Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1287.
(Decadenza dalla facolta' di scelta).
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.
(Decadenza dalla facolta' di scelta).
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.
Commentari • 10
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17114 del 21https://www.laleggepertutti.it/ · 123.209694
[…] E rilevarono, infine, che detto previsto intervento del giudice in sede di volontaria giurisdizione non rappresenta neppure un unicum nell'ordinamento, come dimostravano semplificativamente la scelta del beneficiario di un legato fra le persone o gli enti invocati indicati dal testatore (art. 631 c.c., u.c.), o la scelta nelle obbligazioni alternative (art. 1287 c.c., u.c.): nelle quali peraltro l'intervento suddetto incide sul rapporto in modo assai più penetrante rispetto al caso di designazione di un arbitro. […]
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Giurisprudenza • 299
- 1. Trib. Benevento, sentenza 21/01/2022, n. 141Provvedimento: […] Trova, dunque, applicazione la norma di cui all'art. 1287 c.c. in base alla quale quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni non ne esegue nessuna nel termine assegnatogli dal giudice la scelta spetta al creditore. […]Leggi di più...
- obbligazioni alternative·
- soccombenza·
- art. 1287 c.c.·
- contributo unificato·
- risarcimento danni·
- impugnazione·
- decadenza facoltà di scelta·
- art. 1289 c.c.