Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia , all'udienza del 21/03/2025, nella controversia iscritta al n. 4307/2021 R.G., promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Occhiuto e Avv. Rosalba Casella, presso il cui studio, in Brolo via V. Emanuele 26, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
S E N T E N Z A ex art.281 sexies c.p.c.
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 01/12/2021, così provvede:
Rigetta la domanda.
2)Compensa le spese.
FATT E DIRITTO
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione per l'anno 2019;
La domanda non può essere accolta, posto che la parte ricorrente non ha provato di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno di riferimento.
Va, infatti, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo.
In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400,
“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori),
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“
Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).” Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'iscrizione nei suddetti elenchi, limitandosi in ricorso ad affermare di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza.
Infatti ammessa la prova lo stesso è stato dichiarato decaduta, per omessa citazione dei testi.
Peraltro la stessa con la dichiarazione resa all'odierna udienza ha evidenziato il sui disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò consegue il rigetto del ricorso.
Visto dichiarazione in atti, spese compensate.
Patti, 21/03/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia