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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 13665/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Valdinievole 8 , presso lo studio dell'avv. ZIMBARDI ANTONIO, che lo rappresenta e difende con l'avv. STURNI ANGELO per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ex Controparte_1
lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 , presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva il Garante Parte_1
per la protezione dei dati personali dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
abbia diritto, a decorrere dal 1° agosto 2015, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 5 -A5 – ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di €
27.061,90 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° agosto 2015 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 2.004,59 a titolo di TFR, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. abbia diritto, a decorrere dal 1° Parte_1
agosto 2015, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 4 -A4 - ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di € 18.603,68 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° agosto 2015 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 1.378,05 a titolo di TFR, ovvero
2 al pagamento della somme maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il sig. abbia diritto, a decorrere dal 1° ottobre Parte_1
2018, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 11 -A11 - ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di € 8.802,59 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° ottobre 2018 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 652,04 a titolo di TFR, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con riserva di ogni ulteriore domanda e azione in relazione alle differenze retributive maturande a decorrere dal mese di aprile
2023 in poi.Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
In particolare deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del 01.10.2007 presso il
[...]
con la qualifica di impiegato operativo - Controparte_1
livello stipendiale 3° fascia retributiva C;
che con determina del
Segretario Generale del 22.10.2008 gli veniva attribuito un assegno ad personam;
che il regolamento n. 2/2000 (nella formulazione di cui alla
3 delibera del 19.11.2010) prevedeva che la progressione economica dei dipendenti avvenisse mediante due elementi, il riconoscimento di un scatto annuale salvo giudizio di insufficienza (art. 46 comma 1 reg.
2/2000) e l'attribuzione sino ad un massimo di tre scatti ulteriori con cadenza biennale, previo procedimento di valutazione positiva del dipendente (art. 46 comma 2 reg. 2/2000); che l'amministrazione come da verbali di incontro sindacale del 24.01.2018 condivideva la proposta di modificare il testo dell'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000 da cui la nuova formulazione: “il personale pervenuto o transitato nell'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento”; che con accordo negoziale n. 1/2018 del 30.01.2018 entrato in vigore il 15.02.2018 l'amministrazione e le OO.SS concordavano di modificare l'art.46 comma 4 aggiungendo dopo la parola “pervenuto” le parole “ o transitato” e di applicare retroattivamente l'art. 46 comma 4 ai bienni pregressi;
che con accordo negoziale n. 2/2018 del 30.01.2018 l'amministrazione e le
OO.SS. concordavano di riconoscere al personale per il biennio 2011-
2012 con decorrenza 01.01.2015 un livello in più di progressione economica e il Garante si impegnava a concludere entro il 28.02.2018 le procedure di valutazione del personale per i bienni 2013-2014 e
2015-2016 indicando i livelli da riconoscere in base alle valutazione conseguite;
che con deliberazione del 1 febbraio 2018 veniva recepita
4 la modifica dell'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000; che con determinazione del 05.03.2018 l'Amministrazione riconosceva al Sig. un ulteriore scatto economico per il biennio 2011-2012 Parte_1
decorrenza 1 gennaio 2015 e ulteriori tre scatti per ciascuno dei bienni
2013-2014 (decorrenza economica 1 agosto 2015) e 2015-2016
(decorrenza economica 1 agosto 2017); che erroneamente alla data del
01.08.2015 l'amministrazione attribuiva il livello di inquadramento A2 in luogo del livello di inquadramento A5; che con l'attribuzione alla data del 01.08.2015 dei tre scatti in relazione al biennio 2013-2014 il ricorrente non sarebbe pervenuto nel livello B9 ma transitato e quindi gli spettava in applicazione dell'art. 46 comma 4 il passaggio non dal livello B8 al livello A2 ma il passaggio dal livello B8 al livello A5; che prima degli accordi sindacali del 2018 al 1/10/2016 l'amministrazione aveva inquadrato il ricorrente al livello A3 (con un solo scatto) e dopo gli accordi sindacali 2018 erroneamente dal livello B8 al livello A2 con tre scatti;
che il Garante con deliberazione n. 208 del 27.11.2019 applicava le nuove tabelle retributive portando con sé l'errore di inquadramento sotto la previgente normativa (al 01.10.2019 avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il livello 40 (A16) e invece gli veniva riconosciuto il livello 37 (ex A13); che con nota del 19.10.2022 chiedeva all'amministrazione di riconoscere il livello A4 con decorrenza dal 01 agosto 2015 ma il Garante rispondeva sostenendo che l'applicazione dell'art. 46 comma 4 era stata già oggetto di
5 apposito giudizio che aveva visto soccombente il ricorrente, che la norma era stata abrogata successivamente e che era stata data ottemperanza alla normativa di riferimento.
Il ricorrente concludeva quantificando le differenze retributive in ragione dell'inquadramento per il livello stipendiale A5 a decorrere dalla data del 01.8.2015; in subordine in relazione al livello stipendiale
A4 a decorrere dal 1 agosto 2015 e in ulteriore subordine in relazione all'inquadramento A11 a decorrere dal 01.10.2018 che secondo il ricorrente sarebbe stato riconosciuto con provvedimento n.
29636/33265 del 09.10.2018.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva il Garante per la protezione dei dati personali sostenendo la corretta applicazione dell'art. 4 comma 4 del regolamento n. 2/ 2000 in quanto avrebbe riconosciuto al la progressione economica e di carriera Pt_1
corrispondendo i tre scatti conseguenti alla valutazione biennale per gli anni 2013-2014 (art. 42 comma 2 del regolamento n. 2/2000) e quindi con decorrenza 1 agosto 2015, con nuovo inquadramento dal livello B8 al livello A2 corrispondente al livello della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento;
deduceva che il ricorrente erroneamente ritiene di avere diritto alla attribuzione di 6 scatti anzicchè dei 3 riconosciuti. Quindi concludeva per il rigetto del ricorso.
6 All'udienza del 28.02.2024 la causa veniva rinviata per discussione con termine per note al 23.10.2024; seguiva rinvio al 13.01.2025 per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai ruoli del Garante è disciplinato dal Regolamento n. 2/2000, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del
Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 2000, n. 162, emanato in attuazione del D.LGS
186/2003.
In particolare l'art. 44 del detto regolamento disciplina il trattamento economico del personale operativo e l'art. 46 la progressione economica del personale operativo.
Sino al 31 dicembre 2015 il sistema retributivo del personale del
Garante era basato su tabelle economiche articolare in quattro fasce (A,
B, C, D) con retribuzione crescente da D ad A.
Tale sistema è stato sostituito con una differente modalità di progressione economica articolata in 60 livelli retributivi crescenti in senso verticale a far data dal 1 gennaio 2016.
L'art. 46 del regolamento 2/2000 nella formulazione di cui alla deliberazione del 19 novembre 2010 così recitava:
7 1. La progressione economica avviene annualmente da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.
2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.
3. [soppresso]
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia "A" continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°.
Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.
8
6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.45.
7. [soppresso]
8. I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non conseguono avanzamenti.
8-bis. In sede di prima applicazione dei commi 2 e 3, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.
[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 57 del 19 novembre 2010, in
G.U. n. 279 del 29 novembre
2010]
[2. Periodo aggiunto dalla Deliberazione n. 57 del 19 novembre 2010, in G.U. n. 279 del 29 novembre
2010].
Come evidenziato dalle parti il sistema di progressione economica avviene mediante scatti annuali (uno per ogni anno di servizio salvo giudizio di insufficienza) e scatti biennali (sino ad un massimo di tre) con decorrenza dal 1 agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.
9 Il regolamento 2/2000 è stato modificato nel corso del tempo da diversi accordi negoziali ed in particolare: con accordo negoziale n. 1/2018 del 30.01.2018 l'art. 46 comma 4 veniva modificato aggiungendo la dopo la parola pervenuto le parole
«o transitato»; con accordo negoziale n. 2/2018 del 30.01.2018 si concordava di assegnare gli scatti tabellari maturati per i bienni 2011/2012 (con riconoscimento di un livello in più dal 01.01.2015) e per i bienni anni
2013/2014 (con decorrenza 1 agosto 2015) e 2015/2016 (1 agosto
2017).
Questo il quadro normativo da prendere in riferimento allorchè la convenuta amministrazione con determinazione n. 11 del 05.03.2018, in attuazione degli accordi n. 1 e n. 2 riconosceva con decorrenza 1 agosto 2015 il livello A2 e con decorrenza 1 ottobre 2015 il livello A3.
Il ricorrente innanzitutto chiede il riconoscimento del livello A5 a decorrere dal 1 agosto 2015 in luogo del livello stipendiale A2 e lamenta l'illegittima applicazione dell'art. 46 comma 4 nella formulazione sopra riportata e quindi l'illegittima applicazione degli accordi nn. 1 e 2/2018.
In particolare egli sostiene che: alla data del 01/01/2015 era pervenuto al livello B8;
10 con l'attribuzione dei tre scatti alla data del 01/08/2015 in relazione al biennio 2013-2014 egli non sarebbe pervenuto nel livello B9 ma vi sarebbe comunque transitato;
che quindi alla data del 01/08/2015 al ricorrente spettava non il passaggio dal livello B8 al livello A2 (ossia tre scatti puri) ma il passaggio dal livello B8 al livello A5; che quindi i livelli A1 e A2 vanno neutralizzati perché inferiori al livello stipendiale B9, che considerando anche i due livelli stipendiali A1 e A2 nei tre scatti non si avrebbe una progressione economica ma una regressione stipendiale.
Ritiene questo Giudicante che non possa invece essere riconosciuto il livello A5 con decorrenza 1 agosto 2015 in quanto la norma di cui all'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000, pur equiparando il dipendente che perviene all'ultimo livello della fascia di appartenenza al dipendente che vi transita, non prevede l'attribuzione di un numero di scatti superiore a tre ma semplicemente che il dipendente venga inquadrato nel livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
L'interpretazione della norma sostenuta dal ricorrente comporterebbe l'attribuzione di sei scatti come evidenziato dall'amministrazione resistente.
11 Tenendo conto delle tabelle stipendiali dell'anno 2015 prodotte da parte ricorrente e della retribuzione in godimento al livello B8 al ricorrente non poteva che essere riconosciuto il livello retributivo A2
(con decorrenza dal 01.08.2015).
La retribuzione in godimento è il parametro per individuare “il livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato” e pertanto per effetto delle valutazioni biennali al ricorrente che è transitato per il livello B9 (e quindi non vi è pervenuto) è stato riconosciuto il livello A2, più elevato rispetto alla retribuzione in godimento al livello B8 (ossia il livello di provenienza).
Tanto è vero che poi con lo scatto annuale ad ottobre 2015 è stato riconosciuto il successivo livello A3.
Applicando il concetto di retribuzione in godimento non può che ritenersi che l'art. 46 comma 4 del regolamento 2/2000 si riferisca alla retribuzione del livello stipendiale “prima” della progressione (quindi per chi transita come il ricorrente nel livello B9 come si può parlare di retribuzione in godimento se appunto è di passaggio provenendo da
B8?)
Erra pertanto il ricorrente nel ritenere che la retribuzione sia quella riferita al il livello stipendiale B9 che non può essere intesa come retribuzione in godimento (altrimenti il regolamento avrebbe utilizzato altra espressione, ad esempio retribuzione “spettante” o
12 “corrispondente all'ultimo livello a cui si è pervenuti o in cui si è transitati”).
L'equiparazione effettuata (con la modifica dell'art. 46 comma 4) tra chi è pervenuto e chi è solo transitato di fatto evita che chi transita come in questo caso dal livello B8 al B9 si veda riconosciuto addirittura un livello inferiore alla retribuzione in godimento.
Quanto all'obiezione del ricorrente per cui con uno scatto annuale dal livello retributivo B8 passava al Livello retributivo A3, ossia il livello più alto rispetto alla retribuzione in godimento (vedasi la ricostruzione della carriera in data 01.10.2016 dove risulta l'attribuzione del livello
A3 ai sensi dell'art. 46 comma 4 regolamento 2/2000- soppresso con delibera n. 208 del 27.11.2019) ed invece con le progressione biennali
(che danno attribuzione sino a tre scatti) ad agosto 2015 veniva riconosciuto solamente il livello A2, la stessa non rileva ai fini del riconoscimento del livello A5 (o del livello A4), né il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del livello A3 a far data dal 01.08.2015, limitando la sua richiesta e l'accertamento del presente giudizio appunto ai suddetti due livelli.
Del resto la stessa amministrazione convenuta (se dapprima afferma nella memoria di costituzione in maniera confusa e contraddittoria che per effetto delle progressioni biennali sarebbe stato riconosciuto il livello A3) nelle ultime righe della pag. 6 afferma che al ricorrente sempre a seguito delle valutazioni biennali è stato riconosciuto
13 (correttamente) il nuovo inquadramento dal livello B8 al livello A2 a far data da agosto 2015.
Va anche evidenziato che dallo schema della ricostruzione di carriera risulta chiaro che per effetto delle progressioni biennali la decorrenza del livello A2 viene anticipata al 01.08.2015 e la decorrenza del livello
A3 viene anticipata al 01.10.2015, in conseguenza proprio dello scatto biennale 2013-2014 che ha avuto il vantaggio di anticipare la decorrenza prima del livello A2 e conseguentemente del livello A3 con lo scatto annuale.
In conclusione, sia la domanda volta ad ottenere il livello stipendiale
A5 a far data da agosto 2015, sia la domanda formulata in subordine volta ad ottenere il livello stipendiale A4 a far data da agosto 2015, non possono essere accolte perché infondate alla luce della suesposta interpretazione delle disciplina vigente all'epoca della adozione del provvedimento n. 11 del 05.03.2018.
Quanto infine, alla ulteriore domanda di riconoscimento del livello stipendiale A11 a decorrere dal 1 ottobre 2018, in ragione della nota prot. N. 29636/33265 del 09/10/2018, la stessa deve essere rigettata in quanto il ricorrente non indica la violazione normativa e regolamentare in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ma basa la richiesta sul riconoscimento che a suo dire l'ente avrebbe operato con tale nota e sulla mancata contestazione in giudizio di tale richiesta.
14 Posto che la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, va anche evidenziato che l'allegata ricostruzione di carriera aggiornata ad agosto
2023 supera la nota prot. N. 29636/33265 del 09.10.2018 che resta un atto interno alla P.A. resistente, provvisorio e subordinato - come si evince dal tenore letterale dello stesso - all'adozione di successivi provvedimenti definitivi.
Le spese vanno compensate tenendo conto della complessità della disciplina applicata alla materia, modificata con successivi accordi sindacali, caratterizzata dal susseguirsi di diverse determinazioni e provvedimenti della autorità convenuta adottati nei confronti del ricorrente e di non agevole interpretazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 13665/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Valdinievole 8 , presso lo studio dell'avv. ZIMBARDI ANTONIO, che lo rappresenta e difende con l'avv. STURNI ANGELO per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ex Controparte_1
lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 , presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva il Garante Parte_1
per la protezione dei dati personali dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
abbia diritto, a decorrere dal 1° agosto 2015, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 5 -A5 – ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di €
27.061,90 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° agosto 2015 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 2.004,59 a titolo di TFR, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. abbia diritto, a decorrere dal 1° Parte_1
agosto 2015, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 4 -A4 - ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di € 18.603,68 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° agosto 2015 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 1.378,05 a titolo di TFR, ovvero
2 al pagamento della somme maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il sig. abbia diritto, a decorrere dal 1° ottobre Parte_1
2018, al riconoscimento della superiore fascia retributiva A e del livello stipendiale 11 -A11 - ed al conseguente adeguamento stipendiale e, per l'effetto, condannare la convenuta alla corretta ricostruzione di carriera per come esposta in narrativa nonché al pagamento della complessiva somma di € 8.802,59 a titolo di maggiori retribuzioni maturate per il periodo 01° ottobre 2018 ad oggi, all'accantonamento della somma di € 652,04 a titolo di TFR, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore, se del caso anche ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con riserva di ogni ulteriore domanda e azione in relazione alle differenze retributive maturande a decorrere dal mese di aprile
2023 in poi.Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
In particolare deduceva di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del 01.10.2007 presso il
[...]
con la qualifica di impiegato operativo - Controparte_1
livello stipendiale 3° fascia retributiva C;
che con determina del
Segretario Generale del 22.10.2008 gli veniva attribuito un assegno ad personam;
che il regolamento n. 2/2000 (nella formulazione di cui alla
3 delibera del 19.11.2010) prevedeva che la progressione economica dei dipendenti avvenisse mediante due elementi, il riconoscimento di un scatto annuale salvo giudizio di insufficienza (art. 46 comma 1 reg.
2/2000) e l'attribuzione sino ad un massimo di tre scatti ulteriori con cadenza biennale, previo procedimento di valutazione positiva del dipendente (art. 46 comma 2 reg. 2/2000); che l'amministrazione come da verbali di incontro sindacale del 24.01.2018 condivideva la proposta di modificare il testo dell'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000 da cui la nuova formulazione: “il personale pervenuto o transitato nell'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento”; che con accordo negoziale n. 1/2018 del 30.01.2018 entrato in vigore il 15.02.2018 l'amministrazione e le OO.SS concordavano di modificare l'art.46 comma 4 aggiungendo dopo la parola “pervenuto” le parole “ o transitato” e di applicare retroattivamente l'art. 46 comma 4 ai bienni pregressi;
che con accordo negoziale n. 2/2018 del 30.01.2018 l'amministrazione e le
OO.SS. concordavano di riconoscere al personale per il biennio 2011-
2012 con decorrenza 01.01.2015 un livello in più di progressione economica e il Garante si impegnava a concludere entro il 28.02.2018 le procedure di valutazione del personale per i bienni 2013-2014 e
2015-2016 indicando i livelli da riconoscere in base alle valutazione conseguite;
che con deliberazione del 1 febbraio 2018 veniva recepita
4 la modifica dell'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000; che con determinazione del 05.03.2018 l'Amministrazione riconosceva al Sig. un ulteriore scatto economico per il biennio 2011-2012 Parte_1
decorrenza 1 gennaio 2015 e ulteriori tre scatti per ciascuno dei bienni
2013-2014 (decorrenza economica 1 agosto 2015) e 2015-2016
(decorrenza economica 1 agosto 2017); che erroneamente alla data del
01.08.2015 l'amministrazione attribuiva il livello di inquadramento A2 in luogo del livello di inquadramento A5; che con l'attribuzione alla data del 01.08.2015 dei tre scatti in relazione al biennio 2013-2014 il ricorrente non sarebbe pervenuto nel livello B9 ma transitato e quindi gli spettava in applicazione dell'art. 46 comma 4 il passaggio non dal livello B8 al livello A2 ma il passaggio dal livello B8 al livello A5; che prima degli accordi sindacali del 2018 al 1/10/2016 l'amministrazione aveva inquadrato il ricorrente al livello A3 (con un solo scatto) e dopo gli accordi sindacali 2018 erroneamente dal livello B8 al livello A2 con tre scatti;
che il Garante con deliberazione n. 208 del 27.11.2019 applicava le nuove tabelle retributive portando con sé l'errore di inquadramento sotto la previgente normativa (al 01.10.2019 avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il livello 40 (A16) e invece gli veniva riconosciuto il livello 37 (ex A13); che con nota del 19.10.2022 chiedeva all'amministrazione di riconoscere il livello A4 con decorrenza dal 01 agosto 2015 ma il Garante rispondeva sostenendo che l'applicazione dell'art. 46 comma 4 era stata già oggetto di
5 apposito giudizio che aveva visto soccombente il ricorrente, che la norma era stata abrogata successivamente e che era stata data ottemperanza alla normativa di riferimento.
Il ricorrente concludeva quantificando le differenze retributive in ragione dell'inquadramento per il livello stipendiale A5 a decorrere dalla data del 01.8.2015; in subordine in relazione al livello stipendiale
A4 a decorrere dal 1 agosto 2015 e in ulteriore subordine in relazione all'inquadramento A11 a decorrere dal 01.10.2018 che secondo il ricorrente sarebbe stato riconosciuto con provvedimento n.
29636/33265 del 09.10.2018.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva il Garante per la protezione dei dati personali sostenendo la corretta applicazione dell'art. 4 comma 4 del regolamento n. 2/ 2000 in quanto avrebbe riconosciuto al la progressione economica e di carriera Pt_1
corrispondendo i tre scatti conseguenti alla valutazione biennale per gli anni 2013-2014 (art. 42 comma 2 del regolamento n. 2/2000) e quindi con decorrenza 1 agosto 2015, con nuovo inquadramento dal livello B8 al livello A2 corrispondente al livello della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento;
deduceva che il ricorrente erroneamente ritiene di avere diritto alla attribuzione di 6 scatti anzicchè dei 3 riconosciuti. Quindi concludeva per il rigetto del ricorso.
6 All'udienza del 28.02.2024 la causa veniva rinviata per discussione con termine per note al 23.10.2024; seguiva rinvio al 13.01.2025 per la discussione con le modalità di cui all'art. 127 ter.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai ruoli del Garante è disciplinato dal Regolamento n. 2/2000, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del
Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 2000, n. 162, emanato in attuazione del D.LGS
186/2003.
In particolare l'art. 44 del detto regolamento disciplina il trattamento economico del personale operativo e l'art. 46 la progressione economica del personale operativo.
Sino al 31 dicembre 2015 il sistema retributivo del personale del
Garante era basato su tabelle economiche articolare in quattro fasce (A,
B, C, D) con retribuzione crescente da D ad A.
Tale sistema è stato sostituito con una differente modalità di progressione economica articolata in 60 livelli retributivi crescenti in senso verticale a far data dal 1 gennaio 2016.
L'art. 46 del regolamento 2/2000 nella formulazione di cui alla deliberazione del 19 novembre 2010 così recitava:
7 1. La progressione economica avviene annualmente da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.
2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.
3. [soppresso]
4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia "A" continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9° e 8°.
Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio.
8
6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.45.
7. [soppresso]
8. I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non conseguono avanzamenti.
8-bis. In sede di prima applicazione dei commi 2 e 3, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.
[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 57 del 19 novembre 2010, in
G.U. n. 279 del 29 novembre
2010]
[2. Periodo aggiunto dalla Deliberazione n. 57 del 19 novembre 2010, in G.U. n. 279 del 29 novembre
2010].
Come evidenziato dalle parti il sistema di progressione economica avviene mediante scatti annuali (uno per ogni anno di servizio salvo giudizio di insufficienza) e scatti biennali (sino ad un massimo di tre) con decorrenza dal 1 agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.
9 Il regolamento 2/2000 è stato modificato nel corso del tempo da diversi accordi negoziali ed in particolare: con accordo negoziale n. 1/2018 del 30.01.2018 l'art. 46 comma 4 veniva modificato aggiungendo la dopo la parola pervenuto le parole
«o transitato»; con accordo negoziale n. 2/2018 del 30.01.2018 si concordava di assegnare gli scatti tabellari maturati per i bienni 2011/2012 (con riconoscimento di un livello in più dal 01.01.2015) e per i bienni anni
2013/2014 (con decorrenza 1 agosto 2015) e 2015/2016 (1 agosto
2017).
Questo il quadro normativo da prendere in riferimento allorchè la convenuta amministrazione con determinazione n. 11 del 05.03.2018, in attuazione degli accordi n. 1 e n. 2 riconosceva con decorrenza 1 agosto 2015 il livello A2 e con decorrenza 1 ottobre 2015 il livello A3.
Il ricorrente innanzitutto chiede il riconoscimento del livello A5 a decorrere dal 1 agosto 2015 in luogo del livello stipendiale A2 e lamenta l'illegittima applicazione dell'art. 46 comma 4 nella formulazione sopra riportata e quindi l'illegittima applicazione degli accordi nn. 1 e 2/2018.
In particolare egli sostiene che: alla data del 01/01/2015 era pervenuto al livello B8;
10 con l'attribuzione dei tre scatti alla data del 01/08/2015 in relazione al biennio 2013-2014 egli non sarebbe pervenuto nel livello B9 ma vi sarebbe comunque transitato;
che quindi alla data del 01/08/2015 al ricorrente spettava non il passaggio dal livello B8 al livello A2 (ossia tre scatti puri) ma il passaggio dal livello B8 al livello A5; che quindi i livelli A1 e A2 vanno neutralizzati perché inferiori al livello stipendiale B9, che considerando anche i due livelli stipendiali A1 e A2 nei tre scatti non si avrebbe una progressione economica ma una regressione stipendiale.
Ritiene questo Giudicante che non possa invece essere riconosciuto il livello A5 con decorrenza 1 agosto 2015 in quanto la norma di cui all'art. 46 comma 4 del regolamento n. 2/2000, pur equiparando il dipendente che perviene all'ultimo livello della fascia di appartenenza al dipendente che vi transita, non prevede l'attribuzione di un numero di scatti superiore a tre ma semplicemente che il dipendente venga inquadrato nel livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.
L'interpretazione della norma sostenuta dal ricorrente comporterebbe l'attribuzione di sei scatti come evidenziato dall'amministrazione resistente.
11 Tenendo conto delle tabelle stipendiali dell'anno 2015 prodotte da parte ricorrente e della retribuzione in godimento al livello B8 al ricorrente non poteva che essere riconosciuto il livello retributivo A2
(con decorrenza dal 01.08.2015).
La retribuzione in godimento è il parametro per individuare “il livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato” e pertanto per effetto delle valutazioni biennali al ricorrente che è transitato per il livello B9 (e quindi non vi è pervenuto) è stato riconosciuto il livello A2, più elevato rispetto alla retribuzione in godimento al livello B8 (ossia il livello di provenienza).
Tanto è vero che poi con lo scatto annuale ad ottobre 2015 è stato riconosciuto il successivo livello A3.
Applicando il concetto di retribuzione in godimento non può che ritenersi che l'art. 46 comma 4 del regolamento 2/2000 si riferisca alla retribuzione del livello stipendiale “prima” della progressione (quindi per chi transita come il ricorrente nel livello B9 come si può parlare di retribuzione in godimento se appunto è di passaggio provenendo da
B8?)
Erra pertanto il ricorrente nel ritenere che la retribuzione sia quella riferita al il livello stipendiale B9 che non può essere intesa come retribuzione in godimento (altrimenti il regolamento avrebbe utilizzato altra espressione, ad esempio retribuzione “spettante” o
12 “corrispondente all'ultimo livello a cui si è pervenuti o in cui si è transitati”).
L'equiparazione effettuata (con la modifica dell'art. 46 comma 4) tra chi è pervenuto e chi è solo transitato di fatto evita che chi transita come in questo caso dal livello B8 al B9 si veda riconosciuto addirittura un livello inferiore alla retribuzione in godimento.
Quanto all'obiezione del ricorrente per cui con uno scatto annuale dal livello retributivo B8 passava al Livello retributivo A3, ossia il livello più alto rispetto alla retribuzione in godimento (vedasi la ricostruzione della carriera in data 01.10.2016 dove risulta l'attribuzione del livello
A3 ai sensi dell'art. 46 comma 4 regolamento 2/2000- soppresso con delibera n. 208 del 27.11.2019) ed invece con le progressione biennali
(che danno attribuzione sino a tre scatti) ad agosto 2015 veniva riconosciuto solamente il livello A2, la stessa non rileva ai fini del riconoscimento del livello A5 (o del livello A4), né il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del livello A3 a far data dal 01.08.2015, limitando la sua richiesta e l'accertamento del presente giudizio appunto ai suddetti due livelli.
Del resto la stessa amministrazione convenuta (se dapprima afferma nella memoria di costituzione in maniera confusa e contraddittoria che per effetto delle progressioni biennali sarebbe stato riconosciuto il livello A3) nelle ultime righe della pag. 6 afferma che al ricorrente sempre a seguito delle valutazioni biennali è stato riconosciuto
13 (correttamente) il nuovo inquadramento dal livello B8 al livello A2 a far data da agosto 2015.
Va anche evidenziato che dallo schema della ricostruzione di carriera risulta chiaro che per effetto delle progressioni biennali la decorrenza del livello A2 viene anticipata al 01.08.2015 e la decorrenza del livello
A3 viene anticipata al 01.10.2015, in conseguenza proprio dello scatto biennale 2013-2014 che ha avuto il vantaggio di anticipare la decorrenza prima del livello A2 e conseguentemente del livello A3 con lo scatto annuale.
In conclusione, sia la domanda volta ad ottenere il livello stipendiale
A5 a far data da agosto 2015, sia la domanda formulata in subordine volta ad ottenere il livello stipendiale A4 a far data da agosto 2015, non possono essere accolte perché infondate alla luce della suesposta interpretazione delle disciplina vigente all'epoca della adozione del provvedimento n. 11 del 05.03.2018.
Quanto infine, alla ulteriore domanda di riconoscimento del livello stipendiale A11 a decorrere dal 1 ottobre 2018, in ragione della nota prot. N. 29636/33265 del 09/10/2018, la stessa deve essere rigettata in quanto il ricorrente non indica la violazione normativa e regolamentare in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ma basa la richiesta sul riconoscimento che a suo dire l'ente avrebbe operato con tale nota e sulla mancata contestazione in giudizio di tale richiesta.
14 Posto che la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, va anche evidenziato che l'allegata ricostruzione di carriera aggiornata ad agosto
2023 supera la nota prot. N. 29636/33265 del 09.10.2018 che resta un atto interno alla P.A. resistente, provvisorio e subordinato - come si evince dal tenore letterale dello stesso - all'adozione di successivi provvedimenti definitivi.
Le spese vanno compensate tenendo conto della complessità della disciplina applicata alla materia, modificata con successivi accordi sindacali, caratterizzata dal susseguirsi di diverse determinazioni e provvedimenti della autorità convenuta adottati nei confronti del ricorrente e di non agevole interpretazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma, 12 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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