Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1693/2022 R.G.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott. Antonio Rizzuti (Presidente relatore); dott.ssa Giovanna Gioia (Consigliere); dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1693/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex artt. 2043 e 2051 c.c., vertente tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, residente in [...], in proprio e C.F._1
nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, corrente in Squillace Lido, alla contrada “Principe”, partita I.v.a. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, P.IVA_1
alla via Corace, 46, presso lo studio professionale dell'avv. Arturo Bova del Foro di
Catanzaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione, con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Attore in riassunzione - appellato
1
numero telefax 0961.707875, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Eleonora Maria Mariani, in qualità di responsabile della Direzione legale di come da procura rep. n. 28282, Controparte_1
racc. n. 12192, per atto del notaio di Roma del 14.11.2022, registrata il Persona_1
16.11.2022, n. 38226; convenuta in riassunzione - appellante nonché
, codice fiscale: in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Notaro del Foro di Catanzaro, come da procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Squillace (CZ), al vico dei Saraceni n. 8, in forza di delibera presidenziale n. 38 del 15.2.2024, con numero di telefax 0961355884 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
convenuta in riassunzione – appellata, appellante incidentale
Conclusioni delle parti:
1) il procuratore di (attore in riassunzione ed appellato) chiede: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvedere:
1. Rigettare gli appelli proposti da e Controparte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente e in Controparte_2
ogni sua statuizione la sentenza n. 1259/2016, pubblicata il 7.9.2016 nel giudizio R.G. n.
2641/2006 Tribunale civile di Catanzaro;
In subordine, 2. In caso di ritenuta non esaustività della CTU, tanto in punto di accertamento del fatto quanto in ordine alla
2 quantificazione del danno, disporne la rinnovazione e/o un supplemento, al fine di accertare e determinare i profili eventualmente necessitanti di approfondimento;
3.
Esclusivamente ove ritenuta l'assenza dei presupposti per l'eventuale rinnovazione o il supplemento della CTU, ancora nel solo caso di ritenuta non esaustività della stessa, provvedere in ogni caso alla liquidazione equitativa del danno facendo riferimento al compendio fotografico versato in atti (n. 20 fotografie), al rendiconto dei danni redatto dall'ing. , così come dallo stesso ratificato in sede di prova per testi e al Persona_2 complessivo esito dell'espletata istruttoria;
In ogni caso:
4. In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza 24825/2022, con la quale veniva disposto il rinvio presso altra sezione di codesta Ecc.ma Corte per l'espletamento di un nuovo giudizio, liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità al cui pagamento
e l' sono tenute nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
nella misura prevista dalla legge per lo scaglione di valore della Parte_1
controversia, per come quantificata nell'allegata nota spese, oltre al pagamento dei diritti di giudizio e delle competenze corrisposte per il grado di legittimità, con distrazione a favore dello scrivente difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; 5. Condannare in solido e l' a pagamento di Controparte_1 Controparte_2
spese, diritti e onorari del presente giudizio di appello in riassunzione, con distrazione a favore dello scrivente difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
2) Il procuratore di (convenuta in riassunzione – appellata) chiede: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare disporre l'acquisizione ex art. 126
c.p.c. del fascicolo del grado di cassazione relativo al giudizio n.8575/2021 definito con sentenza di rinvio della suprema corte n. 24825/2022, nonché mandare alla Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di appello nrg 1074/2017 definito con sentenza
1288/2020; Voglia poi, rigettata ogni domanda ed eccezione avversa proposta anche in via incidentale: Ad integrale o parziale modifica della sentenza n. 1259/2016 del
7.9.2016, resa tra le parti dal Tribunale Civile di Catanzaro, nel giudizio n.r. 2641/2006:
In via preliminare e se ritenuto, disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio che sulla base della documentazione in atti che accerti, la dinamica dello sversamento delle acque sul territorio di Squillace Lido evidenziando i distinti apporti causali all'evento, e la loro rilevanza e proporzionalità, lo stato dello sviluppo urbanistico del territorio di
Squillace Lido e se mancava una rete di smaltimento delle acque piovane, l'ammontare
3 dei danni lamentati dall'attore. Nel merito: 1- In via principale rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell' anche per mancanza del nesso causale tra Controparte_1 evento e responsabilità dell'esponente e per assoluta mancanza della prova dei danni subìti dall'attore; 2- In via subordinata statuire che l' ha concorso a Controparte_1 causare l'evento di cui in narrativa, soltanto nella misura del 10% ed ogni caso in misura inferiore al 50% con ogni conseguenza di legge sulla condanna risarcitoria. 3-
Sempre in via subordinata ridurre l'ammontare dei danni oggetto della condanna risarcitoria nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di entrambi
i gradi di giudizio”;
3) il procuratore dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro (convenuta in riassunzione – appellata) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare integralmente la domanda dell'appellante in riassunzione perché inammissibile ed infondata, anche per ciò che alla richiesta di rinnovazione della
CTU ed alla valutazione in via equitativa del danno: - riformare la sentenza del
Tribunale in integrale accoglimento degli appelli già spiegati della CP_3
e dell' - accertare e dichiarare la ricorrenza del caso fortuito,
[...] CP_1
escludendo qualsiasi responsabilità della nella causazione dei danni lamentati CP_3 dal - con condanna di controparte alle spese e competenze di lite.”. Pt_1
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione del 6.7.2006, ha adito il Tribunale di Catanzaro Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni che affermava di avere subito il 5.12.2002, per effetto dell'allagamento di alcuni immobili di sua proprietà, siti nel comune di Squillace
(CZ), causato da una inadeguata manutenzione delle opere volte alla regimentazione delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale n. 181 (ora 162/2) e dalla strada statale n. 106, di proprietà e di competenza, rispettivamente, dell'
[...]
e di Controparte_2 Controparte_1
In particolare, a fondamento della domanda, il ha sostenuto che: a) era Pt_1
proprietario delle unità immobiliari facenti parte di un edificio di recente costruzione,
4 ubicato in Squillace lido, al viale della Stazione ed identificate in catasto al foglio 33, particella 666, subalterni 6, 7, 8 e 9, e particella 688, subalterni 12, 14, 15, 16 e 42; b) il
5.12.2002, a seguito di precipitazioni nella zona di Squillace lido, un'enorme quantità
d'acqua proveniente dalla strada provinciale n. 181 e dalla strada statale n. 106 si era riversata nell'area di pertinenza del suddetto fabbricato, allagandone i locali e provocando ingenti danni agli immobili ed alle cose;
c) l'evento dannoso era da imputarsi agli enti convenuti, quali proprietari delle rispettive strade, per non avere provveduto ad adottare tutte le misure rivolte a tutelare la corretta funzionalità delle condotte per la raccolta e per il deflusso delle acque, per come emergeva, anche, dalla nota n. 71494 del 9.11.2004 dell'Amministrazione provinciale e dalla nota n. 4992 del 6.12.2000 del CP_4
.
[...]
Con comparsa di risposta, depositata in cancelleria il 20.11.2006, si è costituita in giudizio l'Amministrazione provinciale, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione (rectius, di competenza) del giudice ordinario, avendo giurisdizione il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, resistendo, quanto al merito, alla domanda dell'attore, visto il carattere eccezionale delle piogge cadute nella zona.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 12.12.2006, si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda nei suoi confronti e Controparte_1
rilevando, comunque, l'eccezionalità delle precipitazioni piovose.
Istruita la causa mediante i documenti prodotti, la prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1259/2016 del 5.9.2016, pubblicata il 7.9.2016, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di competenza, in accoglimento della domanda dell'attore, ha così deciso: a) ha condannato l' e l' in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2 Controparte_1
danno nei confronti del liquidandolo in euro 57.738,50, oltre rivalutazione Pt_1
monetaria dal 13.4.2012 sino alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali da computarsi sulla medesima somma devalutata alla data del 5.12.2002 ed anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza medesima;
b) ha condannato le convenute al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore e c) ha posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico delle convenute.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che a carico di entrambe le convenute, ciascuna in relazione alla strada di propria pertinenza, fosse configurabile la responsabilità da
5 custodia ex art. 2051 e, in particolare, che l'istruttoria avesse consentito di accertare che la causa dell'allagamento era rappresentata da una inadeguata manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane delle due strade;
mentre, sotto altro profilo, non fosse configurabile l'interruzione del nesso causale per effetto del caso fortuito, non ricorrendo il carattere eccezionale dell'evento meteorologico.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato che i danni patrimoniali subiti erano stati adeguatamente provati nell'an e nel quantum per effetto dei verbali di intervento dei
Carabinieri, della documentazione fotografica e della perizia giurata depositata dall'attore, richiamata e ritenuta congrua dal consulente tecnico di ufficio, con cui il danno era stato ha quantificato in euro 57.738,50.
Ha escluso, invece, la prova di danni di natura morale.
Ha rilevato, inoltre che, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in ragione della comune imputabilità del fatto dannoso, gli enti convenuti dovessero essere condannati al risarcimento del danno in via solidale tra di loro.
2. Il giudizio di appello e la sentenza della Corte di Appello
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto appello principale con atto di citazione notificato il 5.6.2017, sostenendo il difetto di prova Controparte_1 del nesso di causalità tra la strada provinciale ed il danno lamentato dall'attore, perché i rilievi circa i difetti di manutenzione del sistema di smaltimento e deflusso delle acque meteoriche erano stati formulati sulla base di accertamenti eseguiti a notevole distanza di tempo rispetto all'epoca del danneggiamento e, sotto altro profilo, perché non vi era prova in ordine alla mancata manutenzione dei pozzetti e del piano stradale da parte di né dimostrazione dei danni subiti dall'attore. Controparte_1
Ha chiesto, quindi, in via principale, di rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti;
in via subordinata, di dichiarare che aveva concorso a causare CP_1
l'evento dannoso soltanto nella misura del 10% ed in ogni caso in misura inferiore al
50% con ogni conseguenza di legge sulla condanna risarcitoria;
nonché, sempre in via subordinata, di ridurre l'ammontare dei danni oggetto della condanna risarcitoria.
Ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, anche,
l' , lamentando: a) il mancato riconoscimento Controparte_2
del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la conclamata eccezionalità delle
6 precipitazioni;
b) la mancata considerazione del fatto che l'accertamento del consulente tecnico di ufficio circa lo stato dei luoghi era intervenuto a distanza di un notevole lasso di tempo dall'evento, con conseguente verosimile mutamento dello stato dei luoghi;
c)
l'omessa valutazione del concorso causale nella produzione dell'evento da parte del e dello stesso proprietario danneggiato, per mancata Controparte_4
predisposizione di un sistema di raccolta delle acque piovane;
d) l'erronea quantificazione dei danni, sulla base di una valutazione sommaria del perito d'ufficio che si era limitato a confermare la quantificazione dei danni da parte del consulente tecnico di parte.
Ha chiesto, quindi, di rigettare l'appello proposto da nella parte in cui Controparte_1
chiedeva che l'Amministrazione provinciale fosse individuata quale responsabile unica o prevalente dell'allagamento per cui è causa e, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di rigettare la domanda del Pt_1 riconoscendo l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., in relazione all'eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi in occasione dell'allagamento, ovvero per carenza di prova.
Ad entrambe le impugnazioni ha resistito costituitosi nel giudizio di Parte_1
appello con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2017, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale. Ha ritenuto, in sintesi, l'inammissibilità dell'appello incidentale e, quanto al merito, l'infondatezza di entrambe le impugnazioni e, segnatamente, la corretta valutazione del Tribunale circa: a) la responsabilità degli enti appellanti, quali proprietari, rispettivamente, della strada provinciale n. 162 (ex 181) e della strada statale n. 106, per come emergeva dalla consulenza tecnica di parte e da quella d'ufficio, dalla relazione di servizio dei Carabinieri della stazione di Squillace, prot. n. 13/77, del 6.12.2002 e dall'escussione dei testimoni e Tes_1 Tes_2
nonché da quanto accertato dai Vigili del Fuoco di Catanzaro intervenuti;
b) la mancanza di prova da parte degli enti appellanti del caso fortuito;
c) la quantificazione dei danni, eseguita dal consulente tecnico di parte, ing. nella relazione di perizia Persona_2
stragiudiziale del 4.2.2003, recepita dal perito d'ufficio e riscontrata dagli allegati fotografici e documentali.
Disattese dalla Corte di Appello le richieste istruttorie, all'udienza del 12.2.2020 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, quindi, la Corte di
Appello ha emesso la sentenza n. 1288/2020, pubblicata il 23.9.2020, con cui, in riforma
7 della sentenza del Tribunale ed in accoglimento del primo motivo di appello principale proposto da e del quarto motivo dell'appello incidentale proposto Controparte_1 dall' , ha rigettato la domanda di risarcimento Controparte_2
del danno proposta da compensando integralmente le spese di giudizio Parte_1
e di consulenza tecnica d'ufficio tra le parti.
3. Il giudizio di legittimità e l'ordinanza della Corte di Cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso: 1) l'omesso esame di Parte_1
fatti decisivi, lamentando l'omessa valutazione della prova testimoniale e documentale in relazione al nesso di causalità tra la mancata manutenzione della strada statale n. 106 da parte dell ed il danno riportato da nonché la motivazione Controparte_1 Parte_1
apparente ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., dolendosi, in particolare, della mancata valutazione di deposizioni dei testimoni e della Per_2 Tes_1 Tes_2
relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, delle note del Sindaco del CP_4
, in assenza di motivazione o con motivazione apparente e contraddittoria;
2)
[...]
l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e la motivazione apparente, in relazione alla prova della quantificazione dei danni, dolendosi della omessa la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio su tale quantificazione, effettuata per relationem rispetto alla perizia giurata prodotta, nonché degli allegati fotografici e della rendicontazione del in violazione, anche, Pt_1 dell'art. 1226 c.p.c., atteso che la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa, versandosi in ipotesi di impossibilità oggettiva di dimostrazione del quantum.
All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24825/2022, depositata in cancelleria il 17.8.2022, ha accolto entrambi i motivi di ricorso, affermando che la sentenza della Corte di Appello fosse apparente e contraddittoria laddove aveva affermato, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno, da un lato, che i rilievi della consulenza tecnica d'ufficio, benché eseguiti nove anni dopo l'evento, erano suffragati da atti compiuti nell'immediatezza del fatto e dalla relazione dei Carabinieri e che le risultanze della consulenza tecnica deponevano per l'affermazione di una causalità
8 diretta tra i difetti strutturali e di manutenzione della strada provinciale e l'allagamento della proprietà del ma, dall'altro, aveva rigettato la domanda perché il danno, pur Pt_1
sussistendo, non era provato con esattezza, senza, peraltro, fare ricorso alla liquidazione in via equitativa, come avrebbe potuto.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello, disponendo che la
Corte di Appello, in diversa composizione e quale giudice del rinvio, procedesse a nuovo esame della vicenda, oltre che sulle spese di lite del giudizio dio legittimità (cfr.
l'ordinanza citata).
4. Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Con atto di citazione notificato ad ed alla di Controparte_1 Controparte_2
Catanzaro, a mezzo posta elettronica certificata, il 14.11.2022, ha riassunto il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., affermando - dopo avere illustrato il Parte_1
contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione - in sintesi, che: a) del tutto correttamente il Tribunale di Catanzaro aveva ricondotto la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., reputando accertato il nesso di causalità tra l'assenza di manutenzione delle strade e dei fossi di scolo e l'evento dannoso e ritenendo, per altro verso, che gli enti convenuti non avessero dato prova del caso fortuito, essendosi limitati ad evidenziare il dato, riportato nella consulenza tecnica d'ufficio, che, nel giorno dell'evento, erano caduti 13 mm di pioggia in un'ora che, peraltro, non dimostrava il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità dell'episodio, trattandosi di un rovescio di media intensità, tenuto conto, anche, del fatto che era avvenuto nel mese di dicembre;
b) in particolare, la sussistenza del nesso di causalità trovava riscontro in una serie di elementi emersi dall'istruttoria che dimostravano come l'evento dannoso fosse da ascriversi agli enti proprietari della strada provinciale n. 162/2
(ex s.s. 181) e della strada statale n. 106, ossia, rispettivamente, all' Controparte_2
di Catanzaro e ad non avendo gli stessi posto in essere le
[...] Controparte_1
misure necessarie per assicurare la raccolta ed il deflusso delle acque piovane in maniera corretta: 1) la relazione di perizia stragiudiziale asseverata, a firma dell'ing. Per_2
del 4.2.2003; 2) le note prot. n. 3788 del 20.9.2000 e n. 4992 del 6.12.2000,
[...]
con le quali il Sindaco del Comune di Squillace aveva segnalato due episodi analoghi a quello oggetto di causa;
3) la nota prot. 71494 del 9.11.2004, nella quale, con specifico
9 riferimento all'evento dannoso del 5.12.2002, l' di Controparte_2
Catanzaro aveva ammesso che i danni erano stati provocati dalle acque che provenivano non solo dalla ex strada statale n. 181, ma, anche, dalla strada statale n. 106 e dai fossi dell' 4) la relazione di servizio dei Carabinieri della stazione di Squillace Controparte_1
del 6.12.2002; 5) la prova testimoniale svolta, compresa l'escussione del testimone del geom. indicato teste dalla stessa (l'attore in riassunzione ha Testimone_3 Controparte_1 richiamato, in particolare, le deposizioni dell'ing. di e di Per_2 Testimone_4
); c) era stata debitamente dimostrava la sussistenza e l'entità dei Testimone_5
danni lamentati, sulla base: della relazione dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e della nota informativa dei Carabinieri di Squillace intervenuti sul posto;
della perizia asseverata redatta dall'ing. corredata da allegati fotografici ed inventario dei danni Per_2
materiali subiti dagli immobili di proprietà di per un ammontare Parte_1
complessivo di euro 57.738,50; d) d'altra parte gli enti convenuti, nel corso del giudizio di primo grado, non avevano contestato la sussistenza dei danni riportati dal né le Pt_1
risultanze della perizia giurata prodotta, essendosi limitata soltanto l' Controparte_1
peraltro genericamente, a contestare l'ammontare del danno allegato dal e) la Pt_1
liquidazione dei danni, tuttavia, ben avrebbe potuto essere demandata ad un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio ovvero essere effettuata con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.
Ha concluso, quindi, come indicato in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio l' , Controparte_2
tramite apposita comparsa presentata il 17.1.2023, rilevando che: a) l'evento dannoso lamentato dal era riconducibile ad un fenomeno di eccezionali precipitazioni Pt_1
temporalesche e, quindi, al caso fortuito di cui all'art. 2051; b) l'accertamento del consulente tecnico di ufficio, su cui si fondava la domanda dell'attore in riassunzione, era avvenuto nel 2011, a distanza di un notevole lasso di tempo dall'evento, verificatosi nel
2002; c) nella valutazione delle cause dell'evento, doveva tenersi conto, del resto, delle carenze imputabili al ed allo stesso proprietario danneggiato, per Controparte_4
mancata predisposizione di un sistema di raccolte delle acque piovane;
d) gli esiti dell'istruttoria erano insufficienti a comprovare il fatto illecito lamentato e la quantificazione dei danni, né l'onere della prova posto a carico dell'attore poteva essere eluso con il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; e) la mancanza di prova del danno e della sua imputabilità all' di Catanzaro precludeva, anche, Controparte_2
10 il ricorso al criterio di liquidazione dello stesso in via equitativa. Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita nel giudizio di rinvio, anche, tramite comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta presentata il 6.3.2023, sostenendo che: a) mancava la prova del nesso causale tra la res custodita dall' (la strada statale n. 106) e l'evento dannoso e, CP_1
comunque, esso era dovuto a piogge di straordinaria intensità e di natura fortuita, come risultava dai dati forniti dall' ed allegati alla consulenza tecnica d'ufficio; b) era Pt_2
impossibile accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio lo stato di manutenzione della strada statale n. 106, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra l'evento (2002) e l'espletamento delle operazioni peritali (2011); c) dalla stessa ricostruzione dei fatti da parte del perito d'ufficio risultava evidente che l'eventuale responsabilità dell'evento fosse da attribuirsi allo stato dalla strada provinciale, senza alcuna responsabilità di o, al più, con un concorso minimo di quest'ultima; d) per come si evinceva Controparte_1
dalla testimonianza del geometra si occupava quotidianamente della Tes_3 CP_1
manutenzione dei canali di scolo delle acque della strada statale n. 106 e, del resto, esistevano opere di regimentazione delle acque;
e) doveva tenersi in debito conto l'assetto irrazionale (“sconclusionato”) dell'urbanizzazione della zona di Squillace Lido, priva di i scoli e canali di regimentazione delle acque, nonché della stessa costruzione del fabbricato del sottostante il piano viario e senza opere di regimentazione delle Pt_1
acque, per come sarebbe emerso dall'esibizione della documentazione relativa alla progettazione ed ai titoli abitativi dell'immobile danneggiato, negata dal Tribunale e reiterata dalla società nel giudizio di rinvio;
f) non vi era adeguata prova della quantificazione dei danni, posto che la perizia di parte attrice conteneva una serie di fotografie poco intellegibili e documenti indicanti in modo generico ed approssimativo beni danneggiati, lavorazioni occorrenti e spese riferibili a tutti gli abitanti dell'immobile danneggiato. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
E' stato acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di appello ed è stata autorizzata la ricostruzione di quello di primo grado, andato smarrito.
Quindi, costituitosi per l'Amministrazione provinciale un nuovo difensore (cfr. la comparsa presentata il 20.2.2024), la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da note di trattazione scritta, facendo salvi i termini di cui all'art.190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
11 Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente rispetto al merito, illustrare l'oggetto del presente giudizio di rinvio, tenuto conto della ordinanza della Corte di Cassazione che ha definito il giudizio di legittimità, nonché delle domande e delle altre allegazioni delle parti.
1. L'oggetto del presente giudizio di rinvio
Richiamato quanto illustrato circa lo svolgimento del processo ed il contenuto della ordinanza della Corte di Cassazione - che, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso per cassazione del ha annullato la sentenza della Corte di Pt_1
Appello nella parte in cui, con motivazione giudicata apparente e contraddittoria, aveva, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettato la domanda di risarcimento del danno di nei confronti di e dell' - è Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 opportuno evidenziare che l'oggetto del giudizio di rinvio concerne il fondamento o meno di tale domanda risarcitoria (sia in relazione all'aspetto dell'an che del quantum debeatur), ritenuto dal Tribunale con sentenza impugnata sia da (per difetto Controparte_1 di prova del nesso di causalità tra la strada statale e l'evento dannoso e per la sussistenza del caso fortuito;
nonché per errata valutazione della quantificazione dei danni, oltre che per omessa ripartizione degli oneri risarcitori tra i due enti appellanti) sia dall'Amministrazione provinciale (per mancato riconoscimento del caso fortuito;
per inadeguato accertamento dei fatti;
per omessa valutazione di un concorso del CP_4
nella produzione dell'evento; per errata valutazione della prova dei danni).
[...]
Preliminare, peraltro, è la valutazione delle richieste istruttorie delle parti e, segnatamente, quella dell'attore in riassunzione e di di rinnovo, se ritenuto Controparte_1
necessario, della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel giudizio di primo grado, nonché quella di tale ultima società di ordinare l'esibizione di progetto e titolo abilitativo alla costruzione del fabbricato del Pt_1
2. Le istanze istruttorie delle parti
12 Non è necessario disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado né al fine di quantificare in danni lamentati dal (sulla cui Pt_1
liquidazione, v. infra) né per verificare le cause dello sversamento delle acque meteoriche nella proprietà dell'attore in riassunzione, sufficientemente chiare alla luce degli elementi già acquisiti, né per accertare lo stato dello sviluppo urbanistico del territorio di Squillace Lido e la presenza o meno di un sistema adeguato di smaltimento delle acque piovane, poiché tale accertamento appare finalizzato ad individuare una concorrente responsabilità del , soggetto estraneo alla controversia, Controparte_4
la quale, non escludendo la corresponsabilità, in solido, degli enti proprietari, rispettivamente, della strada statale n. 106 e della strada provinciale n. 162/2, risulta circostanza irrilevante ai fini della presente controversia.
Quanto alla richiesta di di ordinare l'esibizione di progetto e titolo Controparte_1
abilitativo alla costruzione del fabbricato del si tratta di istanza inammissibile, Pt_1
sia perché tale documentazione ben poteva essere acquisita e prodotta autonomamente, previa richiesta al sia perché, implicitamente rigettata dalla Corte Controparte_4 di Appello nel corso del giudizio di secondo grado nel fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, non è stata reiterata specificamente al momento di precisare le conclusioni del giudizio di appello e, quindi, deve ritenersi rinunciata e non riproponibile nel presente giudizio di rinvio.; sia, infine, perché finalizzata a comprovare un ipotetico concorso di colpa del peraltro, formulato in maniera del tutto generica, così da Pt_1 rendere l'istanza di esibizione meramente esplorativa, ossia funzionale alla ricerca di elementi di prova eventuali e non correlata a dimostrare allegazioni di fatti specifici.
3. Il merito della controversia. L'esame dei motivi di appello. La domanda di risarcimento del danno del nei confronti della Pt_1 Controparte_2
e di
[...] Controparte_1
Tenuto conto di quanto statuito dall'ordinanza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di appello per vizio di motivazione e disposto il presente giudizio di rinvio, si tratta, ora, di riesaminare i motivi di appello, riproposti da e Controparte_1 dall , concernenti le censure alla sentenza del Controparte_2
Tribunale che ha accolto la domanda di risarcimento del danno del con riguardo Pt_1
ai pregiudizio di carattere patrimoniale.
13 Premesso questo, ritiene la Corte che la sentenza del Tribunale meriti conferma in ordine al profilo dell'an debeatur, mentre deve essere parzialmente riformata in relazione al quantum, dovendosi ridurre l'entità del risarcimento del danno nei termini e per i motivi di seguito precisati.
3.1. La descrizione dello stato dei luoghi, la dinamica dell'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la condizione delle strade e l'evento dannoso
Appare opportuno, prima di esaminare nel dettaglio le questioni di merito, descrivere lo stato dei luoghi, per come emerge dalla documentazione prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio e per come, del resto, e pacifico.
Il fabbricato in cui si trovano le unità immobiliari del danneggiate dalle acque Pt_1 piovane cadute il 5.12.2002 nella zona di Squillace Lido e defluite all'interno dei locali seminterrati dell'immobile, si trova sul lato di una strada indicata come comunale dal consulente tecnico di ufficio (viale dei Feaci), la quale, dipartendosi dall'incrocio, posto a monte del fabbricato, tra la strada statale n. 106 (di proprietà e di competenza, quanto alla manutenzione, di e la strada provinciale n. 162/2 (ex n. 181, di proprietà e Controparte_1 di competenza dell'Amministrazione provinciale), costituisce la prosecuzione di quest'ultima, in direzione Est (verso il mar Jonio e verso valle). In particolare, il fabbricato, per come si evince dalle fotografie in atti, è posto a fianco della strada comunale, ma al di sotto del livello stradale.
La dinamica dell'evento dannoso risulta comprovata sulla base delle testimonianze acquisite, della relazione di servizio dei Carabinieri di Squillace intervenuti nell'immediatezza, della perizia stragiudiziale effettuata dall'ing. per conto Per_3
del e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Pt_1
Emerge dalle suddette fonti, in maniera alquanto univoca, che l'acqua piovana, caduta in gran copia nella zona nel primo pomeriggio del 5.12.2002, provenendo dalla strada provinciale (in posizione sopraelevata) e non smaltita dalle opere a ciò destinate, ha attraversato l'incrocio con la strada statale n. 106 e, unendosi, a quella caduta su quest'ultima (parimenti non smaltita) si è incanalata nella strada comunale a valle dell'incrocio suddetto riversandosi nell'area di pertinenza del fabbricato del e, Pt_1 segnatamente, nei seminterrati dell'immobile, allagandoli e raggiungendo un'altezza di circa 50-70 cm.
14 In particolare, l'ing. assiduo frequentatore della zona giacché vi abitava e Per_3
progettista dei fabbricati danneggiati, sentito come testimone, ha riferito dell'assenza di opere manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane provenienti dalla strada provinciale da oltre un anno nonché che, come era avvenuta anche in occasione di precipitazioni meno intense, l'acqua piovana proveniente da tale strada, invece di essere deviata per confluire nei fossi naturali, confluiva nelle strade comunali a valle e defluiva per naturale pendenza verso due pozzetti di raccolta in prossimità del fabbricato del collegati abusivamente al fosso di irrigazione privato all'interno dell'area di Pt_1
pertinenza del . CP_5
e (cfr. le deposizioni rese all'udienza del Testimone_4 Testimone_5
19.3.2010), quotidiano frequentatori di quei luoghi e testimoni diretti dei fatti, hanno riferito del mancato funzionamento delle opere volte allo smaltimento delle acque piovane (quali “tombini” e “cunette”), tanto che erano frequenti gli allagamenti
(“quanto pioveva si allagava tutto”) ed hanno confermato la circostanza che l'acqua piovana raccolta in tutta l'area della strada provinciale non veniva smaltita nei fossi naturali, ma veniva convogliata dalla stessa strada verso valle.
Per certi versi, ancora più precisa è la dinamica dell'evento descritta dai Carabinieri di
Squillace, intervenuti sul posto nell'immediatezza (intorno alle ore 15 del 5.12.2002), nella relazione di servizio del 6.12.2002: l'acqua piovana proveniente dalla strada provinciale ex 181 (ora 162/2) e dalla strada statale n. 106, dopo essersi immessa in una condotta sotterranea, era risalita in superficie all'altezza dei muri perimetrali del bar
“May Flower” (oltre l'incrocio della due strade ed a valle dello stesso, su viale dei Feaci), proseguendo all'interno di una piccolo canale scavato nel terreno, da cui era tracimata e defluita, per dislivello del terreno stesso, in prossimità del fabbricato del e di tale Pt_1
in corso di costruzione, allagandoli completamente (cfr. il documento Parte_3
citato).
Ulteriore conferma della dinamica dell'evento dannoso si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ing. nel corso del giudizio di primo grado che, Persona_4 sulla base della documentazione acquisita e dell'esame attento dello stato dei luoghi, ha accertato, con valutazione del tutto condivisibile e riscontrata dagli elementi di prova sopra illustrati, che “Le piogge cadute sulle colline a monte si riversarono sulla ss. 106 e sulla S.P. 162/2 (ex 181), scorrendo sul pieno viabile delle strade…, non riuscendo ad essere smaltire correttamente. Le piogge che scorrevano sul piano viabile, all'altezza
15 dell'incrocio confluirono verso mare sulla strada comunale andando ad allagare la parte sottostante la SS. 106 ed in particolare gli immobili del sig. ”. Per_5
La valutazione del perito d'ufficio, del resto, è argomentata anche in relazione a quanto constatato di persona, a seguito delle piogge cadute in abbondanza tra il 22 ed il 23
Novembre del 2011, allorché le acque piovane, provenienti dalla strada provinciale n.
162/2 (ex 181), giunte all'impianto semaforico (posto all'incrocio tra la strada provinciale suddetto e la statale n. 106), erano state, in parte, smaltite dai canali, il cui imbocco era protetto da grate metalliche, ma, in parte, a causa della velocità e dei detriti, avevano superato le grate ed unendosi alle acque provenienti dalla strada statale n. 106
(non smaltite dalle griglie) si erano riversano sulla strada comunale che corre a fianco del fabbricato del Il perito d'ufficio, quindi, è giunto alla condivisibile conclusione Pt_1 che “L'allagamento di giorno 5/12/2002 del “ è stato causato da CP_5 Pt_1 una non corretta manutenzione del piano stradale della SS 106 da parte dell' CP_1
e della SP 162/2 (ex 181) da parte dell' ”. Controparte_2
Né vale argomentare da parte degli enti appellanti e convenuti in riassunzione che l'accertamento del consulente tecnico di ufficio è avvenuto a distanza di anni dai fatti per cui è causa, giacché non solo non è stata dimostrata una modifica peggiorativa del sistema di smaltimento delle acque piovane medio tempore, ma, anzi, dalla deposizione del geom. dipendente di è emerso che, dopo il 2002, la società Tes_3 Controparte_1
suddetta ha preso a curare la manutenzione del sistema di scolo, sebbene ritenesse che spettasse piuttosto al , data l'urbanizzazione della zona. Controparte_4
Premesso questo, deve ritenersi la concorrente responsabilità degli enti convenuti in riassunzione ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo assolto l'onere di Parte_1
provare il nesso di causalità tra le cose dagli stessi, rispettivamente, custodite (ossia, rispettivamente, la strada provinciale n. 162/2 e la strada statale n. 106) e il danno subito dal stesso, provocato delle copiose acque meteoriche defluite dalle strade Pt_1 suddette, non smaltite dalle apposite opere e sversate nei seminterrati dell'immobile.
Il nesso di causalità tra la strada provinciale ed il danno lamentato dal è alquanto Pt_1
evidente, atteso che le fonti, sia di natura testimoniale che documentale, sono univoche, in particolare, circa la provenienza della copiosa quantità di acqua piovana dalla suddetta strada, evidentemente, non adeguatamente smaltite.
Quanto alla strada statale n. 106, il nesso di causalità è, parimenti, sussistente, in quanto il flusso di acqua defluito nella proprietà del è stato alimentato, sebbene in parte Pt_1
16 minore, anche dalle acque meteoriche cadute sulla suddetta strada statale o, comunque, defluite sulla stessa, per come emerge sia dalla relazione di servizio dei Carabinieri, sopra citata, sia dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio che, anche a distanza di anni e malgrado dopo il 2002, abbia preso a curare la manutenzione dei Controparte_1
sistemi di deflusso delle acque piovane (cfr. la deposizione del geom. , ha Tes_3 consentito di verificare che, in occasione di piogge intense, l'acqua non viene interamente smaltita all'interno della due griglie presenti a bordo della strada statale, unendosi, quindi, nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale n. 162/2 a quella proveniente da tale strada, riversandosi nella sottostante strada statale che fiancheggia il fabbricato del Pt_1
D'altra parte, dalla nota di protocollo n. 4992 del 6.12.2000 del Sindaco del CP_4
, indirizzata all' emerge che, altri episodi analoghi a quello in
[...] Controparte_1 esame si erano verificati nell'autunno del 2000, allorché le acque piovane provenienti dalle strade n. 106 e n. 181 avevano causato pericolosi allagamenti nella medesima zona, perché le cunette e le opere d'arte (tombini) su tali strade erano completamente ostruite da detriti di varia natura ed invase da sterpi e rovi (cfr. il documento citato).
La circostanza della provenienza dell'acqua piovana in eccesso da entrambe le strade (e, quindi, anche dalla strada statale n. 106) trova altro riscontro nella nota prot. 71494 del
9.11.2004, nella quale, con specifico riferimento all'evento dannoso del 5.12.2002,
l' di Catanzaro affermava che i danni erano provocati dalle Controparte_2
acque che provenivano non solo dalla ex s.s. 181, ma anche dalla s.s. 106 e dai fossi realizzati dall' Controparte_1
Il nesso di causalità, con riferimento sia alla strada provinciale che alla statale, non è interrotto da ipotetiche responsabilità del (non chiamato in giudizio Controparte_4
e nei cui confronti, al più, potrebbe ipotizzarsi un concorso della produzione dell'evento che, tuttavia, non esclude quello degli enti appellanti).
E' appena il caso di evidenziare che dal “Verbale di delimitazione” del 22.12.1998
(avente ad oggetto la ripartizione, di comune accordo, tra e Controparte_1 CP_4
, dei compiti di gestione e manutenzione della “traversa interna dell'abitato di
[...]
Squillace”), si evince che il aveva assunto a suo carico la gestione e CP_4 manutenzione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche “delle strade comunali che si innestano sulla strada statale”, ma non anche di quelle della strada statale medesima, la cui gestione e manutenzione è rimasta in capo all' Controparte_1
17 Né il suddetto nesso di causalità è interrotto da ipotetiche condotte del nella Pt_1
progettazione o nella costruzione del fabbricato, rimaste genericamente allegate e, comunque, non riscontrate.
3.2. L'insussistenza del caso fortuito. La responsabilità degli enti gestori della strada provinciale e della strada statale anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Entrambi gli enti appellanti e convenuti in riassunzione lamentano il mancato riconoscimento del caso fortuito da parte del Tribunale, stante il carattere eccezionale dell'evento meteorologico del 5.12.2002.
L'argomento è infondato.
In effetti, dalla tabella delle precipitazioni allegata alla consulenza tecnica d'ufficio non emerge il carattere eccezionale e, comunque, imprevedibile delle piogge del 5.12.2002, dato che la pioggia caduta in quel giorno è indicata in 15.2 mm, mentre in molti altri giorni dell'anno (nel solo mese di Dicembre del 2002, per ben 4 volte, nei giorni 6, 7, 25
e 31) le precipitazioni hanno registrato valori superiori a quelli registrati il giorno del sinistro (hanno superato, addirittura, i 30 mm, ad esempio, le precipitazioni del 3 Aprile, del 24 Maggio, del 5 Ottobre, del 21 Novembre e del 25 Dicembre del medesimo anno).
D'altra parte, dalla già citata nota di protocollo n. 4992 del 6.12.2000 del Sindaco del
Comune di Squillace, indirizzata all' emerge che altri episodi analoghi di Controparte_1
allagamento si erano verificati nell'autunno del 2000, a causa della ostruzione di cunette e tombini, cosicché non appare giustificata l'invocazione del caso fortuito.
Ritenuta, dunque, la responsabilità concorrente di Controparte_2
e di ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve osservarsi che sussistono gli
[...] Controparte_1
estremi, anche, della loro responsabilità civile ex art. 2043 c.c., essendo comprovato che l'evento dannoso è stato causato dalla inadeguata predisposizione e dalla omessa manutenzione delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche defluite lungo la strada n. 162/2 e la strada statale n. 106. CP_2
3.4. La prova dei danni e della loro quantificazione
Nei rispettivi atti di appello, e l' Controparte_1 Controparte_2
hanno censurato la sentenza del Tribunale, nella parte in cui, richiamando, acriticamente,
18 la consulenza tecnica d'ufficio che, a sua volta, si era fondata, con valutazione sommaria, sulla perizia stragiudiziale di parte del ha ritenuto provati i danni materiali Pt_1 lamentati dall'attore, liquidandoli in euro 57.738,50, oltre accessori di legge.
La Corte di Appello, all'esito del giudizio di secondo grado, ha accolto il motivo di appello proposto dall' con motivazione, tuttavia, ritenuta Controparte_2
incongrua dalla Corte di Cassazione, anche perché il giudice di appello non aveva fatto ricorso al criterio di liquidazione dei danni in via equitativa (l'analogo motivo di appello proposto da è rimasto assorbito nell'accoglimento di quello relativo al Controparte_1
difetto di prova della sua responsabilità).
I motivi di appello, anche alla luce della ordinanza della Corte di Cassazione, devono ritenersi fondati solo in parte.
L'esistenza di danni alle unità immobiliari del (consistiti, in particolare, nella Pt_1
sporcizia e nei detriti trasportati dalle acque e nel deterioramento dei muri interni dei locali seminterrati), provocati dal deflusso delle acque piovane di cui si è detto, non è contestato ed è, comunque, comprovato dalla relazione di servizio dei Carabinieri, dalle fotografie allegate alla stessa, dalla relazione dell'intervento dei Vigili del fuoco e dagli allegati fotografici alla perizia stragiudiziale redatta dall'ing. su incarico di Per_2
Parte_1
In particolare, i Vigili del Fuoco hanno accertato che “...nel condominio in via Feaci, tutti gli scantinati erano allagati a causa della forte pioggia abbattutasi nella zona. Il nostro intervento consisteva nello sturare alcuni tombini, e prosciugare gli scantinati e le trombe degli ascensori facendo uso delle nostre motopompe. L'allagamento ha provocato danni ad attrezzature varie, suppellettili ed arredi. Sul posto è intervenuta la protezione civile, i vigili urbani, carabinieri e tecnici comunali...”.
Nella relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Squillace è dato leggere, tra l'altro, che “….a seguito delle abbondanti piogge cadute nelle prime ore pomeridiane, si erano verificati vari allagamenti di garage e Box ... constatavamo che i condomini “
[...]
”, “Gatto”, nuove palazzine “ , palazzine “Gimigliano” e condominio Pt_4 Pt_1
“ ” erano stati inondati di acque piovane nei garage per un'altezza di circa 40 Pt_5
cm., con danni ad effetti personali, materiale d'arredamento, arredamenti d'ufficio, conserve varie e materiali di varia natura nonché danni ad alcune autovetture...”.
19 La quantificazione dei danni alle strutture e, segnatamente, alle pareti dei locali invasi dall'acqua, effettuata nella perizia stragiudiziale citata, risulta sufficientemente precisa e congrua e, d'altra parte, gli enti appellanti non hanno contestato specificamente la correttezza dei dati, delle misure e dei calcoli, posti a fondamento della suddetta quantificazione monetaria dei danni.
In particolare, il consulente tecnico di parte del ha indicato le seguenti somme Pt_1
come necessarie al rispristino dello stato dei luoghi.
Con riferimento ai subalterni n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 dell'immobile di cui alla particella n.
666, ha stimato necessaria la spesa di (v. I^ parte degli allegati, pag. 15): 1) euro 1.280,00 per pulitura e lavaggio dai detriti con trasporto e smaltimento (“a rifiuto”) del materiale di risulta, calcolando 2,5 giornate di operai per ciascuna delle quattro unità abitative;
2) euro 10.454,40 per raschiatura delle pareti ammuffite dall'umidità, ripristino con rasatura e pitturazione delle pareti verticali, per mq 475,2 (mt 176 per mt 2,7 di altezza), al costo di euro 22 al mq;
3) euro 1.000,00 per sostituzione di n. 4 pezzi di infissi interni di legno
(per un totale di lavori per euro 12.734,40).
Con riguardo ai subalterni n. 12, n. 14, n. 15 e n. 16 dell'immobile di cui alla particella n.
688, ha stimato necessaria la spesa di (v. I^ parte degli allegati, pag. 37): 1) euro 2.048,00 per pulitura e lavaggio dai detriti con trasporto e smaltimento (“a rifiuto”) del materiale di risulta, calcolando 16 giornate di operai per il totale delle porzioni immobiliari suddette;
2) euro 9.741,60 per raschiatura delle pareti ammuffite dall'umidità, ripristino con rasatura e pitturazione delle pareti verticali, per mq 442,80 (mt 164 per mt 2,7 di altezza), al costo di euro 22 al mq;
3) euro 250,00 per sostituzione di un pezzo di infisso interno di legno (per un totale di lavori per euro 12.039,60).
Quanto, invece, alla porzione immobiliare contraddistinta con il subalterno n. 42, di cui alla particella n. 688, il consulente tecnico di parte ha stimato fosse necessaria la spesa di
(v. II^ parte degli allegati, pag. 47): euro 3.072,00 per i lavori di pulitura e lavaggio dai detriti con trasporto e smaltimento (“a rifiuto”) del materiale di risulta, calcolando 24 giornate di operai.
Quanto alle voci di danno concernenti specifici beni, in assenza di puntuale descrizione e di altri precisi elementi (la mancanza di dati obiettivi di conoscenza pregressa in capo agli enti appellanti e convenuti in riassunzione non consente di valorizzare la non contestazione specifica dei danni in questione), possono ritenersi provati i danni dei beni risultanti con sufficiente chiarezza dalle fotografie, con le seguenti precisazioni.
20 In relazione ai beni elencati a pag. 15 della parte I^ degli allegati alla perizia stragiudiziale: a) deve escludersi ogni risarcimento per i beni danneggiati all'intero dell'esercizio commerciale “Shop Casa”, oggetto di affitto a tale (v. la Persona_6 nota allegata all'elenco), giacché essi costituiscono materiale dell'esercizio commerciale medesimo e, quindi, non erano di proprietà del b) deve escludersi la prova del Pt_1 danno lamentato a “stanzetta” e “asse da stiro”, non riscontrato nelle fotografie, nonché alla “sedia a dondolo”, giacché quella ritratta dalle foto non appare danneggiata;
c) il danno al “tappetto rullante elettrico”, in assenza di indicazione precise circa manca, modello e prezzo di acquisto, può stimarsi, in via equitativa ed all'attualità, in euro
500,00 (euro 339,21 al febbraio del 2003, epoca della stima del perito di parte), pari, grosso modo, al valore di mercato di un tapis roulant di discreta qualità, per come si evince dalle offerte di vendita di simili beni sulla rete internet;
d) risulta congrua, invece, la stima del consulente tecnico di parte del valore della scarpiera (euro 200,00), della poltrona di pelle bianca (euro 400,00) e del divano (euro 1.000,00), ritratti in fotografie che consentono di percepire che siano rimasti immersi nell'acqua per un'altezza di alcuni decimetri. Il totale dei suddetti danni riscontrati ammonta, quindi, ad euro 1.939,21.
In relazione, poi, ai beni elencati a pag. 47 della parte II^ degli allegati alla perizia stragiudiziale: a) deve ritenersi provato il danno, sulla base delle fotografie allegate ed in assenza di altri elementi descrittivi e di prova, di n. 6 “controtelai in legno per porte” (per un valore complessivo di euro 120,00) e di n. 4 “telai a scomparsa tipo scrigno” (per un valore complessivo di euro 100,00) , nonché di n. 10 bidoni di pittura (verosimilmente, n.
5 per pittura interna e n. 5 per pittura esterna, che risultano trascinati fuori dai locali in cui erano custoditi;
per un valore complessivo di euro 225,00); b) non risultano provati, sulla base delle sole fotografie i danni ad altri beni (segnatamente, la presenza di bidoni chiusi di pittura all'interno dei locali non ne comprova la perdita del prodotto, così come non risulta la perdita di funzionalità degli altri beni distinguibili nelle fotografie;
parimenti deve dirsi in ordine agli altri beni, rimasti imballati o ritratti da foto che non consentono di comprenderne la natura, l'ipotetico danneggiamento ed il valore). Il totale dei danni suddetti è pari ad euro 445,00.
Ne consegue che il danno complessivo, al febbraio del 2003, è pari ad euro 27.158,21.
Tale somma, calcolata al 4.2.2003 (data della perizia stragiudiziale), deve essere devalutata al momento dell'evento dannoso (5.12.2002: euro 26.996,23) e rivalutata
21 all'attualità, secondo gli indici elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ossia fino ad euro 40.035,41).
Non possono riconoscersi al gli interessi compensativi, in mancanza di Pt_1
allegazione e di prova del pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione.
Sulla somma rivalutata all'attualità, pari ad euro 40.035,41, decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali.
Devono reputarsi tenute al risarcimento del danno, in solido, l'
[...]
non avendo rilievo, in assenza di specifica Controparte_6 Controparte_1
domanda di rivalsa o di regresso, la diversa misura di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (sotto tale profilo, il motivo di appello di volto ad Controparte_1 ottenere un accertamento della diversa misura del concorso rispetto all'
[...]
, al solo fine di una condanna risarcitoria di minore importo, è Controparte_2
inammissibile, trattandosi di questione che non incide sulla condanna in solido e attiene ai rapporti interni tra le due obbligate in solido: cfr. Cass., sez. II, n. 11199/2021; sez. III,
n. 542/2020; n. 20849/2018).
3. Le spese processuali
Le spese processuali dei vari stati e gradi di giudizio devono essere regolate tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, in buona parte favorevole a essendo Parte_1
stata accolta la domanda di risarcimento del danno. Tuttavia, la riduzione significativa del risarcimento del danno rispetto alla sua quantificazione nella domanda giustifica la compensazione delle spese per 1/3, mentre seguono la soccombenza dell' e di per i residui 2/3. Controparte_2 Controparte_1
Le spese di lite del giudizio di primo grado sono state già liquidate, nell'intero, dal
Tribunale in euro 3.627,00 per onorari ed euro 518,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Le spese del giudizio di appello, di cassazione e del presente giudizio di rinvio vengono liquidate, nell'intero, applicando i parametri medi della tariffa forense (il d.m. n.
55/2014; con gli aggiornamenti di cui al d.m.n. 147/2022 per il giudizio di cassazione ed il giudizio di rinvio) in relazione alle cause del valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000,00 (scaglione nel quale rientra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del
22 danno), fatta eccezione per le fasi di trattazione ed istruttoria del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, da liquidarsi secondo i parametri minimi, stante la modestia dell'attività professionale corrispondente. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono da porre a carico degli enti convenuti in riassunzione, per come era stato già stabilito dal
Tribunale.
Pertanto, le spese del giudizio di appello devono liquidarsi in euro 8.645,00 per onorari
(euro 1.960,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.030,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro
3.305,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di cassazione in euro 5.513,00 per onorari (euro 2.336,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.969,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 1.208,00 per la fase decisionale), nonché euro 1.745,00 (euro 1.518,00; 200 e 27,00) per spese vive documentate, oltre accessori di legge;
quelle del giudizio di rinvio in euro 8.469,00 (euro
2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), nonché euro 1.179,28 (euro 1.165,50; 13,78) per spese vive documentate, oltre accessori di legge.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile, definitivamente pronunciando - all'esito del giudizio di rinvio riassunto da a seguito di ordinanza n. Parte_1
24825/2022 della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1288/2020 del 16.9.2020, pubblicata il 23.9.2020 - sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Catanzaro n. 1259/2016, emessa il 5.9.2016 e pubblicata il 7.9.2016, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- condanna l' in solido tra Parte_6
loro, al pagamento nei confronti di della somma di euro 40.035,41, a Parte_1
23 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa per 1/3 le spese dei vari gradi e fasi di giudizio e condanna l' e in solido tra loro ed in Controparte_2 Controparte_1
favore di al pagamento dei residui 2/3 delle spese processuali dei Parte_1
giudizi di primo e secondo grado, di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate nell'intero, quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.627,00 per onorari ed euro 518,00 per spese vive documentate;
con riferimento al giudizio di appello, in euro
8.645,00 per onorari;
quanto al giudizio di cassazione, in euro 5.513,00 per onorari ed euro 1.745,00 per spese vive documentate, e, con riguardo al presente giudizio di rinvio, in euro 8.469,00 per onorari ed euro 1.179,28 per spese vive documentate, oltre, in ogni caso, I.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali;
con distrazione in favore del difensore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., delle spese processuali relative al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, in solido, a carico di e Controparte_2 CP_1
[...]
Così deciso in Catanzaro, il 7.1.2025
Il Presidente estensore dott. Antonio Rizzuti
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