Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2018, n. 12110
CASS
Sentenza 17 maggio 2018

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In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse; depongono in tal senso la formulazione letterale della norma – che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione.

In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata ai sindaci di una società per azioni per l'omessa segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dai ricorrenti, in considerazione del livello di qualificazione professionale che la carica che essi ricoprivano doveva far presumere).

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  • 4Collegio sindacale comunica a Consob tutte le irregolarità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2018, n. 12110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12110
Data del deposito : 17 maggio 2018

Testo completo