Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesca Pizii presso il cui studio legale ha eletto domicilio;
RICORRENTE
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2025il sig. ha chiesto al Tribunale Parte_1
adito l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Rilevato che ricorre la competenza di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente/ha la sede in e quindi il centro dei suoi interessi principali è
collocato nel circondario del Tribunale di Pescara;
del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è
legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il sig. a un'esposizione debitoria superiore Pt_1
a 670.000,00 euro cui non riesce a far fronte con l'unica fonte di reddito costituita dallo stipendio che percepisce;
rilevato che, anche a seguito dell'integrazione richiesta dall'Ufficio, a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale ha verificato la Persona_1
completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e, nella relazione integrativa del 7/05/2025, ha indicato le liquidità che il ricorrente mette a disposizione della procedura nel periodo di 36 mesi ammontanti a complessivi 32.722,56 che sono sufficienti al pagamento parziale dei creditori, al netto delle spese di procedura;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore,
ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice
Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo che il medesimo dovrà predisporre su domanda degli altri creditori;
Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal
DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
infine, il compenso riconoscibile all'eventuale consulente o advisor finanziario dovrà essere in ogni caso parametrato all'attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore del ricorrente e alla complessità della procedura, tenuto conto che l'onere di verifica della situazione economica del ricorrente, delle soluzioni da adottare e della documentazione necessaria incombe all'OCC;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dalla debitrice la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e previa istanza e motivato parere del liquidatore, che tenga conto altresì dell'eventuale apporto al mantenimento familiare del coniuge;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Pt_1 C.F._1
in Montesilvano, in Via Ombrone n. 8,
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Elio Bongrazio;
3) Nomina liquidatore il dott. (C.F. ); Persona_1 C.F._2
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito tenuto conto di quanto indicato nella parte motiva;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di salvo che il liquidatore non vi Parte_1
subentri, secondo valutazione che questi deve esternare in sede di programma di liquidazione, ove è chiamato a motivare la scelta nel senso della convenienza ad effettuare il subentro oppure a presentare istanza al Ge per la definitiva improseguibilità;
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI, anche per l'attività svolta quale OCC;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara previo oscuramento dei dati sensibili.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Pescara il 12/05/2025
Il Presidente est
Dott. Elio Bongrazio