TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1187/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Vecchio Vittorio (PEC: …), che lo rappresenta e difende, giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 26.5.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere 1 l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Come unico motivo di ricorso, parte ricorrente censura in questa sede il “mancato riscontro delle controdeduzioni alla bozza”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente versa in uno stato legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ax art. 1 L. 18/80; b) DICHIARARE, per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in suo favore del relativo beneficio economico a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa 2 sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «La Ricorrente , nata Parte_1 il 29.04.1949 a Brognaturo (VV) e residente a [...]in Beato La Nuino, n.50, (c.f.
, è affetta da: “IMPIANTO DI PACEMAKER DEFINITIVO DDDR PER BLOCCO C.F._1
A-V COMPLETO IN PORTATRICE DI PROTESI METALLICA VALVOLARE AORTOMITRALICA, IN SUFFICIENTE COMPENSO EMODINAMICO, CLASSE NHYA II. CA SQUAMOCELLULARE EMILINGUA E SDR MIELODISPLASICA IN ATTUALE TERAPIA E STRETTO CONTROLLO CLINICO- STRUMENTALE”. Pertanto, la ricorrente è da considerarsi invalido grave al 100 % senza indennità di Parte_1 accompagnamento.»
8.1. In merito, all'unico motivo di ricorso censurato da parte ricorrente ovvero l'asserito mancato riscontro del perito di prime cure alle osservazioni trasmesse dal procuratore, occorre rilevare come tale affermazione non trovi riscontro alla luce della documentata allegazione da parte del perito, all'atto del deposito della consulenza definitiva, di ricevuta di consegna alla PEC dell'avv. Vecchio, attestante il riscontro trasmesso in data 12.3.2023 a quelle osservazioni inviate il 6.3.2023.
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, con l'avv. Vecchio Vittorio (PEC: …), che lo rappresenta e difende, giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dei benefici economici di cui all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 26.5.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere 1 l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Come unico motivo di ricorso, parte ricorrente censura in questa sede il “mancato riscontro delle controdeduzioni alla bozza”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente versa in uno stato legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ax art. 1 L. 18/80; b) DICHIARARE, per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in suo favore del relativo beneficio economico a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa 2 sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «La Ricorrente , nata Parte_1 il 29.04.1949 a Brognaturo (VV) e residente a [...]in Beato La Nuino, n.50, (c.f.
, è affetta da: “IMPIANTO DI PACEMAKER DEFINITIVO DDDR PER BLOCCO C.F._1
A-V COMPLETO IN PORTATRICE DI PROTESI METALLICA VALVOLARE AORTOMITRALICA, IN SUFFICIENTE COMPENSO EMODINAMICO, CLASSE NHYA II. CA SQUAMOCELLULARE EMILINGUA E SDR MIELODISPLASICA IN ATTUALE TERAPIA E STRETTO CONTROLLO CLINICO- STRUMENTALE”. Pertanto, la ricorrente è da considerarsi invalido grave al 100 % senza indennità di Parte_1 accompagnamento.»
8.1. In merito, all'unico motivo di ricorso censurato da parte ricorrente ovvero l'asserito mancato riscontro del perito di prime cure alle osservazioni trasmesse dal procuratore, occorre rilevare come tale affermazione non trovi riscontro alla luce della documentata allegazione da parte del perito, all'atto del deposito della consulenza definitiva, di ricevuta di consegna alla PEC dell'avv. Vecchio, attestante il riscontro trasmesso in data 12.3.2023 a quelle osservazioni inviate il 6.3.2023.
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU della fase dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4