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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15/04/2025, assunto in decisione in data 16/07/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato SOLA EMILIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, sita in NO (MB), Via Pietro Micca n. 21, piano terra, resta assegnata in godimento al signor;
Parte_1
3) La SI si trasferirà nell'immobile sito in NO (MB), Via Pietro Micca n. 21, Parte_2 piano primo, ove trasferirà la propria residenza;
4) Il signor , a totale scioglimento della comunione legale, nonché a titolo di liquidazione Parte_1 del diritto di mantenimento in favore della SI , dichiara di cedere e pertanto Parte_2 trasferire mediante atto notarile entro il 30.06.2025 alla SI , che accetta, la sua Parte_2 quota pari al 50% del diritto di proprietà in ordine alla seguente unità immobiliare In Comune di NO
(MB), Foglio 15, Particella 195, Sub. 706, Cat. 3, Classe 4, Vani 4,5, Superficie Catastale 103 m2, R.C. €.
387,47, in Via Pietro Micca n. 11, piano primo, il tutto come meglio identificato nell'atto di rogito del
23.03.2005 a firma Notaio Dott.ssa , Rep. N. 63032, Racc. n. 18106 (doc. 4). Persona_1
Il signor , con le più ampie garanzie di legge, cede i suoi diritti di proprietà inerenti alle Parte_1 porzioni immobiliari sopra indicate, nel pieno rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, libero da vincoli derivanti da pignoramento e sequestro, formalità pregiudizievoli e con la formale assicurazione della inesistenza di pendenze di natura fiscale e amministrativa di qualsiasi genere e specie.
Con ogni accessorio, dipendenza, pertinenza, ragione, diritto ed azione.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il signor
, previa ammonizione per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che Parte_1 nell'immobile non sono state apportate modifiche e che lo stesso e tutte le opere relative al fabbricato di cui fa parte sono in regola con le normative edilizie in materia.
In ossequio al disposto di cui all'art. 3, comma ter della Legge 26.06.1990 n. 165, il signor , Parte_1 previa ammonizione sulle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi richiamate, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile di cui si chiede il trasferimento è stato dichiarato ai fini fiscali.
5) Le autovetture già intestate ai ricorrenti rimarranno agli stessi in proprietà ed in uso;
6) La SI dichiara che, con l'esatto adempimento degli accordi di cui al presente Parte_2 decorso, rinuncia al suo diritto di mantenimento;
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 02.03.1987 Parte_1 Parte_2
a NO (MB);
- Dall'unione sono nati i figli e , ormai da tempo maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 16.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 15/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a NO (MB) in data 02.03.1987 (Atto n. 10, Parte
[...]
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15/04/2025, assunto in decisione in data 16/07/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato SOLA EMILIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi, sita in NO (MB), Via Pietro Micca n. 21, piano terra, resta assegnata in godimento al signor;
Parte_1
3) La SI si trasferirà nell'immobile sito in NO (MB), Via Pietro Micca n. 21, Parte_2 piano primo, ove trasferirà la propria residenza;
4) Il signor , a totale scioglimento della comunione legale, nonché a titolo di liquidazione Parte_1 del diritto di mantenimento in favore della SI , dichiara di cedere e pertanto Parte_2 trasferire mediante atto notarile entro il 30.06.2025 alla SI , che accetta, la sua Parte_2 quota pari al 50% del diritto di proprietà in ordine alla seguente unità immobiliare In Comune di NO
(MB), Foglio 15, Particella 195, Sub. 706, Cat. 3, Classe 4, Vani 4,5, Superficie Catastale 103 m2, R.C. €.
387,47, in Via Pietro Micca n. 11, piano primo, il tutto come meglio identificato nell'atto di rogito del
23.03.2005 a firma Notaio Dott.ssa , Rep. N. 63032, Racc. n. 18106 (doc. 4). Persona_1
Il signor , con le più ampie garanzie di legge, cede i suoi diritti di proprietà inerenti alle Parte_1 porzioni immobiliari sopra indicate, nel pieno rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, libero da vincoli derivanti da pignoramento e sequestro, formalità pregiudizievoli e con la formale assicurazione della inesistenza di pendenze di natura fiscale e amministrativa di qualsiasi genere e specie.
Con ogni accessorio, dipendenza, pertinenza, ragione, diritto ed azione.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il signor
, previa ammonizione per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che Parte_1 nell'immobile non sono state apportate modifiche e che lo stesso e tutte le opere relative al fabbricato di cui fa parte sono in regola con le normative edilizie in materia.
In ossequio al disposto di cui all'art. 3, comma ter della Legge 26.06.1990 n. 165, il signor , Parte_1 previa ammonizione sulle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi richiamate, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile di cui si chiede il trasferimento è stato dichiarato ai fini fiscali.
5) Le autovetture già intestate ai ricorrenti rimarranno agli stessi in proprietà ed in uso;
6) La SI dichiara che, con l'esatto adempimento degli accordi di cui al presente Parte_2 decorso, rinuncia al suo diritto di mantenimento;
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 02.03.1987 Parte_1 Parte_2
a NO (MB);
- Dall'unione sono nati i figli e , ormai da tempo maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 16.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 15/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a NO (MB) in data 02.03.1987 (Atto n. 10, Parte
[...]
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA