di “assistente sociale” e inquadramento -da ultimo- nella categoria D del CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali, chiedeva:
“a) Accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa , la condotta illecita posta in essere dal che ha privato la dott.SS Parte_1 Controparte_1
della legittima aspettativa di vedersi conferito l'incarico di responsabile del Settore,
[...] secondo la disciplina delle posizioni organizzative, dal mese di giugno 2015 ovvero in via subordinata dal mese di luglio 2016, fino al 31.12.2019 ;
b) per l'effetto, per le motivazioni esposte in narrativa, e comunque in ogni caso, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti di macro-organizzazione approvati dall'amministrazione resistente, condannare la resistente, come da conteggi in atti, al pagamento in favore della ricorrente, in via principale, della somma di euro € 73.498,22, ovvero in via subordinata della somma di € 44.738,05, ovvero in ogni caso della somma minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto (scadenza delle singole obbligazioni risarcitorie) al saldo, sulle somme analiticamente determinate;
oltre rivalutazione, anno per anno ed interessi dal dovuto alla domanda giudiziale, detta somma dovrà maggiorarsi degli interessi stabiliti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1284,
c.4, c.c. a decorrere dal giorno della domanda giudiziale e fino al soddisfo
c) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A. se dovuta”
2. Nel contraddittorio con il con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 53.969,50, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento
[...] del danno da perdita di chance per come accertato in motivazione;
2 condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 12.056,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, nonché oltre rimborso del contributo unificato ove versato;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti”
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− le seguenti circostanze sono pacifiche in giudizio: -con deliberazione della Giunta comunale n. 24 dell'8 aprile 2014, il ha adottato, ai sensi dell'art. 109 Parte_1 co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, un modello organizzativo privo di personale con qualifica dirigenziale, istituendo nove macrostrutture denominate “settori” corrispondenti ad altrettante posizioni organizzative cui conferire incarichi di direzione, successivamente individuate con delibera della medesima Giunta n. 28 dell'11 aprile 2014; -all'epoca dell'adozione del nuovo modello organizzativo, il aveva in organico nove Pt_1 dipendenti inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;
-
i suddetti incarichi di posizione organizzativa sono stati conferiti a otto dipendenti di categoria D e a un dipendente di categoria C (precisamente, l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” è stato attribuito alla OT.SS ; -la Persona_1 CP_1
è stata l'unica dipendente di categoria D alla quale non è stato conferito un incarico di posizione organizzativa e ciò sino alla data della suo pensionamento (31 dicembre 2019); - con decreto sindacale n. 21 del 1° luglio 2016, il ha conferito Parte_1
l'incarico di posizione organizzativa del settore “Pubblica Istruzione – Servizi Sociali –
Legali” al OT. che era stato assunto, in quell'anno, con contratto a tempo Persona_2 determinato ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
− la ricorrente sostiene: -il doveva conferire i nove incarichi di direzione ai nove Pt_1 dipendenti di categoria D presenti nella pianta organica dell'ente e, dunque, anche a lei steSS;
-di contro, in violazione dell'art. 11 CCNL Area Autonomie locali del 31 marzo 1999, aveva attribuito uno di questi incarichi (quello relativo al settore “Economico Finanziario”)
a una dipendente di categoria C;
-tale scelta aveva determinato a suo carico la perdita della chance di vedersi assegnato un incarico di posizione organizzativa da aprile 2014 sino al pensionamento;
-l'agire dell'amministrazione era pure contrario a correttezza e buona fede, perché il aveva assunto a tempo determinato un lavoratore di categoria D per Pt_1 conferirgli la direzione del settore “Pubblica Istruzione – Servizi sociali” (istituito con
D.G.M. n. 48 del 29 aprile 2016), giacché questo incarico sarebbe spettato a lei steSS, stante la sua pregreSS esperienza di direzione in tale ambito;
-piuttosto, al reclutamento di
3 personale con forme flessibili si sarebbe potuto accedere per assumere un lavoratore di categoria D cui attribuire la responsabilità del settore “Economico Finanziario”, invece di fatto assegnato a una dipendente di categoria C;
− il convenuto: -ha ribadito la legittimità del suo operato, richiamando l'art. 109, co. Pt_1
2 del D.lgs. n. 267/2000, norma che, per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, prevede la possibilità di assegnare gli incarichi di posizione organizzativa a qualsiasi categoria di personale con qualifica non dirigenziale e ciò in deroga alla previsione dell'art. 11 del previgente CCNL Area Autonomie locali del 31 marzo 1999; -ha affermato che la scelta, di attribuire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C, era dipesa dal fatto che, all'interno dell'ente, questa dipendente era l'unica dotata della professionalità idonea a svolgere siffatto delicato compito, così come indicato nella delibera della Giunta Municipale n. 28 dell'11 aprile 2014; -ha sostenuto che la on avrebbe potuto avere la responsabilità del settore “Economico Finanziario”, in CP_1 quanto era priva di specifica professionalità e di esperienza in materia, avendo sempre ricoperto il ruolo di assistente sociale;
-ha rimarcato che l'istituzione di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, così come l'attribuzione dell'incarico a uno specifico dipendente;
− la tesi dell'amministrazione non è condivisibile;
− infatti, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, nei quali siano stati istituiti gli uffici e i servizi, i CCNL del comparto 31 marzo 1999, 5 ottobre 2001 e 12 maggio 2018, succedutosi nel periodo oggetto di causa, hanno delineato una disciplina del conferimento degli incarichi di posizioni organizzative che ne impone l'assegnazione esclusivamente ai lavoratori inquadrati nella categoria D;
solo in mancanza di tali posizioni, l'incarico può essere attribuito a responsabili inquadrati nella categoria C, ovvero B;
− tale regola non è stata superata dal disposto dell'art. 109, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, che, nel disciplinare l'affidamento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, medesimo decreto, dispone che esse possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
− infatti, i CCNL indicati, sottoscritti dalle parti sociali nella vigenza dell'art. 109 citato, hanno tutti ribadito che le posizione organizzative devono essere assegnate al personale di categoria
D, potendosi derogare solo in caso di mancanza di detto personale.
4 Da ciò si ricava che la contrattazione collettiva di comparto, nel dare attuazione al comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000, ha inteso confermare la regola della “gerarchia d'inquadramento” nell'assegnazione degli incarichi di posizioni organizzative;
− del resto, seppure il citato art. 109 non preveda espreSSmente questo vincolo, il dato letterale della disposizione, di per sé solo, non esclude la necessità che gli incarichi in parola siano attribuiti secondo l'ordine delle qualifiche professionali.
Inoltre, con il provvedimento 1312 RAL -orientamenti applicativi l'ARAN ha affermato che i contratti collettivi intervenuti nella vigenza dell'art. 109 D.lgs. n. 267/2000 hanno previsto la regola del vincolo d'inquadramento e ha evidenziato che tale regola “tende non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell'incarico ed i compiti, le attività professionali e le responsabilità proprie della categoria di inquadramento del personale cui l'incarico è stato conferito, ma anche ad evitare il paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore (quindi con responsabilità più ridotte) si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore”;
− negli stessi termini si è espreSS la giurisprudenza contabile in un giudizio di responsabilità erariale promosso a carico di un sindaco, che aveva attribuito una posizione organizzativa a un dipendente di categoria C, pur in presenza di personale di categoria D. In particolare, la
Corte dei Conti (sez. I n. 33 del 17 febbraio 2020) ha affermato che, ai sensi degli artt. 8, co.
2 e 11, co. 3 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 (assestamento normativo confermato dall'art. 8, co. 2 del CCNL del 2001) sussiste l'obbligo di assegnare le posizioni organizzative al personale della categoria D in via prevalente e ciò anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 109 citato;
− si deve allora concludere nel senso che i comuni di piccole dimensioni, dotati di un modello organizzativo privo di personale di qualifica dirigenziale, possono conferire l'incarico di posizione organizzativa a personale di categoria C solamente se nella pianta organica non vi
è personale di categoria D;
− in realtà, la possibilità di conferire tali incarichi a personale di categoria C è stata prevista in via del tutto eccezionale e temporanea dal CCNL di comparto del 12 maggio 2018 (peraltro, applicabile solo parzialmente alla fattispecie in esame, concernendo tale CCNL il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, laddove il periodo oggetto di giudizio decorre dall'aprile 2014).
Nondimeno, siffatta facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui un'eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano state già avviate le 5 procedure per l'acquisizione di personale della categoria D, e deve essere motivata da esigenze temporanee ed eccezionali;
− ebbene, nel caso di specie, il resistente non ha fatto corretta applicazione delle Pt_1 norme in materia. Infatti, quando ha adottato le delibere n. 24 dell'8 aprile 2014 e n. 28 dell'11 aprile 2014, la contrattazione collettiva applicabile sanciva l'obbligo di affidare gli incarichi di posizioni organizzative secondo il vincolo d'inquadramento. Pertanto, siccome all'epoca erano presenti nell'organigramma dell'ente nove dipendenti di categoria D, il convenuto avrebbe dovuto attribuire la responsabilità dei settori a ciascuno di Pt_1 essi, anziché conferire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C;
− in questo modo, la ricorrente è stata l'unica dipendente di categoria D esclusa dall'assegnazione degli incarichi, laddove, alla luce delle regole vigenti in materia, aveva diritto all'attribuzione della direzione di un settore;
− va aggiunto che nella delibera n. 28 dell'11 aprile 2014 la motivazione della decisione, di affidare la responsabilità del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C, risulta molto generica.
Infatti, nel provvedimento il si è limitato ad asserire in modo lacunoso e con una Pt_1 mera clausola di stile che soltanto la OT.SS dipendente di categoria C, Persona_1 era in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze tecniche idonee alla direzione del settore “Economico Finanziario”, posto che non ha specificato quali fossero i requisiti professionali posseduti dalla steSS, né le ragioni per le quali gli altri dipendenti di categoria D presenti in organico non fossero in grado di assumerne la direzione.
Piuttosto, a fronte di un organico composto da nove unità di categoria D, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare il motivo per il quale non era possibile prevedere una distribuzione degli incarichi di posizioni organizzative tra detto personale, nel rispetto della normativa all'epoca vigente;
− tali spiegazioni non sono state offerte nemmeno in giudizio, giacché l'ente convenuto non ha illustrato le ragioni per le quali ogni singolo altro dipendente di categoria D (esclusa la ricorrente) non sarebbe stato in grado di assumere la responsabilità del settore “Economia e
Finanze”;
− l'operato dell'ente non si è conformato al descritto quadro normativo nemmeno quando, con l'adozione del CCNL Funzioni Locali del 12 maggio 2018, è stata prevista l'ipotesi eccezionale del conferimento di posizione organizzativa ai dipendenti di categoria 6 C per mancanza di dipendenti di categoria D in possesso delle neceSSrie capacità ed esperienze professionali;
− in particolare, nel 2016 l'ente convenuto ha assunto il OT. come Persona_2 dipendente di categoria D con contratto a tempo determinato per conferirgli l'incarico di responsabilità del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”.
Tuttavia, nel pubblico impiego la scelta di avvalersi di forme di assunzione flessibile è ammeSS soltanto per rispondere a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale (art. 36
D.lgs. n. 165/2001).
Pertanto, a fronte dell'asserita carenza di professionalità adeguate al ruolo di responsabile del settore “Economico Finanziario”, il Comune, in coerenza con la legge e con la regola del
“vincolo d'inquadramento”, avrebbe potuto assumere a tempo determinato un dipendente di categoria D per far fronte alla menzionata esigenza, invece che per conferirgli la responsabilità del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”. In questo modo, la non conformità alla normativa vigente della sua situazione organizzativa, in essere sino all'entrata in vigore del CCNL 12 maggio 2018, sarebbe stata rimoSS e, allo stesso tempo, lo strumento contrattuale flessibile sarebbe stato coerentemente utilizzato per far fronte a esigenze eccezionali, le quali -a quel punto- non potevano più essere ravvisate in relazione all'affidamento del settore economico a una dipendente di categoria C.
Del resto, è pacifico che la OT.SS è stata assegnataria dell'incarico di direzione Per_1 in parola dall'aprile 2014 sino al mese di gennaio 2019 (quando è stata inquadrata nella categoria D), vale a dire per un lasso di tempo non trascurabile e, quindi, poco corrispondente al requisito della temporaneità dell'incarico, che caratterizza l'ipotesi eccezionale di conferimento di posizione organizzativa a un dipendente di categoria C sotto l'imperio del
CCNL Funzioni Locali del 2018;
− si aggiunga che risulta altrettanto pacifico che la veva ricoperto in paSSto l'incarico CP_1 di responsabile del settore “Servizi sociali”, ragion per cui è presumibile che costei, anche in virtù del suo inquadramento contrattuale, avrebbe potuto essere individuata quale affidataria dell'incarico di direzione del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”, conferito, invece, al OT. dipendente di categoria D assunto con contratto a tempo Per_2 determinato.
La ricorrente non è stata invece neppure presa in considerazione ai fini dell'eventuale svolgimento di una procedura comparativa per l'assegnazione della direzione del settore
“Pubblica Istruzione e Servizi sociali”;
7 − da queste considerazione emerge che il comportamento del oltre a non aver Pt_1 rispettato le previsioni collettive ratione temporis applicabili, non è stato neppure conforme ai principi di correttezza e buona fede;
− vale allora tenere a mente che, secondo la giurisprudenza di legittimità: -il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, anche delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fiSSte;
-a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro, di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno;
− pertanto, si può ragionevolmente affermare che, se il resistente avesse rispettato le Pt_1 norme sul conferimento degli incarichi di posizioni organizzative, la e avrebbe con CP_1 certezza ricevuto uno.
Infatti, con riguardo al periodo dall'aprile 2014 fino a luglio 2016, a fronte di un'organizzazione comunale articolata in nove macrostrutture, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere individuata come uno dei responsabili, in quanto compresa nei nove dipendenti di categoria D presenti all'epoca nell'organigramma dell'ente.
Per il periodo successivo, laddove l'amministrazione avesse utilizzato in modo corretto lo strumento delle assunzioni a termine per far fronte all'esigenza di ricoprire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” con una figura professionale di categoria
D munita di adeguate competenze, la sarebbe stata destinataria di uno degli altri CP_1 incarichi in parola, in specie -con elevata probabilità- di quello relativo al settore “Pubblica
Istruzione e Servizi Sociali” (peraltro, quello remunerato meno tra tutti i nove incarichi).
In questi termini, la ricorrente ha perso di sicuro la possibilità di ottenere l'indennità di posizione conneSS all'incarico in parola in relazione al periodo aprile 2014 - 14 gennaio
2019, data in cui la OT.SS a seguito di superamento di concorso pubblico, è stata Per_1 assunta quale dipendente di categoria D, così implementando la dotazione organica del a dieci unità di categoria D (come riconosciuto dalla difesa della ricorrente nelle Pt_1
8 note di trattazione scritta depositate il 17 ottobre 2022, con le quali ha limitato la domanda a tale periodo);
- né può avere efficacia limitativa del periodo di riferimento l'atto con il quale nel 2017 l'ente aveva conferito alla OT.SS le “mansioni superiori” di Istruttore Direttivo Per_1
Contabile Categoria D1, trattandosi di un provvedimento privo di base giuridica e contrario alla normativa di rango primario. Infatti, nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 D.lgs. n. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella d'inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica;
- con riguardo alle conseguenze dell'inadempimento datoriale, e tenuta a mente la giurisprudenza del Giudice di legittimità in tema di danno da perdita di chance, si deve allora rilevare che la ha diritto al risarcimento del danno, liquidato secondo il valore CP_1 dell'indennità di posizione nella misura indicata nella deliberazione della Giunta municipale n. 28 del 2014, emolumento che la ricorrente avrebbe ragionevolmente percepito nel periodo in considerazione. Infatti, tale indennità spetta automaticamente per il conferimento di detto incarico e il suo valore complessivo è pari alla somma di € 53.969,50 con riferimento al periodo sopra individuato;
- il convenuto va pertanto condannato al pagare alla ricorrente la somma indicata a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
- per quanto riguarda la retribuzione di risultato, va osservato che la mera assegnazione al dipendente della responsabilità degli uffici e dei servizi non attribuisce in via automatica il diritto all'erogazione di questo emolumento, che richiede invece il raggiungimento degli obiettivi fiSSti e la valutazione positiva dell'operato del dipendente, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto a dimostrare che, qualora le procedure contrattuali fossero state rispettate, avrebbero per lui avuto, quantomeno in termini di verosimiglianza, esito positivo.
Nulla di ciò è stato allegato dalla ricorrente, la quale non ha spiegato, anche solo in via presuntiva, in che termini ella sarebbe stata verosimilmente valutata in modo positivo se avesse svolto l'incarico in questione. Pertanto, in tale parte, la domanda non può essere accolta.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 1° giugno 2023, il chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le Parte_1 seguenti conclusioni:
9 “In via principale rigettare integralmente l'originario ricorso proposto dalla SI.ra
[...]
con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge, del doppio grado Controparte_1 di giudizio;
in via subordinata ridurre la condanna di risarcimento del danno da perdita di chance da considerarsi per il ridotto periodo dal mese di aprile 2014 sino al mese di novembre 2017, con rimodulazione in diminuzione delle spese legali del primo grado e vittoria di spese, compensi ed accessori di legge, relativamente al giudizio di appello”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 109, co. 2 D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 2 D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost.;
b) violazione dell'art. 8 del CCNL 14 settembre 2000.
4. depositava memoria di costituzione nel grado chiedeva: Controparte_1
“In via principale rigettare l'appello formulato dal avverso la Parte_1 sentenza emeSS dal Tribunale di Tivoli n. 1224/22, con vittoria di spese e competenze;
in via condizionata, accertata l'omissione di pronuncia sulla voce “interessi legali” pronunciarsi espreSSmente sulla domanda di condanna su tale voce da conteggiarsi sulla somma riconosciuta dal giudice di primo grado, dalla domanda di primo grado fino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno, qualificato il proposto appello incidentale come “condizionato”, lamentava l'omeSS pronuncia, ovvero l'erronea reiezione in ordine alla domanda di condanna della controparte al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 cc, precisando: -aveva notificato al atto Pt_1 di precetto per il pagamento della sorte riconosciuta in sentenza e degli interessi al tasso di cui al citato art. 1284, co. 4: -il precetto era stato opposto dall'ente debitore, sull'assunto che il Giudice di primo grado non aveva inteso riconoscere gli interessi e che, comunque, la voce “accessori di legge” non poteva ricomprendere gli interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-il
Giudice dell'esecuzione non si era ancora pronunciato in suo favore;
-il vizio di omeSS pronuncia integra un motivo di nullità della sentenza censurabile con l'appello, appello che tuttavia era da lei proposto -appunto- solo in via condizionata, strettamente collegata all'esito del giudizio esecutivo pendente avanti al Tribunale di Tivoli, con eventuale successiva rinuncia in caso di sopravvenuta carenza d'interesse.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è infondato.
10 7. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva questa Corte che, sulla questione d'interesse in questo giudizio, con la sentenza n. 25632/2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…Occorre premettere che la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative (PO) trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto”; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e sulla steSS il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009, che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che
«nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».
L'area delle posizioni organizzative negli Enti locali nasce con il CCNL 31 marzo 1999, articoli dall'8 all'11 (v., Cass., n. 1884 del 2022). La motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli.
L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale.
Ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimeSS alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa” (Cass. n. 25083 del 2018).
Già in precedenza si è affermato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimeSS alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei (Cass., n.
2141 del 2017).
In particolare, questa Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed
11 espreSSmente diretta anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione” (Cass. 16247 del 2014).
Nella specie la Corte d'Appello, nel fare corretta applicazione dei suddetti principi, ha accolto la domanda del lavoratore non per la sola mera formale mancanza di motivazione della determina di conferimento della PO quanto alla comparazione degli aspiranti e all'esame dei relativi profili, non integrabile ex post, come assume il ricorrente.
Ed infatti, il giudice di appello, in ragione di una più articolata ratio decidendi, in relazione alle doglianze prospettate dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio (l'essere l'unico aspirante con
VIII qualifica funzionale, oggi D3, mentre il designato era cat. D1, identità della PO nella sostanza
a quella già ricoperta, mancanza negli altri aspiranti di titoli comparabili, in particolare il designato aveva un profilo prevalentemente tenico che gli avrebbe precluso la PO in oggetto), ha considerato il bando e le disposizioni contrattuali, e in relazione agli stessi ha esaminato i profili degli aspiranti
e in ragione di ciò ha ritenuto inadeguata la motivazione della determina, e comunque le prospettazioni difensive contenute nel rapporto prodotto in giudizio dall'Amministrazione.
Il giudice di secondo grado dopo aver esaminato in relazione al bando e al CCNL i profili professionali degli aspiranti, ha osservato che in relazione all'obbligo dell'amministrazione di attribuire gli incarichi in relazione alle esperienze attitudinali e capacità professionali dei candidati, la scelta effettuata rispetto agli altri candidati e in particolare al … (di inquadramento più elevato rispetto a tutti gli altri, titolare di PO di contenuto professionale praticamente identico a quello di interesse e perciò portatore di esperienza professionale più specifica e significativa) avrebbe dovuto essere sostenuta da una motivazione particolarmente stringente, idonea a dar conto in maniera espreSS e compiuta delle ragioni della scelta, mentre quella adottata si palesava apparente. Nella steSS, ricorda il giudice di appello, si faceva generico riferimento a capacità ed esperienza professionali, a requisiti culturali e attitudinali dimostrati del funzionario scelto, tali da assicurare la piena assunzione di responsabilità e delle funzioni ascritte alla PO, senza una effettiva illustrazione e comparazione.
Correttamente la Corte d'Appello ha poi escluso che ex post, mediante un documento successivo non solo alla determina dirigenziale ma anche alla contestazione in giudizio -rapporto informativo proveniente dal direttore dei servizi tecnici- potesse essere integrata la suddetta motivazione.
Tale documento non può che costituire corredo alla difesa tecnica, che peraltro la Corte d'Appello ha preso in esame nel merito, rilevando tuttavia che le argomentazioni esposte confliggevano con la chiara declaratoria dell'incarico in questione, che investiva ambiti amministrativi come quelli di competenza del … e non tecnici come quelli del funzionario scelto. …”.
12 8. Con la sentenza n. 20135/2024 la Suprema Corte ha altresì chiarito: “… 4.1. con specifico riferimento agli enti territoriali minori è stato evidenziato che il d.lgs. n. 165/2001, in relazione ai poteri organizzativi propri dei Comuni e delle Province, rinvia al d.lgs. n. 267/2000, non solo attraverso
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 70, comma 3, ma anche nel prevedere, all'art. 27, che le
Regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni «nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità»; ai Comuni la modifica costituzionale dell'art. 114 Cost. e la legge n. 131/2003, che alla steSS ha dato attuazione, hanno riconosciuto autonomia statutaria e regolamentare e pertanto gli stessi, seppure tenuti in relazione ai poteri organizzativi al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (primo fra tutti quello della neceSSria distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, «disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi …» ed esercitano la potestà regolamentare in tema di «b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
… c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
… e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva» ( art.
89, comma 2, T.U.E.L.), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., «dalle proprie capacità di bilancio
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti» ( art. 89, comma
5, T.U.E.L.,);
l'art. 109 del richiamato d.lgs. n. 267/2000 consente espreSSmente al comma 2 il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dal loro inquadramento funzionale, ed il successivo art. 110, al comma 2, ribadisce la distinzione fra
Comuni che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi hanno previsto la dirigenza ed enti territoriali che hanno adottato atti di macro-organizzazione che quella qualifica non richiedono, e sulla base di detta distinzione disciplina in maniera diversificata le due ipotesi, quanto alle condizioni richieste per l'affidamento degli incarichi a professionalità esterne il secondo comma dell'art. 109 T.U.E.L., una volta letto in combinato disposto con il successivo art.
110 ed alla luce dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in tema di organizzazione degli uffici, consente, quindi, al di non istituire rispetto ad una determinata funzione, seppure implicante Pt_1
l'esercizio dei poteri/doveri di cui all'art. 107 T.U.E.L., la posizione dirigenziale e di assegnare la steSS al personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento e dalla contrattazione collettiva;
13
4.2. quest'ultima è intervenuta nella specifica materia che qui viene in rilievo e con l'art. 15 del
CCNL 22.1.2004 ha previsto che «negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999» …;
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Di conseguenza, è esente da rimarchi l'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie controversa offerta dal Tribunale, posto che tale interpretazione, in coerenza con gli indicati principi di diritto, è nel senso che, seppure il citato art. 109, co. 2 non preveda espreSSmente che l'attribuzione delle posizioni organizzative debba avvenire secondo la regola c.d. “del vincolo dell'inquadramento”, la lettera della norma non lo esclude, mentre i contratti collettivi adottati nella sua vigenza -fonti delegate dalla legge a definire il trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici impiegati- hanno ribadito la prevalenza dell'assegnazione delle posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D, così integrando il contenuto della norma primaria.
11. A maggior conforto della conclusione, che si è tratta, vale aggiungere che, a sostegno delle proprie ragioni, il appellante ha invocato anche il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Pt_1 servizi, il quale all'art. 29 disciplina le posizioni di lavoro richiamando in modo aperto proprio le previsioni del CCNL e stabilendo altresì che l'assegnazione alle posizioni di lavoro avviene giusta il rapporto di gerarchia (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante principale: “ …3. Ogni dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e con un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dipendente è assegnato attraverso il rapporto di gerarchia ad una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni. … 6. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento”).
12. Sotto altro profilo -e con valenza reiettiva anche autonoma della doglianza al vaglio- osserva la Corte che l'art. 109 citato richiede in modo dichiarato che l'attribuzione delle posizioni organizzative debba avvenire con provvedimento motivato del sindaco (la norma dispone:“2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”).
14 13. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto (v. pagg. 11, 12 sentenza) che l'ente datore di lavoro, nell'adottare il provvedimento di assegnazione delle posizioni organizzative, d'interesse, non aveva adempiuto all'obbligo di motivazione a suo carico, in specie perché:
- la decisione di affidare l'incarico della posizione organizzativa “Economia e Finanze” alla
OT.SS dipendente di categoria C, è molto generica e lacunosa e si risolve in una Per_1 clausola di stile, in quanto, oltre a non indicare specificatamente quali fossero i requisiti professionali posseduti dalla predetta, non aveva spiegato le ragioni per le quali gli altri dipendenti di categoria D non fossero in grado di assumere la responsabilità di quel settore;
- a fronte di un organico di nove unità di categoria D, si sarebbe dovuto indicare il motivo per il quale non era possibile prevedere una distribuzione delle posizioni organizzative che comportasse l'integrale copertura delle direzione dei settori con tutti e nove i dipendenti di tale categoria;
- queste spiegazioni non sono state offerte neppure in giudizio.
14. Si tratta di una ratio decidendi in linea con i principi di diritto sopra riferiti e che non è stata sottoposta a specifica e completa critica ad opera del appellante principale. Pt_1
15. Infatti, l'ente si è limitato a dire: -la in quanto assistente sociale, non aveva competenze CP_1
professionali idonee per ricoprire l'incarico di responsabile del settore “Economia e Finanze” (pag. 9 ricorso di appello); -non vi è alcun automatismo finalizzato ad affidare ciascuna delle nove posizioni organizzative a ognuno dei dipendenti di categoria D, giacché tale affidamento rappresenta piuttosto l'esito del raffronto tra la professionalità dell'impiegato e l'incarico da conferire (pag. 20); -il servizio
“Servizi Sociali”, di appartenenza della era stato inserito in un più ampio settore CP_1
comprendente anche altri servizi (Gestione risorse umane, Pubblica istruzione, Sanità, Servizi legali e assicurazione), per i quali la lavoratrice non vantava alcuna pregreSS esperienza professionale (pag.
20).
Tuttavia, come si è visto, l'obbligo, avente fonte legale, di motivare l'assegnazione delle posizioni organizzative deve essere assolto nel provvedimento che tanto dispone e deve esserlo con manifestazione congrua e chiara delle ragioni che vi sono sottese, anche attraverso il raffronto delle professionalità disponibili in pianta organica.
Pertanto, la motivazione del provvedimento d'interesse avrebbe dovuto dar conto in maniera espreSS
e compiuta delle ragioni della scelta di ciascuno degli otto dipendenti di categoria D assegnatari di otto posizioni organizzative, oltre che delle competenze superiori e infungibili di quelle della dipendente di categoria C destinata alla posizione organizzative “Economia e Finanze”, mentre, all'opposto, nessun argomento è stato ivi addotto al fine.
15 Né, comunque, il appellante principale ha dato conto in giudizio di tutte queste ragioni. Pt_1
16. Corollario di quanto fin qui accertato è che non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata la doglianza dell'appellante principale, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che, nell'originario ricorso, la non aveva neppure allegato di disporre delle CP_1 competenze professionali per ricoprire la posizione organizzativa assegnata alla OT.SS né Per_1 aveva lamentato che altri dipendenti inquadrati nella categoria D avrebbero potuto esservi destinati.
Infatti, la legittimità dell'assegnazione delle posizioni organizzativa postula l'adempimento, da parte del datore di lavoro debitore, dell'obbligo di correlata rigorosa motivazione, onerandolo per l'effetto
-in caso di controversia- di dar prova di aver eseguito la prestazione a suo carico, prova, per quanto esposto, non fornita in giudizio dall'amministrazione appellante principale.
17. D'altro canto, nell'originario ricorso -che va letto doverosamente nel suo complesso- la ha CP_1 lamentato in modo inequivoco che l'inadempimento datoriale era da annettere a plurime illegittime condotte del Comune datore di lavoro, ossia: -la sua esclusione da ogni incarico di posizione organizzativa (v., in specie, pag. 9, cpv); -l'attribuzione della responsabilità della posizione organizzativa “Economia e Finanza” alla dott.SS in forza dell'apodittica affermazione della Per_1 migliore professionalità di costei (v. pag. 13); -l'omeSS considerazione della presenza in ruolo di ben quattro funzionari di categoria D già inquadrati nel profilo amministrativo (v. pag. 13); -l'avvenuta assegnazione della posizione organizzativa “Risorse umane – pubblica istruzione - servizi sociali” all'impiegato di categoria D nonostante la propria specifica professionalità nel Parte_2 campo dei servizi sociali (v. pag. 14).
È pertanto chiaro che la questione controversa è stata resa oggetto del contendere sotto più profili, con conseguente conferma sia del fatto che, in questo giudizio, l'ampiezza dell'onere probatorio a carico dell'ente appellante principale è quella, maggiore, di cui si è detto, sia del fatto che detto onere non è stato assolto.
18. Del pari, non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata la doglianza dell'appellante principale, secondo cui il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita e in violazione delle norme di legge che rendono insindacabili gli atti amministrativi di macro-organizzazione, laddove ha ritenuto che il avrebbe potuto individuare in modo diverso le posizioni organizzative, Parte_1 ovvero avrebbe potuto accorpare alcuni servizi, o distribuirli in modo diverso.
Invero, pur a voler ritenere -in ipotesi- fondata la doglianza, con conseguente estrapolazione di tale ratio dal ragionamento utile ex art. 116 cpc, resta che il convincimento della Corte, di correttezza della statuizione impugnata, continua a fondarsi in modo saldo sulle osservazioni già svolte.
16 19. Non ha rilievo favorevole alle ragioni dell'appellante principale neppure la doglianza, secondo cui, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'assunzione a tempo determinato, nel 2016, di un dipendente di categoria D (OT. quale responsabile del settore “Pubblica Istruzione e Servizi Per_2 sociali” sarebbe stata legittima, stante la corretta attribuzione alla OT.SS all'epoca, della Per_1 posizione organizzativa “Economia e Finanza” e il risparmio di spesa connesso all'attribuzione di una posizione organizzativa a un impiegato di categoria C.
Infatti, si è visto che l'obbligo, a carico dell'ente, di motivare l'assegnazione delle posizioni organizzative non solo va adempiuto nel provvedimento che tanto dispone, ma va adempiuto con aperta e compiuta esposizione delle ragioni che vi sono sottese, cosa che qui non è.
20. Pure infondato è il secondo motivo dell'appello principale.
21. Invero, il lamenta l'erroneo convincimento del Tribunale, di spettanza alla del Pt_1 CP_1 risarcimento anche per il periodo successivo al 1° dicembre 2017, sull'assunto che da tale data erano state attribuita alla OT.SS giusta l'art. 8 del CCNL 14 settembre 2000, le mansioni Per_1 superiori di Istruttore direttivo contabile, Categoria D1, inquadramento poi divenuto definitivo, sicché
a costei ben si sarebbe potuta attribuire la posizione organizzativa “Economia e Finanze”.
22. Va allora tenuto a mente che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità, che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva, sicché, ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (Cass. n. 4256/2024).
23. Nondimeno, nel caso di specie non viene in rilievo il diritto, o meno, della di percepire le Per_1 competenze retributive corrispettive alla responsabilità di una posizione organizzativa, ma viene in rilievo la legittimità dell'assegnazione delle posizioni organizzative da parte del datore di lavoro, legittimità che postula l'esatto adempimento da parte sua dell'obbligo di motivare in merito, il che solo esclude l'insorgenza della responsabilità ex art. 1218 cc nei confronti del lavoratore pretermesso.
Dunque, accertare se la era stata, o meno, valida assegnataria delle mansioni di categoria D, Per_1 non è risolutivo ai fini del decidere, perché, come si è visto, l'attribuzione a costei di una posizione organizzativa andava congruamente motivata, anche in via comparativa, in uno con la motivazione e
17 la comparazione dell'attribuzione delle altre otto posizioni organizzative esistenti nella pianta organica del Parte_1
24. Pertanto, l'inadempimento datoriale foriero di danno permane anche per il periodo successivo all'indicato discrimine temporale, sicché la statuizione impugnata resiste, pure sotto questo profilo, alle censure che le sono state mosse.
25. Con riguardo all'appello incidentale, occorre premettere che deve esserne disattesa la qualificazione come “condizionato”, operata dalla CP_1
26. Invero, la che non è stata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, nella memoria ai CP_1 sensi dell'art. 436 cpc ha lamentato l'omeSS pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di attribuzione degli accessori ex art. 1284, co. 4 cc e/o la sua erronea reiezione, sicché, per evitare il formarsi sul punto del giudicato c.d. “interno”, aveva per l'appunto l'onere di proporre appello incidentale (v. ex multis, Cass. n. 9265/2021: “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha
l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere
l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della steSS”).
27. D'altro canto, nella steSS prospettazione della la natura “condizionata” della sua CP_1 impugnazione avverso la sentenza in oggetto è da connettere non all'esito dell'appello principale del ma all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione pendente tra le Parte_1 parti avanti al Tribunale di Tivoli, originato dall'opposizione interposta dall'ente al precetto notificatogli dalla lavoratrice per il pagamento sia della sorte dovuta giusta il dictum giudiziale, sia degli accessori, chiesti appunto ex art. 1284, co. 4 cc.
È allora chiaro che neppure in linea di principio si versa in ipotesi di appello incidentale condizionato, dacché il giudizio “condizionante” non è un giudizio ex art. 434 cpc.
28. Consegue che, nonostante la reiezione dell'appello principale, l'appello incidentale va deciso nel merito.
29. Tale appello è infondato.
30. Invero, il Tribunale ha attribuito alla lavoratrice gli “accessori di legge” sul credito riconosciutole a titolo di risarcimento del danno.
Ebbene, il regime di legge degli accessori sui crediti derivanti da un rapporto di impiego pubblico privatizzato, qual è senza dubbio il rapporto di lavoro tra le parti, è quello stabilito dall'art. 22, co. 36
18 della L. n. 724/1994 (maggior somma tra la rivalutazione monetaria e interessi legali. V. Corte
Costituzionale n. 459/2000. V., ex multis, Cass. n. 13624/2020).
31. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla il Tribunale non ha omesso alcuna pronuncia CP_1 in tema, tanto più che, stante la generale presunzione di conoscenza della legge in capo ai consociati, il dictum in esame è d'inequivoca e chiara portata.
32. Né la pronuncia è erronea per -asserita- violazione dell'art. 1284, co. 4 cc.
Infatti, come si è detto, per i crediti derivanti dal rapporto di impiego pubblico privatizzato vale il regime speciale sopra indicato, il che esclude in radice qualsiasi spazio per applicare la norma invocata dalla che riguarda dichiaratamente i pagamenti nelle transazioni commerciali. CP_1
33. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
34. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza
(art. 92 cpc).
35. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
OT. Maria Gabriella Marrocco OT. Stefano Scarafoni
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
OT. Stefano Scarafoni Presidente
OT. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
OT. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1314/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. A. Ponzio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. F. Iacomelli giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 1224/2022, pubblicata il 4 dicembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere stata Controparte_1
Pa dipendente del Comune dal 31 dicembre 1983 fino al 31 dicembre 2019 con Parte_1 qualifica di “assistente sociale” e inquadramento -da ultimo- nella categoria D del CCNL Comparto
Regioni e Autonomie Locali, chiedeva:
“a) Accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa , la condotta illecita posta in essere dal che ha privato la dott.SS Parte_1 Controparte_1
della legittima aspettativa di vedersi conferito l'incarico di responsabile del Settore,
[...] secondo la disciplina delle posizioni organizzative, dal mese di giugno 2015 ovvero in via subordinata dal mese di luglio 2016, fino al 31.12.2019 ;
b) per l'effetto, per le motivazioni esposte in narrativa, e comunque in ogni caso, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti di macro-organizzazione approvati dall'amministrazione resistente, condannare la resistente, come da conteggi in atti, al pagamento in favore della ricorrente, in via principale, della somma di euro € 73.498,22, ovvero in via subordinata della somma di € 44.738,05, ovvero in ogni caso della somma minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto (scadenza delle singole obbligazioni risarcitorie) al saldo, sulle somme analiticamente determinate;
oltre rivalutazione, anno per anno ed interessi dal dovuto alla domanda giudiziale, detta somma dovrà maggiorarsi degli interessi stabiliti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1284,
c.4, c.c. a decorrere dal giorno della domanda giudiziale e fino al soddisfo
c) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A. se dovuta”
2. Nel contraddittorio con il con la sentenza in oggetto il Tribunale così Parte_1 decideva:
“Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 53.969,50, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento
[...] del danno da perdita di chance per come accertato in motivazione;
2 condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 12.056,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, nonché oltre rimborso del contributo unificato ove versato;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti”
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− le seguenti circostanze sono pacifiche in giudizio: -con deliberazione della Giunta comunale n. 24 dell'8 aprile 2014, il ha adottato, ai sensi dell'art. 109 Parte_1 co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, un modello organizzativo privo di personale con qualifica dirigenziale, istituendo nove macrostrutture denominate “settori” corrispondenti ad altrettante posizioni organizzative cui conferire incarichi di direzione, successivamente individuate con delibera della medesima Giunta n. 28 dell'11 aprile 2014; -all'epoca dell'adozione del nuovo modello organizzativo, il aveva in organico nove Pt_1 dipendenti inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;
-
i suddetti incarichi di posizione organizzativa sono stati conferiti a otto dipendenti di categoria D e a un dipendente di categoria C (precisamente, l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” è stato attribuito alla OT.SS ; -la Persona_1 CP_1
è stata l'unica dipendente di categoria D alla quale non è stato conferito un incarico di posizione organizzativa e ciò sino alla data della suo pensionamento (31 dicembre 2019); - con decreto sindacale n. 21 del 1° luglio 2016, il ha conferito Parte_1
l'incarico di posizione organizzativa del settore “Pubblica Istruzione – Servizi Sociali –
Legali” al OT. che era stato assunto, in quell'anno, con contratto a tempo Persona_2 determinato ex art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
− la ricorrente sostiene: -il doveva conferire i nove incarichi di direzione ai nove Pt_1 dipendenti di categoria D presenti nella pianta organica dell'ente e, dunque, anche a lei steSS;
-di contro, in violazione dell'art. 11 CCNL Area Autonomie locali del 31 marzo 1999, aveva attribuito uno di questi incarichi (quello relativo al settore “Economico Finanziario”)
a una dipendente di categoria C;
-tale scelta aveva determinato a suo carico la perdita della chance di vedersi assegnato un incarico di posizione organizzativa da aprile 2014 sino al pensionamento;
-l'agire dell'amministrazione era pure contrario a correttezza e buona fede, perché il aveva assunto a tempo determinato un lavoratore di categoria D per Pt_1 conferirgli la direzione del settore “Pubblica Istruzione – Servizi sociali” (istituito con
D.G.M. n. 48 del 29 aprile 2016), giacché questo incarico sarebbe spettato a lei steSS, stante la sua pregreSS esperienza di direzione in tale ambito;
-piuttosto, al reclutamento di
3 personale con forme flessibili si sarebbe potuto accedere per assumere un lavoratore di categoria D cui attribuire la responsabilità del settore “Economico Finanziario”, invece di fatto assegnato a una dipendente di categoria C;
− il convenuto: -ha ribadito la legittimità del suo operato, richiamando l'art. 109, co. Pt_1
2 del D.lgs. n. 267/2000, norma che, per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, prevede la possibilità di assegnare gli incarichi di posizione organizzativa a qualsiasi categoria di personale con qualifica non dirigenziale e ciò in deroga alla previsione dell'art. 11 del previgente CCNL Area Autonomie locali del 31 marzo 1999; -ha affermato che la scelta, di attribuire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C, era dipesa dal fatto che, all'interno dell'ente, questa dipendente era l'unica dotata della professionalità idonea a svolgere siffatto delicato compito, così come indicato nella delibera della Giunta Municipale n. 28 dell'11 aprile 2014; -ha sostenuto che la on avrebbe potuto avere la responsabilità del settore “Economico Finanziario”, in CP_1 quanto era priva di specifica professionalità e di esperienza in materia, avendo sempre ricoperto il ruolo di assistente sociale;
-ha rimarcato che l'istituzione di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, così come l'attribuzione dell'incarico a uno specifico dipendente;
− la tesi dell'amministrazione non è condivisibile;
− infatti, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, nei quali siano stati istituiti gli uffici e i servizi, i CCNL del comparto 31 marzo 1999, 5 ottobre 2001 e 12 maggio 2018, succedutosi nel periodo oggetto di causa, hanno delineato una disciplina del conferimento degli incarichi di posizioni organizzative che ne impone l'assegnazione esclusivamente ai lavoratori inquadrati nella categoria D;
solo in mancanza di tali posizioni, l'incarico può essere attribuito a responsabili inquadrati nella categoria C, ovvero B;
− tale regola non è stata superata dal disposto dell'art. 109, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, che, nel disciplinare l'affidamento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, medesimo decreto, dispone che esse possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
− infatti, i CCNL indicati, sottoscritti dalle parti sociali nella vigenza dell'art. 109 citato, hanno tutti ribadito che le posizione organizzative devono essere assegnate al personale di categoria
D, potendosi derogare solo in caso di mancanza di detto personale.
4 Da ciò si ricava che la contrattazione collettiva di comparto, nel dare attuazione al comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000, ha inteso confermare la regola della “gerarchia d'inquadramento” nell'assegnazione degli incarichi di posizioni organizzative;
− del resto, seppure il citato art. 109 non preveda espreSSmente questo vincolo, il dato letterale della disposizione, di per sé solo, non esclude la necessità che gli incarichi in parola siano attribuiti secondo l'ordine delle qualifiche professionali.
Inoltre, con il provvedimento 1312 RAL -orientamenti applicativi l'ARAN ha affermato che i contratti collettivi intervenuti nella vigenza dell'art. 109 D.lgs. n. 267/2000 hanno previsto la regola del vincolo d'inquadramento e ha evidenziato che tale regola “tende non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell'incarico ed i compiti, le attività professionali e le responsabilità proprie della categoria di inquadramento del personale cui l'incarico è stato conferito, ma anche ad evitare il paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore (quindi con responsabilità più ridotte) si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore”;
− negli stessi termini si è espreSS la giurisprudenza contabile in un giudizio di responsabilità erariale promosso a carico di un sindaco, che aveva attribuito una posizione organizzativa a un dipendente di categoria C, pur in presenza di personale di categoria D. In particolare, la
Corte dei Conti (sez. I n. 33 del 17 febbraio 2020) ha affermato che, ai sensi degli artt. 8, co.
2 e 11, co. 3 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 (assestamento normativo confermato dall'art. 8, co. 2 del CCNL del 2001) sussiste l'obbligo di assegnare le posizioni organizzative al personale della categoria D in via prevalente e ciò anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 109 citato;
− si deve allora concludere nel senso che i comuni di piccole dimensioni, dotati di un modello organizzativo privo di personale di qualifica dirigenziale, possono conferire l'incarico di posizione organizzativa a personale di categoria C solamente se nella pianta organica non vi
è personale di categoria D;
− in realtà, la possibilità di conferire tali incarichi a personale di categoria C è stata prevista in via del tutto eccezionale e temporanea dal CCNL di comparto del 12 maggio 2018 (peraltro, applicabile solo parzialmente alla fattispecie in esame, concernendo tale CCNL il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, laddove il periodo oggetto di giudizio decorre dall'aprile 2014).
Nondimeno, siffatta facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui un'eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano state già avviate le 5 procedure per l'acquisizione di personale della categoria D, e deve essere motivata da esigenze temporanee ed eccezionali;
− ebbene, nel caso di specie, il resistente non ha fatto corretta applicazione delle Pt_1 norme in materia. Infatti, quando ha adottato le delibere n. 24 dell'8 aprile 2014 e n. 28 dell'11 aprile 2014, la contrattazione collettiva applicabile sanciva l'obbligo di affidare gli incarichi di posizioni organizzative secondo il vincolo d'inquadramento. Pertanto, siccome all'epoca erano presenti nell'organigramma dell'ente nove dipendenti di categoria D, il convenuto avrebbe dovuto attribuire la responsabilità dei settori a ciascuno di Pt_1 essi, anziché conferire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C;
− in questo modo, la ricorrente è stata l'unica dipendente di categoria D esclusa dall'assegnazione degli incarichi, laddove, alla luce delle regole vigenti in materia, aveva diritto all'attribuzione della direzione di un settore;
− va aggiunto che nella delibera n. 28 dell'11 aprile 2014 la motivazione della decisione, di affidare la responsabilità del settore “Economico Finanziario” a una dipendente di categoria C, risulta molto generica.
Infatti, nel provvedimento il si è limitato ad asserire in modo lacunoso e con una Pt_1 mera clausola di stile che soltanto la OT.SS dipendente di categoria C, Persona_1 era in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze tecniche idonee alla direzione del settore “Economico Finanziario”, posto che non ha specificato quali fossero i requisiti professionali posseduti dalla steSS, né le ragioni per le quali gli altri dipendenti di categoria D presenti in organico non fossero in grado di assumerne la direzione.
Piuttosto, a fronte di un organico composto da nove unità di categoria D, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare il motivo per il quale non era possibile prevedere una distribuzione degli incarichi di posizioni organizzative tra detto personale, nel rispetto della normativa all'epoca vigente;
− tali spiegazioni non sono state offerte nemmeno in giudizio, giacché l'ente convenuto non ha illustrato le ragioni per le quali ogni singolo altro dipendente di categoria D (esclusa la ricorrente) non sarebbe stato in grado di assumere la responsabilità del settore “Economia e
Finanze”;
− l'operato dell'ente non si è conformato al descritto quadro normativo nemmeno quando, con l'adozione del CCNL Funzioni Locali del 12 maggio 2018, è stata prevista l'ipotesi eccezionale del conferimento di posizione organizzativa ai dipendenti di categoria 6 C per mancanza di dipendenti di categoria D in possesso delle neceSSrie capacità ed esperienze professionali;
− in particolare, nel 2016 l'ente convenuto ha assunto il OT. come Persona_2 dipendente di categoria D con contratto a tempo determinato per conferirgli l'incarico di responsabilità del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”.
Tuttavia, nel pubblico impiego la scelta di avvalersi di forme di assunzione flessibile è ammeSS soltanto per rispondere a esigenze di carattere temporaneo o eccezionale (art. 36
D.lgs. n. 165/2001).
Pertanto, a fronte dell'asserita carenza di professionalità adeguate al ruolo di responsabile del settore “Economico Finanziario”, il Comune, in coerenza con la legge e con la regola del
“vincolo d'inquadramento”, avrebbe potuto assumere a tempo determinato un dipendente di categoria D per far fronte alla menzionata esigenza, invece che per conferirgli la responsabilità del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”. In questo modo, la non conformità alla normativa vigente della sua situazione organizzativa, in essere sino all'entrata in vigore del CCNL 12 maggio 2018, sarebbe stata rimoSS e, allo stesso tempo, lo strumento contrattuale flessibile sarebbe stato coerentemente utilizzato per far fronte a esigenze eccezionali, le quali -a quel punto- non potevano più essere ravvisate in relazione all'affidamento del settore economico a una dipendente di categoria C.
Del resto, è pacifico che la OT.SS è stata assegnataria dell'incarico di direzione Per_1 in parola dall'aprile 2014 sino al mese di gennaio 2019 (quando è stata inquadrata nella categoria D), vale a dire per un lasso di tempo non trascurabile e, quindi, poco corrispondente al requisito della temporaneità dell'incarico, che caratterizza l'ipotesi eccezionale di conferimento di posizione organizzativa a un dipendente di categoria C sotto l'imperio del
CCNL Funzioni Locali del 2018;
− si aggiunga che risulta altrettanto pacifico che la veva ricoperto in paSSto l'incarico CP_1 di responsabile del settore “Servizi sociali”, ragion per cui è presumibile che costei, anche in virtù del suo inquadramento contrattuale, avrebbe potuto essere individuata quale affidataria dell'incarico di direzione del settore “Pubblica Istruzione e Servizi sociali”, conferito, invece, al OT. dipendente di categoria D assunto con contratto a tempo Per_2 determinato.
La ricorrente non è stata invece neppure presa in considerazione ai fini dell'eventuale svolgimento di una procedura comparativa per l'assegnazione della direzione del settore
“Pubblica Istruzione e Servizi sociali”;
7 − da queste considerazione emerge che il comportamento del oltre a non aver Pt_1 rispettato le previsioni collettive ratione temporis applicabili, non è stato neppure conforme ai principi di correttezza e buona fede;
− vale allora tenere a mente che, secondo la giurisprudenza di legittimità: -il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, anche delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fiSSte;
-a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro, di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno;
− pertanto, si può ragionevolmente affermare che, se il resistente avesse rispettato le Pt_1 norme sul conferimento degli incarichi di posizioni organizzative, la e avrebbe con CP_1 certezza ricevuto uno.
Infatti, con riguardo al periodo dall'aprile 2014 fino a luglio 2016, a fronte di un'organizzazione comunale articolata in nove macrostrutture, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere individuata come uno dei responsabili, in quanto compresa nei nove dipendenti di categoria D presenti all'epoca nell'organigramma dell'ente.
Per il periodo successivo, laddove l'amministrazione avesse utilizzato in modo corretto lo strumento delle assunzioni a termine per far fronte all'esigenza di ricoprire l'incarico di responsabile del settore “Economico Finanziario” con una figura professionale di categoria
D munita di adeguate competenze, la sarebbe stata destinataria di uno degli altri CP_1 incarichi in parola, in specie -con elevata probabilità- di quello relativo al settore “Pubblica
Istruzione e Servizi Sociali” (peraltro, quello remunerato meno tra tutti i nove incarichi).
In questi termini, la ricorrente ha perso di sicuro la possibilità di ottenere l'indennità di posizione conneSS all'incarico in parola in relazione al periodo aprile 2014 - 14 gennaio
2019, data in cui la OT.SS a seguito di superamento di concorso pubblico, è stata Per_1 assunta quale dipendente di categoria D, così implementando la dotazione organica del a dieci unità di categoria D (come riconosciuto dalla difesa della ricorrente nelle Pt_1
8 note di trattazione scritta depositate il 17 ottobre 2022, con le quali ha limitato la domanda a tale periodo);
- né può avere efficacia limitativa del periodo di riferimento l'atto con il quale nel 2017 l'ente aveva conferito alla OT.SS le “mansioni superiori” di Istruttore Direttivo Per_1
Contabile Categoria D1, trattandosi di un provvedimento privo di base giuridica e contrario alla normativa di rango primario. Infatti, nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 D.lgs. n. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella d'inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica;
- con riguardo alle conseguenze dell'inadempimento datoriale, e tenuta a mente la giurisprudenza del Giudice di legittimità in tema di danno da perdita di chance, si deve allora rilevare che la ha diritto al risarcimento del danno, liquidato secondo il valore CP_1 dell'indennità di posizione nella misura indicata nella deliberazione della Giunta municipale n. 28 del 2014, emolumento che la ricorrente avrebbe ragionevolmente percepito nel periodo in considerazione. Infatti, tale indennità spetta automaticamente per il conferimento di detto incarico e il suo valore complessivo è pari alla somma di € 53.969,50 con riferimento al periodo sopra individuato;
- il convenuto va pertanto condannato al pagare alla ricorrente la somma indicata a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
- per quanto riguarda la retribuzione di risultato, va osservato che la mera assegnazione al dipendente della responsabilità degli uffici e dei servizi non attribuisce in via automatica il diritto all'erogazione di questo emolumento, che richiede invece il raggiungimento degli obiettivi fiSSti e la valutazione positiva dell'operato del dipendente, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto a dimostrare che, qualora le procedure contrattuali fossero state rispettate, avrebbero per lui avuto, quantomeno in termini di verosimiglianza, esito positivo.
Nulla di ciò è stato allegato dalla ricorrente, la quale non ha spiegato, anche solo in via presuntiva, in che termini ella sarebbe stata verosimilmente valutata in modo positivo se avesse svolto l'incarico in questione. Pertanto, in tale parte, la domanda non può essere accolta.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 1° giugno 2023, il chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le Parte_1 seguenti conclusioni:
9 “In via principale rigettare integralmente l'originario ricorso proposto dalla SI.ra
[...]
con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge, del doppio grado Controparte_1 di giudizio;
in via subordinata ridurre la condanna di risarcimento del danno da perdita di chance da considerarsi per il ridotto periodo dal mese di aprile 2014 sino al mese di novembre 2017, con rimodulazione in diminuzione delle spese legali del primo grado e vittoria di spese, compensi ed accessori di legge, relativamente al giudizio di appello”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 109, co. 2 D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 2 D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost.;
b) violazione dell'art. 8 del CCNL 14 settembre 2000.
4. depositava memoria di costituzione nel grado chiedeva: Controparte_1
“In via principale rigettare l'appello formulato dal avverso la Parte_1 sentenza emeSS dal Tribunale di Tivoli n. 1224/22, con vittoria di spese e competenze;
in via condizionata, accertata l'omissione di pronuncia sulla voce “interessi legali” pronunciarsi espreSSmente sulla domanda di condanna su tale voce da conteggiarsi sulla somma riconosciuta dal giudice di primo grado, dalla domanda di primo grado fino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno, qualificato il proposto appello incidentale come “condizionato”, lamentava l'omeSS pronuncia, ovvero l'erronea reiezione in ordine alla domanda di condanna della controparte al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 cc, precisando: -aveva notificato al atto Pt_1 di precetto per il pagamento della sorte riconosciuta in sentenza e degli interessi al tasso di cui al citato art. 1284, co. 4: -il precetto era stato opposto dall'ente debitore, sull'assunto che il Giudice di primo grado non aveva inteso riconoscere gli interessi e che, comunque, la voce “accessori di legge” non poteva ricomprendere gli interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-il
Giudice dell'esecuzione non si era ancora pronunciato in suo favore;
-il vizio di omeSS pronuncia integra un motivo di nullità della sentenza censurabile con l'appello, appello che tuttavia era da lei proposto -appunto- solo in via condizionata, strettamente collegata all'esito del giudizio esecutivo pendente avanti al Tribunale di Tivoli, con eventuale successiva rinuncia in caso di sopravvenuta carenza d'interesse.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è infondato.
10 7. In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva questa Corte che, sulla questione d'interesse in questo giudizio, con la sentenza n. 25632/2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…Occorre premettere che la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative (PO) trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto”; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e sulla steSS il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009, che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che
«nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».
L'area delle posizioni organizzative negli Enti locali nasce con il CCNL 31 marzo 1999, articoli dall'8 all'11 (v., Cass., n. 1884 del 2022). La motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli.
L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale proceduta concorsuale.
Ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimeSS alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa” (Cass. n. 25083 del 2018).
Già in precedenza si è affermato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimeSS alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei (Cass., n.
2141 del 2017).
In particolare, questa Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed
11 espreSSmente diretta anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione” (Cass. 16247 del 2014).
Nella specie la Corte d'Appello, nel fare corretta applicazione dei suddetti principi, ha accolto la domanda del lavoratore non per la sola mera formale mancanza di motivazione della determina di conferimento della PO quanto alla comparazione degli aspiranti e all'esame dei relativi profili, non integrabile ex post, come assume il ricorrente.
Ed infatti, il giudice di appello, in ragione di una più articolata ratio decidendi, in relazione alle doglianze prospettate dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio (l'essere l'unico aspirante con
VIII qualifica funzionale, oggi D3, mentre il designato era cat. D1, identità della PO nella sostanza
a quella già ricoperta, mancanza negli altri aspiranti di titoli comparabili, in particolare il designato aveva un profilo prevalentemente tenico che gli avrebbe precluso la PO in oggetto), ha considerato il bando e le disposizioni contrattuali, e in relazione agli stessi ha esaminato i profili degli aspiranti
e in ragione di ciò ha ritenuto inadeguata la motivazione della determina, e comunque le prospettazioni difensive contenute nel rapporto prodotto in giudizio dall'Amministrazione.
Il giudice di secondo grado dopo aver esaminato in relazione al bando e al CCNL i profili professionali degli aspiranti, ha osservato che in relazione all'obbligo dell'amministrazione di attribuire gli incarichi in relazione alle esperienze attitudinali e capacità professionali dei candidati, la scelta effettuata rispetto agli altri candidati e in particolare al … (di inquadramento più elevato rispetto a tutti gli altri, titolare di PO di contenuto professionale praticamente identico a quello di interesse e perciò portatore di esperienza professionale più specifica e significativa) avrebbe dovuto essere sostenuta da una motivazione particolarmente stringente, idonea a dar conto in maniera espreSS e compiuta delle ragioni della scelta, mentre quella adottata si palesava apparente. Nella steSS, ricorda il giudice di appello, si faceva generico riferimento a capacità ed esperienza professionali, a requisiti culturali e attitudinali dimostrati del funzionario scelto, tali da assicurare la piena assunzione di responsabilità e delle funzioni ascritte alla PO, senza una effettiva illustrazione e comparazione.
Correttamente la Corte d'Appello ha poi escluso che ex post, mediante un documento successivo non solo alla determina dirigenziale ma anche alla contestazione in giudizio -rapporto informativo proveniente dal direttore dei servizi tecnici- potesse essere integrata la suddetta motivazione.
Tale documento non può che costituire corredo alla difesa tecnica, che peraltro la Corte d'Appello ha preso in esame nel merito, rilevando tuttavia che le argomentazioni esposte confliggevano con la chiara declaratoria dell'incarico in questione, che investiva ambiti amministrativi come quelli di competenza del … e non tecnici come quelli del funzionario scelto. …”.
12 8. Con la sentenza n. 20135/2024 la Suprema Corte ha altresì chiarito: “… 4.1. con specifico riferimento agli enti territoriali minori è stato evidenziato che il d.lgs. n. 165/2001, in relazione ai poteri organizzativi propri dei Comuni e delle Province, rinvia al d.lgs. n. 267/2000, non solo attraverso
l'espresso richiamo contenuto nell'art. 70, comma 3, ma anche nel prevedere, all'art. 27, che le
Regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni «nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità»; ai Comuni la modifica costituzionale dell'art. 114 Cost. e la legge n. 131/2003, che alla steSS ha dato attuazione, hanno riconosciuto autonomia statutaria e regolamentare e pertanto gli stessi, seppure tenuti in relazione ai poteri organizzativi al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (primo fra tutti quello della neceSSria distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, «disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi …» ed esercitano la potestà regolamentare in tema di «b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
… c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
… e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva» ( art.
89, comma 2, T.U.E.L.), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., «dalle proprie capacità di bilancio
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti» ( art. 89, comma
5, T.U.E.L.,);
l'art. 109 del richiamato d.lgs. n. 267/2000 consente espreSSmente al comma 2 il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dal loro inquadramento funzionale, ed il successivo art. 110, al comma 2, ribadisce la distinzione fra
Comuni che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi hanno previsto la dirigenza ed enti territoriali che hanno adottato atti di macro-organizzazione che quella qualifica non richiedono, e sulla base di detta distinzione disciplina in maniera diversificata le due ipotesi, quanto alle condizioni richieste per l'affidamento degli incarichi a professionalità esterne il secondo comma dell'art. 109 T.U.E.L., una volta letto in combinato disposto con il successivo art.
110 ed alla luce dell'ampia potestà regolamentare dell'ente in tema di organizzazione degli uffici, consente, quindi, al di non istituire rispetto ad una determinata funzione, seppure implicante Pt_1
l'esercizio dei poteri/doveri di cui all'art. 107 T.U.E.L., la posizione dirigenziale e di assegnare la steSS al personale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento e dalla contrattazione collettiva;
13
4.2. quest'ultima è intervenuta nella specifica materia che qui viene in rilievo e con l'art. 15 del
CCNL 22.1.2004 ha previsto che «negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999» …;
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Di conseguenza, è esente da rimarchi l'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie controversa offerta dal Tribunale, posto che tale interpretazione, in coerenza con gli indicati principi di diritto, è nel senso che, seppure il citato art. 109, co. 2 non preveda espreSSmente che l'attribuzione delle posizioni organizzative debba avvenire secondo la regola c.d. “del vincolo dell'inquadramento”, la lettera della norma non lo esclude, mentre i contratti collettivi adottati nella sua vigenza -fonti delegate dalla legge a definire il trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici impiegati- hanno ribadito la prevalenza dell'assegnazione delle posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D, così integrando il contenuto della norma primaria.
11. A maggior conforto della conclusione, che si è tratta, vale aggiungere che, a sostegno delle proprie ragioni, il appellante ha invocato anche il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Pt_1 servizi, il quale all'art. 29 disciplina le posizioni di lavoro richiamando in modo aperto proprio le previsioni del CCNL e stabilendo altresì che l'assegnazione alle posizioni di lavoro avviene giusta il rapporto di gerarchia (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante principale: “ …3. Ogni dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e con un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dipendente è assegnato attraverso il rapporto di gerarchia ad una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni. … 6. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento”).
12. Sotto altro profilo -e con valenza reiettiva anche autonoma della doglianza al vaglio- osserva la Corte che l'art. 109 citato richiede in modo dichiarato che l'attribuzione delle posizioni organizzative debba avvenire con provvedimento motivato del sindaco (la norma dispone:“2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”).
14 13. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto (v. pagg. 11, 12 sentenza) che l'ente datore di lavoro, nell'adottare il provvedimento di assegnazione delle posizioni organizzative, d'interesse, non aveva adempiuto all'obbligo di motivazione a suo carico, in specie perché:
- la decisione di affidare l'incarico della posizione organizzativa “Economia e Finanze” alla
OT.SS dipendente di categoria C, è molto generica e lacunosa e si risolve in una Per_1 clausola di stile, in quanto, oltre a non indicare specificatamente quali fossero i requisiti professionali posseduti dalla predetta, non aveva spiegato le ragioni per le quali gli altri dipendenti di categoria D non fossero in grado di assumere la responsabilità di quel settore;
- a fronte di un organico di nove unità di categoria D, si sarebbe dovuto indicare il motivo per il quale non era possibile prevedere una distribuzione delle posizioni organizzative che comportasse l'integrale copertura delle direzione dei settori con tutti e nove i dipendenti di tale categoria;
- queste spiegazioni non sono state offerte neppure in giudizio.
14. Si tratta di una ratio decidendi in linea con i principi di diritto sopra riferiti e che non è stata sottoposta a specifica e completa critica ad opera del appellante principale. Pt_1
15. Infatti, l'ente si è limitato a dire: -la in quanto assistente sociale, non aveva competenze CP_1
professionali idonee per ricoprire l'incarico di responsabile del settore “Economia e Finanze” (pag. 9 ricorso di appello); -non vi è alcun automatismo finalizzato ad affidare ciascuna delle nove posizioni organizzative a ognuno dei dipendenti di categoria D, giacché tale affidamento rappresenta piuttosto l'esito del raffronto tra la professionalità dell'impiegato e l'incarico da conferire (pag. 20); -il servizio
“Servizi Sociali”, di appartenenza della era stato inserito in un più ampio settore CP_1
comprendente anche altri servizi (Gestione risorse umane, Pubblica istruzione, Sanità, Servizi legali e assicurazione), per i quali la lavoratrice non vantava alcuna pregreSS esperienza professionale (pag.
20).
Tuttavia, come si è visto, l'obbligo, avente fonte legale, di motivare l'assegnazione delle posizioni organizzative deve essere assolto nel provvedimento che tanto dispone e deve esserlo con manifestazione congrua e chiara delle ragioni che vi sono sottese, anche attraverso il raffronto delle professionalità disponibili in pianta organica.
Pertanto, la motivazione del provvedimento d'interesse avrebbe dovuto dar conto in maniera espreSS
e compiuta delle ragioni della scelta di ciascuno degli otto dipendenti di categoria D assegnatari di otto posizioni organizzative, oltre che delle competenze superiori e infungibili di quelle della dipendente di categoria C destinata alla posizione organizzative “Economia e Finanze”, mentre, all'opposto, nessun argomento è stato ivi addotto al fine.
15 Né, comunque, il appellante principale ha dato conto in giudizio di tutte queste ragioni. Pt_1
16. Corollario di quanto fin qui accertato è che non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata la doglianza dell'appellante principale, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che, nell'originario ricorso, la non aveva neppure allegato di disporre delle CP_1 competenze professionali per ricoprire la posizione organizzativa assegnata alla OT.SS né Per_1 aveva lamentato che altri dipendenti inquadrati nella categoria D avrebbero potuto esservi destinati.
Infatti, la legittimità dell'assegnazione delle posizioni organizzativa postula l'adempimento, da parte del datore di lavoro debitore, dell'obbligo di correlata rigorosa motivazione, onerandolo per l'effetto
-in caso di controversia- di dar prova di aver eseguito la prestazione a suo carico, prova, per quanto esposto, non fornita in giudizio dall'amministrazione appellante principale.
17. D'altro canto, nell'originario ricorso -che va letto doverosamente nel suo complesso- la ha CP_1 lamentato in modo inequivoco che l'inadempimento datoriale era da annettere a plurime illegittime condotte del Comune datore di lavoro, ossia: -la sua esclusione da ogni incarico di posizione organizzativa (v., in specie, pag. 9, cpv); -l'attribuzione della responsabilità della posizione organizzativa “Economia e Finanza” alla dott.SS in forza dell'apodittica affermazione della Per_1 migliore professionalità di costei (v. pag. 13); -l'omeSS considerazione della presenza in ruolo di ben quattro funzionari di categoria D già inquadrati nel profilo amministrativo (v. pag. 13); -l'avvenuta assegnazione della posizione organizzativa “Risorse umane – pubblica istruzione - servizi sociali” all'impiegato di categoria D nonostante la propria specifica professionalità nel Parte_2 campo dei servizi sociali (v. pag. 14).
È pertanto chiaro che la questione controversa è stata resa oggetto del contendere sotto più profili, con conseguente conferma sia del fatto che, in questo giudizio, l'ampiezza dell'onere probatorio a carico dell'ente appellante principale è quella, maggiore, di cui si è detto, sia del fatto che detto onere non è stato assolto.
18. Del pari, non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata la doglianza dell'appellante principale, secondo cui il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita e in violazione delle norme di legge che rendono insindacabili gli atti amministrativi di macro-organizzazione, laddove ha ritenuto che il avrebbe potuto individuare in modo diverso le posizioni organizzative, Parte_1 ovvero avrebbe potuto accorpare alcuni servizi, o distribuirli in modo diverso.
Invero, pur a voler ritenere -in ipotesi- fondata la doglianza, con conseguente estrapolazione di tale ratio dal ragionamento utile ex art. 116 cpc, resta che il convincimento della Corte, di correttezza della statuizione impugnata, continua a fondarsi in modo saldo sulle osservazioni già svolte.
16 19. Non ha rilievo favorevole alle ragioni dell'appellante principale neppure la doglianza, secondo cui, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, l'assunzione a tempo determinato, nel 2016, di un dipendente di categoria D (OT. quale responsabile del settore “Pubblica Istruzione e Servizi Per_2 sociali” sarebbe stata legittima, stante la corretta attribuzione alla OT.SS all'epoca, della Per_1 posizione organizzativa “Economia e Finanza” e il risparmio di spesa connesso all'attribuzione di una posizione organizzativa a un impiegato di categoria C.
Infatti, si è visto che l'obbligo, a carico dell'ente, di motivare l'assegnazione delle posizioni organizzative non solo va adempiuto nel provvedimento che tanto dispone, ma va adempiuto con aperta e compiuta esposizione delle ragioni che vi sono sottese, cosa che qui non è.
20. Pure infondato è il secondo motivo dell'appello principale.
21. Invero, il lamenta l'erroneo convincimento del Tribunale, di spettanza alla del Pt_1 CP_1 risarcimento anche per il periodo successivo al 1° dicembre 2017, sull'assunto che da tale data erano state attribuita alla OT.SS giusta l'art. 8 del CCNL 14 settembre 2000, le mansioni Per_1 superiori di Istruttore direttivo contabile, Categoria D1, inquadramento poi divenuto definitivo, sicché
a costei ben si sarebbe potuta attribuire la posizione organizzativa “Economia e Finanze”.
22. Va allora tenuto a mente che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità, che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva, sicché, ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (Cass. n. 4256/2024).
23. Nondimeno, nel caso di specie non viene in rilievo il diritto, o meno, della di percepire le Per_1 competenze retributive corrispettive alla responsabilità di una posizione organizzativa, ma viene in rilievo la legittimità dell'assegnazione delle posizioni organizzative da parte del datore di lavoro, legittimità che postula l'esatto adempimento da parte sua dell'obbligo di motivare in merito, il che solo esclude l'insorgenza della responsabilità ex art. 1218 cc nei confronti del lavoratore pretermesso.
Dunque, accertare se la era stata, o meno, valida assegnataria delle mansioni di categoria D, Per_1 non è risolutivo ai fini del decidere, perché, come si è visto, l'attribuzione a costei di una posizione organizzativa andava congruamente motivata, anche in via comparativa, in uno con la motivazione e
17 la comparazione dell'attribuzione delle altre otto posizioni organizzative esistenti nella pianta organica del Parte_1
24. Pertanto, l'inadempimento datoriale foriero di danno permane anche per il periodo successivo all'indicato discrimine temporale, sicché la statuizione impugnata resiste, pure sotto questo profilo, alle censure che le sono state mosse.
25. Con riguardo all'appello incidentale, occorre premettere che deve esserne disattesa la qualificazione come “condizionato”, operata dalla CP_1
26. Invero, la che non è stata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, nella memoria ai CP_1 sensi dell'art. 436 cpc ha lamentato l'omeSS pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di attribuzione degli accessori ex art. 1284, co. 4 cc e/o la sua erronea reiezione, sicché, per evitare il formarsi sul punto del giudicato c.d. “interno”, aveva per l'appunto l'onere di proporre appello incidentale (v. ex multis, Cass. n. 9265/2021: “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha
l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere
l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della steSS”).
27. D'altro canto, nella steSS prospettazione della la natura “condizionata” della sua CP_1 impugnazione avverso la sentenza in oggetto è da connettere non all'esito dell'appello principale del ma all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione pendente tra le Parte_1 parti avanti al Tribunale di Tivoli, originato dall'opposizione interposta dall'ente al precetto notificatogli dalla lavoratrice per il pagamento sia della sorte dovuta giusta il dictum giudiziale, sia degli accessori, chiesti appunto ex art. 1284, co. 4 cc.
È allora chiaro che neppure in linea di principio si versa in ipotesi di appello incidentale condizionato, dacché il giudizio “condizionante” non è un giudizio ex art. 434 cpc.
28. Consegue che, nonostante la reiezione dell'appello principale, l'appello incidentale va deciso nel merito.
29. Tale appello è infondato.
30. Invero, il Tribunale ha attribuito alla lavoratrice gli “accessori di legge” sul credito riconosciutole a titolo di risarcimento del danno.
Ebbene, il regime di legge degli accessori sui crediti derivanti da un rapporto di impiego pubblico privatizzato, qual è senza dubbio il rapporto di lavoro tra le parti, è quello stabilito dall'art. 22, co. 36
18 della L. n. 724/1994 (maggior somma tra la rivalutazione monetaria e interessi legali. V. Corte
Costituzionale n. 459/2000. V., ex multis, Cass. n. 13624/2020).
31. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla il Tribunale non ha omesso alcuna pronuncia CP_1 in tema, tanto più che, stante la generale presunzione di conoscenza della legge in capo ai consociati, il dictum in esame è d'inequivoca e chiara portata.
32. Né la pronuncia è erronea per -asserita- violazione dell'art. 1284, co. 4 cc.
Infatti, come si è detto, per i crediti derivanti dal rapporto di impiego pubblico privatizzato vale il regime speciale sopra indicato, il che esclude in radice qualsiasi spazio per applicare la norma invocata dalla che riguarda dichiaratamente i pagamenti nelle transazioni commerciali. CP_1
33. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale vanno quindi respinti.
34. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza
(art. 92 cpc).
35. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello principale.
Respinge l'appello incidentale
Compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
OT. Maria Gabriella Marrocco OT. Stefano Scarafoni
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