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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 128 /2024 promossa da:
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ) in proprio e in qualità di legali rappresentanti della società C.F._2 [...]
(C.F.: ) elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in PERUGIA VIA MARIO ANGELONI 43/A presso lo studio dell'Avv. Francesco D.
Pugliese, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE PRINCIPALE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in FIRENZE IN VIA XX CP_4 P.IVA_2
SETTEMBRE 36, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Fiesoli in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Solo danni a cose pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
in via preliminare:
- ordinare alla società la produzione dell'originale della propria procura alle liti CP_4
conferita per il presente grado, per i motivi di cui alle note scritte depositate dall'appellante principale per l'udienza del 23/10/2024, con espressa riserva, all'esito della detta esibizione, di ogni
iniziativa e/o azione e/o eccezione conseguente alla eventuale invalidità assoluta della stessa;
e all'esito dell'esame della eventuale produzione (e comunque l'eccezione viene fatta sin d'ora): -
accertare e dichiarare la decadenza della società dal potere di proporre appello CP_4
incidentale, stante la mancanza, al momento della costituzione, di valida procura alle liti per i motivi
di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'appello incidentale medesimo inammissibile;
in subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda riconvenzionale avversa,
formulata solo in sede di appello incidentale, e, in ogni caso, rigettare l'avverso appello incidentale
in quanto infondato per i motivi esposti in atti;
in via principale:
in accoglimento dell'appello principale, riformare per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello
l'ordinanza n. 1176/2024, pronunciata dal Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, nella persona
della Dott.ssa Simona Di Maria, in data 01/02/2024 (pubblicata e comunicata il 02/02/2024), resa
nella causa iscritta al n. 5466/2022 R.G. e, pertanto, condannare la ex art. 278 c.p.c., CP_4
per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore degli appellanti, degli ulteriori potenziali
danni indicati nel ricorso introduttivo in primo grado, subiti e subendi, da liquidarsi in separata sede.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, iva e c.p.a. di entrambi i gradi
di giudizio».
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio:
pagina 2 di 14 [..
- A) rigettare l'appello principale, proposto dalle controparti e CP_1 CP_2
avverso l'ordinanza n. 1176/2024 emessa ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_5
dal Tribunale di Perugia in procedimento R.G. 5466/2022, in quanto infondato in fatto e/o in diritto,
e confermare le statuizioni del Tribunale di Perugia oggetto dell'avverso appello principale;
- B) accogliere l'appello incidentale proposto dalla per l'effetto riformare e/o annullare, CP_4
sui punti oggetto dell'appello incidentale, l'ordinanza n. 1176/2024 emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Perugia in procedimento R.G. 5466/2022, e conseguentemente e sempre per l'effetto:
- C) rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto, tutte le domande proposte
dalle controparti e nei CP_1 CP_2 Controparte_5
confronti della con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del procedimento R.G. CP_4
5466/2022 Tribunale di Perugia;
- D) Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla nel primo grado di giudizio CP_4
(R.G. 5466/2022 Tribunale di Perugia), e conseguentemente:
- dichiarare che il contratto di vendita oggetto di causa si è estinto ex art. 1256 c.c. in quanto la
prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile alla CP_4
- condannare le controparti e CP_1 CP_2 Controparte_5
a restituire alla la somma di Euro 124.712,97 (Euro CP_4
centoventiquattromilasettecentododici/97), ed eliminare la facoltà delle controparti di trattenere da
tale somma i costi necessari all'estinzione dell'ipoteca iscritta da Artecasa SA Srl;
- in ipotesti, determinare la differenza tra quanto dovuto e quanto trattenere.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 30.11.2022 la società , Controparte_5
e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della suddetta società, CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita con CP_4
questa concluso per inadempimento, il rilascio dell'immobile compravenduto e la rifusione dei costi per la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta dalla società Artecasa S.r.l., oltre alla condanna pagina 3 di 14 generica di al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della società CP_4
acquirente, se del caso con la liquidazione di una provvisionale ex art 278, comma 2 c.p.c..
In particolare, hanno allegato che: con rogito del 13.07.2020 la società aveva venduto ad CP_5
il complesso immobiliare sito nel Comune di Magione, località Borgogiglione Voc. Monte CP_4
Rapille, Strada Provinciale Castel Rigone, per il prezzo di € 510.000,00; il contratto prevedeva il pagamento al momento del rogito di € 124.712,97 e per la residua parte di € 385.287,03 l'obbligo dell'acquirente di accollarsi il mutuo acceso nel 2007 dalla venditrice presso Banca Popolare di
Spoleto Spa (ora Banco di Desio e della Brianza Spa), con liberazione della mutuataria e dei garanti e a fronte del mancato consenso della banca alla liberazione dei CP_1 CP_2
debitori originari, aveva comunque provveduto a fornire alla venditrice la provvista per il CP_4
pagamento delle rate immediatamente successive alla vendita, salvo poi rendersi inadempiente dall'anno 2022; nelle more, sull'immobile è stata iscritta un'ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della da altra società, Artecasa S.r.l.; il mancato pagamento CP_4
delle rate del mutuo ha peraltro comportato la segnalazione della società “ ” e dei garanti CP_5
e alla Centrale rischi;
la mancata disponibilità dell'immobile ha causato un danno alla CP_1 CP_2
società , impedendole di usufruire degli incentivi previsti dalla legge per la restaurazione CP_5
degli immobili.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di risposta datata 22..06.2023 CP_4
contestando quanto ex adverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la risoluzione del contratto per sopravvenuta ed oggettiva impossibilità non imputabile della prestazione, visto il rifiuto della banca di acconsentire all'accollo liberatorio, e la conseguente condanna alla restituzione di quanto già pagato, eventualmente dedotte le spese per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, rigettando le domande proposte in via riconvenzionale da condannando quest'ultima alla restituzione CP_4
dell'immobile e disponendo la restituzione da parte de dell'acconto sul prezzo ricevuto CP_5
di € 124.712,97, con facoltà di trattenere dall'acconto sul prezzo ricevuto quanto necessario per pagina 4 di 14 eliminare l'ipoteca di Artecasa;
in alternativa alla trattenuta, ha condannato il debitore a CP_4
liberare a sue spese l'immobile dall'iscrizione ipotecaria.
Inoltre, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno subito da , CP_5 [...]
e a seguito dell'inadempimento, emettendo una pronuncia di condanna CP_1 CP_2
generica nei confronti di CP_4
Avverso detto provvedimento hanno proposto appello la società , e CP_5 CP_1 CP_2
, articolando un unico motivo di doglianza con il quale essi lamentano violazione e/o falsa
[...]
applicazione degli artt. 112 e 278 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione laddove il giudice di prime cure non ha accolto la domanda di condanna generica in relazione alle voci di danno concernenti il “pregiudizio all'affidabilità finanziaria” e al danno da “indisponibilità dell'immobile”, per asserita carenza di allegazione e prova di un pregiudizio concreto e/o effettiva causazione di un danno, posto che, a fronte di tale domanda, è sufficiente l'accertamento di un fatto ritenuto potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione.
Nel giudizio così incardinato con comparsa di costituzione e risposta datata 01.10.2024 si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello, CP_4
sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado in quanto difetterebbe la dimostrazione dei danni che le controparti assumono di avere subito e del nesso di causalità tra la condotta della esponente e gli asseriti danni. CP_4
Inoltre, ha proposto appello incidentale avverso il provvedimento di primo grado, articolando quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello incidentale ha lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove ha dichiarato la risoluzione contrattuale per inadempimento di , rigettando CP_4
la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta non imputabile al debitore ex art 1256 c.c., incorrendo anche in una CP_4
omissione di pronuncia. Ha osservato infatti che è stato il rifiuto della banca di aderire all'accollo con
, e dunque un fatto del terzo indipendente dalla sua volontà, a impedirle di liberare la CP_5
venditrice dal mutuo contratto con la banca per l'acquisto dell'immobile.
pagina 5 di 14 Con secondo motivo di appello incidentale deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché CP_4
dell'art. 116 c.p.c., per avere il giudice concesso a la facoltà di trattenere le somme CP_5
necessarie a eliminare l'iscrizione ipotecaria a favore di Artecasa, quando sarebbe stato sufficiente e corrispondente alle richieste del ricorrente la sola condanna di alla liberazione. CP_4
Con terzo motivo di appello incidentale l'appellata ha lamentato che sia stata condannata CP_4
al risarcimento del danno per i maggiori interessi di mora in quanto da un lato, per le ragioni enunciate nel primo motivo di appello incidentale, non può considerarsi responsabile di tali danni, e CP_4
dall'altro perché non ne avrebbe dimostrato l'esistenza in maniera rigorosa ed in CP_5
concreto.
Con quarto motivo di appello incidentale chiede, in caso di accoglimento di uno dei motivi CP_4
di appello incidentale, la riforma delle spese di primo grado.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 gli appellanti hanno chiesto,
in via preliminare, di ordinare la produzione dell'originale della propria procura alle liti di controparte,
la cui copia versata agli atti presenterebbe una firma autografa apposta mediante sovrapposizione di immagine e quindi modificabile, ed hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale data la mancanza, al momento della costituzione in giudizio, di valida procura alle liti, per la mancata certificazione del difensore dell'autografia della firma della parte rappresentata.
Nella propria memoria di replica del 23.04.2025 ha dedotto, in proposito, la piena validità CP_4
della procura, la quale è stata rilasciata dal legale rappresentante della Controparte_6
con firma autografa su supporto cartaceo, successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale dal legale, e poi inserita nella busta telematica relativa al deposito della comparsa di risposta in appello e appello incidentale.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di invalidità della procura sollevata dall'appellante non è
fondata.
Occorre infatti rilevare come agli atti sia presente la procura autenticata datata 14.06.2023,
originariamente utilizzata per la costituzione del primo grado di giudizio, riprodotta nel presente giudizio in occasione del deposito dell'istanza di visibilità temporanea del fascicolo informatico del pagina 6 di 14 2.05.2024. Con tale procura il Sig. in qualità legale rappresentante di Parte_1 CP_4
ha conferito mandato agli Avv.ti Tommaso Rolfo e Giovanna Fiesoli di rappresentare e difendere la società odierna appellata “nel procedimento contro e CP_1 CP_2 [...]
in ogni sua fase e grado, anche monitoria, con tutti i poteri di legge, Controparte_5
conferendo ogni più ampia facoltà”, espressione omnicomprensiva che certamente esprime la volontà
della parte di essere rappresentata dai summenzionati procuratori anche in grado di appello,
conferendo loro ogni facoltà accordata dalla legge, compresa quindi quella di proporre appello incidentale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 14/9/2010, n. 19510).
Già questa circostanza permette di ritenere che il procuratore di fosse munito di regolare CP_4
procura al momento della costituzione in giudizio e ciò rende superflua ogni indagine circa la validità
della seconda procura censurata dall'appellante, non imponendosi, in ogni caso, la necessità di rinnovazione della procura alle liti, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale “ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del
2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi
afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di
verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito
anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura
viziata” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/11/2019, n. 29802).
Va altresì osservato che i Sigg.ri e hanno prestato acquiescenza alla sentenza di primo CP_1 CP_2
grado che ha dichiarato il loro difetto di legittimazione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto e alla pronuncia sulle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita, per cui sulla questione di legittimazione deve considerarsi maturato il giudicato.
Poiché neppure l'appellato ha contestato tale statuizione, i motivi di impugnazione incidentale correlati (primo e secondo) devono considerarsi formulati nei soli confronti della società . CP_5
Nel merito, per motivi di ordine logico il primo motivo di appello incidentale richiede una disamina prioritaria rispetto all'appello principale, in quanto esso è formulato per chiedere, in sostanza,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., al cui accoglimento conseguirebbe pagina 7 di 14 l'assorbimento, per implicito rigetto, dell'appello principale, che presuppone invece la risoluzione del contratto per inadempimento di e la conseguente responsabilità per danni della società CP_4
appellante incidentale.
Ciò posto, il suddetto primo motivo di appello incidentale è infondato.
Premesso che il mancato versamento da parte di alla mutuataria del denaro necessario al CP_4
pagamento delle rate a partire dal 2022, alla luce delle difese svolte dalle parti, deve ritenersi fatto non contestato, l'accollo è, secondo l'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, regolato dallo schema generale della stipulazione a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e consente al debitore-
stipulante e all'assuntore-promittente di attribuire un diritto al creditore senza la sua partecipazione alla stipulazione (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/12/2021, n. 38225).
L'adesione del creditore non è, in tal senso, elemento costitutivo della fattispecie, ma vale a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e da ciò consegue, in applicazione dell'art. 1411, comma 3
c.c., che l'obbligazione assunta dall'accollante, salvo patto contrario, rimane a beneficio dell'accollato.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale volontà contraria all'operatività del comma 3 dell'art. 1411
c.c. non sia stata espressa, in quanto è provato che dopo il rifiuto della banca ad aderire all'accollo
(cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado di parte ) sia comunque rimasta CP_5 CP_4
[.. obbligata a liberare la controparte del peso economico del mutuo tramite il rimborso diretto a delle rate di mutuo che continuavano, formalmente, a gravare sulla stessa. CP_5
Ciò è dimostrato dalla documentazione contabile versata in atti (cfr. all. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata), dalla quale si evince che in data 23.12.21 ha versato sul conto corrente CP_4
intestato alla società la somma di € 4.808,08, pari alla rata di mutuo pagata da CP_5 CP_5
in data 27.12.2021, contegno evidentemente incompatibile con l'asserita essenzialità
dell'accettazione dell'accollo da parte dell'istituto di credito, anzi prova che le parti hanno voluto mantenere l'accollo a livello dei rapporti interni.
La mancata adesione da parte dell'istituto di credito all'accollo non costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., essendosi CP_4
obbligata al pagamento integrale del prezzo della compravendita e dunque alla liberazione della pagina 8 di 14 venditrice Il dagli obblighi nascenti dal mutuo. Del resto, versare periodicamente alla banca CP_5
le rate oppure fornire a la provvista corrispondente sono prestazioni sostanzialmente CP_5
equivalenti e quindi non costituivano una modalità di adempimento più onerosa per il debitore.
In merito poi alla denunciata mancanza di buona fede della parte alienante, asseritamente responsabile di un aggravamento del danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c. in seguito alla maturazione degli interessi di mora sulle rate di mutuo non pagate regolarmente, il principio di buona fede e correttezza che anima la norma citata non può estendersi a tal punto da esigere al creditore di accantonare delle somme, quand'anche ricevute dal proprio debitore in esecuzione del contratto, per far fronte alle conseguenze degli eventuali inadempimenti di quest'ultimo.
L'accollo dei costi del mutuo era infatti oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico di che non poteva, per il solo fatto di aver versato in contanti parte del prezzo, fare CP_4
affidamento sul patrimonio del proprio creditore per l'estinzione delle rate di mutuo che formalmente continuavano a gravare sul contraente mutuatario, in violazione del principio di responsabilità
patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Quanto poi alla mancata iscrizione di ipoteca legale a garanzia del saldo del prezzo da parte della società venditrice, tale circostanza è irrilevante dal momento che, anche se non vi fosse stata rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, l'ipoteca giudiziale di Artecasa S.r.l. sarebbe stata ugualmente iscritta,
pur assumendo un grado inferiore, con conseguente necessità della sua cancellazione a seguito della retrocessione della proprietà in favore di . CP_5
Come si accennava, ha sollevato un unico motivo di appello;
esso risulta infondato. CP_5
In diritto, è bene osservare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell'emissione di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno “è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso
causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario,
ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi
per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo
giudizio”. (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 12/10/2022, n. 29862).
Al tempo stesso, per ottenere una condanna generica non è sufficiente, come pare suggerire la tesi degli appellanti principali, la prospettazione di qualsiasi pregiudizio anche solo astrattamente pagina 9 di 14 riconducibile all'evento dannoso, ma è necessaria la dimostrazione in concreto della sussistenza, nell'an, delle suddette conseguenze pregiudizievoli, seppur secondo un canone probatorio attenuato definito quale accertamento di probabilità o verosimiglianza.
Nel caso di specie, accertato l'inadempimento di gli appellanti si sono limitati alla mera CP_4
prospettazione in astratto dei pregiudizi oggetto del motivo di impugnazione, senza dimostrarne in alcun modo la sussistenza nell'an, nemmeno in termini di probabilità, che anzi è da escludere alla luce del materiale probatorio in atti.
In primis, quanto al danno all'affidabilità finanziaria, gli appellanti hanno richiamato una rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla quale si evince la sola annotazione dell'operazione di mutuo nella categoria “rischi a scadenza”, che nel linguaggio tecnico è categoria generale utilizzata per indicare le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente intestate al soggetto rilevato (ad esempio, contratti di mutuo o leasing).
L'inclusione del rapporto in tale categoria è dunque circostanza neutra, che prende semplicemente atto della presenza di un finanziamento e non intende comunicare ai terzi un particolare stato di sofferenza del soggetto rilevato.
Inoltre, è il caso di notare che la stessa annotazione riporta, nella voce “Stato Rapporto”, la classificazione del rapporto quale “rapporto non contestato – crediti diversi da scaduti e sconfinanti”,
il che significa che, al netto dello sconfinamento, nell'utilizzo della somma mutuata rispetto all'ammontare prestabilito dal contratto la solvibilità del debitore non è stata in realtà posta in discussione da parte dell'istituto di credito, che non ha dunque sollevato alcuna contestazione al mutuatario.
Inoltre gli appellanti non hanno allegato, né tantomeno dimostrato, la sussistenza di una lesione alla propria immagine imprenditoriale o un danno dal punto di vista finanziario, ad esempio per impedimento all'accesso al credito, causalmente riconducibili all'iscrizione presso la Centrale Rischi.
Per quanto riguarda, poi, l'asserito danno da mancata disponibilità dell'immobile, anche questo non può considerarsi dimostrato nell'an, neanche in via probabilistica.
In punto di diritto, secondo l'ormai costante interpretazione della giurisprudenza maggioritaria la liquidazione del danno da mancata disponibilità di un immobile richiede a colui che lo richiede “di
pagina 10 di 14 provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se
egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (si veda, fra le altre, Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 09/10/2020, n. 21835).
Nel caso di specie non può ritenersi dimostrato che gli appellanti avrebbero reso in qualche modo produttivo l'immobile compravenduto.
Ciò è escluso, innanzitutto, dallo stato in cui versava parte dell'immobile, costituito da interi fabbricati fatiscenti privi di rendite catastali, terreni privi di reddito domenicale e agrario e porzioni di terreno a destinazione agricola in gran parte coperte da boschi, come allegato dagli stessi appellanti in atto di citazione in appello, e quindi di fatto inutilizzabili.
Né è stata dimostrata la presenza di alcuna effettiva intenzione di sfruttamento economico di tali beni,
che, stando alle allegazioni delle parti, sono rimasti nello stato sopra descritto fin dall'acquisto da parte de , avvenuto nel 2007. CP_5
Inoltre, quanto alla circostanza per cui la società poteva usufruire dei benefici fiscali per CP_5
la ristrutturazione degli immobili, questa è rimasta un'evenienza puramente ipotetica, non essendo provata l'effettiva esistenza dell'asserito progetto per la ristrutturazione degli immobili oggetto del contratto.
Né sul punto gli appellanti in via principale possono giovarsi del principio di non contestazione ex art
115 c.p.c.: con il proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c. questi hanno allegato la presenza di un danno da mancata fruizione dei bonus edilizi per la ristrutturazione degli immobili e ha fin da CP_4
subito, nella propria comparsa di costituzione, contestato la sussistenza di tale danno, per cui era certamente onere degli appellanti in via principale darne la prova, seppure secondo il regime attenuato di verosimiglianza cui si è fatto sopra riferimento.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riguardo alle dedotte censure di violazione delle norme giuridiche richiamate da si CP_4
osserva innanzitutto che il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c deve ritenersi violato, oltre che nei casi di omessa pronuncia, qualora la statuizione esorbiti dai confini tracciati dalle domande o eccezioni proposte dalle parti, incorrendo nei vizi di ultrapetizione (qualora pagina 11 di 14 il giudice ampli indebitamente il thema decidendum), o extrapetizione, qualora egli emetta una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/06/2024, n. 17364; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
25/06/2024, n. 17473).
Per il resto il giudice è libero, entro i limiti appena menzionati, di modulare le proprie pronunce in modo da meglio adattarle alla fattispecie concreta, purché queste assicurino l'effettiva assegnazione del bene della vita richiesto dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie parte attrice in primo grado aveva chiesto che l'immobile venisse restituito libero dall'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl in data 21/04/2022 al reg. gen. n. 11592 e al reg. part. 1545 nonché di “accertare che è tenuta a restituire alla ricorrente CP_4 Controparte_5
tutte le somme che quest'ultima dovesse sborsare per la liberazione dell'immobile
[...]
dalla detta ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl e/o da altre garanzie reali e/o vincoli
gravanti sull'immobile stesso in data successiva alla trascrizione del contratto di compravendita”.
La pronuncia censurata, premesso che l'immobile compravenduto deve essere restituito libero da gravami, ovvero nella stessa condizione in cui si trovava al momento della vendita, ha risposto puntualmente a tali domande in quanto ha assicurato che Il ottenga la refusione dei costi CP_5
da sostenere per la liberazione dell'immobile compravenduto dall'iscrizione ipotecaria effettuata da
Artecasa S.r.l., creditore di ed è dunque, in tal senso, pienamente rispettosa dal principio CP_4
della domanda.
Dare la facoltà a di trattenere dal prezzo di compravendita quanto necessario per CP_5
estinguere l'ipoteca equivale ad una condanna in futuro del debitore;
va poi osservato la stessa CP_4
ha chiesto, in primo grado, la restituzione delle somme pagate al rogito “dedotte le spese per la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl in data 21/04/2022, mediante
l'utilizzo della provvista qui richiesta (…) Ovviamente l'ordine del Giudice dovrà essere coerente con la retrocessione del bene a spese dei ricorrenti, e la cancellazione dell'ipoteca con i soldi che i ricorrenti devono restituire alla convenuta”.
Né si può ritenere che rimanga priva di tutela nei confronti della propria creditrice per CP_4
effetto della condanna in via alternativa, posto che l'art. 1287 c.c. prevede che il debitore di pagina 12 di 14 un'obbligazione alternativa che, come nel caso di specie, debba subire la scelta da parte del creditore possa, in caso di inerzia di quest'ultimo, diffidarlo a compiere la scelta entro un termine, il cui mancato rispetto consente al debitore di esercitare egli stesso la scelta.
Infine, appare inconferente il riferimento operato da alla norma di cui all'art. 116 c.p.c., CP_4
la cui violazione implica l'allegazione di un'errata oppure omessa applicazione delle regole e dei principi che governano la valutazione e l'apprezzamento delle prove da parte del giudice, mentre con il presente motivo di impugnazione lamenta, in sostanza, un errato utilizzo da parte del CP_4
giudice di prime cure del proprio potere decisorio, aspetto che non attiene alla valutazione del materiale probatorio versato in atti.
Anche il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
Innanzitutto, per i motivi già esposti in precedenza, il contratto di compravendita è stato correttamente risolto per inadempimento di e non per impossibilità sopravvenuta non imputabile al CP_4
debitore ex art. 1256 c.c.
Inoltre, deve ritenersi dimostrata nell'an l'esistenza dei maggiori interessi di mora lamentati dalla società (sebbene questi non siano stati esattamente quantificati dai richiedenti), secondo CP_5
i canoni interpretativi già menzionati, legittimando la pronuncia di condanna generica ex art 278 c.p.c emessa dal giudice di prime cure.
Come già chiarito, infatti, non è contestato che abbia omesso il pagamento nei termini CP_5
delle rate del mutuo acceso presso il proprio istituto di credito a partire dall'anno 2022, ed è dunque più che probabile che la società non abbia potuto far fronte al pagamento delle relative CP_5
rate e che siano dunque maturati degli interessi di mora, vista anche la situazione di illiquidità della società mutuataria riconosciuta dalla stessa CP_4
Ciò, d'altronde, pare confermato dalla documentazione relativa alla segnalazione presso la centrale
Rischi relativa al mutuo acceso dalla società (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte CP_5
), dalla quale si evince uno sforamento del credito utilizzato dalla società rispetto a quello CP_5
accordato, che con ogni probabilità è dovuto ad un ritardo nel pagamento delle rate di mutuo e quindi alla maturazione dei maggiori interessi di mora lamentati dagli appellanti principali.
pagina 13 di 14 Infine, va precisato che la condanna generica al pagamento degli interessi di mora non si pone in contraddizione con il fatto che non sia stata accolta la richiesta di provvisionale ex art. 278 comma 2
c.p.c., posto che lo scopo della provvisionale è proprio quello di liquidare, in caso di condanna generica, l'eventuale parte di danno per cui si ritiene certa la prova anche nel quantum, ipotesi che però non ricorre nel caso di specie, non avendo gli appellanti in via principale fornito alcuna prova utile a tal fine.
Il quarto motivo di appello incidentale è stato formulato in subordine all'accoglimento di almeno uno degli altri motivi di appello incidentale, che tuttavia sono stati tutti rigettati, per cui lo stesso non necessita di disamina.
Data la reiezione tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale, le spese devono essere compensate per reciproca soccombenza delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, a carico sia degli appellanti principali che dell'appellante incidentale.
Perugia, 11.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 128 /2024 promossa da:
(C.F.: ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ) in proprio e in qualità di legali rappresentanti della società C.F._2 [...]
(C.F.: ) elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in PERUGIA VIA MARIO ANGELONI 43/A presso lo studio dell'Avv. Francesco D.
Pugliese, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE PRINCIPALE
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in FIRENZE IN VIA XX CP_4 P.IVA_2
SETTEMBRE 36, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Fiesoli in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Solo danni a cose pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
in via preliminare:
- ordinare alla società la produzione dell'originale della propria procura alle liti CP_4
conferita per il presente grado, per i motivi di cui alle note scritte depositate dall'appellante principale per l'udienza del 23/10/2024, con espressa riserva, all'esito della detta esibizione, di ogni
iniziativa e/o azione e/o eccezione conseguente alla eventuale invalidità assoluta della stessa;
e all'esito dell'esame della eventuale produzione (e comunque l'eccezione viene fatta sin d'ora): -
accertare e dichiarare la decadenza della società dal potere di proporre appello CP_4
incidentale, stante la mancanza, al momento della costituzione, di valida procura alle liti per i motivi
di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'appello incidentale medesimo inammissibile;
in subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda riconvenzionale avversa,
formulata solo in sede di appello incidentale, e, in ogni caso, rigettare l'avverso appello incidentale
in quanto infondato per i motivi esposti in atti;
in via principale:
in accoglimento dell'appello principale, riformare per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello
l'ordinanza n. 1176/2024, pronunciata dal Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, nella persona
della Dott.ssa Simona Di Maria, in data 01/02/2024 (pubblicata e comunicata il 02/02/2024), resa
nella causa iscritta al n. 5466/2022 R.G. e, pertanto, condannare la ex art. 278 c.p.c., CP_4
per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore degli appellanti, degli ulteriori potenziali
danni indicati nel ricorso introduttivo in primo grado, subiti e subendi, da liquidarsi in separata sede.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, iva e c.p.a. di entrambi i gradi
di giudizio».
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili d'ufficio:
pagina 2 di 14 [..
- A) rigettare l'appello principale, proposto dalle controparti e CP_1 CP_2
avverso l'ordinanza n. 1176/2024 emessa ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_5
dal Tribunale di Perugia in procedimento R.G. 5466/2022, in quanto infondato in fatto e/o in diritto,
e confermare le statuizioni del Tribunale di Perugia oggetto dell'avverso appello principale;
- B) accogliere l'appello incidentale proposto dalla per l'effetto riformare e/o annullare, CP_4
sui punti oggetto dell'appello incidentale, l'ordinanza n. 1176/2024 emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Perugia in procedimento R.G. 5466/2022, e conseguentemente e sempre per l'effetto:
- C) rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto, tutte le domande proposte
dalle controparti e nei CP_1 CP_2 Controparte_5
confronti della con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del procedimento R.G. CP_4
5466/2022 Tribunale di Perugia;
- D) Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla nel primo grado di giudizio CP_4
(R.G. 5466/2022 Tribunale di Perugia), e conseguentemente:
- dichiarare che il contratto di vendita oggetto di causa si è estinto ex art. 1256 c.c. in quanto la
prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile alla CP_4
- condannare le controparti e CP_1 CP_2 Controparte_5
a restituire alla la somma di Euro 124.712,97 (Euro CP_4
centoventiquattromilasettecentododici/97), ed eliminare la facoltà delle controparti di trattenere da
tale somma i costi necessari all'estinzione dell'ipoteca iscritta da Artecasa SA Srl;
- in ipotesti, determinare la differenza tra quanto dovuto e quanto trattenere.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 30.11.2022 la società , Controparte_5
e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti della suddetta società, CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita con CP_4
questa concluso per inadempimento, il rilascio dell'immobile compravenduto e la rifusione dei costi per la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta dalla società Artecasa S.r.l., oltre alla condanna pagina 3 di 14 generica di al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della società CP_4
acquirente, se del caso con la liquidazione di una provvisionale ex art 278, comma 2 c.p.c..
In particolare, hanno allegato che: con rogito del 13.07.2020 la società aveva venduto ad CP_5
il complesso immobiliare sito nel Comune di Magione, località Borgogiglione Voc. Monte CP_4
Rapille, Strada Provinciale Castel Rigone, per il prezzo di € 510.000,00; il contratto prevedeva il pagamento al momento del rogito di € 124.712,97 e per la residua parte di € 385.287,03 l'obbligo dell'acquirente di accollarsi il mutuo acceso nel 2007 dalla venditrice presso Banca Popolare di
Spoleto Spa (ora Banco di Desio e della Brianza Spa), con liberazione della mutuataria e dei garanti e a fronte del mancato consenso della banca alla liberazione dei CP_1 CP_2
debitori originari, aveva comunque provveduto a fornire alla venditrice la provvista per il CP_4
pagamento delle rate immediatamente successive alla vendita, salvo poi rendersi inadempiente dall'anno 2022; nelle more, sull'immobile è stata iscritta un'ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della da altra società, Artecasa S.r.l.; il mancato pagamento CP_4
delle rate del mutuo ha peraltro comportato la segnalazione della società “ ” e dei garanti CP_5
e alla Centrale rischi;
la mancata disponibilità dell'immobile ha causato un danno alla CP_1 CP_2
società , impedendole di usufruire degli incentivi previsti dalla legge per la restaurazione CP_5
degli immobili.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di risposta datata 22..06.2023 CP_4
contestando quanto ex adverso dedotto e formulando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la risoluzione del contratto per sopravvenuta ed oggettiva impossibilità non imputabile della prestazione, visto il rifiuto della banca di acconsentire all'accollo liberatorio, e la conseguente condanna alla restituzione di quanto già pagato, eventualmente dedotte le spese per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, rigettando le domande proposte in via riconvenzionale da condannando quest'ultima alla restituzione CP_4
dell'immobile e disponendo la restituzione da parte de dell'acconto sul prezzo ricevuto CP_5
di € 124.712,97, con facoltà di trattenere dall'acconto sul prezzo ricevuto quanto necessario per pagina 4 di 14 eliminare l'ipoteca di Artecasa;
in alternativa alla trattenuta, ha condannato il debitore a CP_4
liberare a sue spese l'immobile dall'iscrizione ipotecaria.
Inoltre, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno subito da , CP_5 [...]
e a seguito dell'inadempimento, emettendo una pronuncia di condanna CP_1 CP_2
generica nei confronti di CP_4
Avverso detto provvedimento hanno proposto appello la società , e CP_5 CP_1 CP_2
, articolando un unico motivo di doglianza con il quale essi lamentano violazione e/o falsa
[...]
applicazione degli artt. 112 e 278 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione laddove il giudice di prime cure non ha accolto la domanda di condanna generica in relazione alle voci di danno concernenti il “pregiudizio all'affidabilità finanziaria” e al danno da “indisponibilità dell'immobile”, per asserita carenza di allegazione e prova di un pregiudizio concreto e/o effettiva causazione di un danno, posto che, a fronte di tale domanda, è sufficiente l'accertamento di un fatto ritenuto potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione.
Nel giudizio così incardinato con comparsa di costituzione e risposta datata 01.10.2024 si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello, CP_4
sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado in quanto difetterebbe la dimostrazione dei danni che le controparti assumono di avere subito e del nesso di causalità tra la condotta della esponente e gli asseriti danni. CP_4
Inoltre, ha proposto appello incidentale avverso il provvedimento di primo grado, articolando quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di appello incidentale ha lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove ha dichiarato la risoluzione contrattuale per inadempimento di , rigettando CP_4
la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta non imputabile al debitore ex art 1256 c.c., incorrendo anche in una CP_4
omissione di pronuncia. Ha osservato infatti che è stato il rifiuto della banca di aderire all'accollo con
, e dunque un fatto del terzo indipendente dalla sua volontà, a impedirle di liberare la CP_5
venditrice dal mutuo contratto con la banca per l'acquisto dell'immobile.
pagina 5 di 14 Con secondo motivo di appello incidentale deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché CP_4
dell'art. 116 c.p.c., per avere il giudice concesso a la facoltà di trattenere le somme CP_5
necessarie a eliminare l'iscrizione ipotecaria a favore di Artecasa, quando sarebbe stato sufficiente e corrispondente alle richieste del ricorrente la sola condanna di alla liberazione. CP_4
Con terzo motivo di appello incidentale l'appellata ha lamentato che sia stata condannata CP_4
al risarcimento del danno per i maggiori interessi di mora in quanto da un lato, per le ragioni enunciate nel primo motivo di appello incidentale, non può considerarsi responsabile di tali danni, e CP_4
dall'altro perché non ne avrebbe dimostrato l'esistenza in maniera rigorosa ed in CP_5
concreto.
Con quarto motivo di appello incidentale chiede, in caso di accoglimento di uno dei motivi CP_4
di appello incidentale, la riforma delle spese di primo grado.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 gli appellanti hanno chiesto,
in via preliminare, di ordinare la produzione dell'originale della propria procura alle liti di controparte,
la cui copia versata agli atti presenterebbe una firma autografa apposta mediante sovrapposizione di immagine e quindi modificabile, ed hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale data la mancanza, al momento della costituzione in giudizio, di valida procura alle liti, per la mancata certificazione del difensore dell'autografia della firma della parte rappresentata.
Nella propria memoria di replica del 23.04.2025 ha dedotto, in proposito, la piena validità CP_4
della procura, la quale è stata rilasciata dal legale rappresentante della Controparte_6
con firma autografa su supporto cartaceo, successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale dal legale, e poi inserita nella busta telematica relativa al deposito della comparsa di risposta in appello e appello incidentale.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di invalidità della procura sollevata dall'appellante non è
fondata.
Occorre infatti rilevare come agli atti sia presente la procura autenticata datata 14.06.2023,
originariamente utilizzata per la costituzione del primo grado di giudizio, riprodotta nel presente giudizio in occasione del deposito dell'istanza di visibilità temporanea del fascicolo informatico del pagina 6 di 14 2.05.2024. Con tale procura il Sig. in qualità legale rappresentante di Parte_1 CP_4
ha conferito mandato agli Avv.ti Tommaso Rolfo e Giovanna Fiesoli di rappresentare e difendere la società odierna appellata “nel procedimento contro e CP_1 CP_2 [...]
in ogni sua fase e grado, anche monitoria, con tutti i poteri di legge, Controparte_5
conferendo ogni più ampia facoltà”, espressione omnicomprensiva che certamente esprime la volontà
della parte di essere rappresentata dai summenzionati procuratori anche in grado di appello,
conferendo loro ogni facoltà accordata dalla legge, compresa quindi quella di proporre appello incidentale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 14/9/2010, n. 19510).
Già questa circostanza permette di ritenere che il procuratore di fosse munito di regolare CP_4
procura al momento della costituzione in giudizio e ciò rende superflua ogni indagine circa la validità
della seconda procura censurata dall'appellante, non imponendosi, in ogni caso, la necessità di rinnovazione della procura alle liti, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale “ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del
2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi
afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di
verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito
anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura
viziata” (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/11/2019, n. 29802).
Va altresì osservato che i Sigg.ri e hanno prestato acquiescenza alla sentenza di primo CP_1 CP_2
grado che ha dichiarato il loro difetto di legittimazione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto e alla pronuncia sulle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita, per cui sulla questione di legittimazione deve considerarsi maturato il giudicato.
Poiché neppure l'appellato ha contestato tale statuizione, i motivi di impugnazione incidentale correlati (primo e secondo) devono considerarsi formulati nei soli confronti della società . CP_5
Nel merito, per motivi di ordine logico il primo motivo di appello incidentale richiede una disamina prioritaria rispetto all'appello principale, in quanto esso è formulato per chiedere, in sostanza,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., al cui accoglimento conseguirebbe pagina 7 di 14 l'assorbimento, per implicito rigetto, dell'appello principale, che presuppone invece la risoluzione del contratto per inadempimento di e la conseguente responsabilità per danni della società CP_4
appellante incidentale.
Ciò posto, il suddetto primo motivo di appello incidentale è infondato.
Premesso che il mancato versamento da parte di alla mutuataria del denaro necessario al CP_4
pagamento delle rate a partire dal 2022, alla luce delle difese svolte dalle parti, deve ritenersi fatto non contestato, l'accollo è, secondo l'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, regolato dallo schema generale della stipulazione a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e consente al debitore-
stipulante e all'assuntore-promittente di attribuire un diritto al creditore senza la sua partecipazione alla stipulazione (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/12/2021, n. 38225).
L'adesione del creditore non è, in tal senso, elemento costitutivo della fattispecie, ma vale a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e da ciò consegue, in applicazione dell'art. 1411, comma 3
c.c., che l'obbligazione assunta dall'accollante, salvo patto contrario, rimane a beneficio dell'accollato.
Nel caso di specie, deve ritenersi che tale volontà contraria all'operatività del comma 3 dell'art. 1411
c.c. non sia stata espressa, in quanto è provato che dopo il rifiuto della banca ad aderire all'accollo
(cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado di parte ) sia comunque rimasta CP_5 CP_4
[.. obbligata a liberare la controparte del peso economico del mutuo tramite il rimborso diretto a delle rate di mutuo che continuavano, formalmente, a gravare sulla stessa. CP_5
Ciò è dimostrato dalla documentazione contabile versata in atti (cfr. all. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata), dalla quale si evince che in data 23.12.21 ha versato sul conto corrente CP_4
intestato alla società la somma di € 4.808,08, pari alla rata di mutuo pagata da CP_5 CP_5
in data 27.12.2021, contegno evidentemente incompatibile con l'asserita essenzialità
dell'accettazione dell'accollo da parte dell'istituto di credito, anzi prova che le parti hanno voluto mantenere l'accollo a livello dei rapporti interni.
La mancata adesione da parte dell'istituto di credito all'accollo non costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., essendosi CP_4
obbligata al pagamento integrale del prezzo della compravendita e dunque alla liberazione della pagina 8 di 14 venditrice Il dagli obblighi nascenti dal mutuo. Del resto, versare periodicamente alla banca CP_5
le rate oppure fornire a la provvista corrispondente sono prestazioni sostanzialmente CP_5
equivalenti e quindi non costituivano una modalità di adempimento più onerosa per il debitore.
In merito poi alla denunciata mancanza di buona fede della parte alienante, asseritamente responsabile di un aggravamento del danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c. in seguito alla maturazione degli interessi di mora sulle rate di mutuo non pagate regolarmente, il principio di buona fede e correttezza che anima la norma citata non può estendersi a tal punto da esigere al creditore di accantonare delle somme, quand'anche ricevute dal proprio debitore in esecuzione del contratto, per far fronte alle conseguenze degli eventuali inadempimenti di quest'ultimo.
L'accollo dei costi del mutuo era infatti oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico di che non poteva, per il solo fatto di aver versato in contanti parte del prezzo, fare CP_4
affidamento sul patrimonio del proprio creditore per l'estinzione delle rate di mutuo che formalmente continuavano a gravare sul contraente mutuatario, in violazione del principio di responsabilità
patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Quanto poi alla mancata iscrizione di ipoteca legale a garanzia del saldo del prezzo da parte della società venditrice, tale circostanza è irrilevante dal momento che, anche se non vi fosse stata rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, l'ipoteca giudiziale di Artecasa S.r.l. sarebbe stata ugualmente iscritta,
pur assumendo un grado inferiore, con conseguente necessità della sua cancellazione a seguito della retrocessione della proprietà in favore di . CP_5
Come si accennava, ha sollevato un unico motivo di appello;
esso risulta infondato. CP_5
In diritto, è bene osservare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell'emissione di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno “è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso
causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario,
ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi
per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo
giudizio”. (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 12/10/2022, n. 29862).
Al tempo stesso, per ottenere una condanna generica non è sufficiente, come pare suggerire la tesi degli appellanti principali, la prospettazione di qualsiasi pregiudizio anche solo astrattamente pagina 9 di 14 riconducibile all'evento dannoso, ma è necessaria la dimostrazione in concreto della sussistenza, nell'an, delle suddette conseguenze pregiudizievoli, seppur secondo un canone probatorio attenuato definito quale accertamento di probabilità o verosimiglianza.
Nel caso di specie, accertato l'inadempimento di gli appellanti si sono limitati alla mera CP_4
prospettazione in astratto dei pregiudizi oggetto del motivo di impugnazione, senza dimostrarne in alcun modo la sussistenza nell'an, nemmeno in termini di probabilità, che anzi è da escludere alla luce del materiale probatorio in atti.
In primis, quanto al danno all'affidabilità finanziaria, gli appellanti hanno richiamato una rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla quale si evince la sola annotazione dell'operazione di mutuo nella categoria “rischi a scadenza”, che nel linguaggio tecnico è categoria generale utilizzata per indicare le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente intestate al soggetto rilevato (ad esempio, contratti di mutuo o leasing).
L'inclusione del rapporto in tale categoria è dunque circostanza neutra, che prende semplicemente atto della presenza di un finanziamento e non intende comunicare ai terzi un particolare stato di sofferenza del soggetto rilevato.
Inoltre, è il caso di notare che la stessa annotazione riporta, nella voce “Stato Rapporto”, la classificazione del rapporto quale “rapporto non contestato – crediti diversi da scaduti e sconfinanti”,
il che significa che, al netto dello sconfinamento, nell'utilizzo della somma mutuata rispetto all'ammontare prestabilito dal contratto la solvibilità del debitore non è stata in realtà posta in discussione da parte dell'istituto di credito, che non ha dunque sollevato alcuna contestazione al mutuatario.
Inoltre gli appellanti non hanno allegato, né tantomeno dimostrato, la sussistenza di una lesione alla propria immagine imprenditoriale o un danno dal punto di vista finanziario, ad esempio per impedimento all'accesso al credito, causalmente riconducibili all'iscrizione presso la Centrale Rischi.
Per quanto riguarda, poi, l'asserito danno da mancata disponibilità dell'immobile, anche questo non può considerarsi dimostrato nell'an, neanche in via probabilistica.
In punto di diritto, secondo l'ormai costante interpretazione della giurisprudenza maggioritaria la liquidazione del danno da mancata disponibilità di un immobile richiede a colui che lo richiede “di
pagina 10 di 14 provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se
egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (si veda, fra le altre, Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 09/10/2020, n. 21835).
Nel caso di specie non può ritenersi dimostrato che gli appellanti avrebbero reso in qualche modo produttivo l'immobile compravenduto.
Ciò è escluso, innanzitutto, dallo stato in cui versava parte dell'immobile, costituito da interi fabbricati fatiscenti privi di rendite catastali, terreni privi di reddito domenicale e agrario e porzioni di terreno a destinazione agricola in gran parte coperte da boschi, come allegato dagli stessi appellanti in atto di citazione in appello, e quindi di fatto inutilizzabili.
Né è stata dimostrata la presenza di alcuna effettiva intenzione di sfruttamento economico di tali beni,
che, stando alle allegazioni delle parti, sono rimasti nello stato sopra descritto fin dall'acquisto da parte de , avvenuto nel 2007. CP_5
Inoltre, quanto alla circostanza per cui la società poteva usufruire dei benefici fiscali per CP_5
la ristrutturazione degli immobili, questa è rimasta un'evenienza puramente ipotetica, non essendo provata l'effettiva esistenza dell'asserito progetto per la ristrutturazione degli immobili oggetto del contratto.
Né sul punto gli appellanti in via principale possono giovarsi del principio di non contestazione ex art
115 c.p.c.: con il proprio ricorso ex art. 702 bis c.p.c. questi hanno allegato la presenza di un danno da mancata fruizione dei bonus edilizi per la ristrutturazione degli immobili e ha fin da CP_4
subito, nella propria comparsa di costituzione, contestato la sussistenza di tale danno, per cui era certamente onere degli appellanti in via principale darne la prova, seppure secondo il regime attenuato di verosimiglianza cui si è fatto sopra riferimento.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riguardo alle dedotte censure di violazione delle norme giuridiche richiamate da si CP_4
osserva innanzitutto che il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c deve ritenersi violato, oltre che nei casi di omessa pronuncia, qualora la statuizione esorbiti dai confini tracciati dalle domande o eccezioni proposte dalle parti, incorrendo nei vizi di ultrapetizione (qualora pagina 11 di 14 il giudice ampli indebitamente il thema decidendum), o extrapetizione, qualora egli emetta una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/06/2024, n. 17364; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
25/06/2024, n. 17473).
Per il resto il giudice è libero, entro i limiti appena menzionati, di modulare le proprie pronunce in modo da meglio adattarle alla fattispecie concreta, purché queste assicurino l'effettiva assegnazione del bene della vita richiesto dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie parte attrice in primo grado aveva chiesto che l'immobile venisse restituito libero dall'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl in data 21/04/2022 al reg. gen. n. 11592 e al reg. part. 1545 nonché di “accertare che è tenuta a restituire alla ricorrente CP_4 Controparte_5
tutte le somme che quest'ultima dovesse sborsare per la liberazione dell'immobile
[...]
dalla detta ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl e/o da altre garanzie reali e/o vincoli
gravanti sull'immobile stesso in data successiva alla trascrizione del contratto di compravendita”.
La pronuncia censurata, premesso che l'immobile compravenduto deve essere restituito libero da gravami, ovvero nella stessa condizione in cui si trovava al momento della vendita, ha risposto puntualmente a tali domande in quanto ha assicurato che Il ottenga la refusione dei costi CP_5
da sostenere per la liberazione dell'immobile compravenduto dall'iscrizione ipotecaria effettuata da
Artecasa S.r.l., creditore di ed è dunque, in tal senso, pienamente rispettosa dal principio CP_4
della domanda.
Dare la facoltà a di trattenere dal prezzo di compravendita quanto necessario per CP_5
estinguere l'ipoteca equivale ad una condanna in futuro del debitore;
va poi osservato la stessa CP_4
ha chiesto, in primo grado, la restituzione delle somme pagate al rogito “dedotte le spese per la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Artecasa SA Srl in data 21/04/2022, mediante
l'utilizzo della provvista qui richiesta (…) Ovviamente l'ordine del Giudice dovrà essere coerente con la retrocessione del bene a spese dei ricorrenti, e la cancellazione dell'ipoteca con i soldi che i ricorrenti devono restituire alla convenuta”.
Né si può ritenere che rimanga priva di tutela nei confronti della propria creditrice per CP_4
effetto della condanna in via alternativa, posto che l'art. 1287 c.c. prevede che il debitore di pagina 12 di 14 un'obbligazione alternativa che, come nel caso di specie, debba subire la scelta da parte del creditore possa, in caso di inerzia di quest'ultimo, diffidarlo a compiere la scelta entro un termine, il cui mancato rispetto consente al debitore di esercitare egli stesso la scelta.
Infine, appare inconferente il riferimento operato da alla norma di cui all'art. 116 c.p.c., CP_4
la cui violazione implica l'allegazione di un'errata oppure omessa applicazione delle regole e dei principi che governano la valutazione e l'apprezzamento delle prove da parte del giudice, mentre con il presente motivo di impugnazione lamenta, in sostanza, un errato utilizzo da parte del CP_4
giudice di prime cure del proprio potere decisorio, aspetto che non attiene alla valutazione del materiale probatorio versato in atti.
Anche il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
Innanzitutto, per i motivi già esposti in precedenza, il contratto di compravendita è stato correttamente risolto per inadempimento di e non per impossibilità sopravvenuta non imputabile al CP_4
debitore ex art. 1256 c.c.
Inoltre, deve ritenersi dimostrata nell'an l'esistenza dei maggiori interessi di mora lamentati dalla società (sebbene questi non siano stati esattamente quantificati dai richiedenti), secondo CP_5
i canoni interpretativi già menzionati, legittimando la pronuncia di condanna generica ex art 278 c.p.c emessa dal giudice di prime cure.
Come già chiarito, infatti, non è contestato che abbia omesso il pagamento nei termini CP_5
delle rate del mutuo acceso presso il proprio istituto di credito a partire dall'anno 2022, ed è dunque più che probabile che la società non abbia potuto far fronte al pagamento delle relative CP_5
rate e che siano dunque maturati degli interessi di mora, vista anche la situazione di illiquidità della società mutuataria riconosciuta dalla stessa CP_4
Ciò, d'altronde, pare confermato dalla documentazione relativa alla segnalazione presso la centrale
Rischi relativa al mutuo acceso dalla società (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado di parte CP_5
), dalla quale si evince uno sforamento del credito utilizzato dalla società rispetto a quello CP_5
accordato, che con ogni probabilità è dovuto ad un ritardo nel pagamento delle rate di mutuo e quindi alla maturazione dei maggiori interessi di mora lamentati dagli appellanti principali.
pagina 13 di 14 Infine, va precisato che la condanna generica al pagamento degli interessi di mora non si pone in contraddizione con il fatto che non sia stata accolta la richiesta di provvisionale ex art. 278 comma 2
c.p.c., posto che lo scopo della provvisionale è proprio quello di liquidare, in caso di condanna generica, l'eventuale parte di danno per cui si ritiene certa la prova anche nel quantum, ipotesi che però non ricorre nel caso di specie, non avendo gli appellanti in via principale fornito alcuna prova utile a tal fine.
Il quarto motivo di appello incidentale è stato formulato in subordine all'accoglimento di almeno uno degli altri motivi di appello incidentale, che tuttavia sono stati tutti rigettati, per cui lo stesso non necessita di disamina.
Data la reiezione tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale, le spese devono essere compensate per reciproca soccombenza delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, a carico sia degli appellanti principali che dell'appellante incidentale.
Perugia, 11.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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