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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AL RO EL, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Egnathia Iniziative Turistiche - E.i.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010038250 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il sollecito in epigrafe, emessi a titolo di pagamento del contributo al Consorzio Centro Sud nell'anno di imposta 2020.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
1) difetto di motivazione;
2) insussistenza di beneficio diretto.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Consorzio di Bonifica Centro Sud ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Vi è in atti perizia di parte ricorrente – con relativo corredo fotografico – in cui si legge che: “... non vi è traccia di alcuna opera di allontanamento di interrimenti ed eliminazione della vegetazione spontanea che in misura copiosa ed esuberante occupa a tutt'oggi la sede di scorrimento degli alvei (collettore) in esame;
infatti si può facilmente rilevare che lo stato di accrescimento della vegetazione è attualmente in condizione di “rigenerazione”, il che indica in modo inconfutabile un'attività vegetativa consolidata di quasi un decennio… Nessun tipo di beneficio (sia esso irriguo, idraulico o economico generale) è stato apportato agli immobili e terreni di proprietà del ricorrente, per le seguenti motivazioni:
• Distanza degli immobili di proprietà dell'attrice dal canale in questione;
• Alto grado di permeabilità dei terreni affioranti e conseguente breve durata del deflusso superficiale;
• posizione altimetrica degli immobili di che trattasi pressoché identica a quella del canale consortile (a differenza di quanto affermato nella relazione di consulenza).
• Gli elementi citati (distanza, alto grado di permeabilità, andamento morfologico) non devono essere considerati separatamente, ma congiuntamente, al fine di una razionale ricostruzione dello stato dei luoghi” (cfr. perizia cit, pp 5 ss.).
2.2. Alla luce di tali elementi, non adeguatamente confutati da controparte nella perizia di parte, del tutto generica sugli aspetti preso in rilievo dal perito di parte ricorrente, reputa il Collegio che i fondi in esame non ricevono beneficio diretto dalle opere di parte resistente.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AL RO EL, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Egnathia Iniziative Turistiche - E.i.t. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010038250 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il sollecito in epigrafe, emessi a titolo di pagamento del contributo al Consorzio Centro Sud nell'anno di imposta 2020.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
1) difetto di motivazione;
2) insussistenza di beneficio diretto.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Consorzio di Bonifica Centro Sud ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Vi è in atti perizia di parte ricorrente – con relativo corredo fotografico – in cui si legge che: “... non vi è traccia di alcuna opera di allontanamento di interrimenti ed eliminazione della vegetazione spontanea che in misura copiosa ed esuberante occupa a tutt'oggi la sede di scorrimento degli alvei (collettore) in esame;
infatti si può facilmente rilevare che lo stato di accrescimento della vegetazione è attualmente in condizione di “rigenerazione”, il che indica in modo inconfutabile un'attività vegetativa consolidata di quasi un decennio… Nessun tipo di beneficio (sia esso irriguo, idraulico o economico generale) è stato apportato agli immobili e terreni di proprietà del ricorrente, per le seguenti motivazioni:
• Distanza degli immobili di proprietà dell'attrice dal canale in questione;
• Alto grado di permeabilità dei terreni affioranti e conseguente breve durata del deflusso superficiale;
• posizione altimetrica degli immobili di che trattasi pressoché identica a quella del canale consortile (a differenza di quanto affermato nella relazione di consulenza).
• Gli elementi citati (distanza, alto grado di permeabilità, andamento morfologico) non devono essere considerati separatamente, ma congiuntamente, al fine di una razionale ricostruzione dello stato dei luoghi” (cfr. perizia cit, pp 5 ss.).
2.2. Alla luce di tali elementi, non adeguatamente confutati da controparte nella perizia di parte, del tutto generica sugli aspetti preso in rilievo dal perito di parte ricorrente, reputa il Collegio che i fondi in esame non ricevono beneficio diretto dalle opere di parte resistente.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente