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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 11,01 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, sono comparsi:
l'avv. VALENTE FRANCESCA per Parte_1
[...]
l'avv. Filippo Andreoli anche in sostituzione dell'avv. GRECO RAFFAELLA per
Controparte_1
.
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Andreoli anche ai fini del governo delle spese fa rilevare che la controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. L'avv. Valente si riporta ai propri scritti difensivi rilevando che la causa è documentale.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi. Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALENTE FRANCESCA (C.F. ) con elezione di C.F._1
domicilio in VIA F. VERACINI 41 50144 , presso il difensore avv. VALENTE Pt_1
FRANCESCA
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLA (C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. C.F._2
ANDREOLI FILIPPO ( VIA SANTA REPARATA 50129 C.F._3 Pt_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, revocare il D.I. opposto n. 390/21 del 26.1.2021 RG 14359/2020 in quanto illegittimo, infondato in fatto e diritto. In particolare, in via preliminare di rito: dichiararlo inefficace ex art. 644 c.p.c. o comunque non valido per violazione dell'art. 145
2 c.p.c. anche per l'errata indicazione nell'atto della ragione sociale della società ingiunta ed il nome della persona fisica a cui può essere notificato in rappresentanza della società asseritamente debitrice. In via subordinata: dichiarare che il credito è comunque integralmente prescritto, non essendovi in atti validi atti interruttivi. In via ulteriormente subordinata e nel merito: Voglia il Giudice altresì dichiarare che le fatture in questione non
Part sono di competenza della società di che è Parte_1 Controparte_2
privo della legittimazione passiva, ma della società ristorante Il Michelaccio s.r.l. che dal
30.5.13 è ritornata nel pieno possesso dell'immobile di via di Mezzo 11, 13, 15 r - , in Pt_1
forza di risoluzione del rapporto di affitto di azienda e dei principi che lo regolano, secondo i quali i rapporti contrattuali in essere stipulati per l'esercizio dell'azienda al termine del rapporto tornano in capo all'affittante ex art. 2558 c.c.. Dichiarare, pertanto, che
l'opponente nulla deve ad per non aver usufruito in alcun modo di tale CP_1
fornitura nel periodo de quo e per non esserne legittimata, avendo trasferito la propria sede e la propria attività in altri luoghi. In ipotesi ulteriormente subordinata: dichiarare che la creditrice non ha agito in buona fede ed ha violato i principi generali di correttezza contrattuale, facendo ricadere sul precedente utente i debiti dell'utente successivo, peraltro consentendo l'accumulo di un importo non congruo ed eccessivamente oneroso, anziché disporre il distacco del servizio. Dichiarare infine, che il credito di cui alle fatture che corredano il ricorso per ingiunzione, non è provato, essendo tali documenti contestati e di provenienza unilaterale, dovendo essere documentata l'esistenza del rapporto contrattuale,
l'effettiva erogazione in favore de di ed il quantum dell'erogazione. Con Pt_1 Pt_1 vittoria di spese legali ed accessori di legge”
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 390/2021 o comunque accertare e dichiarare che la società come sopra Parte_1 generalizzata, è debitrice nei confronti della dell'importo di € Controparte_1
34.020,90 oltre spese ed interessi come da ricorso introduttivo della fase monitoria, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandola al relativo pagamento in favore dell'opposta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli
3 artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è
l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova comunque evidenziare che con decreto 116 del 10 giugno 2024 è stata disposta variazione tabellare per la gestione del ruolo della dott.ssa Marta Torcini, giudice onorario co- assegnato alla terza sezione civile e alla sezione lavoro in conseguenza della sua cessazione dal servizio, disponendo in particolare l'assegnazione del ruolo contenzioso civile della dott.ssa Marta Torcini presso la terza sezione civile, alla redigente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643
u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui
4 l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale
Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, va rilevato in fatto, che secondo la prospettazione della parte opposta, tra le parti in causa è intercorso un contratto di fornitura di energia elettrica relativamente alla attività sita in alla via del Ponte di Mezzo 13/R. Con riferimento alla predetta Pt_1
fornitura - secondo quanto sostenuto da parte opposta -restavano insolute una serie di fatture già prodotte in fase monitoria e di cui all'estratto conto certificato conforme dal Notaio
(doc. 4 e 5). Stante il perdurare dell'insolvenza, alla società il Doge veniva Persona_1 Pt_1
inviata una prima diffida ad adempiere ricevuta in data 28 maggio 2018 e poi una ulteriore diffida ricevuta in data 30 maggio 2019 (doc. 6, 7, 8 e 9), cui tuttavia non seguiva alcun pagamento. Così in data 10.9.2020 ricorreva dinanzi a questo Tribunale CP_1
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 390/21 depositato il 26 gennaio 2021 e notificato - una prima volta - il 25 febbraio 2021 presso la sede della società (doc. 2) e poi una seconda volta Part in data 20/12/2022 presso l'indirizzo di residenza della sig.ra (doc. 3). La società
[...]
[...
[...] [...] veniva così ingiunta di pagare alla società la Controparte_3 Parte_1 CP_1 somma di € 34.020,90 oltre ad interessi ed al rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, nonché IVA e CPA e successive occorrende.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 27
Part gennaio 2023 (doc. 1), la sig.ra nella sua qualità di socia accomandataria de
[...]
citava la società a comparire dinanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, contestando la inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato nonché la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto della opposta. Si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso esposto, dedotto Controparte_1
ed eccepito.
In via preliminare parte opponente evidenzia che il decreto oggetto di opposizione non era stato ritualmente notificato nel termine di legge di 60 giorni dalla pronuncia dello stesso ma dopo ben due anni dalla sua emissione e pertanto chiede dichiararsene l'inefficacia. In effetti il predetto decreto, depositato in data 26 gennaio 2021, è stato notificato una prima volta in data 25 febbraio 2021 (doc. 2) ma tale notifica è stata ritenuta invalida dal Giudice del monitorio che – diversamente da quanto sostenuto da parte opposta - non ha “autorizzato” una nuova notifica ma semplicemente ha evidenziato la possibilità di riproporre l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà depositando prova della regolare ed efficace notifica. Circa la seconda notifica parte opponente sostiene che la stessa sarebbe invalida proprio in quanto rivolta alla signora quale legale rappresentante di Doge di Parte_1
Firenze s.r.l., laddove la società di cui è socia accomandataria risulta essere “Il Parte_1
Par Doge di di e recedentemente: “Il Doge di Firenze di Taddei Gabriele Pt_1 Parte_1
e Cai Sabrina s.n.c.” con ciò rendendosi necessaria la revoca del provvedimento opposto.
Invero, tale circostanza non ha impedito di individuare il soggetto cui la notifica era riferita, raggiungendo pertanto lo scopo cui era diretta. Anche la giurisprudenza di legittimità in termini analoghi ha affermato che: “non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'articolo 414 c.p.c., n. 2, qualora il nome dell'attore
(nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso
o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente
6 richiamati, ne' arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese”
(Cass. n. 23816/2007).
Tuttavia tale seconda notifica, avvenuta due anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, benché abbia raggiunto il suo scopo, è sicuramente tardiva. Ne discende la inefficacia del provvedimento monitorio, ai sensi del disposto di cui all'art. 644 cpc.. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo andrà revocato -essendo divenuto inefficace- ma ciò non esimerà il giudice dal decidere nel merito della controversia in ordine alla pretesa azionata in via monitoria.
Infatti, “ (…) la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio” (Cass. n. 14910/2013).
Passando al merito della controversia, parte opponente contesta in primis di aver mai attivato un rapporto di fornitura con evidenziando la mancata produzione in atti del contratto CP_1
sottoscritto inter partes ed ancora eccepisce che il credito posto a fondamento del D.I. n.
390/21 è costituito da fatture risalenti al 2013 e 2014 per cui il termine quinquennale di prescrizione sarebbe decorso. Sostiene inoltre che dal 2018 il termine prescrizionale per le bollette è diventato di due anni secondo quanto disposto dalla direttiva ARERA integrativa della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.
Orbene la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 12002 del 28.5.2014, ha precisato che: “Il principio della 'ragione più liquida', imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
7 Questo giudicante ritiene, in coerenza logica con tale principio, di esaminare preliminarmente la questione attinente alla legittimazione e legittimità delle parti e dunque alla prova dell'esistenza del rapporto e del credito ingiunto a fronte della contestazione mossa dall'opponente.
Per consolidata giurisprudenza, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno
2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno 1997, n. 5573). Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Spettava infatti al creditore adempiere all'onere della prova dell'esistenza del credito e CP_1 poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni. Non risulta invece prodotto il contratto sottoscritto dalla parte opponente relativamente alla fornitura di energia presso il ristorante di Via Faenza e nessun valore per quanto sopra già dedotto può attribuirsi alle fatture, ampiamente contestate
8 dall'opponente. La mancata produzione del contratto comporta altresì l'impossibilità per il
Giudice di verificare l'esattezza del quantum - anch'esso contestato dall'opponente - in mancanza delle condizioni economiche ( tariffe/ orari ecc) applicate al caso di specie.
Conclusivamente per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda creditoria va rigettata perché non provata .
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (quindi scaglione da 26.000,00 a 52.000,00), con applicazione dei minimi tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di particolari questioni di diritto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
- dichiara che nulla è dovuto ad dalla parte opponente;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
opponente che si liquidano in Euro 2.900,00 a titolo di compenso, Euro 259,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle ore 14,48 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione a verbale.
Firenze,16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 11,01 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, sono comparsi:
l'avv. VALENTE FRANCESCA per Parte_1
[...]
l'avv. Filippo Andreoli anche in sostituzione dell'avv. GRECO RAFFAELLA per
Controparte_1
.
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Andreoli anche ai fini del governo delle spese fa rilevare che la controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. L'avv. Valente si riporta ai propri scritti difensivi rilevando che la causa è documentale.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi. Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALENTE FRANCESCA (C.F. ) con elezione di C.F._1
domicilio in VIA F. VERACINI 41 50144 , presso il difensore avv. VALENTE Pt_1
FRANCESCA
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLA (C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. C.F._2
ANDREOLI FILIPPO ( VIA SANTA REPARATA 50129 C.F._3 Pt_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, revocare il D.I. opposto n. 390/21 del 26.1.2021 RG 14359/2020 in quanto illegittimo, infondato in fatto e diritto. In particolare, in via preliminare di rito: dichiararlo inefficace ex art. 644 c.p.c. o comunque non valido per violazione dell'art. 145
2 c.p.c. anche per l'errata indicazione nell'atto della ragione sociale della società ingiunta ed il nome della persona fisica a cui può essere notificato in rappresentanza della società asseritamente debitrice. In via subordinata: dichiarare che il credito è comunque integralmente prescritto, non essendovi in atti validi atti interruttivi. In via ulteriormente subordinata e nel merito: Voglia il Giudice altresì dichiarare che le fatture in questione non
Part sono di competenza della società di che è Parte_1 Controparte_2
privo della legittimazione passiva, ma della società ristorante Il Michelaccio s.r.l. che dal
30.5.13 è ritornata nel pieno possesso dell'immobile di via di Mezzo 11, 13, 15 r - , in Pt_1
forza di risoluzione del rapporto di affitto di azienda e dei principi che lo regolano, secondo i quali i rapporti contrattuali in essere stipulati per l'esercizio dell'azienda al termine del rapporto tornano in capo all'affittante ex art. 2558 c.c.. Dichiarare, pertanto, che
l'opponente nulla deve ad per non aver usufruito in alcun modo di tale CP_1
fornitura nel periodo de quo e per non esserne legittimata, avendo trasferito la propria sede e la propria attività in altri luoghi. In ipotesi ulteriormente subordinata: dichiarare che la creditrice non ha agito in buona fede ed ha violato i principi generali di correttezza contrattuale, facendo ricadere sul precedente utente i debiti dell'utente successivo, peraltro consentendo l'accumulo di un importo non congruo ed eccessivamente oneroso, anziché disporre il distacco del servizio. Dichiarare infine, che il credito di cui alle fatture che corredano il ricorso per ingiunzione, non è provato, essendo tali documenti contestati e di provenienza unilaterale, dovendo essere documentata l'esistenza del rapporto contrattuale,
l'effettiva erogazione in favore de di ed il quantum dell'erogazione. Con Pt_1 Pt_1 vittoria di spese legali ed accessori di legge”
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 390/2021 o comunque accertare e dichiarare che la società come sopra Parte_1 generalizzata, è debitrice nei confronti della dell'importo di € Controparte_1
34.020,90 oltre spese ed interessi come da ricorso introduttivo della fase monitoria, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannandola al relativo pagamento in favore dell'opposta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli
3 artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è
l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova comunque evidenziare che con decreto 116 del 10 giugno 2024 è stata disposta variazione tabellare per la gestione del ruolo della dott.ssa Marta Torcini, giudice onorario co- assegnato alla terza sezione civile e alla sezione lavoro in conseguenza della sua cessazione dal servizio, disponendo in particolare l'assegnazione del ruolo contenzioso civile della dott.ssa Marta Torcini presso la terza sezione civile, alla redigente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643
u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui
4 l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale
Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, va rilevato in fatto, che secondo la prospettazione della parte opposta, tra le parti in causa è intercorso un contratto di fornitura di energia elettrica relativamente alla attività sita in alla via del Ponte di Mezzo 13/R. Con riferimento alla predetta Pt_1
fornitura - secondo quanto sostenuto da parte opposta -restavano insolute una serie di fatture già prodotte in fase monitoria e di cui all'estratto conto certificato conforme dal Notaio
(doc. 4 e 5). Stante il perdurare dell'insolvenza, alla società il Doge veniva Persona_1 Pt_1
inviata una prima diffida ad adempiere ricevuta in data 28 maggio 2018 e poi una ulteriore diffida ricevuta in data 30 maggio 2019 (doc. 6, 7, 8 e 9), cui tuttavia non seguiva alcun pagamento. Così in data 10.9.2020 ricorreva dinanzi a questo Tribunale CP_1
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 390/21 depositato il 26 gennaio 2021 e notificato - una prima volta - il 25 febbraio 2021 presso la sede della società (doc. 2) e poi una seconda volta Part in data 20/12/2022 presso l'indirizzo di residenza della sig.ra (doc. 3). La società
[...]
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[...] [...] veniva così ingiunta di pagare alla società la Controparte_3 Parte_1 CP_1 somma di € 34.020,90 oltre ad interessi ed al rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, nonché IVA e CPA e successive occorrende.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 27
Part gennaio 2023 (doc. 1), la sig.ra nella sua qualità di socia accomandataria de
[...]
citava la società a comparire dinanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, contestando la inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato nonché la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto della opposta. Si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso esposto, dedotto Controparte_1
ed eccepito.
In via preliminare parte opponente evidenzia che il decreto oggetto di opposizione non era stato ritualmente notificato nel termine di legge di 60 giorni dalla pronuncia dello stesso ma dopo ben due anni dalla sua emissione e pertanto chiede dichiararsene l'inefficacia. In effetti il predetto decreto, depositato in data 26 gennaio 2021, è stato notificato una prima volta in data 25 febbraio 2021 (doc. 2) ma tale notifica è stata ritenuta invalida dal Giudice del monitorio che – diversamente da quanto sostenuto da parte opposta - non ha “autorizzato” una nuova notifica ma semplicemente ha evidenziato la possibilità di riproporre l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà depositando prova della regolare ed efficace notifica. Circa la seconda notifica parte opponente sostiene che la stessa sarebbe invalida proprio in quanto rivolta alla signora quale legale rappresentante di Doge di Parte_1
Firenze s.r.l., laddove la società di cui è socia accomandataria risulta essere “Il Parte_1
Par Doge di di e recedentemente: “Il Doge di Firenze di Taddei Gabriele Pt_1 Parte_1
e Cai Sabrina s.n.c.” con ciò rendendosi necessaria la revoca del provvedimento opposto.
Invero, tale circostanza non ha impedito di individuare il soggetto cui la notifica era riferita, raggiungendo pertanto lo scopo cui era diretta. Anche la giurisprudenza di legittimità in termini analoghi ha affermato che: “non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'articolo 414 c.p.c., n. 2, qualora il nome dell'attore
(nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso
o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente
6 richiamati, ne' arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese”
(Cass. n. 23816/2007).
Tuttavia tale seconda notifica, avvenuta due anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, benché abbia raggiunto il suo scopo, è sicuramente tardiva. Ne discende la inefficacia del provvedimento monitorio, ai sensi del disposto di cui all'art. 644 cpc.. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo andrà revocato -essendo divenuto inefficace- ma ciò non esimerà il giudice dal decidere nel merito della controversia in ordine alla pretesa azionata in via monitoria.
Infatti, “ (…) la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio” (Cass. n. 14910/2013).
Passando al merito della controversia, parte opponente contesta in primis di aver mai attivato un rapporto di fornitura con evidenziando la mancata produzione in atti del contratto CP_1
sottoscritto inter partes ed ancora eccepisce che il credito posto a fondamento del D.I. n.
390/21 è costituito da fatture risalenti al 2013 e 2014 per cui il termine quinquennale di prescrizione sarebbe decorso. Sostiene inoltre che dal 2018 il termine prescrizionale per le bollette è diventato di due anni secondo quanto disposto dalla direttiva ARERA integrativa della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.
Orbene la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 12002 del 28.5.2014, ha precisato che: “Il principio della 'ragione più liquida', imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
7 Questo giudicante ritiene, in coerenza logica con tale principio, di esaminare preliminarmente la questione attinente alla legittimazione e legittimità delle parti e dunque alla prova dell'esistenza del rapporto e del credito ingiunto a fronte della contestazione mossa dall'opponente.
Per consolidata giurisprudenza, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture di beni o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, valere quale fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno
2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno 1997, n. 5573). Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Spettava infatti al creditore adempiere all'onere della prova dell'esistenza del credito e CP_1 poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni. Non risulta invece prodotto il contratto sottoscritto dalla parte opponente relativamente alla fornitura di energia presso il ristorante di Via Faenza e nessun valore per quanto sopra già dedotto può attribuirsi alle fatture, ampiamente contestate
8 dall'opponente. La mancata produzione del contratto comporta altresì l'impossibilità per il
Giudice di verificare l'esattezza del quantum - anch'esso contestato dall'opponente - in mancanza delle condizioni economiche ( tariffe/ orari ecc) applicate al caso di specie.
Conclusivamente per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda creditoria va rigettata perché non provata .
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (quindi scaglione da 26.000,00 a 52.000,00), con applicazione dei minimi tenuto conto dell'assenza di istruttoria e di particolari questioni di diritto.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
- dichiara che nulla è dovuto ad dalla parte opponente;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
opponente che si liquidano in Euro 2.900,00 a titolo di compenso, Euro 259,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle ore 14,48 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione a verbale.
Firenze,16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
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