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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Michele Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 130 disp. att. c.p.c. e 737 ss. c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6041 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
) con l'avv. Elena Parte_1 C.F._1
EU ER ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti,
- APPELLANTE–
E
) con l'avv. Nicola Staniscia Controparte_1 C.F._3
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti CodiceFiscale_4 - APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE TARDIVA-
CONTRO
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
– ), nella persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, dott.ssa con l'avv. Carmine Picone (c.f. CP_4
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale C.F._5 in calce alla comparsa in appello.
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 914/2021 del Tribunale Ordinario di
Civitavecchia, pubblicata in data 15.09.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 6.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2019 propose Controparte_1 innanzi al tribunale di Civitavecchia opposizione, con contestuale istanza di sospensione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (r.g.e. n.
287/2018), azionata da , quale mandataria di CP_5 Controparte_2
a carico di .
[...] Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente dedusse che: con atto notarile di rinuncia del 13.07.2016, registrato il 20.07.2016 al n. 10.506 Repertorio n.
11.765 Racc. 7.996, l'esecutato avrebbe rinunciato all'eredità del padre, Per_1
, e che, per l'effetto, non sarebbe stato proprietario di alcuna quota del
[...] bene pignorato;
inoltre, che il creditore procedente non avrebbe fornito la prova della titolarità del bene staggito, mancando la trascrizione dell'acquisto mortis causa in favore dell'esecutato. Pertanto, l'opponente chiese accertarsi e dichiararsi l'inefficacia/inesistenza del pignoramento immobiliare, quindi,
2 l'estinzione della procedura esecutiva, in applicazione dell'art. 567, comma 2,
c.p.c., ritenendo che tale disposizione trovasse applicazione alle fattispecie, come quella in esame, in cui il creditore procedente non fornisce la prova della continuità delle trascrizioni ed iscrizioni ultra ventennali relative all'immobile subastato.
Si costituì in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione dell'opponente e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
2. Con due autonome ordinanze del 5.2.2020, il G.E. del Tribunale di
Civitavecchia preliminarmente qualificò l'opposizione de qua come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in quanto l'opponente non era parte della procedura esecutiva opposta;
inoltre, rilevò il difetto di legittimazione attiva della stessa opponente , per non avere rivendicato e provato un proprio Controparte_1 diritto sul bene oggetto di espropriazione immobiliare.
Tanto premesso, il G.E. rigettò l'istanza di sospensione, onerando il creditore procedente di “provvedere a trascrivere l'eventuale accettazione dell'eredità da parte del debitore esecutato o ad introdurre le necessarie azioni giudiziarie volte all'accertamento della qualità di erede”, fissandone il termine alla successiva udienza del 19.5.2020, a pena di improcedibilità dell'esecuzione.
3. L'opponente propose reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pubblicata il 23.07.2020, in accoglimento totale del reclamo, quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispose la sospensione della procedura esecutiva di cui al r.g.e. n. 287/2018.
4. Quanto all'opposizione ancora pendente, in data 10.11.2020, la medesima depositò una nuova istanza di estinzione dell'esecuzione, Controparte_1 ribadendo, quale ragione a suo sostegno, la mancata prova da parte del creditore procedente della continuità delle trascrizioni relative all'immobile staggito
Posto che l'udienza per il ripristino della continuità delle trascrizioni era stata rinviata d'ufficio al 15.6.2021 e rilevato che a tale data il creditore aveva adempiuto al predetto onere, giacché nel mese di marzo 2020 aveva iscritto a ruolo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede del debitore esecutato, con provvedimento del 15.6.2021, il G. E. rigettò l'istanza di
3 estinzione della procedura esecutiva (frattanto sospesa) sulla base delle seguenti ragioni in diritto:
- la carenza di legittimazione della sig.ra a proporre istanza di estinzione CP_1 ex art. 567 c.p.c., non essendo ella parte del processo esecutivo;
- l'inesistenza dei presupposti applicativi della fattispecie estintiva di cui all'art. 567 c.p.c., avendo il creditore procedente assolto all'onere di cui alla disposizione citata (di produrre i certificati catastali e quelli attestanti trascrizioni e iscrizioni ultraventennali), nonché essendosi lo stesso adoperato, nel termine all'uopo concessogli (antecedente all'autorizzazione della vendita) per l'instaurazione del giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato, ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni, con ciò rendendo altresì procedibile l'azione esecutiva.
5. Con autonomi reclami ex art. 630, comma 2, c.p.c. (sebbene di contenuto sostanzialmente identico), depositati in data 6.7.2021, il debitore esecutato e la terza , separatamente, hanno impugnato la medesima Controparte_1 ordinanza chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva. A sostegno dell'impugnazione i reclamanti hanno dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di estinzione non avendo considerato: che il creditore procedente non avrebbe provato, prima dell'autorizzazione alla vendita coattiva, la titolarità del bene pignorato da parte dell'esecutato, quindi, la continuità delle trascrizioni ultraventennali antecedenti al pignoramento;
che la vendita sarebbe stata già autorizzata con provvedimento che l'appellante incorpora, riproducendolo parzialmente, nel proprio atto difensivo (pag. 12), ma di cui non riporta né intestazione, né premessa, né parte finale, di cui, pertanto, non è dato individuare il giudice procedente, né le parti processuali, né tanto meno la data di emissione.
Si è costituito in giudizio il creditore procedente , quale mandataria CP_3 di in via preliminare, eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva di entrambi i reclamanti, il sig. in quanto soggetto Pt_1 diverso da quello che aveva formulato l'istanza rigettata dal giudice e la sig.ra in quanto carente della legittimazione a proporre l'istanza di estinzione;
CP_1 nel merito, insistendo per il rigetto stante la sua infondatezza.
4 6. Con sentenza n. 914/2021, pubblicata in data 15/09/2021 (nel giudizio avente n.r.g. 2263/2021) e mai notificata, il Tribunale di Civitavecchia, pronunziando su ambedue i reclami, li ha rigettati e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata, sulla base dei seguenti rilievi:
- preliminarmente, il difetto di legittimazione della sig.ra , Controparte_1 estranea alla procedura esecutiva, legittimata soltanto all'opposizione ex art 619
c.p.c. Tanto anche argomentando dalla lettera dell'art. 630 c.p.c., che legittima ad impugnare il provvedimento del giudice che provvede sull'istanza di estinzione soltanto il debitore e i creditori, ovvero le parti del procedimento esecutivo, così limitando non soltanto l'ambito dei legittimati a proporre istanza di estinzione, ma altresì quello dei legittimati a proporre reclamo contro il provvedimento che su tale istanza decida;
- nel merito, l'infondatezza del reclamo: in primo luogo, per la mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie estintiva di cui all'art 567 c.p.c., giacché il creditore procedente aveva tempestivamente depositato la certificazione notarile recante tutti gli atti trascritti nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento e, proprio attraverso l'esame di tale certificazione, il giudice aveva potuto rilevare la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità e, quindi, onerare il creditore procedente di ripristinare la continuità delle trascrizioni, quale condizione dell'azione esecutiva, che, in quanto tale, può sopravvenire nel corso della procedura purché entro l'autorizzazione alla vendita;
in secondo luogo per avere il creditore procedente provveduto a ripristinare la continuità delle trascrizioni, instaurando il giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato, iscritto a ruolo nel marzo 2020, ossia prima che si procedesse alla vendita coattiva del bene.
7. Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma sulla base di tre motivi di doglianza, con cui, in breve, deduceva l'erroneità della decisione per non aver accertato la sussistenza e, per l'effetto, dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c.
Con comparsa di risposta si costituiva e per essa, Controparte_2 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da Controparte_3 CP_5
, eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto manifestamente
[...]
5 infondato ex artt. 348bis e 348ter c.p.c. e chiedendone in ogni caso il rigetto, poiché infondato in fatto ed in diritto.
8. Rilevata la ritualità e tempestività della notifica dell'appello, con provvedimento del 21.4.2022, la Corte dichiarava la contumacia di CP_1
e fissava l'udienza del 26.1.2023 (successivamente rinviata d'ufficio) per
[...] la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata con il rito di cui all'art. 281 -sexies c.p.c.
9. Nelle more, in data 6.9.2023, si costituiva tardivamente la stessa
[...]
, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione CP_1 dell'art. 630, comma 2, c.p.c., come risultante dalla sopravvenuta incostituzionalità di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 49 del
17.3.2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui non prescriveva che il collegio decidente il reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento o reiettiva dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva fosse composto da giudici diversi da quello che pronunciò l'ordinanza medesima (in specie: “è incostituzionale l'art. 630, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”).
Analoga doglianza eccepiva l'appellante principale, depositando apposita memoria difensiva in data 13.9.2023, con cui chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza appellata per difetto di costituzione del giudice e la contestuale rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
10. Le parti hanno depositato note in vista dell'udienza di discussione, con cui hanno ribadito le difese già svolte e al contempo introdotto nuove domande;
in particolare, l'appellante principale e quella incidentale tardiva hanno formulato, per la prima volta, domanda di ricusazione del giudice di primo grado, in conseguenza della già denunciata sopravvenuta incostituzionalità
6 dell'art. 630 co. 2 c.p.c., da cui deriverebbe la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla composizione del collegio decidente.
I procuratori delle parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. art. 130 att. c.p.c.
11. Preliminarmente, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21516/2021), ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, comma 2, c.p.c., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327
c.p.c. e, laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (Cass., Sez. U, n.
22848 del 08/10/2013; conf.: Cass. n. 6855 del 24/03/2014; in particolare,
Cass. n. 14646 del 18/07/2016, con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., secondo la quale «in materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.»).
Nella specie, nonostante la pacifica qualificazione dell'azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'appello è stato proposto con atto di citazione, il cui deposito in cancelleria – avvenuto prima della scadenza del termine per proporre impugnazione- segna il momento di proposizione del gravame;
e ciò non solo ai fini della tempestività dell'impugnazione stessa, ma anche ai fini della tempestiva e regolare costituzione della parte appellante, che in tal caso finisce per coincidere con la stessa data di introduzione del giudizio, cioè con il deposito dell'atto di appello nella cancelleria del giudice di secondo
7 grado. Pertanto, va esclusa, nel caso di specie, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c..
La citazione va quindi considerata convertita in un (tempestivo) ricorso, il contraddittorio è stato regolarmente attivato, il giudizio può essere proseguito e deciso previa la conversione, all'atto dell'assunzione in decisione, del rito in quello camerale di cui all'art. 130 disp. att. C.p.c., senza contestazioni delle parti
(che, del resto, dall'iniziale adozione delle forme della cognizione piena hanno tratto un ampliamento delle rispettive facoltà processuali).
12. Sempre preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), essendo assorbita dal fatto che la
Corte, con decisione implicitamente resa in senso reiettivo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha ritenuto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
13. In via pregiudiziale, va affrontata la questione di nullità eccepita dall'appellante incidentale tardiva con l'atto di costituzione del 6.9.2023 CP_1
e dall'appellante principale con apposita memoria difensiva depositata Pt_1 in data 13.9.2023.
Sempre in via pregiudiziale, deve trattarsi la domanda di ricusazione del giudice
a quo proposta dalle medesime parti processuali, da ultimo e per la prima volta, nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di discussione, tra l'altro con contenuti del tutto identici. Invero, a parziale modifica e/o integrazione di quanto già dedotto, entrambi gli appellanti hanno ricusato il giudice di primo grado in forza del già rilevato pronunciamento della Corte costituzionale.
Giova premettere l'opportunità di scindere la posizione delle predette parti eccipienti, per le ragioni che di seguito verranno evidenziate.
14. Quanto alla posizione processuale dell'appellante - la quale CP_1 giustifica l'intempestiva costituzione, e la conseguente tardiva proposizione dell'appello incidentale, ai sensi degli artt. 343, co.1, e 347 c.p.c., per la ragione che l'interesse ad impugnare sarebbe sopravvenuto solo alla luce della sentenza della Corte Costituzione del 17 marzo 2023, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 630 co. 2 c.p.c., da cui il rilievo della pretesa nullità della sentenza
8 appellata- deve rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione de qua, per diverse ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.
Infatti, la tardività dell'appello incidentale rende inevitabilmente inammissibile l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata costituisce ormai cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.); difatti, il decorso dei termini per impugnare determina la decadenza dall'impugnazione (art. 327 c.p.c.), con ciò precludendo alla parte ogni eventuale doglianza, coprendo il dedotto e il deducibile. In questa ottica, la retroattività delle pronunce della Corte costituzionale è recessiva di fronte al valore del giudicato, che è a garanzia della certezza del diritto e dell'incontrovertibilità della regula iuris in esso contenuta. Per cui la pronuncia della Corte Costituzionale è inidonea ad incidere su un rapporto sostanziale
“esaurito”, per tale intendendosi quello regolato in termini definitivi e incontrovertibili dalla statuizione di cui alla sentenza coperta dal giudicato. Al riguardo giova richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. (Cass. n. 1661 del 27/01/2005; Cass.
n. 10761 del 10/05/2006).
Pertanto, i rapporti ormai esauriti, in quanto coperti dalla forza del giudicato, non possono essere incisi dalla pronuncia di incostituzionalità, com'è nel caso in esame, con riguardo alla posizione processuale dell'appellante incidentale tardiva.
Tanto premesso, in ogni caso, l'appello incidentale è inammissibile anche per difetto di legittimazione attiva: la parte , difatti, come correttamente CP_1 osservato dal giudice di primo grado in riferimento al proposto reclamo, è rimasta estranea alla procedura esecutiva da cui quest'ultimo è originato e la cui sentenza è stata impugnata con il presente gravame. Ebbene, il difetto di legittimazione dell'allora istante, poi reclamante ed odierna appellante si deduce,
9 come osservato dal giudice di primo grado, da una lettura a contrario dell'art. 630, co. 3, c.p.c. La disposizione de qua legittima ad impugnare il provvedimento del giudice che provvede sull'istanza di estinzione soltanto il debitore e i creditori, ovvero le parti del procedimento esecutivo, e non anche chi risulti estraneo al processo esecutivo. Del resto, preme aggiungere, l'estraneità della stessa alla procedura esecutiva di cui si duole è una conseguenza del tipo di CP_1 esecuzione cui il procedente ha dato corso, ossia quella di beni indivisi, rispetto alla quale, come comproprietaria, come ella stessa scrive nel reclamo ex art. 624 c.p.c., a pag. 1, le è stato soltanto notificato l'avviso ex art. 600 c.p.c. Ne discende, quale logica conseguenza, il difetto di legittimazione attiva di chi è estraneo alla procedura esecutiva a dolersi del rigetto dell'istanza di estinzione, non solo in sede di reclamo, ma altresì in grado di appello.
Infine, deve rilevarsi che la conclamata terzietà della parte rispetto alla CP_1 procedura esecutiva e alle sedi in cui avverso la stessa sono sollevate contestazioni (fatta salva solo l'opposizione di terzo, come correttamente ha rilevato lo stesso giudice di prime cure) mette in luce anche la mancanza di interesse della stessa ad impugnare, onde conseguire una pronuncia di segno contrario a quella appellata, in quanto nient'affatto incidente sulla sua posizione sostanziale.
Peraltro, giova precisare, al fine di escludere la legittimazione della stessa
, che nel caso di specie neppure si discute della fattispecie di estinzione CP_1 di cui all'art. 619, co.3, c.p.c., dettata per l'ipotesi in cui, all'interno dell'opposizione di terzo all'esecuzione, le parti di tale giudizio (e dunque anche il terzo opponente) abbiano raggiunto un accordo ed il giudice debba adottare ogni altra decisione idonea (anche) ad estinguere il processo.
15. Quanto alla posizione processuale dell'appellante principale Pt_2 questi - dopo aver tempestivamente impugnato, per altri motivi, la sentenza di primo grado- ha poi, nel corso del giudizio d'appello, dapprima eccepito la nullità della sentenza gravata e, successivamente, proposto domanda di ricusazione, motivando entrambe le difese in ragione della sopravvenienza, rispetto alla proposizione dell'appello, rappresentata dalla ridetta sentenza del giudice delle leggi.
10 Deve allora rilevarsi innanzitutto che il rimedio della ricusazione del giudice dell'esecuzione, quale componente del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, pacificamente non esperito nel caso di specie, è rimasto ormai definitivamente precluso per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 52, co.2, c.p.c.
Infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate – come nel caso di specie- preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n.
20381/2012).
Inoltre, neppure può affermarsi che la preclusione in questione possa ritenersi superata, come sostiene l'appellante principale, in ragione del potere di rilievo officioso delle nullità assolute. Invero, l'appellante afferma la nullità assoluta della sentenza impugnata, adducendo a sostegno di tale conclusione la considerazione che il vizio che la colpisce (derivante da violazione delle norme sulla composizione del collegio giudicante, per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale) sarebbe equiparabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza (art. 161 c.p.c.); pertanto, si rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 354 c.p.c. con la conseguenza che la causa andrebbe rimessa al primo giudice. Siffatta ricostruzione dev'essere disattesa alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la violazione delle norme sulla composizione del giudice importa l'applicazione del rimedio, a tale scopo predisposto dal legislatore, della ricusazione, mentre la nullità del provvedimento emesso in violazione delle predette disposizioni è
11 limitata alle ipotesi di più grave incompatibilità, ossia quella di cui al n. 1, co. 1, dell'art. 51 c.p.c., in ossequio al principio di conservazione degli atti che informa la disciplina delle nullità processuali. Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha ulteriori mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice;
consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza. La Cassazione ha difatti avuto occasione di precisare che “l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2270, 28.1.2019; Cass. n. 7545/2011; cfr. altresì, in riferimento all'ipotesi peculiare della violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione: Cass., S.U, n.
1545/2017; in senso conforme: Cass. n. 22854/ 2014; Cass., S.U, n.
3527/2002).
Pertanto, non essendo stata dedotta né provata, nel caso di specie, la ricorrenza della fattispecie dell'organo decidente che abbia un interesse proprio e diretto nella causa, la partecipazione del G.E. al collegio che ha emesso la sentenza impugnata non determina comunque la nullità della decisione appellata.
Ferme tale premesse, va aggiunto che, in ogni caso, la nullità evocata dalla parte, ove mai ricorresse nella fattispecie in esame, giammai integrerebbe una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., che importano la rimessione al primo giudice, trattandosi di casi tassativi, insuscettibili di applicazione analogica.
12 Eventualmente l'assunto vizio di costituzione del giudice, ove pure determinasse la nullità della sentenza, non causerebbe un ritorno dinnanzi al giudice a quo.
Piuttosto il processo, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata, dovrebbe proseguire in appello: il giudice di secondo grado, accertata la nullità, assumerebbe comunque la funzione di giudice del merito, decidendo la controversia (cfr. Cass. n. 17254/2025, in motivazione), ciò che questo Collegio si accinge a fare con i punti di motivazione che seguono.
L'eccezione dell'appellante principale, tesa ad affermare la nullità assoluta della sentenza impugnata e ad ottenere la rimessione al primo grado del giudizio, va quindi rigettata.
16. Quanto al merito, come innanzi precisato, l'appello principale è articolato in tre motivi, che, per ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente. Con essi, in sostanza, l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano la trascrizione degli acquisti mortis causa e la sua funzione di garanzia della continuità delle trascrizioni, con il conseguente rilievo di essa nell'ambito della procedura esecutiva, rispetto alla trascrizione del pignoramento e alla prova, di cui è onerato il creditore procedente, della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, ai fini dell'estinzione dell'esecuzione, ovvero della procedibilità/proseguibilità dell'azione esecutiva.
16.1. Con il primo motivo l'appellante deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 cc;
artt. 569 cpc e 567 cpc. Il Tribunale, in sede di reclamo, ha respinto la domanda di estinzione della procedura esecutiva immobiliare in ragione di presupposti errati ed illegittimi”. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della causa estintiva di cui all'art. 567, co. 2 , c.p.c. e, per l'effetto, erroneamente respinto l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
L'appellante asserisce che la continuità delle trascrizioni non risulterebbe provata dal creditore procedente, né da questi tempestivamente ripristinata nel termine perentorio dell'autorizzazione della vendita e che, in ogni caso, il giudizio di accertamento della qualità di erede del debitore esecutato sarebbe tardivo e, comunque, insufficiente, occorrendo a tal fine una sentenza definitiva.
13 16.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 e 2697 cc;
artt.
569, 115 e 116 cpc”. Posto quanto sopra in ordine alla rilevanza, ai fini della efficacia ed esistenza del pignoramento immobiliare, della prova della continuità delle trascrizioni, è conseguenziale valutare se il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio de quo”. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato lo svolgimento della procedura esecutiva, giacché per tabulas e, in specie, nel provvedimento che riproduce parzialmente nel corpo della citazione in appello a pag. 12 (e a pag. 5 del reclamo), risulterebbe che il GE avrebbe già autorizzato la vendita in data 10.1.2020.
Pertanto, il creditore non avrebbe offerto la prova della titolarità del diritto pignorato in capo all'esecutato nel termine dell'udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c., per cui il GE avrebbe errato nell'escludere la causa estintiva di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c.
16.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 e 2697 cc;
art. 569 cpc”, ritenendo censurabile la decisione gravata, nella parte in cui ha considerato accertato il requisito della continuità delle trascrizioni in ragione di una mera domanda giudiziale di accertamento della qualità di erede non conclusa con una pronuncia definitiva e, quindi, non passata in giudicato, sulla effettiva qualità di erede del debitore esecutato. L'appellante deduce che, ai fini della continuità delle trascrizioni, quindi, della prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, la qualità di erede di quest'ultimo deve essere accertata con sentenza definitiva, non essendo invece sufficiente la mera instaurazione di un giudizio a ciò finalizzato.
17. Tanto premesso, e volendo trattare unitamente i predetti motivi di impugnazione, l'appello va respinto.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione delle disposizioni evocate, in consonanza con la consolidata e pacifica giurisprudenza sul punto (in particolare Cass. n. 11638/2014, precedente richiamato dallo stesso appellante, sebbene riprodotto in modo improprio, deviandone il significato precettivo).
Difatti, occorre distinguere tra due norme:
14 da un lato, la previsione di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., che onera il creditore che richiede la vendita di depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497 c.p.c.,
l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva;
dall'altro, l'onere per il medesimo creditore procedente di provare l'“apparente” titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, prima della vendita coattiva, in quanto condizione dell'azione esecutiva, quindi, a pena di sua improcedibilità.
Ebbene, nella fattispecie in esame, come correttamente ha rilevato il giudice di primo grado, il creditore procedente ha assolto al primo dei detti oneri, avendo prodotto la documentazione all'uopo necessaria, dalla quale è per l'appunto emersa la mancata trascrizione dell'acquisto mortis causa in favore del debitore esecutato. Di qui la necessità di ripristinare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., anche al fine di evitare l'evizione in danno dell'aggiudicatario del bene staggito. In specie, la trascrizione dell'acquisto mortis causa non rileva ai fini dell'acquisto della qualità di erede, sicché da essa si prescinde ai fini dell'individuazione del vero erede. Difatti, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità, la trascrizione dell'acquisto mortis causa non vale a dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore ai sensi dell'art. 2644 c.c., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sarà privo di titolo valido ed efficace. Piuttosto, la trascrizione dell'acquisto mortis causa assicura il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità (cfr. Cass. n. 1048/95). Per cui, se la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2650, comma 2, la continuità può esser ripristinata e, all'esito, le successive trascrizioni ed iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo. Pertanto, ripristinata la continuità delle trascrizioni pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo conserverà i suoi effetti e la trascrizione
15 del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento. Peraltro, in caso di pignoramento di beni di provenienza successoria, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa, oltre a fornire un significativo riscontro dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato, è indispensabile per preservare dall'evizione l'acquisto dell'aggiudicatario, ossia per assicurare la stabilità della vendita coattiva. Difatti, la trascrizione dell'acquisto mortis causa ha efficacia retroattiva, in ragione della retroattività degli effetti della vicenda successoria, posto che l'erede continua la persona del de cuius senza soluzione di continuità.
17.1. Quanto, poi, alle concrete modalità con cui può essere eseguita la trascrizione dell'acquisto mortis causa, tenendo conto delle diverse forme in cui può aver luogo l'accettazione dell'eredità, giova ribadire il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 11638/2014 cit., anche in motivazione ) la quale ha affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente ha un'alternativa: se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma 2, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.; se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
16 Infine, considerata la funzione della trascrizione dell'acquisto mortis causa
(quella di assicurare la continuità delle trascrizioni, quindi, offrire la prova della titolarità da parte dell'esecutato del diritto sottoposto ad esecuzione, onde rendere stabile l'acquisto dell'aggiudicatario), essa, nell'ambito dell'esecuzione avente ad oggetto un bene ereditario, non costituisce un presupposto processuale (che deve sussistere sin dall'introduzione del giudizio), quanto piuttosto una condizione dell'azione esecutiva, che, pertanto, può sopravvenire nel corso del procedimento, purché prima della vendita coattiva. Ne consegue che il ripristino della continuità delle trascrizioni può aver luogo anche nel corso della procedura esecutiva, purché sussista al tempo della decisione che, nell'ambito di siffatta procedura, è la vendita del bene.
Anche la recente giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto occasione di ribadire che “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”
(Cass. n. 4301 del 13/02/2023; cfr. Cass. 34128/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame sussistono elementi tali non solo da escludere la fattispecie estintiva di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., ma altresì da rendere procedibile l'azione esecutiva in esame, posto che in base agli atti versati nel presente grado di giudizio: la procedura esecutiva non risulta ancora giunta alla fase della vendita coattiva;
il creditore si è concretamente adoperato al fine del ripristino della continuità delle trascrizioni, instaurando un giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato (che, come rileva il GE nell'ordinanza del 15.6.21, risulta iscritto a ruolo nel mese di marzo 2020);
17 il creditore procedente non aveva possibilità di trascrivere un atto di acquisto mortis causa, giacché l'eredità risulta accettata in forma non suscettibile di trascrizione.
17.2. Giova, infine, spendere qualche ulteriore considerazione in ordine al secondo motivo. L'appellante, invero, confonde il provvedimento preliminare alla vendita, con cui il Giudice dell'esecuzione provvede alla nomina dell'esperto stimatore e del custode, nonché alla fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. in cui verrà autorizzata formalmente la vendita del bene pignorato a valle dell'acquisizione al processo esecutivo della documentazione di cui all'art. 567
c.p.c. (quello cui fa riferimento nella citazione in appello a pag. 12 dell'appello ed a pag. 5 del reclamo); con il provvedimento di autorizzazione della vendita, che è al primo successivo, in quanto viene adottato nell'udienza all'uopo fissata entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. (combinato disposto degli artt. 567 e 569 c.p.c.). Ebbene, nel caso che ci occupa, contrariamente alle difese dell'appellante (che riproducono in toto quelle svolte in sede di reclamo), non risulta dagli atti che il provvedimento di autorizzazione della vendita coattiva sia stato adottato, giacché, proprio a seguito del deposito della documentazione catastale (come richiesto dall'art. 567 co. 2 c.p.c.), è emersa l'omessa trascrizione dell'acquisto mortis causa. Per cui, il G.E. ha concesso al creditore procedente un termine entro cui ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai fini dell'integrazione delle condizioni dell'azione esecutiva, ossia la prova della legittimazione passiva dell'esecutato.
18. In sintesi, il giudice a quo ha correttamente deciso e va rigettato l'appello di , mentre va dichiarato inammissibile Parte_1 quello di . Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, avendo la lite per oggetto soltanto questioni processuali, si liquidano avuto riguardo al valore indeterminabile medio che, nel caso di specie, non comporta la lievitazione dei parametri da applicare, rispetto a quelli, maggiori, altrimenti derivanti dall'individuazione del valore della lite in relazione alla domanda, ovvero al valore del credito precettato, pari ad euro 91.124,49 (cfr. Cass. n. 35557/2022, in materia di controversia sull'estinzione del giudizio a quo).
18 Pertanto, la liquidazione avviene in base ai vigenti parametri di cui al decreto del
Ministero della giustizia del 10.03.2014, n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord.
10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione di valore medio indeterminabile, ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione ( che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie), ed applicato l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, così determinando l'importo di
€ 13.406,90, così composto: € 2.419,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
1.843,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00; aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale - ex art. 4, comma 2,
d.m. 10.03.2014, n. 55- € 3.093,90).
Il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale tardivo costituiscono il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale tardivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R
n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale tardivo;
2. - condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro € 13.406,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
3. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale tardiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 6.11.2025.
19
Il Presidente est. Michele Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Michele Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 130 disp. att. c.p.c. e 737 ss. c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6041 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
) con l'avv. Elena Parte_1 C.F._1
EU ER ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in atti,
- APPELLANTE–
E
) con l'avv. Nicola Staniscia Controparte_1 C.F._3
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti CodiceFiscale_4 - APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE TARDIVA-
CONTRO
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_1
– ), nella persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore speciale, dott.ssa con l'avv. Carmine Picone (c.f. CP_4
) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale C.F._5 in calce alla comparsa in appello.
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 914/2021 del Tribunale Ordinario di
Civitavecchia, pubblicata in data 15.09.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 6.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2019 propose Controparte_1 innanzi al tribunale di Civitavecchia opposizione, con contestuale istanza di sospensione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (r.g.e. n.
287/2018), azionata da , quale mandataria di CP_5 Controparte_2
a carico di .
[...] Parte_1
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente dedusse che: con atto notarile di rinuncia del 13.07.2016, registrato il 20.07.2016 al n. 10.506 Repertorio n.
11.765 Racc. 7.996, l'esecutato avrebbe rinunciato all'eredità del padre, Per_1
, e che, per l'effetto, non sarebbe stato proprietario di alcuna quota del
[...] bene pignorato;
inoltre, che il creditore procedente non avrebbe fornito la prova della titolarità del bene staggito, mancando la trascrizione dell'acquisto mortis causa in favore dell'esecutato. Pertanto, l'opponente chiese accertarsi e dichiararsi l'inefficacia/inesistenza del pignoramento immobiliare, quindi,
2 l'estinzione della procedura esecutiva, in applicazione dell'art. 567, comma 2,
c.p.c., ritenendo che tale disposizione trovasse applicazione alle fattispecie, come quella in esame, in cui il creditore procedente non fornisce la prova della continuità delle trascrizioni ed iscrizioni ultra ventennali relative all'immobile subastato.
Si costituì in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione dell'opponente e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
2. Con due autonome ordinanze del 5.2.2020, il G.E. del Tribunale di
Civitavecchia preliminarmente qualificò l'opposizione de qua come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in quanto l'opponente non era parte della procedura esecutiva opposta;
inoltre, rilevò il difetto di legittimazione attiva della stessa opponente , per non avere rivendicato e provato un proprio Controparte_1 diritto sul bene oggetto di espropriazione immobiliare.
Tanto premesso, il G.E. rigettò l'istanza di sospensione, onerando il creditore procedente di “provvedere a trascrivere l'eventuale accettazione dell'eredità da parte del debitore esecutato o ad introdurre le necessarie azioni giudiziarie volte all'accertamento della qualità di erede”, fissandone il termine alla successiva udienza del 19.5.2020, a pena di improcedibilità dell'esecuzione.
3. L'opponente propose reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pubblicata il 23.07.2020, in accoglimento totale del reclamo, quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispose la sospensione della procedura esecutiva di cui al r.g.e. n. 287/2018.
4. Quanto all'opposizione ancora pendente, in data 10.11.2020, la medesima depositò una nuova istanza di estinzione dell'esecuzione, Controparte_1 ribadendo, quale ragione a suo sostegno, la mancata prova da parte del creditore procedente della continuità delle trascrizioni relative all'immobile staggito
Posto che l'udienza per il ripristino della continuità delle trascrizioni era stata rinviata d'ufficio al 15.6.2021 e rilevato che a tale data il creditore aveva adempiuto al predetto onere, giacché nel mese di marzo 2020 aveva iscritto a ruolo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede del debitore esecutato, con provvedimento del 15.6.2021, il G. E. rigettò l'istanza di
3 estinzione della procedura esecutiva (frattanto sospesa) sulla base delle seguenti ragioni in diritto:
- la carenza di legittimazione della sig.ra a proporre istanza di estinzione CP_1 ex art. 567 c.p.c., non essendo ella parte del processo esecutivo;
- l'inesistenza dei presupposti applicativi della fattispecie estintiva di cui all'art. 567 c.p.c., avendo il creditore procedente assolto all'onere di cui alla disposizione citata (di produrre i certificati catastali e quelli attestanti trascrizioni e iscrizioni ultraventennali), nonché essendosi lo stesso adoperato, nel termine all'uopo concessogli (antecedente all'autorizzazione della vendita) per l'instaurazione del giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato, ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni, con ciò rendendo altresì procedibile l'azione esecutiva.
5. Con autonomi reclami ex art. 630, comma 2, c.p.c. (sebbene di contenuto sostanzialmente identico), depositati in data 6.7.2021, il debitore esecutato e la terza , separatamente, hanno impugnato la medesima Controparte_1 ordinanza chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva. A sostegno dell'impugnazione i reclamanti hanno dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di estinzione non avendo considerato: che il creditore procedente non avrebbe provato, prima dell'autorizzazione alla vendita coattiva, la titolarità del bene pignorato da parte dell'esecutato, quindi, la continuità delle trascrizioni ultraventennali antecedenti al pignoramento;
che la vendita sarebbe stata già autorizzata con provvedimento che l'appellante incorpora, riproducendolo parzialmente, nel proprio atto difensivo (pag. 12), ma di cui non riporta né intestazione, né premessa, né parte finale, di cui, pertanto, non è dato individuare il giudice procedente, né le parti processuali, né tanto meno la data di emissione.
Si è costituito in giudizio il creditore procedente , quale mandataria CP_3 di in via preliminare, eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva di entrambi i reclamanti, il sig. in quanto soggetto Pt_1 diverso da quello che aveva formulato l'istanza rigettata dal giudice e la sig.ra in quanto carente della legittimazione a proporre l'istanza di estinzione;
CP_1 nel merito, insistendo per il rigetto stante la sua infondatezza.
4 6. Con sentenza n. 914/2021, pubblicata in data 15/09/2021 (nel giudizio avente n.r.g. 2263/2021) e mai notificata, il Tribunale di Civitavecchia, pronunziando su ambedue i reclami, li ha rigettati e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza impugnata, sulla base dei seguenti rilievi:
- preliminarmente, il difetto di legittimazione della sig.ra , Controparte_1 estranea alla procedura esecutiva, legittimata soltanto all'opposizione ex art 619
c.p.c. Tanto anche argomentando dalla lettera dell'art. 630 c.p.c., che legittima ad impugnare il provvedimento del giudice che provvede sull'istanza di estinzione soltanto il debitore e i creditori, ovvero le parti del procedimento esecutivo, così limitando non soltanto l'ambito dei legittimati a proporre istanza di estinzione, ma altresì quello dei legittimati a proporre reclamo contro il provvedimento che su tale istanza decida;
- nel merito, l'infondatezza del reclamo: in primo luogo, per la mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie estintiva di cui all'art 567 c.p.c., giacché il creditore procedente aveva tempestivamente depositato la certificazione notarile recante tutti gli atti trascritti nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento e, proprio attraverso l'esame di tale certificazione, il giudice aveva potuto rilevare la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità e, quindi, onerare il creditore procedente di ripristinare la continuità delle trascrizioni, quale condizione dell'azione esecutiva, che, in quanto tale, può sopravvenire nel corso della procedura purché entro l'autorizzazione alla vendita;
in secondo luogo per avere il creditore procedente provveduto a ripristinare la continuità delle trascrizioni, instaurando il giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato, iscritto a ruolo nel marzo 2020, ossia prima che si procedesse alla vendita coattiva del bene.
7. Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma sulla base di tre motivi di doglianza, con cui, in breve, deduceva l'erroneità della decisione per non aver accertato la sussistenza e, per l'effetto, dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c.
Con comparsa di risposta si costituiva e per essa, Controparte_2 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da Controparte_3 CP_5
, eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto manifestamente
[...]
5 infondato ex artt. 348bis e 348ter c.p.c. e chiedendone in ogni caso il rigetto, poiché infondato in fatto ed in diritto.
8. Rilevata la ritualità e tempestività della notifica dell'appello, con provvedimento del 21.4.2022, la Corte dichiarava la contumacia di CP_1
e fissava l'udienza del 26.1.2023 (successivamente rinviata d'ufficio) per
[...] la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata con il rito di cui all'art. 281 -sexies c.p.c.
9. Nelle more, in data 6.9.2023, si costituiva tardivamente la stessa
[...]
, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione CP_1 dell'art. 630, comma 2, c.p.c., come risultante dalla sopravvenuta incostituzionalità di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 49 del
17.3.2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui non prescriveva che il collegio decidente il reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento o reiettiva dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva fosse composto da giudici diversi da quello che pronunciò l'ordinanza medesima (in specie: “è incostituzionale l'art. 630, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”).
Analoga doglianza eccepiva l'appellante principale, depositando apposita memoria difensiva in data 13.9.2023, con cui chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza appellata per difetto di costituzione del giudice e la contestuale rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
10. Le parti hanno depositato note in vista dell'udienza di discussione, con cui hanno ribadito le difese già svolte e al contempo introdotto nuove domande;
in particolare, l'appellante principale e quella incidentale tardiva hanno formulato, per la prima volta, domanda di ricusazione del giudice di primo grado, in conseguenza della già denunciata sopravvenuta incostituzionalità
6 dell'art. 630 co. 2 c.p.c., da cui deriverebbe la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla composizione del collegio decidente.
I procuratori delle parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. art. 130 att. c.p.c.
11. Preliminarmente, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21516/2021), ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308, comma 2, c.p.c., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327
c.p.c. e, laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (Cass., Sez. U, n.
22848 del 08/10/2013; conf.: Cass. n. 6855 del 24/03/2014; in particolare,
Cass. n. 14646 del 18/07/2016, con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., secondo la quale «in materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.»).
Nella specie, nonostante la pacifica qualificazione dell'azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'appello è stato proposto con atto di citazione, il cui deposito in cancelleria – avvenuto prima della scadenza del termine per proporre impugnazione- segna il momento di proposizione del gravame;
e ciò non solo ai fini della tempestività dell'impugnazione stessa, ma anche ai fini della tempestiva e regolare costituzione della parte appellante, che in tal caso finisce per coincidere con la stessa data di introduzione del giudizio, cioè con il deposito dell'atto di appello nella cancelleria del giudice di secondo
7 grado. Pertanto, va esclusa, nel caso di specie, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c..
La citazione va quindi considerata convertita in un (tempestivo) ricorso, il contraddittorio è stato regolarmente attivato, il giudizio può essere proseguito e deciso previa la conversione, all'atto dell'assunzione in decisione, del rito in quello camerale di cui all'art. 130 disp. att. C.p.c., senza contestazioni delle parti
(che, del resto, dall'iniziale adozione delle forme della cognizione piena hanno tratto un ampliamento delle rispettive facoltà processuali).
12. Sempre preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), essendo assorbita dal fatto che la
Corte, con decisione implicitamente resa in senso reiettivo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha ritenuto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
13. In via pregiudiziale, va affrontata la questione di nullità eccepita dall'appellante incidentale tardiva con l'atto di costituzione del 6.9.2023 CP_1
e dall'appellante principale con apposita memoria difensiva depositata Pt_1 in data 13.9.2023.
Sempre in via pregiudiziale, deve trattarsi la domanda di ricusazione del giudice
a quo proposta dalle medesime parti processuali, da ultimo e per la prima volta, nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di discussione, tra l'altro con contenuti del tutto identici. Invero, a parziale modifica e/o integrazione di quanto già dedotto, entrambi gli appellanti hanno ricusato il giudice di primo grado in forza del già rilevato pronunciamento della Corte costituzionale.
Giova premettere l'opportunità di scindere la posizione delle predette parti eccipienti, per le ragioni che di seguito verranno evidenziate.
14. Quanto alla posizione processuale dell'appellante - la quale CP_1 giustifica l'intempestiva costituzione, e la conseguente tardiva proposizione dell'appello incidentale, ai sensi degli artt. 343, co.1, e 347 c.p.c., per la ragione che l'interesse ad impugnare sarebbe sopravvenuto solo alla luce della sentenza della Corte Costituzione del 17 marzo 2023, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 630 co. 2 c.p.c., da cui il rilievo della pretesa nullità della sentenza
8 appellata- deve rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione de qua, per diverse ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.
Infatti, la tardività dell'appello incidentale rende inevitabilmente inammissibile l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata costituisce ormai cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.); difatti, il decorso dei termini per impugnare determina la decadenza dall'impugnazione (art. 327 c.p.c.), con ciò precludendo alla parte ogni eventuale doglianza, coprendo il dedotto e il deducibile. In questa ottica, la retroattività delle pronunce della Corte costituzionale è recessiva di fronte al valore del giudicato, che è a garanzia della certezza del diritto e dell'incontrovertibilità della regula iuris in esso contenuta. Per cui la pronuncia della Corte Costituzionale è inidonea ad incidere su un rapporto sostanziale
“esaurito”, per tale intendendosi quello regolato in termini definitivi e incontrovertibili dalla statuizione di cui alla sentenza coperta dal giudicato. Al riguardo giova richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. (Cass. n. 1661 del 27/01/2005; Cass.
n. 10761 del 10/05/2006).
Pertanto, i rapporti ormai esauriti, in quanto coperti dalla forza del giudicato, non possono essere incisi dalla pronuncia di incostituzionalità, com'è nel caso in esame, con riguardo alla posizione processuale dell'appellante incidentale tardiva.
Tanto premesso, in ogni caso, l'appello incidentale è inammissibile anche per difetto di legittimazione attiva: la parte , difatti, come correttamente CP_1 osservato dal giudice di primo grado in riferimento al proposto reclamo, è rimasta estranea alla procedura esecutiva da cui quest'ultimo è originato e la cui sentenza è stata impugnata con il presente gravame. Ebbene, il difetto di legittimazione dell'allora istante, poi reclamante ed odierna appellante si deduce,
9 come osservato dal giudice di primo grado, da una lettura a contrario dell'art. 630, co. 3, c.p.c. La disposizione de qua legittima ad impugnare il provvedimento del giudice che provvede sull'istanza di estinzione soltanto il debitore e i creditori, ovvero le parti del procedimento esecutivo, e non anche chi risulti estraneo al processo esecutivo. Del resto, preme aggiungere, l'estraneità della stessa alla procedura esecutiva di cui si duole è una conseguenza del tipo di CP_1 esecuzione cui il procedente ha dato corso, ossia quella di beni indivisi, rispetto alla quale, come comproprietaria, come ella stessa scrive nel reclamo ex art. 624 c.p.c., a pag. 1, le è stato soltanto notificato l'avviso ex art. 600 c.p.c. Ne discende, quale logica conseguenza, il difetto di legittimazione attiva di chi è estraneo alla procedura esecutiva a dolersi del rigetto dell'istanza di estinzione, non solo in sede di reclamo, ma altresì in grado di appello.
Infine, deve rilevarsi che la conclamata terzietà della parte rispetto alla CP_1 procedura esecutiva e alle sedi in cui avverso la stessa sono sollevate contestazioni (fatta salva solo l'opposizione di terzo, come correttamente ha rilevato lo stesso giudice di prime cure) mette in luce anche la mancanza di interesse della stessa ad impugnare, onde conseguire una pronuncia di segno contrario a quella appellata, in quanto nient'affatto incidente sulla sua posizione sostanziale.
Peraltro, giova precisare, al fine di escludere la legittimazione della stessa
, che nel caso di specie neppure si discute della fattispecie di estinzione CP_1 di cui all'art. 619, co.3, c.p.c., dettata per l'ipotesi in cui, all'interno dell'opposizione di terzo all'esecuzione, le parti di tale giudizio (e dunque anche il terzo opponente) abbiano raggiunto un accordo ed il giudice debba adottare ogni altra decisione idonea (anche) ad estinguere il processo.
15. Quanto alla posizione processuale dell'appellante principale Pt_2 questi - dopo aver tempestivamente impugnato, per altri motivi, la sentenza di primo grado- ha poi, nel corso del giudizio d'appello, dapprima eccepito la nullità della sentenza gravata e, successivamente, proposto domanda di ricusazione, motivando entrambe le difese in ragione della sopravvenienza, rispetto alla proposizione dell'appello, rappresentata dalla ridetta sentenza del giudice delle leggi.
10 Deve allora rilevarsi innanzitutto che il rimedio della ricusazione del giudice dell'esecuzione, quale componente del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, pacificamente non esperito nel caso di specie, è rimasto ormai definitivamente precluso per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 52, co.2, c.p.c.
Infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate – come nel caso di specie- preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n.
20381/2012).
Inoltre, neppure può affermarsi che la preclusione in questione possa ritenersi superata, come sostiene l'appellante principale, in ragione del potere di rilievo officioso delle nullità assolute. Invero, l'appellante afferma la nullità assoluta della sentenza impugnata, adducendo a sostegno di tale conclusione la considerazione che il vizio che la colpisce (derivante da violazione delle norme sulla composizione del collegio giudicante, per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale) sarebbe equiparabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza (art. 161 c.p.c.); pertanto, si rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 354 c.p.c. con la conseguenza che la causa andrebbe rimessa al primo giudice. Siffatta ricostruzione dev'essere disattesa alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la violazione delle norme sulla composizione del giudice importa l'applicazione del rimedio, a tale scopo predisposto dal legislatore, della ricusazione, mentre la nullità del provvedimento emesso in violazione delle predette disposizioni è
11 limitata alle ipotesi di più grave incompatibilità, ossia quella di cui al n. 1, co. 1, dell'art. 51 c.p.c., in ossequio al principio di conservazione degli atti che informa la disciplina delle nullità processuali. Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha ulteriori mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice;
consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza. La Cassazione ha difatti avuto occasione di precisare che “l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2270, 28.1.2019; Cass. n. 7545/2011; cfr. altresì, in riferimento all'ipotesi peculiare della violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione: Cass., S.U, n.
1545/2017; in senso conforme: Cass. n. 22854/ 2014; Cass., S.U, n.
3527/2002).
Pertanto, non essendo stata dedotta né provata, nel caso di specie, la ricorrenza della fattispecie dell'organo decidente che abbia un interesse proprio e diretto nella causa, la partecipazione del G.E. al collegio che ha emesso la sentenza impugnata non determina comunque la nullità della decisione appellata.
Ferme tale premesse, va aggiunto che, in ogni caso, la nullità evocata dalla parte, ove mai ricorresse nella fattispecie in esame, giammai integrerebbe una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., che importano la rimessione al primo giudice, trattandosi di casi tassativi, insuscettibili di applicazione analogica.
12 Eventualmente l'assunto vizio di costituzione del giudice, ove pure determinasse la nullità della sentenza, non causerebbe un ritorno dinnanzi al giudice a quo.
Piuttosto il processo, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata, dovrebbe proseguire in appello: il giudice di secondo grado, accertata la nullità, assumerebbe comunque la funzione di giudice del merito, decidendo la controversia (cfr. Cass. n. 17254/2025, in motivazione), ciò che questo Collegio si accinge a fare con i punti di motivazione che seguono.
L'eccezione dell'appellante principale, tesa ad affermare la nullità assoluta della sentenza impugnata e ad ottenere la rimessione al primo grado del giudizio, va quindi rigettata.
16. Quanto al merito, come innanzi precisato, l'appello principale è articolato in tre motivi, che, per ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente. Con essi, in sostanza, l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano la trascrizione degli acquisti mortis causa e la sua funzione di garanzia della continuità delle trascrizioni, con il conseguente rilievo di essa nell'ambito della procedura esecutiva, rispetto alla trascrizione del pignoramento e alla prova, di cui è onerato il creditore procedente, della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, ai fini dell'estinzione dell'esecuzione, ovvero della procedibilità/proseguibilità dell'azione esecutiva.
16.1. Con il primo motivo l'appellante deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 cc;
artt. 569 cpc e 567 cpc. Il Tribunale, in sede di reclamo, ha respinto la domanda di estinzione della procedura esecutiva immobiliare in ragione di presupposti errati ed illegittimi”. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della causa estintiva di cui all'art. 567, co. 2 , c.p.c. e, per l'effetto, erroneamente respinto l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
L'appellante asserisce che la continuità delle trascrizioni non risulterebbe provata dal creditore procedente, né da questi tempestivamente ripristinata nel termine perentorio dell'autorizzazione della vendita e che, in ogni caso, il giudizio di accertamento della qualità di erede del debitore esecutato sarebbe tardivo e, comunque, insufficiente, occorrendo a tal fine una sentenza definitiva.
13 16.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 e 2697 cc;
artt.
569, 115 e 116 cpc”. Posto quanto sopra in ordine alla rilevanza, ai fini della efficacia ed esistenza del pignoramento immobiliare, della prova della continuità delle trascrizioni, è conseguenziale valutare se il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio de quo”. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato lo svolgimento della procedura esecutiva, giacché per tabulas e, in specie, nel provvedimento che riproduce parzialmente nel corpo della citazione in appello a pag. 12 (e a pag. 5 del reclamo), risulterebbe che il GE avrebbe già autorizzato la vendita in data 10.1.2020.
Pertanto, il creditore non avrebbe offerto la prova della titolarità del diritto pignorato in capo all'esecutato nel termine dell'udienza di autorizzazione della vendita ex art. 569 c.p.c., per cui il GE avrebbe errato nell'escludere la causa estintiva di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c.
16.3. Con il terzo motivo l'appellante denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 2650 e 2697 cc;
art. 569 cpc”, ritenendo censurabile la decisione gravata, nella parte in cui ha considerato accertato il requisito della continuità delle trascrizioni in ragione di una mera domanda giudiziale di accertamento della qualità di erede non conclusa con una pronuncia definitiva e, quindi, non passata in giudicato, sulla effettiva qualità di erede del debitore esecutato. L'appellante deduce che, ai fini della continuità delle trascrizioni, quindi, della prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, la qualità di erede di quest'ultimo deve essere accertata con sentenza definitiva, non essendo invece sufficiente la mera instaurazione di un giudizio a ciò finalizzato.
17. Tanto premesso, e volendo trattare unitamente i predetti motivi di impugnazione, l'appello va respinto.
Correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione delle disposizioni evocate, in consonanza con la consolidata e pacifica giurisprudenza sul punto (in particolare Cass. n. 11638/2014, precedente richiamato dallo stesso appellante, sebbene riprodotto in modo improprio, deviandone il significato precettivo).
Difatti, occorre distinguere tra due norme:
14 da un lato, la previsione di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., che onera il creditore che richiede la vendita di depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497 c.p.c.,
l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva;
dall'altro, l'onere per il medesimo creditore procedente di provare l'“apparente” titolarità del bene staggito in capo all'esecutato, prima della vendita coattiva, in quanto condizione dell'azione esecutiva, quindi, a pena di sua improcedibilità.
Ebbene, nella fattispecie in esame, come correttamente ha rilevato il giudice di primo grado, il creditore procedente ha assolto al primo dei detti oneri, avendo prodotto la documentazione all'uopo necessaria, dalla quale è per l'appunto emersa la mancata trascrizione dell'acquisto mortis causa in favore del debitore esecutato. Di qui la necessità di ripristinare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., anche al fine di evitare l'evizione in danno dell'aggiudicatario del bene staggito. In specie, la trascrizione dell'acquisto mortis causa non rileva ai fini dell'acquisto della qualità di erede, sicché da essa si prescinde ai fini dell'individuazione del vero erede. Difatti, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza di legittimità, la trascrizione dell'acquisto mortis causa non vale a dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore ai sensi dell'art. 2644 c.c., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sarà privo di titolo valido ed efficace. Piuttosto, la trascrizione dell'acquisto mortis causa assicura il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative a beni dell'eredità (cfr. Cass. n. 1048/95). Per cui, se la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2650, comma 2, la continuità può esser ripristinata e, all'esito, le successive trascrizioni ed iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo. Pertanto, ripristinata la continuità delle trascrizioni pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo conserverà i suoi effetti e la trascrizione
15 del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento. Peraltro, in caso di pignoramento di beni di provenienza successoria, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa, oltre a fornire un significativo riscontro dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato, è indispensabile per preservare dall'evizione l'acquisto dell'aggiudicatario, ossia per assicurare la stabilità della vendita coattiva. Difatti, la trascrizione dell'acquisto mortis causa ha efficacia retroattiva, in ragione della retroattività degli effetti della vicenda successoria, posto che l'erede continua la persona del de cuius senza soluzione di continuità.
17.1. Quanto, poi, alle concrete modalità con cui può essere eseguita la trascrizione dell'acquisto mortis causa, tenendo conto delle diverse forme in cui può aver luogo l'accettazione dell'eredità, giova ribadire il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 11638/2014 cit., anche in motivazione ) la quale ha affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente ha un'alternativa: se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma 2, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.; se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.
16 Infine, considerata la funzione della trascrizione dell'acquisto mortis causa
(quella di assicurare la continuità delle trascrizioni, quindi, offrire la prova della titolarità da parte dell'esecutato del diritto sottoposto ad esecuzione, onde rendere stabile l'acquisto dell'aggiudicatario), essa, nell'ambito dell'esecuzione avente ad oggetto un bene ereditario, non costituisce un presupposto processuale (che deve sussistere sin dall'introduzione del giudizio), quanto piuttosto una condizione dell'azione esecutiva, che, pertanto, può sopravvenire nel corso del procedimento, purché prima della vendita coattiva. Ne consegue che il ripristino della continuità delle trascrizioni può aver luogo anche nel corso della procedura esecutiva, purché sussista al tempo della decisione che, nell'ambito di siffatta procedura, è la vendita del bene.
Anche la recente giurisprudenza di legittimità sul punto ha avuto occasione di ribadire che “in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”
(Cass. n. 4301 del 13/02/2023; cfr. Cass. 34128/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame sussistono elementi tali non solo da escludere la fattispecie estintiva di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c., ma altresì da rendere procedibile l'azione esecutiva in esame, posto che in base agli atti versati nel presente grado di giudizio: la procedura esecutiva non risulta ancora giunta alla fase della vendita coattiva;
il creditore si è concretamente adoperato al fine del ripristino della continuità delle trascrizioni, instaurando un giudizio di accertamento della qualità di erede dell'esecutato (che, come rileva il GE nell'ordinanza del 15.6.21, risulta iscritto a ruolo nel mese di marzo 2020);
17 il creditore procedente non aveva possibilità di trascrivere un atto di acquisto mortis causa, giacché l'eredità risulta accettata in forma non suscettibile di trascrizione.
17.2. Giova, infine, spendere qualche ulteriore considerazione in ordine al secondo motivo. L'appellante, invero, confonde il provvedimento preliminare alla vendita, con cui il Giudice dell'esecuzione provvede alla nomina dell'esperto stimatore e del custode, nonché alla fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. in cui verrà autorizzata formalmente la vendita del bene pignorato a valle dell'acquisizione al processo esecutivo della documentazione di cui all'art. 567
c.p.c. (quello cui fa riferimento nella citazione in appello a pag. 12 dell'appello ed a pag. 5 del reclamo); con il provvedimento di autorizzazione della vendita, che è al primo successivo, in quanto viene adottato nell'udienza all'uopo fissata entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. (combinato disposto degli artt. 567 e 569 c.p.c.). Ebbene, nel caso che ci occupa, contrariamente alle difese dell'appellante (che riproducono in toto quelle svolte in sede di reclamo), non risulta dagli atti che il provvedimento di autorizzazione della vendita coattiva sia stato adottato, giacché, proprio a seguito del deposito della documentazione catastale (come richiesto dall'art. 567 co. 2 c.p.c.), è emersa l'omessa trascrizione dell'acquisto mortis causa. Per cui, il G.E. ha concesso al creditore procedente un termine entro cui ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai fini dell'integrazione delle condizioni dell'azione esecutiva, ossia la prova della legittimazione passiva dell'esecutato.
18. In sintesi, il giudice a quo ha correttamente deciso e va rigettato l'appello di , mentre va dichiarato inammissibile Parte_1 quello di . Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, avendo la lite per oggetto soltanto questioni processuali, si liquidano avuto riguardo al valore indeterminabile medio che, nel caso di specie, non comporta la lievitazione dei parametri da applicare, rispetto a quelli, maggiori, altrimenti derivanti dall'individuazione del valore della lite in relazione alla domanda, ovvero al valore del credito precettato, pari ad euro 91.124,49 (cfr. Cass. n. 35557/2022, in materia di controversia sull'estinzione del giudizio a quo).
18 Pertanto, la liquidazione avviene in base ai vigenti parametri di cui al decreto del
Ministero della giustizia del 10.03.2014, n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord.
10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione di valore medio indeterminabile, ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione ( che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie), ed applicato l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, così determinando l'importo di
€ 13.406,90, così composto: € 2.419,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
1.843,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00; aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale - ex art. 4, comma 2,
d.m. 10.03.2014, n. 55- € 3.093,90).
Il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale tardivo costituiscono il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale tardivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R
n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale tardivo;
2. - condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro € 13.406,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e
Cpa, come per legge;
3. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale tardiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 6.11.2025.
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Il Presidente est. Michele Cataldi
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