Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 26905/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Maria Laura Amato
Giudice rel. Dott Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 23/07/2024 e vertente
TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita MILANO in data 17/06/1974
Residenza in VIA FRANCESCO DE LEMENE N.46 MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. DE MATTEI CESARE presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 Controparte 1
Luogo e data di nascita TARANTO in data 23/03/1968
Residenza VIA BARNABA ORIA NI N.47 20100 MILANO ITALIA;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 31 luglio 2024
OGGETTO:
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 febbraio 2025
I) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte 1
Controparte 1 in data 27 settembre 1997 in Milano (anno 1997 atto n.0550 parte II serie e
A), ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
[...] che continuerà ad abitarla con le figlie maggiorenni e non ancora indipendenti sino a che le stesse non diverranno economicamente autosufficienti e si trasferiranno altrove. III) Stabilire a carico del Signor Controparte_1 un assegno di contributo al mantenimento delle figlie di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) stante le mutate e maggiori esigenze delle stesse, od in subordine confermare a carico del Signor Controparte 1 un assegno di contributo al mantenimento delle figlie di € 503,00 come rivalutato a dicembre 2023 (€ 251,50 per ciascuna figlia) da versarsi alla Signora Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese oltre alle spese straordinarie nella misura del 55% come da linee guida del Tribunale di Milano e confermare che i genitori già hanno concordato di suddividere le spese relative al supporto psicologico per le figlie e le tasse universitarie.
IV) Con vittoria di spese e compensi professionali
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MILANO il 27/09/1997, (anno 1997, atto n0550, parte II, serie A registro 2).
Dall'unione sono nate Per 1 il 2 maggio 2001 e Per 2 il 3 luglio 2003, maggiorenni non economicamente autonome.
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 12 dicembre 2022 omologato dal Tribunale Ordinario di Milano il 20 dicembre 2022.
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, allegati maggiori oneri di mantenimento per le figlie maggiorenni, ha chiesto l'aumento del contributo perequativo a carico del padre dai 500,00 euro mensili concordati nel 2022 a 700,00 euro mensili con conferma delle altre condizioni.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 febbraio 2025, verificata la regolarità della notifica ex art 140 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Confermo le dichiarazioni rese avanti al giudice onorario il 18 dicembre 2024
Mi voglio divorziare.
Mio marito sapeva di oggi. Lo aveva saputo anche per la udienza avanti al Got.
La ragione per cui ho chiesto un aumento del contributo è che le ragazze adesso stanno più da me.
ADR: Non si sono mai visti tanto da quando ci siamo divorziati
Adesso, da quando ha una nuova compagna, le vede meno. Non è che sia la compagna a impedirlo è che nei fatti le ragazze stanno più con me.
Prima lui abitava in una casa in affitto: adesso ha cambiato casa ed sta pagando un canone maggiore. Si lamenta sempre di non avere soldi e poi spende di più. Non mi torna...
ADR: non so se conviva con la compagna. So che si è di recente fatta male e si è trasferita da lui.
Mia figlia mi ha detto che era a dormire lì ma non so le loro decisione.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha ritenuto di adottare, previa interlocuzione con la difesa, provvedimenti temporanei vista l'imminente decisione del Collegio e l'assenza di ragioni di urgenza.:
Il giudice delgato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti si sono separate come da verbale di separazione del 12 dicembre 2022, omologato dal Tribunale Ordinario di Milano il 20 dicembre 2022 ed il ricorso per lo cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 22/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul mantenimento della prole e sull'assegnazione della casa famigliare.
Parte attrice non ha assolto l'onere, su di lei gravante, di provare l'esistenza di fatti sopravvenuti in grado di incidere sugli assetti economici concordati dai coniugi in sede di separazione personale tre anni fa.
Sotto un primo profilo si osserva che già in separazione, la maggiore età della ragazze, aveva indotto i genitori a prevedere libere frequntazioni con il padre. A ciò consegue che, in difetto di dettagli sugli assetti spontaneamente attuati dalle parti, la generica e non circostanziata affermazione per cui “le vede meno" è priva di valore probatorio alcuno.
A ciò si aggiunga che al tempo della separazione le figlie, che oggi hanno quasi 25 e quasi 21 anni, avevano, rispettivamente, 22 e 18 anni con evidente fungibilità degli oneri di mantenimento in relazione alla età adulta delle due studentesse universitarie nel 2022 e nel 2025.
Tanto premesso, la domanda di aumento del contributo perequativo deve essere respinta con conferma delle condizioni di separazione come sotto dettagliate. Deve, infine, essere confermate l'assegnazione della casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con le figlie.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
26905 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra a MILANO i127/09/1997, atto Parte 1 e Controparte 1 trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO
(anno 1997, atto n0550, parte II, serie A registro 2).;
2. Conferma l'assegnazione della casa famigliare alla madre pecrhè continui ad abitarla con le figlie;
3. Conferma a carico del padre, entro il giorno 5 di ogni mese, di contribuire nel amntenimento delle figlie versando alla Sig.ra Pt_1 a mezzo bonifico o al domicilio della stessa,
l'importo complessivo di € 500,00 (di cui € 250,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi. L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione ISTAT verificatasi l'anno precedente, con decorrenza dalla data del decreto di omologa della separazione.
4. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per le figlie, dal padre nella misura del 55% e dalla madre per il 45%.
5. Nulla sulle spese;
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato