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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15.5.2025 fissata mediante trattazione scritta sono comparsi i procuratori delle parti mediante il deposito di note di udienza ove hanno dato atto di riportarsi al contenuto dei rispettivi atti e hanno precisato le conclusioni.
Il giudice, preso atto del deposito delle conclusioni, al termine della camera di consiglio, pronuncia sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. dott.ssa M Federica Bonazza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4565/2024 R.G., promossa da
Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. FISCON ERIKA
ATTORE contro
Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. LA SERRA MASSIMO
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto con ricorso ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. ha convenuto Parte_1 in giudizio di chiedendone la condanna al pagamento dei Controparte_1 compensi professionali maturati per le prestazioni relative all'assistenza e consulenza contabile e fiscale.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che l'attività di consulenza era stata prestata in via continuativa dall'anno 2029 sino all'anno 2022, illustrando compiutamente tutta l'attività con produzione della relativa documentazione a supporto.
Si costituiva che contestava la ricostruzione fattuale della Controparte_1 ricorrente deducendo di aver già provveduto al pagamento di quanto richiesto ed in ogni modo la prestazione resa era affetta da errori.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale e passa alla decisione all'udienza odierna.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito espresse. pagina 2 di 4 Il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestate in favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato che l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. 20.4.2006, n. 9254).
Muovendo da tali principi le risultanze processuali portano a ritenere adeguatamente raggiunta la prova sotto entrambi i predetti versanti, tanto che la società convenuta non ha inteso contestare lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente sicchè sotto il profilo dell'an debeatur la pretesa appare pacifica.
Nella fattispecie in esame, è risultata accertata la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa sulla base delle prove richiamate, mentre è del tutto mancante la prova dei fatti impeditivi da parte della resistente che non ha mai provveduto a contestare la prestazione professionale dello studio se non dopo la Parte_1 ricezione della diffida di pagamento.
A dire della debitrice, infine, gli importi chiesti nella diffida sarebbero già stati corrisposti. Dalla documentazione agli atti si evince che i pagamenti effettuati da sono sempre stati debitamente registrati ed imputati ai vari avvisi di CP_1 parcella.
Si rileva infine che il rapporto tra le parti è continuato per molteplici anni senza alcuna contestazione in ordine al quantum richiesto ed alla correttezza della prestazione professionale richiesta in pagamento.
Alla luce delle considerazioni come sopra svolte, la domanda di parte ricorrente va accolta e parte resistente va condannata al pagamento della somma di € 22.580,63.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente. La liquidazione avviene in base ai medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, vista la decisione allo stato degli atti.
P Q M
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dalle parti di cui in epigrafe, ogni contraria eccezione istanza domanda disattesa definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al Controparte_1
pagina 3 di 4 pagamento della somma di € 22.580,63, oltre gli interessi moratori dalla data indicata nei preavvisi di fattura al saldo in favore della parte ricorrente;
condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. così deciso in Padova, il 15/05/2025 dott. Maria Federica Bonazza
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