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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2086/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. LABIA MARIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliate come in atti
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. SIVIERO LORENZA e BERGAMINI TANIA ( ) VIA CA' NEGRI C.F._3
N. 2 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06.11.2004 a
Fratta Polesine (RO) tra i IGg.ri e – atto iscritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Fratta Polesine Atto n. 5 Anno 2004 – Parte I – Ufficio 1, alle seguenti
CONDIZIONI 1.Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 5 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma Persona_1 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, la somma di euro 350,00
(eurotrecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sul c/c codice iban IT45 L030 6963 2631
1 0000 0002 724 (ovvero altro che dovesse successivamente comunicare), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, trattamenti sanitari urgenti anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari. Spese mediche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e relativi presidi, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano per la frequentazione all'Università; iscrizioni e rette universitarie, spese di vitto, alloggio (es. canone di locazione) e utenze relative all'immobile locato in Ferrara per la frequentazione della locale università (il cui canone è attualmente pari ad € 350,00); Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di specializzazione e master postuniversitari, soggiorni all'estero per motivi di studio. Spese di natura ludica o ricreativa (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad un'attività sportiva e/o ricreativa extrascolastica e relativa attrezzatura. Spese di natura ludica o ricreativa (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche, corsi d'informatica con la relativa strumentazione, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
Altre spese (da
documentare) che non richiedono preventivo accordo: spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria per il mezzo di trasporto se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Altre spese (da
documentare) che richiedono preventivo accordo: spese per il conseguimento di patenti di guida
(corso e lezioni), spese di acquisto di mezzi di trasporto e la relativa manutenzione straordinaria.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, dovrà essere rimborsato il relativo importo al genitore anticipatario entro 8 giorni dall'esibizione della relativa documentazione giustificativa. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, saranno comunicate con una formale richiesta scritta, anche tramite messagistica whatsapp avanzata dal genitore che le propone all'altro genitore, che provvederà a sua volta per iscritto anche tramite messagistica whatsapp, ad approvarle o respingerle, dandone motivazione, nel termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie ha diritto di ottenere, se concordate, il rimborso della propria quota entro 15 giorni dall'inoltro della documentazione attestante l'avvenuto
2 pagamento;
2. Le detrazioni fiscali per i figli a carico sono convenute nella misura del 100% a favore della madre;
3. Le parti convengono che l'importo dell'assegno unico verrà erogato a favore della madre;
4. La IG.ra ed il IG. Parte_1 Parte_1 Parte_2 dichiarano ciascuno di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere per sé una dall'altro a titolo di assegno divorzile.
5. Le spese legali relative alla presente procedura sono interamente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata il [...] la figlia
[...]
non economicamente autosufficiente. Persona_2
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 227 del 16.5.2014, depositata il 19.6.2014, il Tribunale
Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi personalmente comparsi all'udienza presidenziale del 22.5.2012.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con ordinanza del 26.6.2025 il giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi, assegnando alle parti termine sino al 7.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza dell'8.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
3 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 22.5.2012 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 16.5.2014.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in FRATTA POLESINE in data 06/11/2004 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di FRATTA POLESINE nell'anno 2004, Atto n. 5 – Parte I – Ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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