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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 13.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CIAFRE' Massimo, P.zza Garibaldi 35 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
Controparte_3 avv. TORRE Giuseppe, Via del Serafico 106 - Roma
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
E AD ORDINANZA-INGIUNZIONE PRESUPPOSTA
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 17.6.2024) avverso una cartella esattoriale (n. 08320240006940885000, per la complessiva somma di €96.057,75, notificata in data 20.5.2024 da Controparte_3 presso l'indirizzo in Via Liguria 6-Pescara) ed avverso la presupposta ordinanza ingiunzione (n.114/2023 – PE/1) emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di I- (che da annotazione nella suddetta cartella risulta notificata in data 24.7.2023), recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €96.046,45 per sanzioni amministrative irrogate al ricorrente, in ragione della ritenuta sua funzione di amministratore di fatto di con riferimento ai rapporti di lavoro di diversi dipendenti della Controparte_4 suddetta società.
L'opponente eccepiva la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto effettuata al precedente indirizzo in Lungomare Cristoforo Colombo- Pescara in una data (30.5.2023) alla quale egli aveva già mutato la propria residenza nel nuovo indirizzo in Via Liguria 6-Pescara, producendo all'uopo certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Pescara, nel quale si dà atto di detta variazione di residenza proprio dalla suddetta data 30.5.2023.
Nel merito contestava di essere stato amministratore di fatto di producendo tre precedenti Sentenze dalle quali deve evincersi Controparte_4 la insussistenza di una tale funzione, essendo stato invece riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della suddetta società.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 ad entrambi i motivi di opposizione.
si costituiva in giudizio eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, vista la natura dei motivi di opposizione.
Istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
***
È bensì vero che l'attestazione redatta dall'agente postale, nella esecuzione di una notificazione a mezzo posta, ha la stessa efficacia della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario:
• “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge
2 n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014, Rv. 630308 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 23/07/2003, Rv. 565368 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3065 del 01/03/2003, Rv. 560770 - 01).
Tuttavia, non tutte le attestazioni contenute pur nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti le attività da questi svolte o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, come affermato da consolidato orientamento della S.C.:
• “Per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona, cioè, a lui legata da un rapporto di convivenza, ne' è sufficiente che nella relata di notifica il ricevente sia indicato come persona convivente. Infatti, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte.” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 11/04/1996, Rv. 496947 - 01).
Non può in particolare ritenersi coperta da fede privilegiata la sussistenza della residenza del destinatario nel luogo di notifica, in mancanza di specifica attestazione in ordine ad una particolare attività, compiuta dall'ufficiale giudiziario, dalla quale possa desumersi in modo oggettivo ed inequivocabile la residenza stessa, potendo dunque essere apportata dal destinatario la prova contraria senza necessità di proposizione della querela di falso:
• “In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19021 del 08/08/2013, Rv. 627372 - 01).
***
Nella fattispecie all'esame deve dunque ritenersi la nullità della notifica, effettuata dall' resistente, dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, a fronte della CP_1 variazione della residenza comprovata dall'opponente con la produzione del certificato di residenza storico (e difatti la successiva cartella esattoriale è stata notificata al nuovo indirizzo di residenza e conseguentemente tempestivamente opposta).
La notifica ad un indirizzo errato, pur se avente un collegamento con il destinatario in quanto era il luogo di precedente residenza, deve ritenersi infatti
3 nulla, conformemente all'insegnamento della S.C.:
• “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987 - 01).
La irrilevanza della data della variazione anagrafica, ed il rilievo da conferire ad un momento solo successivo, dovrebbero essere, invece, previsti da espressa norma di legge, come si desume dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria:
• “In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, l'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall'ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 360 del 2003), con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall'art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, non può applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legge medesimo” (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26542 del 05/11/2008, Rv. 605516 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014, Rv. 633823 - 01).
Pertanto, neppure può rilevare la circostanza che la registrazione anagrafica della nuova residenza abbia effetto retroattivo dalla data di presentazione della dichiarazione, e non dall'esito dei controlli compiuti dall'ufficiale dell'anagrafe (art.5 comma 5 D.L.
5-2012 conv.in L.35/2012; art.18-bis D.P.R.223/1989).
La coincidenza della data di variazione della residenza (30.5.2023) con quella dell'accesso dell'agente postale e della spedizione della CAD-Comunicazione di Avvenuto Deposito non può dunque immutare i termini della questione, dovendo presumersi che il ricorrente alla data del 30.5.2023 già non abitasse più in quell'indirizzo.
Inoltre, trattandosi di cambio di residenza all'interno dello stesso Comune, le risultanze del certificato di residenza devono reputarsi effettive ed immediatamente operative dalla data indicata nel certificato di residenza storico emesso da detto Comune, non venendo invece in rilievo le problematiche che la giurisprudenza ha affrontato nei casi di cambio di residenza da un Comune all'altro:
• “La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024, Rv.
4 670574 - 01).
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Deve dunque ritenersi ammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, visto il suddetto vizio di notifica, al fine di consentire alla parte di recuperare il mezzo di tutela che avrebbe potuto esperire ove avesse avuto tempestiva conoscenza di detto atto:
• “In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000, Rv. 539393 - 01).
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Nel merito l'opposizione è fondata.
Pur non potendo ritenersi che le Sentenze intervenute e prodotte da parte opponente possano espletare efficacia di giudicato nel presente giudizio, le stesse, tuttavia, devono essere valutate quali documenti probatori particolarmente qualificati, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità:
• “La sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23446 del 05/11/2009-Rv. 610850 - 01);
• “(…) rispetto ai terzi, la sentenza passata in giudicato, se non fa stato nei loro confronti, riveste, tuttavia, l'efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Per il che il giudice di merito, al quale la sentenza venga sottoposta, non potrà non tenerne conto, ma dovrà sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. 1372/03, 4821/99). Se ne deve necessariamente inferire, che l'omesso esame di tale elemento di prova documentale è idoneo ad integrare il vizio motivazionale (…)” (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 15/06/2011, Rv. 618473 – 01, in motivazione);
• “Dal principio fissato dall'articolo 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi
5 abbia interesse, ma spetta al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1372 del 29/01/2003, Rv. 560128 - 01).
Pertanto, in questa sede deve intendersi integralmente richiamata la condivisibile motivazione dei suddetti “precedenti conformi” (per gli effetti dell'art.118, comma 1, disp.att. c.p.c), essendo sufficiente riportare, della Sentenza del Tribunale di Pescara-Sez. Lavoro n.179/2021, la parte in cui si afferma, per quanto rileva, che
“i testi escussi, suoi familiari nonché colleghi di lavoro presso Il ristorante all'epoca gestito dalla convenuta, hanno riferito (con dichiarazioni precise e circostanziate, nonché concordi tra loro, e pertanto da ritenersi attendibili nonostante il rapporto di parentela) che il ricorrente, per il periodo di cui al ricorso, svolse presso detto ristorante mansioni di cuoco, lavorando per sei giorni la settimana ed occupandosi dell'intero servizio cucina, sotto le direttive di e Per_1
(…) Le dichiarazioni dei testi sono pertanto sicuramente Testimone_1 enuta prestazione di lavoro da parte del ricorrente a tempo pieno (…) ”.
La suddetta pronuncia è stata successivamente richiamata nella Sentenza del Tribunale di Pescara-Sez. Lavoro n.243/2022, in ordine ad avvisi di addebito emessi dall' e fondati sul medesimo accertamento ispettivo presupposto CP_5 anche nel presente giudizio.
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L'opposizione va pertanto accolta, nei termini di cui al dispositivo
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la peculiarità della fattispecie ed il difetto di alcuna colpa in capo all' e all'agente CP_1 della riscossione (considerato che, alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, coincidente per quanto sopra rilevato con la data della presentazione al dell'istanza di cambio di residenza, le risultanze Parte_6 anagrafiche dovevano verosimilmente risultare ancora quelle precedenti).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- annulla la cartella esattoriale impugnata n. 08320240006940885000 e l'ordinanza ingiunzione n. 114/2023–PE/1;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 13.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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