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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15821/2021 promossa da:
difeso dall'avv. IMPERIALE LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1
studio in via Luigi Cibrario 14 10144 Torino
ATTRICE contro
ARCH. Controparte_1 [...]
difeso dall'avv. SERRA BERNARDINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio CP_2
in VIA CABOTO, 35 10129 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art 2051 c.c. e per l'effetto CP_1
- Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 15.467,61 oltre alla refusione CP_1 delle spese sostenute così come documentalmente provate per un importo di € 765,50;
In subordine:
Condannare il predetto al risarcimento dei danni nella maggiore o minore somma CP_1
che si riterrà congrua in corso di causa.
1
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito, in via principale rigettare integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità in merito al fatto lesivo lamentato dalla signora è imputabile al Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi esposti nella narrativa e in diritto.
[...]
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda presentata in via principale, accertato ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa di parte attrice, ridurre l'importo del risarcimento richiesto da parte attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa;
se del caso, previo esperimento di idonea C.T.U. medico legale volta quantificare l'effettivo danno asseritamente subito da parte attrice e la corrispondenza tra luoghi e danno lamentato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.7.2021 ha chiesto il risarcimento del danno patito a Parte_1 seguito dell'incidente occorsole in data 01.07.2019 alle ore 19.30, quando, scendendo le scale del
Condominio ove è il suo alloggio al quarto piano, cadeva rovinosamente a terra inciampando su uno zerbino logoro posizionato in modo insidioso sul fondo dell'ultima rampa di scale.
Riportava frattura distale del radio con procurvazione dei frammenti e frattura del processo stiloideo dell'ulna, con confezionamento di gesso chiuso e prognosi di 30 giorni.
Ritenuto responsabile il Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed assolta la condizione di procedibilità della mediazione, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'ammontare di
€ 8.437,03 per danno strettamente biologico, con una personalizzazione del 50% e così di € 4.218,52 ed
€ 2.812,06 per danno morale e del danno patrimoniale in € 765,50.
Si è costituito il , che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
2 • La Compagnia assicuratrice del ha rifiutato l'indennizzo non ritenendo sussistere CP_1
alcun profilo di responsabilità a carico del;
CP_1
• la caduta dell'attrice è imputabile al caso fortuito per non aver la stessa prestato la dovuta attenzione alla presenza dello zerbino che non costituiva di per sé alcuna insidia;
• la pretesa risarcitoria è infondata anche nel quantum.
Ha chiesto quindi respingersi la domanda.
La causa –assegnata a vari Giudici che hanno via via cambiato Ufficio- è stata riassegnata a questo Giudice a novembre 2023. Istruita a mezzo escussione testi e CTU medico legale, è stata trattenuta in decisione in data 13.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Parte attrice ha sostenuto di essere caduta scendendo le scale del condominio dove risiede, a causa della presenza al fondo dell'ultima rampa, di uno zerbino logoro ed insidioso, nel quale era inciampata.
La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata confermata da Testimone_1
unico teste presente all'accaduto la quale ha riferito: io ero presente siamo uscite di casa io ho preso
[...]
l'ascensore è entrata un attimo in casa e, il tempo di scendere con l'ascensore, e è scivolata ed è caduta Pt_1 Pt_1 per terra. Io sono uscita dall'ascensore e l'ho vista cadere mentre scendeva le scale inciampando sullo zerbino … Lo zerbino era in fondo alle scale;
lo zerbino era appoggiato alla salita dei gradini….Lo zerbino è quello di colore rosso scuro
con forma a mezza luna che si trova sulle foto…. Non ricordo bene se quel giorno era proprio attaccato ai gradini come nelle foto o era spostato perché io ho soccorso la mia amica…. 4) Confermo che era rovinato ma non ho controllato se aveva l'antiscivolo.
Parte attrice ha assolto dunque all'onere che su di essa incombeva, di provare l'evento ed il nesso causale, e cioè di essere caduta inciampando sullo zerbino.
Dalla deposizione del teste e dalle fotografie in atti emerge che
- lo zerbino a mezza luna era al fondo della gradinata;
- la teste ha riferito che lo zerbino era rovinato; nella fotografia in atti è infatti visibile che il colore rosso è scolorito nella parte centrale, evidentemente più calpestata dai condomini;
- tuttavia la teste non ha dichiarato nulla di più specifico rispetto alle condizioni dello zerbino;
né emerge nella fotografia allegata, né soprattutto è stato mai addotto dall'attrice, che il tappetino presentasse buchi, rigonfiamenti, disconnessioni che possano aver provocato la perdita di equilibrio. Nella fotografia prodotta dall'attrice si nota che la parte superiore dello zerbino, benchè , come detto, scolorita, è omogenea e piatta.
3 - Il doc. 2 di parte attrice è una nota redatta dall'impresa di pulizia che suggerisce la sostituzione dello zerbino perché è un accumulo di polvere ed acari ed ostacola la pulizia e chiede di prendere in considerazione la sostituzione degli zerbini che sono posti esternamente al piano piloty che sono ormai in condizioni pessime a causa del tempo e dell'usura. Come evidente l'impresa di pulizia parla di degrado degli zerbini ma solo sotto sotto il profilo igienico;
anche riferendosi agli zerbini esterni al piano piloty – che pare in ogni caso siano altro rispetto a quello posto a fondo scale su cui la è caduta – riferisce che sono in pessime condizioni a Pt_1 causa del tempo e dell'usura, ma nulla viene detto sulla loro pericolosità a causa di disconessioni o rotture. In sostanza pare che il problema sollevato dall'impresa di pulizia sia che gli zerbini e dunque anche lo zerbino a fondo scale su cui è caduta la fossero vecchi e Pt_1
usurati, ma non rotti o disconnessi.
- Non si può ritenere sulla base di queste risultanze probatorie (foto, testimonianza e segnalazione della impresa di pulizia) che il tappetino pur scolorito e vecchio, fosse insidioso per la presenza di rigonfiamenti, buchi o comunque disconnessioni che possano aver provocato una perdita di equilibrio.
- Per completezza va evidenziato che non è stato mai dedotto, o vieppiù provato, che il tappetino fosse ripiegato, sollevato o posizionato in modo tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile.
- L'attrice non ha neanche sostenuto di essere scivolata sul tappetino ma ha riferito piuttosto nel suo atto introduttivo, di essere inciampata; la dinamica cioè non è stata ricostruita nel senso che, posato il piede sul tappetino al fondo dell'ultimo gradino, questo sia scivolato in avanti, facendo cadere la di schiena;
al contrario come più sopra riportato, la teste ha confermato Pt_1
che la inciampava nello zerbino. Pt_1
- In ogni caso non è neanche emerso che la parte inferiore dello zerbino fosse priva di antiscivolo: sul punto la teste non ha saputo riferire;
né questa circostanza emerge dalla fotografia prodotta in atti che mostra solo un fondo gommoso grigio, in parte più chiaro per scoloritura.
Si deve ritenere quindi che il tappetino non presentasse disconnessioni sulla parte superiore, salvo la irrilevante scoloritura del colore rosso;
mentre nulla è stato dedotto, né comunque provato in merito al fatto che il tappetino fosse mal posizionato. Né è stato tempestivamente dedotto nell'atto introduttivo che lo zerbino fosse privo di antiscivolo e che questa sarebbe stata la causa della caduta, ricostruita infatti dalla stessa attrice come inciampo e non come scivolamento.
Alla luce di questi rilievi non si può ritenere che lo zerbino posto al fondo della scalinata, rappresentasse un pericolo per chi scendeva le scale.
4 Va inoltre considerato che
- l'attrice abita nello stabile da 10 anni e quindi conosce perfettamente lo stato dei luoghi;
- la circostanza che il tappetino fosse scolorito dimostra che non era stato posizionato recentemente, ma che era lì da parecchio tempo;
circostanza questa riferita e documentalmente provata dalla stessa attrice, che quindi doveva essere ben consapevole della sua presenza.
- In ogni caso la presenza di uno zerbino al fondo della scalinata condominiale è fatto ordinario e frequente, avendo la evidente funzione di evitare che provenendo dall'esterno, i condomini apprestandosi a salire, possano sporcare i gradini.
Si deve concludere che lo zerbino, oggetto inerte, la cui presenza era ben nota all'attrice, non rappresentava in sé, per la sua conformazione, alcuna pericolosità per la condomina Pt_1
In merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c. si richiamano i seguenti principi di diritto:
- l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass.
2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. é onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, "ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo...."
(Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015); ed invero, "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., invero, "l'uso improprio o anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito" (Cass. 25838/2017) e, più in generale, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda
5 del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico
(Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017, tra le altre);
- come osservato da Cass. 20317/2005, invero, in tema di danni da cose in custodia, “il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno”.
Alla luce delle considerazioni in fatto e dei principi di diritto sopra chiariti si deve concludere che nel caso che ci occupa l'incidente in cui è incorsa la sia stato frutto del caso fortuito - e cioè il Pt_1
non aver la stessa prestato sufficiente attenzione alla presenza dello zerbino, scendendo le scale - e non
è stato invece causato dalla intrinseca pericolosità del bene in custodia del;
non sussiste CP_1 quindi alcuna responsabilità del in qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- viene applicata la riduzione al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto
D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1,680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale 5.077,00
Spese di CTU a carico della attrice soccombente
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro – in persona dell'AMMINISTRATORE pro
[...] Controparte_1
tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore Parte_1
di -, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 6.3.2024, a carico di parte attrice
Torino, 4/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15821/2021 promossa da:
difeso dall'avv. IMPERIALE LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1
studio in via Luigi Cibrario 14 10144 Torino
ATTRICE contro
ARCH. Controparte_1 [...]
difeso dall'avv. SERRA BERNARDINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio CP_2
in VIA CABOTO, 35 10129 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art 2051 c.c. e per l'effetto CP_1
- Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 15.467,61 oltre alla refusione CP_1 delle spese sostenute così come documentalmente provate per un importo di € 765,50;
In subordine:
Condannare il predetto al risarcimento dei danni nella maggiore o minore somma CP_1
che si riterrà congrua in corso di causa.
1
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito, in via principale rigettare integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità in merito al fatto lesivo lamentato dalla signora è imputabile al Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi esposti nella narrativa e in diritto.
[...]
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda presentata in via principale, accertato ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa di parte attrice, ridurre l'importo del risarcimento richiesto da parte attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa;
se del caso, previo esperimento di idonea C.T.U. medico legale volta quantificare l'effettivo danno asseritamente subito da parte attrice e la corrispondenza tra luoghi e danno lamentato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.7.2021 ha chiesto il risarcimento del danno patito a Parte_1 seguito dell'incidente occorsole in data 01.07.2019 alle ore 19.30, quando, scendendo le scale del
Condominio ove è il suo alloggio al quarto piano, cadeva rovinosamente a terra inciampando su uno zerbino logoro posizionato in modo insidioso sul fondo dell'ultima rampa di scale.
Riportava frattura distale del radio con procurvazione dei frammenti e frattura del processo stiloideo dell'ulna, con confezionamento di gesso chiuso e prognosi di 30 giorni.
Ritenuto responsabile il Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed assolta la condizione di procedibilità della mediazione, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'ammontare di
€ 8.437,03 per danno strettamente biologico, con una personalizzazione del 50% e così di € 4.218,52 ed
€ 2.812,06 per danno morale e del danno patrimoniale in € 765,50.
Si è costituito il , che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
2 • La Compagnia assicuratrice del ha rifiutato l'indennizzo non ritenendo sussistere CP_1
alcun profilo di responsabilità a carico del;
CP_1
• la caduta dell'attrice è imputabile al caso fortuito per non aver la stessa prestato la dovuta attenzione alla presenza dello zerbino che non costituiva di per sé alcuna insidia;
• la pretesa risarcitoria è infondata anche nel quantum.
Ha chiesto quindi respingersi la domanda.
La causa –assegnata a vari Giudici che hanno via via cambiato Ufficio- è stata riassegnata a questo Giudice a novembre 2023. Istruita a mezzo escussione testi e CTU medico legale, è stata trattenuta in decisione in data 13.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
********
Parte attrice ha sostenuto di essere caduta scendendo le scale del condominio dove risiede, a causa della presenza al fondo dell'ultima rampa, di uno zerbino logoro ed insidioso, nel quale era inciampata.
La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata confermata da Testimone_1
unico teste presente all'accaduto la quale ha riferito: io ero presente siamo uscite di casa io ho preso
[...]
l'ascensore è entrata un attimo in casa e, il tempo di scendere con l'ascensore, e è scivolata ed è caduta Pt_1 Pt_1 per terra. Io sono uscita dall'ascensore e l'ho vista cadere mentre scendeva le scale inciampando sullo zerbino … Lo zerbino era in fondo alle scale;
lo zerbino era appoggiato alla salita dei gradini….Lo zerbino è quello di colore rosso scuro
con forma a mezza luna che si trova sulle foto…. Non ricordo bene se quel giorno era proprio attaccato ai gradini come nelle foto o era spostato perché io ho soccorso la mia amica…. 4) Confermo che era rovinato ma non ho controllato se aveva l'antiscivolo.
Parte attrice ha assolto dunque all'onere che su di essa incombeva, di provare l'evento ed il nesso causale, e cioè di essere caduta inciampando sullo zerbino.
Dalla deposizione del teste e dalle fotografie in atti emerge che
- lo zerbino a mezza luna era al fondo della gradinata;
- la teste ha riferito che lo zerbino era rovinato; nella fotografia in atti è infatti visibile che il colore rosso è scolorito nella parte centrale, evidentemente più calpestata dai condomini;
- tuttavia la teste non ha dichiarato nulla di più specifico rispetto alle condizioni dello zerbino;
né emerge nella fotografia allegata, né soprattutto è stato mai addotto dall'attrice, che il tappetino presentasse buchi, rigonfiamenti, disconnessioni che possano aver provocato la perdita di equilibrio. Nella fotografia prodotta dall'attrice si nota che la parte superiore dello zerbino, benchè , come detto, scolorita, è omogenea e piatta.
3 - Il doc. 2 di parte attrice è una nota redatta dall'impresa di pulizia che suggerisce la sostituzione dello zerbino perché è un accumulo di polvere ed acari ed ostacola la pulizia e chiede di prendere in considerazione la sostituzione degli zerbini che sono posti esternamente al piano piloty che sono ormai in condizioni pessime a causa del tempo e dell'usura. Come evidente l'impresa di pulizia parla di degrado degli zerbini ma solo sotto sotto il profilo igienico;
anche riferendosi agli zerbini esterni al piano piloty – che pare in ogni caso siano altro rispetto a quello posto a fondo scale su cui la è caduta – riferisce che sono in pessime condizioni a Pt_1 causa del tempo e dell'usura, ma nulla viene detto sulla loro pericolosità a causa di disconessioni o rotture. In sostanza pare che il problema sollevato dall'impresa di pulizia sia che gli zerbini e dunque anche lo zerbino a fondo scale su cui è caduta la fossero vecchi e Pt_1
usurati, ma non rotti o disconnessi.
- Non si può ritenere sulla base di queste risultanze probatorie (foto, testimonianza e segnalazione della impresa di pulizia) che il tappetino pur scolorito e vecchio, fosse insidioso per la presenza di rigonfiamenti, buchi o comunque disconnessioni che possano aver provocato una perdita di equilibrio.
- Per completezza va evidenziato che non è stato mai dedotto, o vieppiù provato, che il tappetino fosse ripiegato, sollevato o posizionato in modo tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile.
- L'attrice non ha neanche sostenuto di essere scivolata sul tappetino ma ha riferito piuttosto nel suo atto introduttivo, di essere inciampata; la dinamica cioè non è stata ricostruita nel senso che, posato il piede sul tappetino al fondo dell'ultimo gradino, questo sia scivolato in avanti, facendo cadere la di schiena;
al contrario come più sopra riportato, la teste ha confermato Pt_1
che la inciampava nello zerbino. Pt_1
- In ogni caso non è neanche emerso che la parte inferiore dello zerbino fosse priva di antiscivolo: sul punto la teste non ha saputo riferire;
né questa circostanza emerge dalla fotografia prodotta in atti che mostra solo un fondo gommoso grigio, in parte più chiaro per scoloritura.
Si deve ritenere quindi che il tappetino non presentasse disconnessioni sulla parte superiore, salvo la irrilevante scoloritura del colore rosso;
mentre nulla è stato dedotto, né comunque provato in merito al fatto che il tappetino fosse mal posizionato. Né è stato tempestivamente dedotto nell'atto introduttivo che lo zerbino fosse privo di antiscivolo e che questa sarebbe stata la causa della caduta, ricostruita infatti dalla stessa attrice come inciampo e non come scivolamento.
Alla luce di questi rilievi non si può ritenere che lo zerbino posto al fondo della scalinata, rappresentasse un pericolo per chi scendeva le scale.
4 Va inoltre considerato che
- l'attrice abita nello stabile da 10 anni e quindi conosce perfettamente lo stato dei luoghi;
- la circostanza che il tappetino fosse scolorito dimostra che non era stato posizionato recentemente, ma che era lì da parecchio tempo;
circostanza questa riferita e documentalmente provata dalla stessa attrice, che quindi doveva essere ben consapevole della sua presenza.
- In ogni caso la presenza di uno zerbino al fondo della scalinata condominiale è fatto ordinario e frequente, avendo la evidente funzione di evitare che provenendo dall'esterno, i condomini apprestandosi a salire, possano sporcare i gradini.
Si deve concludere che lo zerbino, oggetto inerte, la cui presenza era ben nota all'attrice, non rappresentava in sé, per la sua conformazione, alcuna pericolosità per la condomina Pt_1
In merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c. si richiamano i seguenti principi di diritto:
- l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass.
2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. é onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, "ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo...."
(Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015); ed invero, "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., invero, "l'uso improprio o anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito" (Cass. 25838/2017) e, più in generale, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda
5 del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico
(Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017, tra le altre);
- come osservato da Cass. 20317/2005, invero, in tema di danni da cose in custodia, “il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno”.
Alla luce delle considerazioni in fatto e dei principi di diritto sopra chiariti si deve concludere che nel caso che ci occupa l'incidente in cui è incorsa la sia stato frutto del caso fortuito - e cioè il Pt_1
non aver la stessa prestato sufficiente attenzione alla presenza dello zerbino, scendendo le scale - e non
è stato invece causato dalla intrinseca pericolosità del bene in custodia del;
non sussiste CP_1 quindi alcuna responsabilità del in qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- viene applicata la riduzione al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto
D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1,680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale 5.077,00
Spese di CTU a carico della attrice soccombente
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro – in persona dell'AMMINISTRATORE pro
[...] Controparte_1
tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda dichiara tenuta e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore Parte_1
di -, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 6.3.2024, a carico di parte attrice
Torino, 4/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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