Art. 42. Rinvio 1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 , e successive modificazioni.
Note all' art. 42:
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886.
Note all' art. 42:
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886.