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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da
, con il patrocinio degli avv. Cola Daniele Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace Oggetto: carta del docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A) La ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato. Ella lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21. In particolare, la ricorrente che al momento non fa più parte del sistema scolastico, deduce di aver prestato servizio presso il come docente in forza di un contratto a tempo determinato, nei Controparte_1 seguenti anni scolastici: 2019/2020 e 2021/2022 entrambi con orario completo e fino al termine delle attività didattiche. Il , nonostante la regolare notifica, non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato contumace. CP_1 B è stata istruita documentalmente e mediante lo scambio di note scritte.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso. La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
1 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_3 gge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_3 Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c. Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte, in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia. Gli nella pronuncia sopra menzionata, hanno espresso i seguenti principi di diritto: Parte_2 1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto
2 il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999. Alla luce del contenuto posto all'interno delle autorevoli sentenze, sopra richiamate, e in particolar modo dei principi espressi dagli ermellini nella sentenza n. n. 29961/2023, come sopra descritti, considerato, altresì, il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso, deve esserne dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente". Considerata, inoltre, circostanza pacifica la fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico. In merito agli effetti che comporta il riconoscimento di tale circostanza, questo giudicante condivide e fa proprio l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 4440/2025 (emessa in
3 data 10-04-2025) , nell'ambito di un caso del tutto speculare a quello qui rappresentato, la quale afferma che “ si ritiene che la quantificazione del danno, come suggerito dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, debba necessariamente partire dall'ammontare annuo dell'emolumento. Tale importo deve essere necessariamente ridotto in misura percentuale, anche in considerazione del fatto che, riconoscendo in via risarcitoria una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di esatto adempimento, ma senza vincolo di destinazione, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, rispetto al dipendente di ruolo (e in servizio) che fruisce del medesimo importo, ma con vincolo di destinazione. Nell'esercizio del potere discrezionale di quantificazione in via equitativa del danno presunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., pare potersi valorizzare la diversa natura degli interessi sottesi all'erogazione della carta, essendo immediato e diretto l'interesse del docente (in servizio) ad avere a disposizione la somma durante lo svolgimento dell'attività professionale;
e risultando, per contro, mediato, indiretto e peraltro solo eventuale quello del datore di lavoro a vedere migliorata la prestazione lavorativa per effetto della spesa da parte del docente della somma messa a disposizione. Va altresì valorizzato il dato relativo alla durata annuale delle supplenze, fattore che ha impedito di beneficiare delle medesime opportunità formative riconosciute ai docenti di ruolo. Appare pertanto equo riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento di importo pari al 75% del valore nominale della carta del docente di cui non ha potuto fruire oltre interessi dal giorno della presente decisione." Pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato deve essere riconosciuta alla docente, a titolo di risarcimento, una somma equivalente a quella che le sarebbe spettata se fosse rimasta all'interno del circuito scolastico. Ciononostante, in considerazione del fatto che detta somma , nel caso di specie 1000 euro, non è soggetta a vincolo di destinazione, onde evitare, proprio in forza della mancanza di tale vincolo, una indebita discriminazione nei confronti dei docenti che permangono all'interno di detto sistema, appare congruo riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno, come sopra provato, pari al 75% del valore nominale della carta, per ciascun anno scolastico per cui ha prestato servizio, oltre agli interessi dal giorno della pronuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, le spese si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso fino a 1.100 euro compenso ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022;
2) condanna il a pagare alla ricorrente l'importo di euro 750,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della presente decisione.
3) condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in euro 180,60 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 4 settembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da
, con il patrocinio degli avv. Cola Daniele Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace Oggetto: carta del docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A) La ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato. Ella lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21. In particolare, la ricorrente che al momento non fa più parte del sistema scolastico, deduce di aver prestato servizio presso il come docente in forza di un contratto a tempo determinato, nei Controparte_1 seguenti anni scolastici: 2019/2020 e 2021/2022 entrambi con orario completo e fino al termine delle attività didattiche. Il , nonostante la regolare notifica, non si è costituito ed è stato, pertanto, dichiarato contumace. CP_1 B è stata istruita documentalmente e mediante lo scambio di note scritte.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso. La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
1 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_3 gge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_3 Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c. Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte, in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia. Gli nella pronuncia sopra menzionata, hanno espresso i seguenti principi di diritto: Parte_2 1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto
2 il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999. Alla luce del contenuto posto all'interno delle autorevoli sentenze, sopra richiamate, e in particolar modo dei principi espressi dagli ermellini nella sentenza n. n. 29961/2023, come sopra descritti, considerato, altresì, il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso, deve esserne dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente". Considerata, inoltre, circostanza pacifica la fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico. In merito agli effetti che comporta il riconoscimento di tale circostanza, questo giudicante condivide e fa proprio l'orientamento espresso sul punto dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 4440/2025 (emessa in
3 data 10-04-2025) , nell'ambito di un caso del tutto speculare a quello qui rappresentato, la quale afferma che “ si ritiene che la quantificazione del danno, come suggerito dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, debba necessariamente partire dall'ammontare annuo dell'emolumento. Tale importo deve essere necessariamente ridotto in misura percentuale, anche in considerazione del fatto che, riconoscendo in via risarcitoria una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di esatto adempimento, ma senza vincolo di destinazione, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, rispetto al dipendente di ruolo (e in servizio) che fruisce del medesimo importo, ma con vincolo di destinazione. Nell'esercizio del potere discrezionale di quantificazione in via equitativa del danno presunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., pare potersi valorizzare la diversa natura degli interessi sottesi all'erogazione della carta, essendo immediato e diretto l'interesse del docente (in servizio) ad avere a disposizione la somma durante lo svolgimento dell'attività professionale;
e risultando, per contro, mediato, indiretto e peraltro solo eventuale quello del datore di lavoro a vedere migliorata la prestazione lavorativa per effetto della spesa da parte del docente della somma messa a disposizione. Va altresì valorizzato il dato relativo alla durata annuale delle supplenze, fattore che ha impedito di beneficiare delle medesime opportunità formative riconosciute ai docenti di ruolo. Appare pertanto equo riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento di importo pari al 75% del valore nominale della carta del docente di cui non ha potuto fruire oltre interessi dal giorno della presente decisione." Pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato deve essere riconosciuta alla docente, a titolo di risarcimento, una somma equivalente a quella che le sarebbe spettata se fosse rimasta all'interno del circuito scolastico. Ciononostante, in considerazione del fatto che detta somma , nel caso di specie 1000 euro, non è soggetta a vincolo di destinazione, onde evitare, proprio in forza della mancanza di tale vincolo, una indebita discriminazione nei confronti dei docenti che permangono all'interno di detto sistema, appare congruo riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno, come sopra provato, pari al 75% del valore nominale della carta, per ciascun anno scolastico per cui ha prestato servizio, oltre agli interessi dal giorno della pronuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, le spese si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso fino a 1.100 euro compenso ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022;
2) condanna il a pagare alla ricorrente l'importo di euro 750,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della presente decisione.
3) condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in euro 180,60 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 4 settembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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