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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4140/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4140/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. RD CI, sono comparsi: l'avv. MILANA MAURIZIO per parte ricorrente Parte_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale.
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
RD CI
pagina 1 di 4 N. R.G. 4140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4140/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MILANA MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere lavoratrice dipendente della CP_3
resistente con mansioni impiegatizie e orario lavorativo articolato su cinque giorni settimanali, rileva che, al momento del passaggio al nuovo datore di lavoro (odierna resistente), la stessa azienda, pur continuando a “pesare” le proprie giornate di lavoro pagina 2 di 4 attribuendo un valore di 1,2 (mentre gli operatori, con orario articolato su sei giorni settimanali, avevano un valore corrispondente a 1), avrebbe errato nell'attribuzione delle giornate di ferie per turno coincidente con giorno festivo, valutandolo pari ad 1 e non a 1,2.
Alla luce delle suesposte allegazioni, chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni «accerti e dichiari il diritto a vedersi riconosciuto il riposo compensativo di 1,2 nei mesi nei quali il giorno festivo sia coincidente con la domenica
o il giorno di riposo e per l'effetto, in tesi, condanni la resistente a incrementare il saldo ferie di 0,6 giorni, in ipotesi condanni la stessa al ristoro economico pari a 43,08 euro (60% della giornata lavorativa)».
Parte resistente non si costituiva, pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace.
Nel merito, risulta documentato che, effettivamente, il datore di lavoro abbia detratto, in caso di ferie godute dalla ricorrente un valore pari a 1,2 giornate per ogni giorno di ferie usufruito, mentre nelle tre occasioni in cui la ricorrente ha svolto attività di lavoro in giornata festiva, le abbia accreditato, nel monte ferie, giornate valutate con importo 1 (cfr., 1 e 2, fasc. ricorrente).
La condotta risulta sicuramente incongrua, in quanto comporta la valutazione di una componente unitaria (la giornata di ferie) con due valori diversi, a seconda che la stessa sia fruita, ovvero riconosciuta in aumento ai sensi della contrattazione collettiva di settore (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
Peraltro, è la stessa resistente a riconoscere la non corretta gestione del CP_3
monte ferie, nel momento in cui, in sede di accordo sindacale, riconosce espressamente il diritto azionato in questa sede, in relazione al periodo successivo al giugno 2023.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con la condanna di parte resistente ad incrementare il saldo ferie della ricorrente di un valore pari a 0,60.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della mancata effettuazione della fase di trattazione e istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
incrementare il monte ore della sig.ra di un importo pari a 0.60 Parte_1
giornate di ferie;
B) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 670,00 per compensi, euro 21,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ove richiesta in atti
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
RD CI
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4140/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. RD CI, sono comparsi: l'avv. MILANA MAURIZIO per parte ricorrente Parte_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica CP_2 professionale.
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia di parte resistente e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
RD CI
pagina 1 di 4 N. R.G. 4140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4140/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MILANA MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere lavoratrice dipendente della CP_3
resistente con mansioni impiegatizie e orario lavorativo articolato su cinque giorni settimanali, rileva che, al momento del passaggio al nuovo datore di lavoro (odierna resistente), la stessa azienda, pur continuando a “pesare” le proprie giornate di lavoro pagina 2 di 4 attribuendo un valore di 1,2 (mentre gli operatori, con orario articolato su sei giorni settimanali, avevano un valore corrispondente a 1), avrebbe errato nell'attribuzione delle giornate di ferie per turno coincidente con giorno festivo, valutandolo pari ad 1 e non a 1,2.
Alla luce delle suesposte allegazioni, chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni «accerti e dichiari il diritto a vedersi riconosciuto il riposo compensativo di 1,2 nei mesi nei quali il giorno festivo sia coincidente con la domenica
o il giorno di riposo e per l'effetto, in tesi, condanni la resistente a incrementare il saldo ferie di 0,6 giorni, in ipotesi condanni la stessa al ristoro economico pari a 43,08 euro (60% della giornata lavorativa)».
Parte resistente non si costituiva, pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace.
Nel merito, risulta documentato che, effettivamente, il datore di lavoro abbia detratto, in caso di ferie godute dalla ricorrente un valore pari a 1,2 giornate per ogni giorno di ferie usufruito, mentre nelle tre occasioni in cui la ricorrente ha svolto attività di lavoro in giornata festiva, le abbia accreditato, nel monte ferie, giornate valutate con importo 1 (cfr., 1 e 2, fasc. ricorrente).
La condotta risulta sicuramente incongrua, in quanto comporta la valutazione di una componente unitaria (la giornata di ferie) con due valori diversi, a seconda che la stessa sia fruita, ovvero riconosciuta in aumento ai sensi della contrattazione collettiva di settore (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
Peraltro, è la stessa resistente a riconoscere la non corretta gestione del CP_3
monte ferie, nel momento in cui, in sede di accordo sindacale, riconosce espressamente il diritto azionato in questa sede, in relazione al periodo successivo al giugno 2023.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con la condanna di parte resistente ad incrementare il saldo ferie della ricorrente di un valore pari a 0,60.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della mancata effettuazione della fase di trattazione e istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
incrementare il monte ore della sig.ra di un importo pari a 0.60 Parte_1
giornate di ferie;
B) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 670,00 per compensi, euro 21,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ove richiesta in atti
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
RD CI
pagina 4 di 4