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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3760 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Caserta, giusta procura in atti;
Appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppina Letizia (C.F. ; C.F._3
Appellato - Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2238 pubblicata il 29.6.2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza del
18.4.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 7.4.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 3.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 deducendo: - di essere proprietario dell'appartamento sito in Parte_2
Castelvolturno alla Via Cosenza, 6; - che tale immobile confinava con il complesso immobiliare di proprietà del sig. ; - che quest'ultimo nel corso degli Parte_2 anni aveva utilizzato ed utilizza la sua proprietà per il ricovero di animali - in particolare bufale – tenuti in un recinto coperto da una tettoia ed adibito a mangiatoia;
- che l'attività condotta dal sig. produceva grave Parte_2 nocumento all'attore a causa delle immissioni di rumori e odori che derivavano dall'attività di allevamento di bovini attigua alla sua proprietà. L'attore, pertanto, chiedeva accertarsi l'esistenza di immissioni intollerabili, la legittimità delle opere edilizie del convenuto e la funzionalità della vasca di raccolta dei liquami, al fine di ottenere la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti anche in considerazione della diminuzione di valore dell'immobile.
Si costituiva in giudizio eccependo: - la nullità dell'atto di citazione Parte_2 per indeterminatezza della domanda limitata alla sua quantificazione in corso di causa;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento della legittimità urbanistica delle opere edilizie per essere competente il Giudice
Amministrativo; - nel merito contestava la domanda eccependo il criterio di priorità;
- che l'immobile ove si svolgeva l'attività di allevamento di bestiame era stato costruito ante 1967 e condonato in data 30/09/1986 la cui pratica era stata successivamente integrata il 21/02/2011, per cui tutte le opere erano state regolarmente edificate;
- la insussistenza del danno alla salute lamentato dall'attore.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
2238, pubblicata il 29.6.2021 rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite. In motivazione, affermava il giudice di primo grado preliminarmente che le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta fossero infondate in quanto la domanda era sufficientemente determinata in termini di petitum e di causa petendi, qualificandola come domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in ragione della denunciata intollerabilità delle propagazioni di rumori e odori provenienti dal fondo limitrofo. Tale richiesta di accertamento della legittimità delle opere edilizie e della funzionalità della vasca di raccolta dei liquami risultava volta alla verifica pagina 2 di 15 dell'incidenza di tali accertamenti sulle stesse propagazioni ritenute intollerabili.
Non risultava, inoltre, carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria non essendo richiesta pronuncia con efficacia di giudicato sulla legittimità delle opere edilizie;
la materia extracontrattuale, come nel caso di specie, non era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito sosteneva che:- la fattispecie illecita andava ricompresa nell'alveo delle norme di cui agli artt. 844 c.c. e 2043 c.c.; -
l'attività del consulente tecnico d'ufficio si svolgeva al di fuori delle coordinate assegnate dal giudice ma che per il principio di economia processuale venivano tenuti in considerazione detti rilievi per fini decisori;
- in conformità alla normativa applicabile ed in considerazione dell'azienda e dalle risultanze di ctu, le immissioni odorose superavano la soglia di tollerabilità consentita;
- la domanda attorea avendo ad oggetto il ristoro economico per il deprezzamento del bene immobile di sua proprietà, in conseguenza di tali immissioni, non poteva essere accolta poiché
l'attore non aveva allegato la sua volontà di alienare lo stesso;
- oltretutto in ordine al deprezzamento (del 75%) la preesistenza dell'allevamento di bufale rispetto alla costruzione dell'immobile non era parametrata su un prima ed un dopo rispetto alle immissioni;
- la domanda avente ad oggetto danni alla salute ex art. 2059 c.c. si intendeva rinunciata (come da precisazioni nelle note ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) ed oltretutto in ogni caso il molestato non aveva concretamente provato l'effettiva nocività per la sua salute.
B. Giudizio d'appello ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Parte_1
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, l'erronea valutazione degli atti di causa, nonché
l'errata e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043, 2059 c.c.. In dettaglio, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto insussistente il danno sulla base della preesistenza dell'allevamento di bestiame rispetto alla costruzione dell'immobile. L'appellante, infatti, ha acquistato l'immobile anche con la certezza che le opere abusive realizzate sarebbero state abbattute. Peraltro, aggiunge, l'illecito si è palesato non solo con la costruzione di dette struttura ma anche dall'inosservanza dell'ordine dell'Autorità amministrativa che ha sancito l'illegittimità di dette opere e della loro non sanabilità.
pagina 3 di 15 Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda, poiché, l'attore non ha dichiarato la sua intenzione a vendere l'immobile. Con il richiamo ad una recente giurisprudenza, l'appellante sostiene che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto riconoscere l'illecito e determinare il risarcimento del danno non limitatamente alla sola riduzione del valore dell'immobile.
Con il secondo motivo d'appello censura la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui evince la rinuncia alla domanda relativa al danno alla salute.
Riportandosi ai propri scritti difensivi asserisce che tale rinuncia non sia mai stata formulata e si duole, inoltre, del mancato utilizzo del criterio equitativo da parte del
Tribunale per la determinazione e quantificazione del danno;
censurando inoltre sul punto il comportamento del CTU per aver oltrepassato i limiti del mandato conferito.
Con il terzo motivo di gravame chiede la liquidazione delle spese e degli onorari di lite.
L'appellante, così conclude: “Confermare la sentenza quanto alle seguenti circostanze:
a) esistenza di immissioni nella proprietà del sig. e la loro Parte_1 eccedenza ai limiti di tollerabilità; a) l'illegittimità delle opere edilizie sul suolo di proprietà del sig. e l'incidenza, in proporzione, sulla quantità delle Parte_2 immissioni;
b) l'illegittimità e la funzionalità della vasca di raccolta di liquami posizionata accanto alle opere edilizie e e della sua incidenza sulle immissioni nel fondo attiguo. E di conseguenza: 1) condannare il sig. res.te in Parte_2
Castelvolturno alla via Matera, 953 al risarcimento del danno ex art. 2043, 2059 c.c. nella somma non inferiore ad € 100.000,00 (centomila) o nella diversa somma che il
Tribunale riterrà equa;
2) con vittoria di spese di lite e competenze del presente grado di giudizio.”
Si costituisce proponendo appello incidentale tempestivo. Parte_2
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
e 348 bis c.p.c..
pagina 4 di 15 Deduce in ordine alla prima doglianza mossa dall'appellante:- che questi non ha prodotto alcuna documentazione atta a fornire la prova delle presunte immissioni di odore e rumore lamentate, demandando erroneamente l'accertamento dei fatti al consulente tecnico d'ufficio, non potendo utilizzarsi i rilievi del perito d'ufficio per sottrarsi all'onere della prova;
- di concordare con la pronuncia del Tribunale quando rileva una condotta oltre i limiti del proprio mandato in capo al ctu, ma che ritiene di poter considerare gli esiti dell'attività peritale nei limiti di quanto accertato, di quanto utile per la decisione e di quanto conforme all'incarico comunque affidato dal giudice istruttore;
- che le immissioni superiori alla normale tollerabilità non generano un danno in re ipsa ma necessitano di essere provati dal danneggiato;
- che l'appellante circoscrive il thema decidendum con la domanda risarcitoria connessa alla mera diminuzione del valore dell'immobile di sua proprietà e ai presunti danni alla salute patiti, sul quale il Giudice di prime cure incardina il concetto di svalutazione dell'immobile richiamando il concetto di prima e dopo;
- erroneamente l'appellante trasla tale concetto pocanzi individuato, sul piano della regolarità edilizia, in parte ammettendo che la turbativa fosse preesistente, per poi ancorare il suo danno ad una sua aspettativa (abbattimento delle opere abusive); -oltretutto che la proprietà dell'appellante probabilmente viola le distanze minime imposte per legge rispetto all'azienda agricola;
- che vi è stato un ridimensionamento delle turbative lamentate in quanto metà dei capi di bestiame sono stati abbattuti;
- nessun danno da svalutazione, legato a fattori transitori può essere risarcito in assenza di alienazione del bene, poiché quel medesimo fattore potrebbe non essere più attuale all'atto della vendita o potrebbe avere assunto connotazioni tali da ridimensionare il risarcimento preteso e/o ottenuto.
In ordine poi alla seconda doglianza mossa dall'appellante l'appellato deduce: - che non è stato dimostrato il danno alla salute lamentato dall'appellante, essendo corretta la motivazione del Giudice di prime cure, nella parte in cui sostiene che il danno patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. per violazione del diritto costituzionalmente protetto alla salute, non può configurarsi quale danno non patrimoniale in re ipsa ( accertamento del superamento della soglia di tollerabilità per ritenere accertato il danno), ma necessita di una prova in concreto in ordine all' effettiva nocività alla salute delle immissioni ed il danno subito.
pagina 5 di 15 Ed ancora osserva che: - non vi è un piano di zonizzazione acustica nel Comune di
Castel Volturno (CE) da cui evincere il valore limite oltre il quale si ritengano violate le disposizioni vigenti;
- la compensazione delle spese di lite sul presupposto dell'accertata esistenza delle immissioni olfattive intollerabili non sia condivisibile.
In particolare, contesta l'applicabilità della normativa regionale in materia di allevamento, quando invece, il Giudice di prime cure richiama l'art. 2043 c.c. nel cui alveo fa rientrare la fattispecie in esame, ovvero allorquando le immissioni dall'altrui fondo superino i limiti della normale tollerabilità. Il tribunale desume, invece,
l'illecito dalla valutazione della dimensione dell'azienda e dalla diretta percezione del tecnico mentre l'onere probatorio di cui alla norma citata deve fondarsi su elementi certi ed inconfutabili. In ogni caso afferma che l'azienda bufalina si sia notevolmente ridimenzionata per effetto dell'abbattimento di diversi capi di bestiame (come indicato anche nelle comparse conclusionali) mentre in ordine al secondo elemento, il ctu si è affidato al proprio olfatto non operando, dunque, alcuna valutazione scientifica.
Sulla scorta di quanto dedotto, parte appellata, così concludeva: “in via preliminare, pronunciare ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la Sentenza n. 2238/2021 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
[...]
C.V., G.U. Dott.ssa Flavia Bonelli e depositata in Cancelleria in data 29.06.2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art.
54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134.
Gradatamente: - rigettare l'appello così come proposto dal sig. Parte_1 poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, limitatamente al respingimento delle domande attoree. In via incidentale, chiede che la sentenza di primo grado venga riformata nella parte in cui il primo Giudice afferma quanto segue: “è chiaramente emerso dagli accertamenti peritali che si sono rilevati effluvi sgradevoli provenienti dal vicino allevamento di bufale”. In particolare, si chiede modificare la Sentenza n. 2238/2021, - emessa dal
Tribunale di Santa Maria C.V., G.U. Dott.ssa Flavia Bonelli e depositata in Cancelleria in data 29.06.2021 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese e
pagina 6 di 15 compensi del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.PA come per legge.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa degli appellanti e da quella degli appellati per l'udienza dell'8.4.2025, dette parti, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivamente prodotti, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione.
Quindi, con ordinanza datata al 12.4.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 14.4.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione pagina 7 di 15 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellante incidentale anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 15 Correttamente inquadrata la domanda avanzata dall'attore nei disposti normativi di cui agli art. 844 c.c. sulle c.d. immissioni intollerabili e 2043 c.c., infondata appare la doglianza dell'appellante in ordine alla erronea dichiarazione di insussistenza del danno sulla base della preesistenza dell'allevamento di bestiame rispetto alla costruzione dell'immobile e della mancata dichiarazione dell'attore in primo grado della sua intenzione a vendere l'immobile.
Deve, infatti, ritenersi che correttamente è stata rigettata in primo grado per mancanza di prova del danno la richiesta attorea di ristoro economico per il deprezzamento del bene immobile di sua proprietà proprio in conseguenza delle immissioni intollerabili non avendo l'attore -odierno appellante- nemmeno allegato la volontà di alienare l'immobile successivamente all'inizio delle immissioni intollerabili, non potendo nemmeno evincersi un valore dell'immobile prime delle immissioni e dopo le stesse proprio in ragione della preesistenza dell'allevamento di bufale rispetto alla costruzione dell'immobile dell'attore.
Va, dunque, esclusa nel caso in esame la sussistenza di un danno patrimoniale per deprezzamento dell'immobile, conseguente alle immissioni de quibus, in ragione della mancata deduzione di specifiche circostanze atte a desumere un siffatto deprezzamento (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/11/2018 n.28742), come la volontà di alienazione del bene in questione.
Ed invero, la liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n.13288 del 2007).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata,
pagina 9 di 15 provare il danno nel suo preciso ammontare;
non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(Cass. n. 10607 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 20990 del 2011; Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 4310 del 2018).
Quanto alla doglianza dell'appellante inerente l'erronea pronunzia del Giudice di prime cure nella parte in cui evince dagli atti di causa la rinuncia alla domanda relativamente al danno alla salute, deve ritenersi che sebbene la stessa sia fondata non potendo ravvisarsi una rinunzia alla domanda nelle richieste formulate dall'attore nelle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. volte ad ottenere la “quantificazione dei danni con particolare riferimento alla diminuzione di valore e dei danni alla salute conseguenziali”, tuttavia deve ritenersi che corretta appare la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda articolata in primo grado dall'odierno appellante sia pure con motivazione da integrare in questa sede, mancando la prova in concreto del danno subito.
Va infatti condivisa la più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la necessità che il pregiudizio non patrimoniale debba essere comunque adeguatamente dimostrato, non potendosi ritenere la sussistenza in re ipsa del danno alla salute la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica e psichica - pur in presenza di risalente esposizione ad immissioni sonore o odorose intollerabili (cfr. Cass. n. 25820 del 2009).
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello alla salute, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del 2018).
Orbene, nella specie, non essendo stato né allegato in modo circostanziato e specifico, nell'atto introduttivo del giudizio, il quid del danno non patrimoniale, né fornita prova della sua compromissione per effetto delle immissioni di cui al presente giudizio va esclusa la sua risarcibilità.
Per tali ragioni, deve essere rigettato l'appello proposto con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze dell'appellante.
pagina 10 di 15
2. Appello incidentale
Quanto all'appello incidentale proposto da , deve osservarsi che Parte_2 sussiste carenza di interesse ad impugnare relativamente alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice afferma quanto segue: “è chiaramente emerso dagli accertamenti peritali che si sono rilevati effluvi sgradevoli provenienti dal vicino allevamento di bufale”, atteso il rigetto della domanda in primo grado confermato nella presente sede di appello.
Ed invero, “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata” (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 24 agosto 2022 n. 25311).
Fondato appare invece l'appello incidentale proposto da nella parte Parte_2 in cui si chiede riformare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente richiesta di condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.PA come per legge.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della pagina 11 di 15 controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo – “l'accertata esistenza di immissioni intollerabili giustifica tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite”– non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante incidentale. In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure appare criticabile sotto un duplice profilo: 1) sia per il riferimento alla “decisione in rito”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali (cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre); 2) sia per il riferimento alla “novità delle questioni poste a base” della decisione, cui pure fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che pure non ricorre nell'ipotesi in esame non essendo ravvisabile alcuna novità della decisione solo in rito non avendo, peraltro, il Giudice mai fatto menzione di alcuna specifica situazione connotata da tale assoluta eccezionalità.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai pagina 12 di 15 fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
L'appello incidentale proposto da è, dunque, fondato con riferimento Parte_2 alla mancata condanna, da parte del primo giudice, dell'attore in primo grado/odierno appellato al pagamento delle spese e dei compensi atteso il rigetto della domanda formulata in primo grado dall'attore odierno appellante.
Alla luce di quanto detto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riformata la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale proposto da comporta la condanna dell'appellante al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, in favore della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
pagina 13 di 15 In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 la sentenza n. 2238 pubblicata il 29.6.2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale dichiara tenuto e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , dei compensi professionali del
[...] Parte_2 primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.500,00, e del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.500,00, il tutto oltre pagina 14 di 15 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 3760 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniele Caserta, giusta procura in atti;
Appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppina Letizia (C.F. ; C.F._3
Appellato - Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2238 pubblicata il 29.6.2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza del
18.4.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 7.4.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 3.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 deducendo: - di essere proprietario dell'appartamento sito in Parte_2
Castelvolturno alla Via Cosenza, 6; - che tale immobile confinava con il complesso immobiliare di proprietà del sig. ; - che quest'ultimo nel corso degli Parte_2 anni aveva utilizzato ed utilizza la sua proprietà per il ricovero di animali - in particolare bufale – tenuti in un recinto coperto da una tettoia ed adibito a mangiatoia;
- che l'attività condotta dal sig. produceva grave Parte_2 nocumento all'attore a causa delle immissioni di rumori e odori che derivavano dall'attività di allevamento di bovini attigua alla sua proprietà. L'attore, pertanto, chiedeva accertarsi l'esistenza di immissioni intollerabili, la legittimità delle opere edilizie del convenuto e la funzionalità della vasca di raccolta dei liquami, al fine di ottenere la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti anche in considerazione della diminuzione di valore dell'immobile.
Si costituiva in giudizio eccependo: - la nullità dell'atto di citazione Parte_2 per indeterminatezza della domanda limitata alla sua quantificazione in corso di causa;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento della legittimità urbanistica delle opere edilizie per essere competente il Giudice
Amministrativo; - nel merito contestava la domanda eccependo il criterio di priorità;
- che l'immobile ove si svolgeva l'attività di allevamento di bestiame era stato costruito ante 1967 e condonato in data 30/09/1986 la cui pratica era stata successivamente integrata il 21/02/2011, per cui tutte le opere erano state regolarmente edificate;
- la insussistenza del danno alla salute lamentato dall'attore.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
2238, pubblicata il 29.6.2021 rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite. In motivazione, affermava il giudice di primo grado preliminarmente che le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta fossero infondate in quanto la domanda era sufficientemente determinata in termini di petitum e di causa petendi, qualificandola come domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in ragione della denunciata intollerabilità delle propagazioni di rumori e odori provenienti dal fondo limitrofo. Tale richiesta di accertamento della legittimità delle opere edilizie e della funzionalità della vasca di raccolta dei liquami risultava volta alla verifica pagina 2 di 15 dell'incidenza di tali accertamenti sulle stesse propagazioni ritenute intollerabili.
Non risultava, inoltre, carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria non essendo richiesta pronuncia con efficacia di giudicato sulla legittimità delle opere edilizie;
la materia extracontrattuale, come nel caso di specie, non era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito sosteneva che:- la fattispecie illecita andava ricompresa nell'alveo delle norme di cui agli artt. 844 c.c. e 2043 c.c.; -
l'attività del consulente tecnico d'ufficio si svolgeva al di fuori delle coordinate assegnate dal giudice ma che per il principio di economia processuale venivano tenuti in considerazione detti rilievi per fini decisori;
- in conformità alla normativa applicabile ed in considerazione dell'azienda e dalle risultanze di ctu, le immissioni odorose superavano la soglia di tollerabilità consentita;
- la domanda attorea avendo ad oggetto il ristoro economico per il deprezzamento del bene immobile di sua proprietà, in conseguenza di tali immissioni, non poteva essere accolta poiché
l'attore non aveva allegato la sua volontà di alienare lo stesso;
- oltretutto in ordine al deprezzamento (del 75%) la preesistenza dell'allevamento di bufale rispetto alla costruzione dell'immobile non era parametrata su un prima ed un dopo rispetto alle immissioni;
- la domanda avente ad oggetto danni alla salute ex art. 2059 c.c. si intendeva rinunciata (come da precisazioni nelle note ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) ed oltretutto in ogni caso il molestato non aveva concretamente provato l'effettiva nocività per la sua salute.
B. Giudizio d'appello ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Parte_1
Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, l'erronea valutazione degli atti di causa, nonché
l'errata e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043, 2059 c.c.. In dettaglio, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto insussistente il danno sulla base della preesistenza dell'allevamento di bestiame rispetto alla costruzione dell'immobile. L'appellante, infatti, ha acquistato l'immobile anche con la certezza che le opere abusive realizzate sarebbero state abbattute. Peraltro, aggiunge, l'illecito si è palesato non solo con la costruzione di dette struttura ma anche dall'inosservanza dell'ordine dell'Autorità amministrativa che ha sancito l'illegittimità di dette opere e della loro non sanabilità.
pagina 3 di 15 Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda, poiché, l'attore non ha dichiarato la sua intenzione a vendere l'immobile. Con il richiamo ad una recente giurisprudenza, l'appellante sostiene che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto riconoscere l'illecito e determinare il risarcimento del danno non limitatamente alla sola riduzione del valore dell'immobile.
Con il secondo motivo d'appello censura la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui evince la rinuncia alla domanda relativa al danno alla salute.
Riportandosi ai propri scritti difensivi asserisce che tale rinuncia non sia mai stata formulata e si duole, inoltre, del mancato utilizzo del criterio equitativo da parte del
Tribunale per la determinazione e quantificazione del danno;
censurando inoltre sul punto il comportamento del CTU per aver oltrepassato i limiti del mandato conferito.
Con il terzo motivo di gravame chiede la liquidazione delle spese e degli onorari di lite.
L'appellante, così conclude: “Confermare la sentenza quanto alle seguenti circostanze:
a) esistenza di immissioni nella proprietà del sig. e la loro Parte_1 eccedenza ai limiti di tollerabilità; a) l'illegittimità delle opere edilizie sul suolo di proprietà del sig. e l'incidenza, in proporzione, sulla quantità delle Parte_2 immissioni;
b) l'illegittimità e la funzionalità della vasca di raccolta di liquami posizionata accanto alle opere edilizie e e della sua incidenza sulle immissioni nel fondo attiguo. E di conseguenza: 1) condannare il sig. res.te in Parte_2
Castelvolturno alla via Matera, 953 al risarcimento del danno ex art. 2043, 2059 c.c. nella somma non inferiore ad € 100.000,00 (centomila) o nella diversa somma che il
Tribunale riterrà equa;
2) con vittoria di spese di lite e competenze del presente grado di giudizio.”
Si costituisce proponendo appello incidentale tempestivo. Parte_2
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
e 348 bis c.p.c..
pagina 4 di 15 Deduce in ordine alla prima doglianza mossa dall'appellante:- che questi non ha prodotto alcuna documentazione atta a fornire la prova delle presunte immissioni di odore e rumore lamentate, demandando erroneamente l'accertamento dei fatti al consulente tecnico d'ufficio, non potendo utilizzarsi i rilievi del perito d'ufficio per sottrarsi all'onere della prova;
- di concordare con la pronuncia del Tribunale quando rileva una condotta oltre i limiti del proprio mandato in capo al ctu, ma che ritiene di poter considerare gli esiti dell'attività peritale nei limiti di quanto accertato, di quanto utile per la decisione e di quanto conforme all'incarico comunque affidato dal giudice istruttore;
- che le immissioni superiori alla normale tollerabilità non generano un danno in re ipsa ma necessitano di essere provati dal danneggiato;
- che l'appellante circoscrive il thema decidendum con la domanda risarcitoria connessa alla mera diminuzione del valore dell'immobile di sua proprietà e ai presunti danni alla salute patiti, sul quale il Giudice di prime cure incardina il concetto di svalutazione dell'immobile richiamando il concetto di prima e dopo;
- erroneamente l'appellante trasla tale concetto pocanzi individuato, sul piano della regolarità edilizia, in parte ammettendo che la turbativa fosse preesistente, per poi ancorare il suo danno ad una sua aspettativa (abbattimento delle opere abusive); -oltretutto che la proprietà dell'appellante probabilmente viola le distanze minime imposte per legge rispetto all'azienda agricola;
- che vi è stato un ridimensionamento delle turbative lamentate in quanto metà dei capi di bestiame sono stati abbattuti;
- nessun danno da svalutazione, legato a fattori transitori può essere risarcito in assenza di alienazione del bene, poiché quel medesimo fattore potrebbe non essere più attuale all'atto della vendita o potrebbe avere assunto connotazioni tali da ridimensionare il risarcimento preteso e/o ottenuto.
In ordine poi alla seconda doglianza mossa dall'appellante l'appellato deduce: - che non è stato dimostrato il danno alla salute lamentato dall'appellante, essendo corretta la motivazione del Giudice di prime cure, nella parte in cui sostiene che il danno patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. per violazione del diritto costituzionalmente protetto alla salute, non può configurarsi quale danno non patrimoniale in re ipsa ( accertamento del superamento della soglia di tollerabilità per ritenere accertato il danno), ma necessita di una prova in concreto in ordine all' effettiva nocività alla salute delle immissioni ed il danno subito.
pagina 5 di 15 Ed ancora osserva che: - non vi è un piano di zonizzazione acustica nel Comune di
Castel Volturno (CE) da cui evincere il valore limite oltre il quale si ritengano violate le disposizioni vigenti;
- la compensazione delle spese di lite sul presupposto dell'accertata esistenza delle immissioni olfattive intollerabili non sia condivisibile.
In particolare, contesta l'applicabilità della normativa regionale in materia di allevamento, quando invece, il Giudice di prime cure richiama l'art. 2043 c.c. nel cui alveo fa rientrare la fattispecie in esame, ovvero allorquando le immissioni dall'altrui fondo superino i limiti della normale tollerabilità. Il tribunale desume, invece,
l'illecito dalla valutazione della dimensione dell'azienda e dalla diretta percezione del tecnico mentre l'onere probatorio di cui alla norma citata deve fondarsi su elementi certi ed inconfutabili. In ogni caso afferma che l'azienda bufalina si sia notevolmente ridimenzionata per effetto dell'abbattimento di diversi capi di bestiame (come indicato anche nelle comparse conclusionali) mentre in ordine al secondo elemento, il ctu si è affidato al proprio olfatto non operando, dunque, alcuna valutazione scientifica.
Sulla scorta di quanto dedotto, parte appellata, così concludeva: “in via preliminare, pronunciare ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la Sentenza n. 2238/2021 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
[...]
C.V., G.U. Dott.ssa Flavia Bonelli e depositata in Cancelleria in data 29.06.2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art.
54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134.
Gradatamente: - rigettare l'appello così come proposto dal sig. Parte_1 poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, limitatamente al respingimento delle domande attoree. In via incidentale, chiede che la sentenza di primo grado venga riformata nella parte in cui il primo Giudice afferma quanto segue: “è chiaramente emerso dagli accertamenti peritali che si sono rilevati effluvi sgradevoli provenienti dal vicino allevamento di bufale”. In particolare, si chiede modificare la Sentenza n. 2238/2021, - emessa dal
Tribunale di Santa Maria C.V., G.U. Dott.ssa Flavia Bonelli e depositata in Cancelleria in data 29.06.2021 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese e
pagina 6 di 15 compensi del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.PA come per legge.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa degli appellanti e da quella degli appellati per l'udienza dell'8.4.2025, dette parti, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivamente prodotti, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione.
Quindi, con ordinanza datata al 12.4.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 14.4.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione pagina 7 di 15 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellante incidentale anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 15 Correttamente inquadrata la domanda avanzata dall'attore nei disposti normativi di cui agli art. 844 c.c. sulle c.d. immissioni intollerabili e 2043 c.c., infondata appare la doglianza dell'appellante in ordine alla erronea dichiarazione di insussistenza del danno sulla base della preesistenza dell'allevamento di bestiame rispetto alla costruzione dell'immobile e della mancata dichiarazione dell'attore in primo grado della sua intenzione a vendere l'immobile.
Deve, infatti, ritenersi che correttamente è stata rigettata in primo grado per mancanza di prova del danno la richiesta attorea di ristoro economico per il deprezzamento del bene immobile di sua proprietà proprio in conseguenza delle immissioni intollerabili non avendo l'attore -odierno appellante- nemmeno allegato la volontà di alienare l'immobile successivamente all'inizio delle immissioni intollerabili, non potendo nemmeno evincersi un valore dell'immobile prime delle immissioni e dopo le stesse proprio in ragione della preesistenza dell'allevamento di bufale rispetto alla costruzione dell'immobile dell'attore.
Va, dunque, esclusa nel caso in esame la sussistenza di un danno patrimoniale per deprezzamento dell'immobile, conseguente alle immissioni de quibus, in ragione della mancata deduzione di specifiche circostanze atte a desumere un siffatto deprezzamento (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/11/2018 n.28742), come la volontà di alienazione del bene in questione.
Ed invero, la liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n.13288 del 2007).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata,
pagina 9 di 15 provare il danno nel suo preciso ammontare;
non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(Cass. n. 10607 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 20990 del 2011; Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 4310 del 2018).
Quanto alla doglianza dell'appellante inerente l'erronea pronunzia del Giudice di prime cure nella parte in cui evince dagli atti di causa la rinuncia alla domanda relativamente al danno alla salute, deve ritenersi che sebbene la stessa sia fondata non potendo ravvisarsi una rinunzia alla domanda nelle richieste formulate dall'attore nelle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. volte ad ottenere la “quantificazione dei danni con particolare riferimento alla diminuzione di valore e dei danni alla salute conseguenziali”, tuttavia deve ritenersi che corretta appare la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda articolata in primo grado dall'odierno appellante sia pure con motivazione da integrare in questa sede, mancando la prova in concreto del danno subito.
Va infatti condivisa la più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la necessità che il pregiudizio non patrimoniale debba essere comunque adeguatamente dimostrato, non potendosi ritenere la sussistenza in re ipsa del danno alla salute la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica e psichica - pur in presenza di risalente esposizione ad immissioni sonore o odorose intollerabili (cfr. Cass. n. 25820 del 2009).
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello alla salute, non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 2056 del 2018).
Orbene, nella specie, non essendo stato né allegato in modo circostanziato e specifico, nell'atto introduttivo del giudizio, il quid del danno non patrimoniale, né fornita prova della sua compromissione per effetto delle immissioni di cui al presente giudizio va esclusa la sua risarcibilità.
Per tali ragioni, deve essere rigettato l'appello proposto con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze dell'appellante.
pagina 10 di 15
2. Appello incidentale
Quanto all'appello incidentale proposto da , deve osservarsi che Parte_2 sussiste carenza di interesse ad impugnare relativamente alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice afferma quanto segue: “è chiaramente emerso dagli accertamenti peritali che si sono rilevati effluvi sgradevoli provenienti dal vicino allevamento di bufale”, atteso il rigetto della domanda in primo grado confermato nella presente sede di appello.
Ed invero, “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata” (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 24 agosto 2022 n. 25311).
Fondato appare invece l'appello incidentale proposto da nella parte Parte_2 in cui si chiede riformare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, con conseguente richiesta di condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.PA come per legge.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della pagina 11 di 15 controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo – “l'accertata esistenza di immissioni intollerabili giustifica tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite”– non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante incidentale. In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure appare criticabile sotto un duplice profilo: 1) sia per il riferimento alla “decisione in rito”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali (cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre); 2) sia per il riferimento alla “novità delle questioni poste a base” della decisione, cui pure fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che pure non ricorre nell'ipotesi in esame non essendo ravvisabile alcuna novità della decisione solo in rito non avendo, peraltro, il Giudice mai fatto menzione di alcuna specifica situazione connotata da tale assoluta eccezionalità.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai pagina 12 di 15 fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
L'appello incidentale proposto da è, dunque, fondato con riferimento Parte_2 alla mancata condanna, da parte del primo giudice, dell'attore in primo grado/odierno appellato al pagamento delle spese e dei compensi atteso il rigetto della domanda formulata in primo grado dall'attore odierno appellante.
Alla luce di quanto detto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riformata la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale proposto da comporta la condanna dell'appellante al Parte_2 pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, in favore della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
pagina 13 di 15 In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 la sentenza n. 2238 pubblicata il 29.6.2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale dichiara tenuto e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , dei compensi professionali del
[...] Parte_2 primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.500,00, e del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.500,00, il tutto oltre pagina 14 di 15 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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