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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1397 /2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA C.DA CAVARRETTA, 11 S. AGATA MILITELLO, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FARACI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
, c.f. in E_ P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, (con sede in Corso Controparte_2 CP_2
Cavour, 87 - - C.F. , in persona del Sindaco pro CP_2 P.IVA_2 tempore, Dott. , rappresentata e difesa per mandato in atti Controparte_3 dall'avv. Antonella Maddalena
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Ficarra, in sostituzione dell'avv. Faraci per l'attrice e l'avv. Antonella Maddalena per la Provincia, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Ficarra chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Faraci. I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2 [...]
il - in persona del Sindaco p.t., CP_1 E_ per sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni al mezzo, fisici, morali, patrimoniali e biologici (pari ad € 4.628,13, oltre interessi e rivalutazione e spese di causa in favore del procuratore antistatario) subiti a causa del sinistro avvenuto in data 20.07.2014 allorquando -verso le ore 05.00-
l' si trovava, con la signora , a bordo dell'automobile di Pt_2 Parte_3 proprietà della (Fiat 600 tg. BS335GS) sulla strada provinciale 163 e, Pt_1 giunto all'altezza della contrada Cangemi, perdeva il controllo del veicolo a causa del manto stradale reso scivoloso per una perdita consistente d'acqua - non visibile né segnalata- proveniente dalla condotta comunale. L'odierno appellante faceva intervenire sui luoghi i Vigili Urbani per gli accertamenti del caso e si recava al Pronto Soccorso del Nosocomio del convenuto ove CP_1 gli veniva diagnosticato un trauma da contraccolpo cervicale, necessitando di terapie e cure. Rimasti vani i tentativi di definire stragiudizialmente la vicenda, gli odierni attori introitavano il giudizio n. 375/2017 RG innanzi al Giudice di
Pace di . E_
Si costituiva il ed eccepiva E_ preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo la strada oggetto del sinistro sottoposta al controllo della Provincia di della quale CP_2 chiedeva la chiamata in causa, con conseguente estromissione del in CP_1 via gradata, domandava il rigetto delle domande attoree, non ravvisandosi nei fatti lamentati in citazione profili di responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 c.c. nei riguardi del medesimo;
in via ulteriormente gradata, chiedeva CP_1 dichiararsi il concorso di colpa dell'attore e in via subordinata il concorso di colpa tra la Provincia e il convenuto. Con rigetto delle domande su CP_1 interessi e rivalutazione e, il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la Controparte_4 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la perdita d'acqua sul manto stradale era riferibile alla condotta idrica comunale, sulla quale non aveva potere di intervento. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio e la condanna del convenuto per lite temeraria nonché il CP_1
rigetto delle domande attoree;
in subordine, domandava accertarsi il concorso di colpa tra gli enti convenuti, la riduzione del quantum risarcitorio, il rigetto delle avverse domande su interessi e rivalutazione e la condanna del
[...]
alle spese del giudizio. E_
Istruita, la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell' , prova testimoniale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, Pt_2 veniva emessa dal Giudice di Pace di la sentenza n. E_
17/2019, depositata il 31.01.2019 ed in questa sede impugnata, con la quale veniva rigettata la domanda attorea sul presupposto della sussistenza del caso fortuito, e venivano, altresì, compensate le spese processuali ad eccezione delle spese di CTU poste a carico di parte attrice.
Avverso tale sentenza, non notificata, veniva proposto appello da
[...]
e , con atto di citazione ritualmente notificato al Pt_1 Parte_2 procuratore del e non anche alla E_ [...]
, per sentire accogliere tutte le domande attoree in Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione di legge e con difetto di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure considerato e vagliato la sussistenza della responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; in via subordinata, veniva chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui aveva posto le spese di CTU a carico degli attori. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Si costituiva innanzi al Tribunale adito il E_
, in persona del Sindaco p.t., domandando il rigetto dell'appello con la
[...] conferma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese processuali del doppio grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di prime cure, riassunto il giudizio dagli appellanti a seguito di interruzione per cancellazione dall'albo del procuratore del convenuto, precisate le conclusioni, la causa era CP_1 assunta in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 11.12.2024 e poi rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_4
[...]
Quest'ultima, costituitasi il 27.3.2025, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure;
in subordine, domandava di essere tenuta indenne da qualsiasi spesa in caso di riforma parziale o totale della sentenza impugnata. Il tutto con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa con la presente sentenza.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La controversia in esame richiama, infatti, la tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche.
Secondo la giurisprudenza più recente, con orientamento inaugurato con due pronunzie del 2006 (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651 e Cass.
Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384), la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c..
Sicché, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ., n. 2459/2009; conforme Cass. Civ.,
n. 20754/2009).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ.,
n. 11016/2011; n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Nel caso in esame, l'istruttoria svolta ha dimostrato la fondatezza della pretesa attorea essendo stata fornita la prova richiesta circa il rapporto di causalità tra l'evento dannoso ed il bene soggetto alla custodia della P.A..
La produzione documentale, anche fotografica, e le testimonianze rese confermano l'an debeatur ovvero il fatto, il danno e il nesso di causalità.
La teste (ispettore del Corpo di Polizia Municipale del Testimone_1 convenuto) ha confermato il rapporto a sua firma redatto qualche ora CP_1 dopo l'avvenuto sinistro e ha dichiarato che “il manto stradale era integro e senza buche, tuttavia, un ingente quantità di acqua sgorgava dall'asfalto…presumo fosse causata da un guasto alla condotta idrica comunale”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni della terza trasportata che Parte_3 ha riferito di “un'abbondante quantità di acqua presente sul manto stradale, conseguentemente la vettura girava su sé stessa ed andava a impattare con il lato destro nel guard rail. Sulla strada non erano presenti segnali di pericolo atti a preavvisare della presenza di acqua e la vettura procedeva a bassa velocità……l'acqua proveniva da sotto il manto stradale, presumibilmente la provenienza dell'acqua era dovuta a un tubo rotto…la perdita d'acqua non era visibile e non segnalata”.
Anche il teste (comandante della Polizia Testimone_2
Municipale del convenuto) ha confermato, seppur non registrando CP_1
l'esistenza di altri incidenti in loco, la presenza “di un danno alla condotta idrica”
Parte attrice, quindi, ha ben provato l'esistenza dei fatti lamentati e del nesso di causalità con i danni riportati. In ragione di ciò e dagli esiti istruttori appare evidente la responsabilità ex art. 2051 di parte appellata e, conseguentemente, ha errato il Giudice di prime cure a ritenere sussistente nel caso attenzionato il caso fortuito la prova della cui sussistenzaincombe, tra l'altro, sul custode che non ha fornito alcuna prova di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per evitare l'eventus damni.
Il non ha infatti provato -a differenza dell'erroneo opinato del CP_1
Primo Giudice- “che tra l'insorgere dell'insidia (acqua sulla carreggiata) ed il sinistro fosse inutilmente trascorso quel lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o segnalare il pericolo” (in particolare nulla sa riferire il teste n.q. di tecnico addetto alla manutenzione del Tes_3 CP_1 convenuto).
Piuttosto è incontrovertibile che, innanzi a una situazione di pericolo, il custode della strada non ha approntato le necessarie opere a tutela dell'utenza né può ritenersi sussistente alcuna responsabilità concorrente del danneggiato in termini di negligenza o di poca prudenza considerata l'ora in cui è avvenuto il sinistro (le 05.00), la velocità moderata del procedere ed il luogo dell'incidente (in prossimità di una curva), circostanze confermate dalla documentazione fotografica e dalla prova orale.
Quanto al riparto di responsabilità tra il convenuto e la CP_1 [...]
va rilevato che la strada provinciale 163 su cui si è Controparte_4 verificato il sinistro è senza dubbio sottoposta alla vigilanza della
[...] la quale, però, non può effettuare interventi di Controparte_4 manutenzione sulla condotta idrica comunale come pure riferito dai testimoni
(dipendente della medesima il quale ha Testimone_4 Controparte_4 dichiarato: la non può eseguire alcuna opera di Controparte_4 manutenzione sulla condotta idrica di proprietà del Controparte_5
. la manutenzione della strada provinciale 163, ove è avvenuto il
[...] sinistro, è di competenza della ) e Controparte_4 Per_1
(ingegnere della ).
[...] Controparte_4
Pertanto, la responsabilità dei due Enti può dirsi concorrente nella misura del 50% non avendo la apprestato la diligente vigilanza Controparte_4 sulla strada sottoposta al suo controllo e non essendosi attivato tempestivamente il nel riparare la tubatura idrica guasta. E_
L'appello sul punto è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va riformata la sentenza di prime cure n. 17/2019.
Conseguentemente le parti appellate vanno condannate, in solido, al risarcimento danni chiesto da parte attrice sia per i danni al mezzo quantificati in € 1.952,98 sulla scorta della fattura depositata in primo grado e confermata dal teste (carrozziere che ha dichiarato anche di avere Testimone_5 ricevuto il relativo pagamento dalla sia per i danni alla persona Pt_1 dell' secondo le risultanze della CTU a firma del dr. Pt_2 Persona_2 che vanno recepite.
Ed invero, il CTU ha accertato che l' ha subito solo un'Invalidità Pt_2
Temporanea di gg. 2 al 100%, di gg. 10 al 75%, di gg. 7 al 50% e di gg. 7 al
25%, oltre le spese documentate.
Pertanto, all'attore va liquidata la somma complessiva di € 1.696,25 e spese documentate € 213,32.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione. Infine, occorre specificare che nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nel caso di specie tale allegazione è mancata del tutto.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
1397/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2
, in persona del Sindaco p.t., e con la E_ chiamata in causa della , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza di prime cure n. 17/2019 emessa dal Giudice di Pace di in data 21.01.2019, E_ depositata il 31.01.2019, riconosce la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in concorso al 50% con la E_ [...]
nella causazione dell'eventus damni;
Controparte_4
2. per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore di parte attrice di € 1.952,98 per danni al mezzo di proprietà della ed € 1.696,25 per Pt_1 danni alla persona dell' ivi comprese le spese mediche sostenute. Pt_2
3. Condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte attrice, di €
139,00 per spese vive ed € 633,00 per compensi del primo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed € 147,00 per spese vive ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il secondo grado;
4. pone le spese di CTU liquidate in primo grado definitivamente a carico delle parti appellate.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1397 /2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA C.DA CAVARRETTA, 11 S. AGATA MILITELLO, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FARACI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
, c.f. in E_ P.IVA_1 persona del Sindaco e legale rappresentante
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, (con sede in Corso Controparte_2 CP_2
Cavour, 87 - - C.F. , in persona del Sindaco pro CP_2 P.IVA_2 tempore, Dott. , rappresentata e difesa per mandato in atti Controparte_3 dall'avv. Antonella Maddalena
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Ficarra, in sostituzione dell'avv. Faraci per l'attrice e l'avv. Antonella Maddalena per la Provincia, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Ficarra chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Faraci. I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2 [...]
il - in persona del Sindaco p.t., CP_1 E_ per sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni al mezzo, fisici, morali, patrimoniali e biologici (pari ad € 4.628,13, oltre interessi e rivalutazione e spese di causa in favore del procuratore antistatario) subiti a causa del sinistro avvenuto in data 20.07.2014 allorquando -verso le ore 05.00-
l' si trovava, con la signora , a bordo dell'automobile di Pt_2 Parte_3 proprietà della (Fiat 600 tg. BS335GS) sulla strada provinciale 163 e, Pt_1 giunto all'altezza della contrada Cangemi, perdeva il controllo del veicolo a causa del manto stradale reso scivoloso per una perdita consistente d'acqua - non visibile né segnalata- proveniente dalla condotta comunale. L'odierno appellante faceva intervenire sui luoghi i Vigili Urbani per gli accertamenti del caso e si recava al Pronto Soccorso del Nosocomio del convenuto ove CP_1 gli veniva diagnosticato un trauma da contraccolpo cervicale, necessitando di terapie e cure. Rimasti vani i tentativi di definire stragiudizialmente la vicenda, gli odierni attori introitavano il giudizio n. 375/2017 RG innanzi al Giudice di
Pace di . E_
Si costituiva il ed eccepiva E_ preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo la strada oggetto del sinistro sottoposta al controllo della Provincia di della quale CP_2 chiedeva la chiamata in causa, con conseguente estromissione del in CP_1 via gradata, domandava il rigetto delle domande attoree, non ravvisandosi nei fatti lamentati in citazione profili di responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 c.c. nei riguardi del medesimo;
in via ulteriormente gradata, chiedeva CP_1 dichiararsi il concorso di colpa dell'attore e in via subordinata il concorso di colpa tra la Provincia e il convenuto. Con rigetto delle domande su CP_1 interessi e rivalutazione e, il tutto, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la Controparte_4 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la perdita d'acqua sul manto stradale era riferibile alla condotta idrica comunale, sulla quale non aveva potere di intervento. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio e la condanna del convenuto per lite temeraria nonché il CP_1
rigetto delle domande attoree;
in subordine, domandava accertarsi il concorso di colpa tra gli enti convenuti, la riduzione del quantum risarcitorio, il rigetto delle avverse domande su interessi e rivalutazione e la condanna del
[...]
alle spese del giudizio. E_
Istruita, la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell' , prova testimoniale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, Pt_2 veniva emessa dal Giudice di Pace di la sentenza n. E_
17/2019, depositata il 31.01.2019 ed in questa sede impugnata, con la quale veniva rigettata la domanda attorea sul presupposto della sussistenza del caso fortuito, e venivano, altresì, compensate le spese processuali ad eccezione delle spese di CTU poste a carico di parte attrice.
Avverso tale sentenza, non notificata, veniva proposto appello da
[...]
e , con atto di citazione ritualmente notificato al Pt_1 Parte_2 procuratore del e non anche alla E_ [...]
, per sentire accogliere tutte le domande attoree in Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione di legge e con difetto di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure considerato e vagliato la sussistenza della responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; in via subordinata, veniva chiesta la riforma della sentenza nella parte in cui aveva posto le spese di CTU a carico degli attori. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado. Si costituiva innanzi al Tribunale adito il E_
, in persona del Sindaco p.t., domandando il rigetto dell'appello con la
[...] conferma della sentenza di primo grado e la vittoria delle spese processuali del doppio grado.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di prime cure, riassunto il giudizio dagli appellanti a seguito di interruzione per cancellazione dall'albo del procuratore del convenuto, precisate le conclusioni, la causa era CP_1 assunta in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 11.12.2024 e poi rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_4
[...]
Quest'ultima, costituitasi il 27.3.2025, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di prime cure;
in subordine, domandava di essere tenuta indenne da qualsiasi spesa in caso di riforma parziale o totale della sentenza impugnata. Il tutto con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado del giudizio.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa con la presente sentenza.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La controversia in esame richiama, infatti, la tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche.
Secondo la giurisprudenza più recente, con orientamento inaugurato con due pronunzie del 2006 (Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2006 n. 3651 e Cass.
Civ. sez. III, 6 luglio 2006 n. 15384), la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c..
Sicché, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ., n. 2459/2009; conforme Cass. Civ.,
n. 20754/2009).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ.,
n. 11016/2011; n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Nel caso in esame, l'istruttoria svolta ha dimostrato la fondatezza della pretesa attorea essendo stata fornita la prova richiesta circa il rapporto di causalità tra l'evento dannoso ed il bene soggetto alla custodia della P.A..
La produzione documentale, anche fotografica, e le testimonianze rese confermano l'an debeatur ovvero il fatto, il danno e il nesso di causalità.
La teste (ispettore del Corpo di Polizia Municipale del Testimone_1 convenuto) ha confermato il rapporto a sua firma redatto qualche ora CP_1 dopo l'avvenuto sinistro e ha dichiarato che “il manto stradale era integro e senza buche, tuttavia, un ingente quantità di acqua sgorgava dall'asfalto…presumo fosse causata da un guasto alla condotta idrica comunale”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni della terza trasportata che Parte_3 ha riferito di “un'abbondante quantità di acqua presente sul manto stradale, conseguentemente la vettura girava su sé stessa ed andava a impattare con il lato destro nel guard rail. Sulla strada non erano presenti segnali di pericolo atti a preavvisare della presenza di acqua e la vettura procedeva a bassa velocità……l'acqua proveniva da sotto il manto stradale, presumibilmente la provenienza dell'acqua era dovuta a un tubo rotto…la perdita d'acqua non era visibile e non segnalata”.
Anche il teste (comandante della Polizia Testimone_2
Municipale del convenuto) ha confermato, seppur non registrando CP_1
l'esistenza di altri incidenti in loco, la presenza “di un danno alla condotta idrica”
Parte attrice, quindi, ha ben provato l'esistenza dei fatti lamentati e del nesso di causalità con i danni riportati. In ragione di ciò e dagli esiti istruttori appare evidente la responsabilità ex art. 2051 di parte appellata e, conseguentemente, ha errato il Giudice di prime cure a ritenere sussistente nel caso attenzionato il caso fortuito la prova della cui sussistenzaincombe, tra l'altro, sul custode che non ha fornito alcuna prova di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per evitare l'eventus damni.
Il non ha infatti provato -a differenza dell'erroneo opinato del CP_1
Primo Giudice- “che tra l'insorgere dell'insidia (acqua sulla carreggiata) ed il sinistro fosse inutilmente trascorso quel lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o segnalare il pericolo” (in particolare nulla sa riferire il teste n.q. di tecnico addetto alla manutenzione del Tes_3 CP_1 convenuto).
Piuttosto è incontrovertibile che, innanzi a una situazione di pericolo, il custode della strada non ha approntato le necessarie opere a tutela dell'utenza né può ritenersi sussistente alcuna responsabilità concorrente del danneggiato in termini di negligenza o di poca prudenza considerata l'ora in cui è avvenuto il sinistro (le 05.00), la velocità moderata del procedere ed il luogo dell'incidente (in prossimità di una curva), circostanze confermate dalla documentazione fotografica e dalla prova orale.
Quanto al riparto di responsabilità tra il convenuto e la CP_1 [...]
va rilevato che la strada provinciale 163 su cui si è Controparte_4 verificato il sinistro è senza dubbio sottoposta alla vigilanza della
[...] la quale, però, non può effettuare interventi di Controparte_4 manutenzione sulla condotta idrica comunale come pure riferito dai testimoni
(dipendente della medesima il quale ha Testimone_4 Controparte_4 dichiarato: la non può eseguire alcuna opera di Controparte_4 manutenzione sulla condotta idrica di proprietà del Controparte_5
. la manutenzione della strada provinciale 163, ove è avvenuto il
[...] sinistro, è di competenza della ) e Controparte_4 Per_1
(ingegnere della ).
[...] Controparte_4
Pertanto, la responsabilità dei due Enti può dirsi concorrente nella misura del 50% non avendo la apprestato la diligente vigilanza Controparte_4 sulla strada sottoposta al suo controllo e non essendosi attivato tempestivamente il nel riparare la tubatura idrica guasta. E_
L'appello sul punto è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va riformata la sentenza di prime cure n. 17/2019.
Conseguentemente le parti appellate vanno condannate, in solido, al risarcimento danni chiesto da parte attrice sia per i danni al mezzo quantificati in € 1.952,98 sulla scorta della fattura depositata in primo grado e confermata dal teste (carrozziere che ha dichiarato anche di avere Testimone_5 ricevuto il relativo pagamento dalla sia per i danni alla persona Pt_1 dell' secondo le risultanze della CTU a firma del dr. Pt_2 Persona_2 che vanno recepite.
Ed invero, il CTU ha accertato che l' ha subito solo un'Invalidità Pt_2
Temporanea di gg. 2 al 100%, di gg. 10 al 75%, di gg. 7 al 50% e di gg. 7 al
25%, oltre le spese documentate.
Pertanto, all'attore va liquidata la somma complessiva di € 1.696,25 e spese documentate € 213,32.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione. Infine, occorre specificare che nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nel caso di specie tale allegazione è mancata del tutto.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
1397/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2
, in persona del Sindaco p.t., e con la E_ chiamata in causa della , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e in riforma della sentenza di prime cure n. 17/2019 emessa dal Giudice di Pace di in data 21.01.2019, E_ depositata il 31.01.2019, riconosce la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in concorso al 50% con la E_ [...]
nella causazione dell'eventus damni;
Controparte_4
2. per l'effetto condanna i convenuti al pagamento in favore di parte attrice di € 1.952,98 per danni al mezzo di proprietà della ed € 1.696,25 per Pt_1 danni alla persona dell' ivi comprese le spese mediche sostenute. Pt_2
3. Condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte attrice, di €
139,00 per spese vive ed € 633,00 per compensi del primo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed € 147,00 per spese vive ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il secondo grado;
4. pone le spese di CTU liquidate in primo grado definitivamente a carico delle parti appellate.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)