TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3278 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa ET DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CICU DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Confermare le condizioni di separazione consensuale così come nell'omologa e nello specifico:
1) Confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e minorenni ed Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, con collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale, sita in Monza, via Puglia n.12;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e minorenni, quando vorrà, Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e sempre previo accordo con la madre ed in ogni caso:
- Week end alternati dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 20:00 di domenica;
3) Durante le vacanze estive, e trascorreranno il mese di Agosto 15 giorni consecutivi con Per_1 Per_2 il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, salvo diversi accordi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e trascorreranno le vacanze di Natale dalle ore 9:30 del 24 dicembre fino alle ore 21:00 del Per_1 Per_2
30 Dicembre con un genitore e dalle ore 9:30 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 6 Gennaio con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi.
I ponti saranno gestiti in maniera alternata tra entrambi i genitori salvo diversi e migliori accordi.
4) Il sig. corrisponderà l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli minori a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà in ragione del 50% Controparte_1 alle spese mediche non coperte da SSN, a quelle relative alla retta scolastica, nonché a qualunque ulteriore spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli, previamente documentata;
***
Con ricorso depositato in data 08.05.2025 ricorreva nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
VE in data 31.12.2017 e dalla quale unione erano nati i figli (31.08.2005), (28.06.2007) Per_3 Per_1
e (13.03.2014). Per_2
Il ricorrente dava atto che anni addietro il progetto di vita comune era naufragato e considerato il venir meno dell'affectio coniugalis i coniugi addivenivano alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.06.2023.
n sede di ricorso introduttivo esponeva che rispetto alla data della separazione erano sopravvenuti Pt_1 alcuni mutamenti nelle condizioni di fatto del nucleo familiare ma, al fine di tutelare il preminente interesse dei figli, chiedeva la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa in quanto tali da assicurare alla prole un corretto assetto di interessi. All'udienza del 25.11.2025 non risultava costituita e non compariva neppure personalmente, CP_1 dunque il Giudice, verificata e rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte convenuta. in sede di audizione, dichiarava di aver contattato la ex moglie ma che la stessa aveva affermato di Pt_1 non voler partecipare al giudizio in quanto contraria al divorzio;
insisteva per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero la conferma delle condizioni di cui all'omologa di separazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 20.06.2023.
Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Parte ricorrente ha fondato il ricorso sulla richiesta di conferma dei provvedimenti di cui al decreto di omologa della separazione ovverossia frutto di liberi accordi tra lui e , deducendo che nonostante CP_1 la sopravvenienza di alcuni mutamenti nelle condizioni di fatto del nucleo familiare (astrattamente e se provate a vantaggio del ricorrente rispetto ad eventuali modifiche delle condizioni), la salvaguardia del preminente interesse dei figli non avrebbe giustificato la proposizione di nuove e diverse istanze.
Il Collegio rileva che la domanda appare meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente ha inteso tutelare il preminente interesse della prole;
altresì non risulta che l'attuale regime tra le parti possa essere di pregiudizio per il figlio minore essendo ormai e divenuti maggiorenni. Per_2 Per_3 Per_1
Inoltre, rileva che la mancata costituzione di parte convenuta sottrae al Tribunale qualsivoglia elemento di prova contraria rispetto alle affermazioni attoree, con la conseguenza che la ricostruzione operata da ppare pacifica e non contestata. Pt_1
In ogni caso, il preminente interesse del figlio minore appare tutelato e le restanti condizioni Per_2 appaiono conformi alla legge oltre che a garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi, ivi compresi quelli dei figli ormai maggiorenni.
III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, le spese di lite sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 08/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a VE (VB) in data 31.12.2017 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di VE (VB) atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di VE (VB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Conferma le condizioni di cui al verbale di omologa della separazione del 20.06.2023, ovvero:
1. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 con la madre presso la casa coniugale, sita in Monza, via Puglia n.12;
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e minorenni, quando vorrà, Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e sempre previo accordo con la madre ed in ogni caso:
- Week end alternati dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 20:00 di domenica;
3. Durante le vacanze estive, e trascorreranno il mese di Agosto 15 giorni consecutivi Per_1 Per_2 con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, salvo diversi accordi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e trascorreranno le vacanze di Natale dalle ore 9:30 del 24 dicembre fino alle ore Per_1 Per_2
21:00 del 30 Dicembre con un genitore e dalle ore 9:30 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 6
Gennaio con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi.
I ponti saranno gestiti in maniera alternata tra entrambi i genitori salvo diversi e migliori accordi;
4. Il sig. corrisponderà l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 28 di ogni mese, a Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà Controparte_1 in ragione del 50% alle spese mediche non coperte da SSN, a quelle relative alla retta scolastica, nonché a qualunque ulteriore spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli, previamente documentata;
IV. Spese di lite irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa ET DE ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CICU DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione in data 25.11.2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Confermare le condizioni di separazione consensuale così come nell'omologa e nello specifico:
1) Confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e minorenni ed Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, con collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale, sita in Monza, via Puglia n.12;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e minorenni, quando vorrà, Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e sempre previo accordo con la madre ed in ogni caso:
- Week end alternati dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 20:00 di domenica;
3) Durante le vacanze estive, e trascorreranno il mese di Agosto 15 giorni consecutivi con Per_1 Per_2 il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, salvo diversi accordi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e trascorreranno le vacanze di Natale dalle ore 9:30 del 24 dicembre fino alle ore 21:00 del Per_1 Per_2
30 Dicembre con un genitore e dalle ore 9:30 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 6 Gennaio con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi.
I ponti saranno gestiti in maniera alternata tra entrambi i genitori salvo diversi e migliori accordi.
4) Il sig. corrisponderà l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli minori a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà in ragione del 50% Controparte_1 alle spese mediche non coperte da SSN, a quelle relative alla retta scolastica, nonché a qualunque ulteriore spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli, previamente documentata;
***
Con ricorso depositato in data 08.05.2025 ricorreva nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
VE in data 31.12.2017 e dalla quale unione erano nati i figli (31.08.2005), (28.06.2007) Per_3 Per_1
e (13.03.2014). Per_2
Il ricorrente dava atto che anni addietro il progetto di vita comune era naufragato e considerato il venir meno dell'affectio coniugalis i coniugi addivenivano alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.06.2023.
n sede di ricorso introduttivo esponeva che rispetto alla data della separazione erano sopravvenuti Pt_1 alcuni mutamenti nelle condizioni di fatto del nucleo familiare ma, al fine di tutelare il preminente interesse dei figli, chiedeva la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa in quanto tali da assicurare alla prole un corretto assetto di interessi. All'udienza del 25.11.2025 non risultava costituita e non compariva neppure personalmente, CP_1 dunque il Giudice, verificata e rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte convenuta. in sede di audizione, dichiarava di aver contattato la ex moglie ma che la stessa aveva affermato di Pt_1 non voler partecipare al giudizio in quanto contraria al divorzio;
insisteva per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero la conferma delle condizioni di cui all'omologa di separazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 20.06.2023.
Il ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Parte ricorrente ha fondato il ricorso sulla richiesta di conferma dei provvedimenti di cui al decreto di omologa della separazione ovverossia frutto di liberi accordi tra lui e , deducendo che nonostante CP_1 la sopravvenienza di alcuni mutamenti nelle condizioni di fatto del nucleo familiare (astrattamente e se provate a vantaggio del ricorrente rispetto ad eventuali modifiche delle condizioni), la salvaguardia del preminente interesse dei figli non avrebbe giustificato la proposizione di nuove e diverse istanze.
Il Collegio rileva che la domanda appare meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente ha inteso tutelare il preminente interesse della prole;
altresì non risulta che l'attuale regime tra le parti possa essere di pregiudizio per il figlio minore essendo ormai e divenuti maggiorenni. Per_2 Per_3 Per_1
Inoltre, rileva che la mancata costituzione di parte convenuta sottrae al Tribunale qualsivoglia elemento di prova contraria rispetto alle affermazioni attoree, con la conseguenza che la ricostruzione operata da ppare pacifica e non contestata. Pt_1
In ogni caso, il preminente interesse del figlio minore appare tutelato e le restanti condizioni Per_2 appaiono conformi alla legge oltre che a garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi, ivi compresi quelli dei figli ormai maggiorenni.
III. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, le spese di lite sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 08/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a VE (VB) in data 31.12.2017 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di VE (VB) atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di VE (VB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Conferma le condizioni di cui al verbale di omologa della separazione del 20.06.2023, ovvero:
1. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 con la madre presso la casa coniugale, sita in Monza, via Puglia n.12;
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e minorenni, quando vorrà, Pt_1 Per_1 Per_2 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e sempre previo accordo con la madre ed in ogni caso:
- Week end alternati dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 20:00 di domenica;
3. Durante le vacanze estive, e trascorreranno il mese di Agosto 15 giorni consecutivi Per_1 Per_2 con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, salvo diversi accordi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e trascorreranno le vacanze di Natale dalle ore 9:30 del 24 dicembre fino alle ore Per_1 Per_2
21:00 del 30 Dicembre con un genitore e dalle ore 9:30 del 31 Dicembre alle ore 21:00 del 6
Gennaio con l'altro, ad anni alterni, salvo diversi accordi.
I ponti saranno gestiti in maniera alternata tra entrambi i genitori salvo diversi e migliori accordi;
4. Il sig. corrisponderà l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 28 di ogni mese, a Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà Controparte_1 in ragione del 50% alle spese mediche non coperte da SSN, a quelle relative alla retta scolastica, nonché a qualunque ulteriore spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli, previamente documentata;
IV. Spese di lite irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET DE NA