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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00639 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00780/2025 REG.RIC. N. 01384/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2025, proposto dall'Associazione
RR AD CH UB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Napoleone e Armando Argano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IS NT, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Zaza d'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Terracina, MI AR, non costituiti in giudizio; N. 00780/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2025, proposto dal sig. MI
AR, in qualità di socio effettivo dell'Associazione RR AD CH UB, rappresentato e difeso dall'Avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
IS NT, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Zaza d'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Terracina, in persona del suo Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Associazione RR AD CH UB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 780 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione distaccata di Latina n. 742/2024, del 20 novembre 2024; quanto al ricorso n. 1384 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione distaccata di Latina n. 742/2024, del 20 novembre 2024;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra IS NT; N. 00780/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Armando Argano e Jacopo D'Auria, quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra IS NT risulta assegnataria per 32 anni - a seguito di positiva conclusione di una procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia del Demanio
e di conseguente stipula del contratto (avvenuta in data 18 luglio 2023) - del bene patrimoniale denominato “Ex Dogana RR di AD”, sito nel Comune di Terracina, località Porto AD, attiguo al Canale Portatore.
2. In adiacenza al sopraindicato immobile è ubicata una zona demaniale marittima avente una superficie pari a mq 1.700 adibita ad ormeggio di imbarcazioni da diporto; il soggetto titolare della concessione demaniale su questa specifica zona (sigla della concessione TE-111 bis) è l'Associazione RR AD CH UB (nel prosieguo anche l'“Associazione”). Quest'ultima concessione intestata all'Associazione era destinata a scadere in data 31 dicembre 2023.
3. Con deliberazione della giunta del comune di Terracina n. 104 del 29 dicembre
2023 (nel prosieguo anche la “Deliberazione n. 104/2023”), il Comune – nell'adottare alcuni indirizzi programmatici valevoli per tutte le concessioni demaniali marittime allora in essere con i titolari di concessioni di porzioni del demanio marittimo comunale (ivi inclusa l'Associazione) – deliberava di:
(i) “APPROVARE la ricognizione dello stato di fatto resa sulla base dell'elenco delle concessioni demaniali in essere, effettuata dal Settore Demanio Marittimo, come riportata nella relazione ex art. 47, comma 2, del Reg. Reg. Lazio n. 19/2016 trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 14322/U del 27/02/2023, che N. 00780/2025 REG.RIC.
restituisce il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili”;
(ii) “PRENDERE ATTO, inoltre, che la ricognizione effettuata mette in evidenza il grado di occupazione, in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi, e conferma, a livello locale, la condizione di contingentamento della risorsa “aree demaniali marittime”;
(iii) “PRENDERE ATTO, infine, che il quadro normativo europeo, nazionale e regionale, impone all'Amministrazione di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura
a evidenza pubblica”;
(iv) “DARE INDIRIZZO al Settore Demanio Marittimo di provvedere all'istruttoria per la definizione del “disciplinare di affidamento tipo” per le aree demaniali le cui concessioni, indicate nelle premesse, sono state oggetto delle proroghe “per legge” ritenute confliggenti con i principi della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, così da avviare con celerità le procedure competitive di assegnazione, tenendo conto che è in fase di approvazione il P.U.A. Comunale”;
(v) “DARE INDIRIZZO, inoltre, affinché́ le procedure evidenziali di affidamento, siano formate in coerenza con indicazioni per la selezione del miglior concessionario nel rispetto delle disposizioni vigenti allo stato degli atti (normativa comunitaria, nazionale, regionale, giurisprudenza), tenendo conto delle integrazioni/modifiche eventualmente introdotte da atti sopravvenuti”;
(vi) “INDIVIDUARE, al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure evidenziali per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi oggetto delle proroghe “per legge” con le altre esigenze, rilevanti, indicate nelle premesse
(garanzia di continuità dei servizi all'utenza, assicurare che il demanio non rimanga incustodito e inutilizzato, conferma degli introiti, preservazione dell'infrastruttura, così che risulta necessario liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità N. 00780/2025 REG.RIC.
dell'avvicendamento con il nuovo), il termine del 31.12.2024, di cui alla “proroga tecnica” prevista nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 3, della L. n.
118/2022, che collima con il complesso quadro normativo europeo e nazionale, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, fatto salvo ulteriori ed eventuali provvedimenti legislativi e/o giurisdizionali conformi alla normativa UE”;
(vii) “PRECISARE che i criteri sopra descritti sono da ritenersi di generale applicazione e saranno quindi maggiormente approfonditi nelle procedure evidenziali relative alle singole categorie di concessioni, ovvero in ulteriori atti di indirizzo specifici che il Comune si riserva di adottare”.
4. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2722 del 30 dicembre 2023 (nel prosieguo anche la “Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023”), il dirigente dell'ufficio di progetto, sviluppo economico e costiero (settore demanio marittimo) del Comune di Terracina, formalizzava la presa d'atto della summenzionata
Deliberazione n. 104/2023.
5. In seguito ai summenzionati provvedimenti generali (adottati rispettivamente in data 29 dicembre 2023 e 30 dicembre 2023), la sig.ra IS NT – in qualità di concessionaria della “Ex Dogana RR di AD” sin dal 18 luglio 2023 – ha trasmesso in data 24 gennaio 2024 al Comune di Terracina un'istanza ex art. 36 cod. nav. per il rilascio di una concessione anche sulla zona demaniale marittima (adibita ad ormeggio di imbarcazioni da diporto) già affidata in concessione all'Associazione
(concessione che, come si è visto, aveva una scadenza originaria fissata in data 31 dicembre 2023, poi postergata al 31 dicembre 2024 per effetto della proroga tecnica disposta con la citata Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023).
6. Con nota prot. n. 0020063 del 16 marzo 2024, il Comune di Terracina – richiamate in premessa la Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023 e la successiva
Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023 del 30 dicembre 2023 – dichiarava N. 00780/2025 REG.RIC.
irricevibile l'istanza concessoria presentata dalla sig.ra IS NT. La motivazione del diniego è la seguente: “la concessione demaniale marittima per la quale è stata presentata Modello di Domanda D1 – S.I.D. il Porta del Mare, ad oggi risulta già concessionata con sigla TE-111 bis all'Associazione RR AD CH UB, come già di Vs. conoscenza essendo stata oggetto di accesso agli atti, la cui efficacia
è stata prorogata sino al 31/12/2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29/12/2023 e Determinazione dirigenziale n. 2722 del 30/12/2024, in virtù della normativa in essere”.
7. Con il ricorso di primo grado, la sig.ra IS NT è insorta dinanzi al T.A.R. per il
Lazio (Sezione staccata di Latina) al fine di ottenere l'annullamento del diniego concessorio del 16 marzo 2024 e degli atti presupposti (segnatamente la Deliberazione
n. 104/2023 e la Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023).
8. Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Terracina e l'Associazione
(il primo in qualità di Amministrazione resistente e la seconda in veste di controinteressata) nonché il sig. MI AR (socio effettivo dell'Associazione) in qualità di interventore ad opponendum.
9. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per il Lazio (Sezione staccata di Latina) ha accolto il ricorso della sig.ra IS NT e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati, in tal modo caducando l'intera sequenza provvedimentale sfociata nella proroga tecnica annuale della concessione dell'Associazione e, di conseguenza, nel diniego di rilascio della concessione a favore della sig.ra IS NT.
I passaggi motivazionali essenziali della sentenza gravata sono i seguenti:
(i) “In primo luogo, va detto che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato secondo il quale, “Devono essere disapplicate perché contrastanti con l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con
l'art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe N. 00780/2025 REG.RIC.
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” (cfr. da ultimo
Consiglio di Stato n. 4480, del 20/05/2024). E tanto seguendo il solco tracciato nel
2021 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nelle sentenze nn. 17 e 18 aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E. e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo””;
(ii) “A tale principio non si sottrae, quindi, la proroga prevista dall'art. 3 della L. n.
118/2022, né con riguardo al termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato, né con riguardo al termine del 31.12.2027 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 che, nelle more dell'odierno giudizio, ha modificato sul punto il predetto art. 3”;
(iii) “Pertanto, dovendosi ritenere scadute le concessioni in ragione della illegittimità delle proroghe legislative per le ragioni spiegate, pur in mancanza dell'adozione dei decreti legislativi di riordino della materia, all'epoca dell'adozione dell'atto impugnato sussisteva la possibilità del Comune di attivare procedure selettive per
l'eventuale riaffidamento del bene demaniale in concessione, sulla base dei criteri già ampiamente ricavabili dall'art. 12 della Direttiva n. 123/2006 e dei principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 17 del 2021”;
(iv) “Inoltre, va evidenziato che, successivamente all'adozione dell'atto impugnato e alla proposizione del ricorso, è stato emanato il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, che con l'art. 1, comma 1, lett. b), ha sostituito l'art. 4 della L. n. 118/22, il quale nella attuale formulazione contiene una disciplina compiuta della procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività N. 00780/2025 REG.RIC.
turistico - ricreative e sportive in argomento, ben utilizzabile dall'Amministrazione senza la necessità della definizione di ulteriori criteri”.
10. Con due distinti atti di appello, pertanto, l'Associazione e il sig. MI AR
(quest'ultimo socio dell'Associazione ed interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado) impugnano la sentenza sopra richiamata.
11. Per quel che concerne l'appello dell'Associazione (R.G. n. 780 del 2025) esso è affidato a due distinti motivi.
11.1. Con il primo motivo, intitolato “Omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di tardività del ricorso di primo grado e di non impugnabilità dell'atto meramente attuativo di previo provvedimento. Violazione degli articoli 112 C.P.C., 29 e 35
C.P.A.”, l'Associazione censura la sentenza appellata per non essersi pronunciata su un'eccezione in rito che la stessa Associazione aveva sollevato durante il giudizio di primo grado.
L'eccezione viene riproposta, quindi, nel presente giudizio di appello.
La tesi di fondo su cui riposa detta eccezione è che il primo atto veramente lesivo della sfera giuridica soggettiva della sig.ra IS NT sarebbe stato, nel caso di specie, la
Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023, posto che proprio con tale atto il
Comune di Terracina ha disposto la proroga tecnica della concessione dell'Associazione; una proroga che, peraltro, non è il mero riflesso ricognitivo di una proroga ex lege già operante “a monte”, bensì il risultato di uno specifico procedimento amministrativo con cui la giunta comunale – all'esito di una complessiva valutazione amministrativa ed istruttoria dello stato dell'arte di tutte le concessioni demaniali marittime allora in essere nel territorio comunale – ha adottato plurime decisioni.
In particolare, la decisione di fornire specifici indirizzi agli uffici comunali per l'avvio delle procedure di affidamento delle nuove concessioni, nonché la decisione di N. 00780/2025 REG.RIC.
prorogare di un anno le concessioni in essere (al solo scopo di consentire l'espletamento di dette procedure).
Pertanto, la Deliberazione n. 104/2023 non era, in tesi, una proroga automatica meramente ricognitiva di una proroga ex lege, bensì una proroga tecnica disposta all'esito di specifiche valutazioni amministrative ampiamente discrezionali, con la conseguenza che il successivo atto del 16 marzo 2024 con cui il Comune ha poi negato il rilascio della concessione alla sig.ra IS NT – in quanto pedissequamente attuativo della Deliberazione n. 104/2023 – sarebbe un atto meramente confermativo di quest'ultima (a tal proposito, l'Associazione afferma che l'atto del 16 marzo 2024
“dichiarativo della improcedibilità dell'istanza concessoria dell'Arch. NT è atto meramente esecutivo della delibera G.C. 104/2023, con il quale non viene minimamente svolta la benché nuova istruttoria, né alcuna nuova valutazione di diritti
o interessi, essendosi l'Amministrazione è limitata ad evidenziare ciò che già era noto, richiamando il proprio precedente provvedimento”).
Questo iter censorio conduce l'Associazione a rilevare, quindi, che nel caso di specie il provvedimento amministrativo che radicava l'effettivo interesse ad agire della sig.ra
IS NT non era il diniego di rilascio della concessione rilasciato dal Comune in data 16 marzo 2024, bensì la pregressa Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre
2023 (con cui il Comune aveva disposto la proroga tecnica annuale della concessione dell'Associazione).
Poste tali premesse, l'Associazione eccepisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare (ma non l'ha fatto) l'irricevibilità del ricorso della sig.ra IS NT, in quanto:
(i) la Deliberazione n. 104/2023 era stata pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di
Terracina per un periodo di 15 giorni protrattosi dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio
2024; N. 00780/2025 REG.RIC.
(ii) il ricorso di primo grado è stato notificato soltanto in data 15 maggio 2024, quindi ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione sull'Albo pretorio della Deliberazione n. 104/2023 (13 marzo 2024).
11.2. Con il secondo motivo proposto in via esclusivamente subordinata, intitolato
“vizio radicale della motivazione, siccome di fatto mancante e tautologica. Violazione dell'art. 111 comma 6 Costituzione. Infondatezza nel merito e violazione degli artt. 3
e 4 D.L. 134/2024 come convertito in Legge”, l'Associazione censura il merito della sentenza appellata.
L'Associazione, infatti, pur dichiarandosi consapevole del fatto che “la
Giurisprudenza Amministrativa è univocamente orientata per la disapplicazione delle proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, siccome contrastante con il diritto dell'Unione Europea”, obietta però che
“il T.A.R. avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto - tenere concretamente conto del sopraggiunto D.L. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge
14 novembre 2024 n. 166, ivi con particolare riferimento all'art. 3 e all'art. 4”.
Più in particolare, l'Associazione si duole del fatto che “il T.A.R. ha esteso acriticamente il principio eurounitario, che conduceva alla disapplicazione della precedente e abrogata disciplina, anche a quella non solo nuova, ma totalmente differente. Quei capi della sentenza integrano infatti una tautologica e contraddittoria non-motivazione, poiché non spiegano affatto le ragioni per cui debba essere disapplicata anche la nuova Legge che all'art. 4 finalmente definisce i criteri per gli affidamenti competitivi (e senza rinvii a provvedimenti da emanarsi). Il T.A.R., invece, avrebbe dovuto trarne la necessaria conseguenza, ossia che proprio l'aver evidenziato che era finalmente sopraggiunta la fissazione di quei criteri dimostra che prima di essi l'Amministrazione legittimamente poteva disporre la proroga tecnica in effetti emanata, posto che in concreto, con la delibera G.C. 104/2023, aveva anche N. 00780/2025 REG.RIC.
dato fissato i criteri e conferito mandato agli uffici competenti di indire la gara per
l'affidamento delle concessioni”.
Sotto un altro profilo strettamente connesso, l'Associazione censura la sentenza appellata anche per aver qualificato come automatica una proroga che, invece, automatica non è; l'Associazione evidenzia, infatti, che la proroga concessoria di cui ora si controverte – così come risultante dalla Deliberazione n. 104/2023 – è una proroga tecnica che il Comune di Terracina ha adottato in forza dell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, il quale dispone che “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione”.
L'Associazione sottolinea che: (a) questo tipo di proroga non sarebbe mai stata ritenuta illegittima da questo Consiglio di Stato; (b) la proroga tecnica adottata nel caso di specie sarebbe basata su un corredo motivazionale pienamente aderente al dettato normativo del succitato art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, in quanto essa darebbe adeguato conto sia dell'iniziativa comunale di avviare le procedure di evidenza pubblica, sia delle difficoltà oggettive che avrebbero reso ineludibile (nelle more dell'espletamento di tali procedure) il differimento annuale della scadenza originaria delle concessioni esistenti.
Conclude l'Associazione, pertanto, che “il dato legislativo è stato disapplicato dal
T.A.R. sic et simpliciter, senza concreta motivazione e oltretutto nella concorrente sussistenza delle altre ragioni ampiamente esposte nella delibera ingiustamente N. 00780/2025 REG.RIC.
annullata. Tra esse rileva anche, concludendo, l'impossibilità di bandire le gare per le concessioni demaniali marittime a causa della non conformità dell'attuale PUA
2003, vigente nel Comune di Terracina, con il PUAR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 9 del 26/05/2021, alla stregua della nota esplicativa prot. 0651172 del 27 luglio 2021 e della successiva nota prot. 44179/I del
18 gennaio 2022 (da ultimo entro il 30.09.2024 come indicato nella Legge Regionale
n. 23 del 29 dicembre 2023)”.
12. Per quel che concerne, poi, l'appello R.G. n. 1384 del 2025 del sig. MI
AR (socio dell'Associazione ed interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado) anch'esso è affidato a due distinti motivi.
12.1. Con il primo motivo, intitolato “SULLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI
INTERESSE AL RICORSO ORIGINARIO DA PARTE DELL'ARCHITETTO LI
CONTI”, il sig. AR sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto (ma non l'ha fatto) dichiarare l'improcedibilità del ricorso della sig.ra IS NT per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in quanto nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto lo jus superveniens del d.l. n. 131 del 2024 (che ha modificato la legge n. 118/2022).
Più in particolare, la tesi di fondo del sig. AR è che “L'effetto della normativa introdotta dall'articolo 1 del d.l. 131 dl 2024 che ha modificato la legge 118/2022 …
è stato quello di rendere il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La normativa appena citata è stata emanata proprio per far fronte alla procedura di infrazione e prevede l'estensione delle concessioni sino al 2027, in presenza del rispetto delle condizioni dettate da tale normativa eurounitaria. Invero,
l'accoglimento del ricorso, non ha prodotto alcun effetto utile, atteso che in ragione della modificata legge 118 del 2022, comunque l'Appellata non può ottenere la concessione demaniale, in quanto, essa, sino al 2027 (o sino al termine della gara) è
e rimane dell'Associazione RR AD CH UB”. N. 00780/2025 REG.RIC.
12.2. Con il secondo motivo, intitolato “Error in iudicando in ragione della natura di atto di indirizzo delibera N. 128 del 28/12/2023. Infondatezza del ricorso di primo grado”, il sig. AR contesta la sentenza appellata per non essersi soffermata in alcun modo sul corredo motivazionale della Deliberazione n. 104/2023, con la conseguenza che la rilevata anticomunitarietà di quest'ultima sarebbe - in tesi - nient'altro che un apodittico assioma.
Osserva in proposito la difesa del sig. AR che “la giurisprudenza citata da controparte in primo grado (sentenza Sezione Settima n. 4479/2024), ritiene del tutto compatibile con il diritto dell'UNIONE Europea (e dunque legittima) la proroga tecnica prevista dall'art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022, sino al 31 dicembre
2024, purché vi sia, come nella specie, un atto di indirizzo volto ad indire le gare”.
E tale sarebbe la proroga disposta nel caso di specie dal Comune di Terracina, una proroga che – come si evince dal testo della Deliberazione n. 104/2023 – sarebbe stata giustificata dalla necessità di avviare le attività di predisposizione del disciplinare di gara e dalle “difficoltà tecniche nell'assegnazione dovute al fatto che il PUA era in fase di approvazione”.
13. In entrambi i giudizi di appello la sig.ra IS NT si è costituita in resistenza, instando per la loro reiezione e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata.
14. Con atto depositato in data 29 dicembre 2025, la difesa del sig. AR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'appello, atteso che “in seguito alla sentenza appellata nell'odierno giudizio è stata emessa la delibera di G.M. n. 30/12/2024, n. 218 che ha recepito il disposto di cui all'art. 1 del d.l. n.
131/2024, modificativo dell'art. 3, legge n. 118/2022, prevedendo l'estensione delle concessioni sino al 2027, proprio per far fronte alla procedura di infrazione: il tutto in presenza del rispetto delle condizioni dettate da tale normativa eurounitaria. Tale normativa è direttamente applicabile, in quanto, essa stessa regolatrice del rapporto rispetto e per il quale l'atto amministrativo ha natura meramente ricognitiva N. 00780/2025 REG.RIC.
dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario; in ogni caso, nella specie è intervenuto l'atto amministrativo e precisamente la delibera di G.M. n.
30/12/2024, n. 218, che è stata impugnata dall'appellata IS NT, all'esito della quale è stata emessa la sentenza del TAR del Lazio-Sezione Staccata di Latina del
29/07/2025, n. 671 non passata in giudicato e di prossima impugnazione”.
15. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio tra le parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., la questione del perdurante interesse ad agire alla luce dello jus superveniens del d.l. n. 131 del 2024 (questione già sollevata dal sig. AR nel giudizio R.G. n. 1384 del 2025, ma non anche dalle parti del giudizio R.G. n. 780 del 2025). Nel corso della discussione della causa la difesa dell'Associazione ha confermato l'esistenza di un interesse alla coltivazione dell'appello.
All'esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisone.
DIRITTO
16. In limine litis, il Collegio ritiene necessario disporre la riunione dei due appelli, in quanto questi ultimi sono stati interposti avverso la medesima sentenza, ciò che implica l'applicazione della regola generale dell'art. 96, co. 1, c.p.a., ai sensi della quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo”.
17. Sempre in via preliminare, va scrutinato il profilo della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di entrambi gli appelli.
La tesi sostenuta da uno dei due appellanti (segnatamente il sig. AR) – tesi che all'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Collegio ha sottoposto al contraddittorio di tutte le parti dei due giudizi connessi – è che sebbene in questo giudizio si controverta di un meccanismo di proroga concessoria contemplato dalla normativa vigente nel 2023 (e cioè di una proroga disposta in base ad un quadro normativo N. 00780/2025 REG.RIC.
anteriore rispetto a quello ora vigente previsto dal d.l. n. 131/2024) cionondimeno lo jus superveniens (id est il d.l. n. 131 del 2024) – lì dove ha previsto l'ulteriore proroga sino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali – sarebbe direttamente applicabile al caso di specie e, quindi, consentirebbe all'Associazione appellante di conseguire una proroga persino più lunga rispetto a quella che le era stata riconosciuta con la delibera annullata nel presente giudizio (Deliberazione n. 104/2023).
Ciò comporterebbe - ad avviso del sig. AR - l'improcedibilità del ricorso di primo grado e, di conseguenza, sostanzialmente anche l'improcedibilità dell'appello
(l'appellante non avrebbe più interesse, infatti, ad annullare una sentenza sfavorevole che sarebbe in tesi superata da uno jus superveniens a lui favorevole).
Il Collegio non condivide tali rilievi, tenuto conto che:
a) innanzitutto la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 131 del 2024 (con le relative regole di evidenza pubblica e i connessi meccanismi di proroga) non si applica alle procedure di gara bandite anteriormente alla data della sua entrata in vigore (cfr. art. 4, comma 13, della legge n. 118 del 2022, così come modificato dal d.l. n. 131 del
2024) e con la sentenza è stato nella sostanza accertato l'obbligo dell'amministrazione di indire la procedura di gara già a inizio 2024 in risposta alla istanza della ricorrente di primo grado con conseguente non applicabilità dello ius superveniens per effetto delle statuizioni del giudice di primo;
b) inoltre va comunque osservato che l'accoglimento del ricorso di primo grado ha comportato l'annullamento della proroga tecnica del 2023 e, per l'effetto, la conferma della cessazione degli effetti di tale concessione alla data del 31 dicembre 2023; a partire da tale data, pertanto, l'Associazione non ha più la titolarità della concessione;
c) lo jus superveniens (id est il d.l. n. 131 del 2024, nella parte in cui ha modificato l'art. 3, co. 1, della legge n. 118 del 2022) ha previsto che “al fine di consentire
l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento … e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea”, sono prorogate sino al 30 settembre 2027 N. 00780/2025 REG.RIC.
le sole concessioni demaniali marittime “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.
Va da sé che la concessione dell'Associazione – in quanto cessata in data 31 dicembre
2023 e non più in vigore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 131 del 2024 – non può comunque beneficiare della proroga disposta dal d.l. n. 131 del 2024.
Il che destituisce di fondamento la tesi della difesa del sig. AR secondo la quale l'Associazione beneficerebbe comunque della sopravvenuta proroga disposta dal d.l.
n. 131 del 2024.
Tenuto conto, pertanto, che per effetto dell'accoglimento del ricorso di primo grado la concessione dell'Associazione risulta scaduta in data 31 dicembre 2023 (e l'Associazione non potrebbe beneficiare, quindi, della sopravvenuta proroga contemplata dal d.l. n. 131 del 2024):
(a) l'originaria domanda della sig.ra IS NT (la quale ambisce all'assegnazione della concessione in questione) appare ancora supportata da un adeguato interesse ad agire;
(b) conseguentemente, entrambi gli appellanti conservano ancora un interesse alla riforma della sentenza appellata (come peraltro confermato dalla stessa difesa dell'Associazione in occasione dell'udienza pubblica del 20 gennaio 2026), sentenza per effetto della quale la concessione dell'Associazione risulta inderogabilmente scaduta in data 31 dicembre 2023.
18. Passando all'esame dei motivi di appello, corre l'obbligo di principiare dallo scrutinio dei motivi con cui l'Associazione e il sig. AR eccepiscono – rispettivamente – l'irricevibilità e l'improcedibilità dell'originario gravame della sig.ra IS NT. N. 00780/2025 REG.RIC.
SUL MOTIVO DI APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE INCENTRATO
SULL'IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO
19. Questo motivo è infondato.
20. Il primo atto veramente lesivo della sfera giuridica soggettiva della sig.ra IS
NT non è la Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023, bensì il diniego di concessione del 16 marzo 2024.
Dirimente, in tal senso, è il fatto che la sig.ra IS NT non è mai stata titolare del rapporto concessorio de quo, sicché ella non rivestiva - al tempo in cui tale rapporto concessorio è stato prorogato (con la Deliberazione n. 104/2023) - alcuna posizione giuridica differenziata e qualificata.
Per la precisione, in data 29 dicembre 2023, allorquando il Comune di Terracina ha prorogato con Deliberazione n. 104/2023 la concessione dell'Associazione, la sig.ra
IS NT non aveva ancora trasmesso all'amministrazione comunale alcuna istanza di rilascio di detta concessione (o di sub-ingresso nella sua titolarità).
Pertanto, in quel momento (29 dicembre 2023), la sig.ra IS NT non vantava alcuna formale legittimazione attiva all'impugnazione della proroga tecnica.
Tale legittimazione è sorta soltanto dopo che la sig.ra IS NT ha manifestato (in data 24 gennaio 2024) un formale interesse al rilascio della concessione in questione.
Va da sé che il primo atto veramente lesivo di una posizione differenziata e qualificata della sig.ra IS NT è stato il diniego del 16 marzo 2024, con cui l'Amministrazione ha respinto la sua richiesta di rilascio della concessione de qua.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello articolato dall'Associazione deve essere respinto, in quanto il ricorso di primo grado della sig.ra
IS NT era senz'altro ricevibile e ammissibile.
SUL MOTIVO DI APPELLO DEL SIG. SARDELLITTI INCENTRATO
SULL'IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO N. 00780/2025 REG.RIC.
21. Anche questo motivo è infondato, in quanto infondato è l'assunto della parte appellante, secondo il quale “l'accoglimento del ricorso non ha prodotto alcun effetto utile, atteso che in ragione della modificata legge 118 del 2022, comunque l'Appellata non può ottenere la concessione demaniale, in quanto, essa, sino al 2027 (o sino al termine della gara) è e rimane dell'Associazione RR AD CH UB”.
Si rinvia, sul punto, alle considerazioni già esposte in via preliminare sulla perdurante procedibilità di entrambi gli appelli de quibus (cfr. supra par. 17) e quindi anche sul ricorso originario della sig.ra IS NT, che – si ribadisce – conserva tuttora il proprio interesse all'annullamento della proroga tecnica del 2023, alla conferma della cessazione degli effetti della concessione alla controinteressata alla data del 31 dicembre 2023 e all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di indire la procedura di gara già a inizio 2024 con il descritto effetto sulla non applicabilità del d.l. n. 131 del 2024.
In considerazione di quanto precede, pertanto, il primo motivo di appello articolato dal sig. AR deve essere respinto, in quanto il ricorso di primo grado della sig.ra
IS NT è ancora sorretto da un adeguato interesse ad agire.
SUI MOTIVI DI APPELLO INCENTRATI SUI VIZI DI MERITO DELLA
SENTENZA APPELLATA
22. Ciascuna delle due parte appellanti formula, inoltre, un motivo di appello incentrato sull'asserita erroneità nel merito della sentenza appellata.
I due motivi di gravame de quibus sono sostanzialmente identici, il che ne impone una loro trattazione unitaria.
23. Innanzitutto, appare inconferente il richiamo dell'Associazione alla normativa del
2024 (id est il d.l. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge
14 novembre 2024 n. 166), atteso che gli atti impugnati nel presente giudizio risalgono ad un periodo antecedente rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 131 del 2024. N. 00780/2025 REG.RIC.
Pertanto, in ossequio al principio del tempus regit actum, la cornice normativa alla luce della quale valutare gli atti impugnati non può essere quella del d.l. 16 settembre
2024 n. 131 (convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 166), bensì quella previgente.
24. Tanto chiarito, gli appellanti imputano alla sentenza appellata di aver acriticamente e superficialmente scambiato per automatica una proroga che, invece, automatica non
è.
25. Ciò impone di mettere meglio a “fuoco” la natura della proroga di cui si controverte, così come essa risulta dall'articolato della Deliberazione n. 104/2023 (su cui si regge, in ultima istanza, il diniego di rilascio della concessione opposto alla sig.ra IS NT in data 16 marzo 2024).
Ebbene, la Deliberazione n. 104/2023 (adottata ratione temporis in data 29 dicembre
2023) reca in premessa una chiara e corretta ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime negli ultimi anni (a partire dalla “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, segnatamente la legge 5 agosto 2022
n. 118).
Le tappe principali di tale evoluzione legislativa sono le seguenti:
(i) in base all'originaria formulazione dell'art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022
n. 118, è stata confermata (in ossequio alle coordinate ermeneutiche delle note sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato)
l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 05/10/1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla L. 04/12/1993, n. 494), quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (inclusi i punti d'ormeggio) se in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 2022 n. 118 (sulla base di proroghe o N. 00780/2025 REG.RIC.
rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-
Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020, n. 126);
(ii) inoltre, in base all'originaria formulazione dell'art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, è stato previsto che “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione”;
(iii) peraltro, in base all'originaria formulazione dell'art. 4 della legge 5 agosto 2022
n. 118, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti “a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime e fluviali per finalità turistico- ricreative e sportive, ive incluse quelle affidate ad associazioni senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture ed infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura”, con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;
(iv) l'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 è rimasto inattuato, in quanto il Governo ha omesso di adottare, entro il termine di 6 mesi, i previsti decreti legislativi;
(v) al contempo è intervenuto, per quanto di rilievo, il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198
(convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14) che ha: (a) prorogato di un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2025) tutti i termini previsti dall'art. 3 della N. 00780/2025 REG.RIC.
legge 5 agosto 2022 n. 118; (b) introdotto un divieto di emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni sino all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (cfr. art. 4, comma 4 bis, della legge 5 agosto 2022 n. 118, così come inserito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14); (c) stabilito che le concessioni in questione continuano ad avere comunque efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (cfr. art. 10 quater, comma 3, d.l. n.
198/2022, così come inserito in sede di conversione per effetto della legge 24 febbraio
2023 n. 14).
26. Orbene, con le sentenze nn. 4479, 4480, 4481 del 20 maggio 2024, questa Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che le proroghe delle concessioni demaniali marittime sopra richiamate sono illegittime e devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione (con conseguente obbligo di indire – in virtù dell'applicabilità diretta dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE – una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva) fatta eccezione per la proroga tecnica funzionale allo svolgimento della gara prevista dall'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 agosto 2022 n. 118 nella sua originaria formulazione, e cioè prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle pubbliche amministrazioni di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa.
A tal riguardo, la Sezione ha precisato che affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga le pubbliche amministrazioni competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o, comunque, avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, N. 00780/2025 REG.RIC.
emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
L'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 consente, infatti, la proroga tecnica solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire le gare.
In sintesi, quindi, la proroga tecnica di cui all'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022
n. 118 – per tale intendendo la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni destinate a scadere in data 31 dicembre 2023 – era possibile soltanto se (e nella misura in cui):
(i) l'amministrazione competente aveva indetto la procedura selettiva o, comunque, aveva deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso;
(ii) la proroga è motivata dall'esistenza di un contenzioso o, altrimenti, da difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura, difficoltà che l'amministrazione deve compiutamente illustrare con l'atto motivato di proroga.
27. Ora, nel caso di specie il Comune di Terracina ha chiaramente esposto – con l'impugnata Deliberazione n. 104/2023 – che la proroga disposta da quest'ultima deliberazione è la “proroga tecnica di cui alla versione originaria dell'art. 3, comma
3, della L. n. 118/2022, ossia sino al 31/12/2024, il cui meccanismo non è mai stato censurato dalla giurisprudenza sopra menzionata”.
Dalle premesse della Deliberazione n. 104/2023 emerge, pertanto, una chiara volontà del Comune di Terracina di applicare quell'unica tipologia di proroga tecnica che è stata effettivamente “salvata” dalla più recente giurisprudenza nazionale (nell'ambito dell'evoluzione legislativa degli ultimi anni).
Ne discende che non è certamene corretto dichiarare l'illegittimità degli atti ora impugnati soltanto sulla base della disapplicazione dell'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 e, conseguentemente, dell'applicazione diretta dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE. N. 00780/2025 REG.RIC.
Ciò perché - lo si ribadisce - la norma nazionale su cui poggiano gli atti impugnati (id est l'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, nella sua originaria formulazione) non è ex se incompatibile con l'ordinamento euro-unitario, così come già rilevato dalla
Sezione con le summenzionate sentenze nn. 4479, 4480, 4481 del 20 maggio 2024
(alle quali si presta integrale adesione).
28. Fermo quanto precede, ciò non basta, tuttavia, a sancire la legittimità degli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio.
Se da un lato è vero, infatti, che tali atti poggiano su una norma nazionale astrattamente compatibile con l'ordinamento euro-unitario, dall'altro lato è anche vero, tuttavia, che ciò non dispensa l'amministrazione dall'onere di dimostrare la piena coerenza di detti atti con il paradigma normativo dell'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118.
Ebbene, tale paradigma normativo obbligava il Comune, come visto, a fornire una puntuale motivazione sulle ragioni della proroga “tecnica”, e cioè ad esporre che:
(i) era stata indetta una procedura selettiva o, quantomeno, un atto di indirizzo prodromico all'espletamento di siffatta procedura;
(ii) esisteva un contenzioso o, altrimenti, alcune difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura.
29. Nel caso di specie, la motivazione impiegata dal Comune – seppure astrattamente idonea in relazione al punto (i) che precede (va sottolineato, infatti, che la
Deliberazione n. 104/2023 contiene effettivamente un atto di indirizzo potenzialmente funzionale all'avvio di un'eventuale procedura selettiva) – appare invece carente rispetto al punto (ii) che precede.
In base ad un'attenta analisi del corredo motivazionale della deliberazione citata, infatti, emerge che le difficoltà oggettive che il Comune di Terracina ha invocato – a preteso sostegno della proroga della concessione al 31 dicembre 2024 – sono le seguenti due: N. 00780/2025 REG.RIC.
(i) in primis “la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo e l'opportunità di attendere, entro i termini sopra precisati,
l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4, L. 118 del
5.8.2022, ormai spirati”;
(ii) in secundis la necessità di attendere la conclusione delle “procedure in essere per addivenire all'adozione del nuovo P.U.A. comunale”.
In estrema sintesi, pertanto, le difficoltà oggettive per cui il Comune ha ritardato nell'avvio delle procedure selettive dei nuovi concessionari (e per le quali è stata disposta, quindi, la proroga tecnica de qua) sarebbero state da un lato l'attesa dei decreti legislativi contemplati dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (decreti che, peraltro, il Governo non ha poi mai emanato entro il termine di sei mesi stabilito dalla delega legislativa) e dall'altro lato la necessità di attendere l'adozione del Piano Unico degli Arenili (PUA).
Sennonché, nessuna di queste due motivazioni appare sufficiente.
Per quel che concerne, infatti, l'attesa dei decreti legislativi ex art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, va osservato che il termine di 6 mesi previsto da tale norma per l'esercizio della delega legislativa era già spirato a febbraio 2023 (senza che il
Parlamento avesse previsto una nuova delega) sicché la perdurante mancata indizione della gara a fine dicembre 2023 non appare giustificata.
Per quel che riguarda, invece, l'asserita necessità di attendere l'adozione del Piano
Unico degli Arenili (PUA), la Sezione si è già pronunciata nel senso di escludere che il perdurante procedimento di approvazione del PUA possa “congelare” le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime
(diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla criticabile “conseguenza che nelle more dell'approvazione del PUA comunale, laddove le preesistenti concessioni demaniali marittime siano scadute, l'Amministrazione comunale non potrebbe procedere all'assegnazione, sia pur transitoria e con procedura di evidenza pubblica, N. 00780/2025 REG.RIC.
delle stesse, con l'alternativa che sarebbe o precluso lo sfruttamento transitorio del bene demaniale o prorogata, come avvenuto nella specie la concessione in essere, sebbene già scaduta”, cfr. Cons. St., sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6699).
30. Ne discende, pertanto, che la proroga tecnica disposta con la Deliberazione n.
104/2023 (sulla quale poggia il diniego concessorio adottato in data 16 marzo 2024) è illegittima non già per l'anticomunitarietà della norma nazionale in forza della quale essa è stata adottato (art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 nella versione all'epoca vigente e nella parte in cui consentiva alle suddette condizioni la proroga tecnica) bensì per il difetto di motivazione che la affligge.
Del resto, l'inconsistenza delle difficoltà oggettive che sono state frapposte dall'Amministrazione per giustificare la proroga “tecnica” della concessione, risulta vieppiù confermata dal fatto che ancora oggi – in base a quanto emerge dagli atti – nessuna gara risulta essere stata avviata, con l'ulteriore precisazione che la gara deve consistere in una “procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura stessa, del suo svolgimento e del suo completamento” e non in un mero procedimento informale ex art. 37 del Codice della Navigazione (si veda in tal senso il precedente della Sezione n. 10132 del 16 dicembre 2024).
Ciò non può che condurre, pertanto, ad una conferma della sentenza appellata (sia pure nei termini sopra indicati) e per l'effetto ad un accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento - nei limiti dell'interesse azionato - di tutti gli atti impugnati, ferma restando la necessità - in fase di riedizione del potere - che l'istanza di concessione della sig.ra IS NT sia processata nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica imposte dalla normativa unionale.
La natura dirimente e pienamente satisfattiva dei vizi sopra riscontrati consente di assorbire i motivi di illegittimità degli atti impugnati che la sig.ra IS NT ha riproposto ex art. 101, co. 2, c.p.a. N. 00780/2025 REG.RIC.
31. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e successivamente riuniti, li respinge.
Condanna ciascuna parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore della sig.ra IS NT e le liquida in misura complessivamente pari, per ognuna delle due parti appellanti, ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00780/2025 REG.RIC.
Michele IA
RO PP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00639 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00780/2025 REG.RIC. N. 01384/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2025, proposto dall'Associazione
RR AD CH UB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Napoleone e Armando Argano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IS NT, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Zaza d'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Terracina, MI AR, non costituiti in giudizio; N. 00780/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2025, proposto dal sig. MI
AR, in qualità di socio effettivo dell'Associazione RR AD CH UB, rappresentato e difeso dall'Avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
IS NT, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Zaza d'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Terracina, in persona del suo Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Associazione RR AD CH UB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 780 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione distaccata di Latina n. 742/2024, del 20 novembre 2024; quanto al ricorso n. 1384 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione distaccata di Latina n. 742/2024, del 20 novembre 2024;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra IS NT; N. 00780/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Michele
IA e uditi per le parti gli avvocati Armando Argano e Jacopo D'Auria, quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra IS NT risulta assegnataria per 32 anni - a seguito di positiva conclusione di una procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia del Demanio
e di conseguente stipula del contratto (avvenuta in data 18 luglio 2023) - del bene patrimoniale denominato “Ex Dogana RR di AD”, sito nel Comune di Terracina, località Porto AD, attiguo al Canale Portatore.
2. In adiacenza al sopraindicato immobile è ubicata una zona demaniale marittima avente una superficie pari a mq 1.700 adibita ad ormeggio di imbarcazioni da diporto; il soggetto titolare della concessione demaniale su questa specifica zona (sigla della concessione TE-111 bis) è l'Associazione RR AD CH UB (nel prosieguo anche l'“Associazione”). Quest'ultima concessione intestata all'Associazione era destinata a scadere in data 31 dicembre 2023.
3. Con deliberazione della giunta del comune di Terracina n. 104 del 29 dicembre
2023 (nel prosieguo anche la “Deliberazione n. 104/2023”), il Comune – nell'adottare alcuni indirizzi programmatici valevoli per tutte le concessioni demaniali marittime allora in essere con i titolari di concessioni di porzioni del demanio marittimo comunale (ivi inclusa l'Associazione) – deliberava di:
(i) “APPROVARE la ricognizione dello stato di fatto resa sulla base dell'elenco delle concessioni demaniali in essere, effettuata dal Settore Demanio Marittimo, come riportata nella relazione ex art. 47, comma 2, del Reg. Reg. Lazio n. 19/2016 trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. n. 14322/U del 27/02/2023, che N. 00780/2025 REG.RIC.
restituisce il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili”;
(ii) “PRENDERE ATTO, inoltre, che la ricognizione effettuata mette in evidenza il grado di occupazione, in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi, e conferma, a livello locale, la condizione di contingentamento della risorsa “aree demaniali marittime”;
(iii) “PRENDERE ATTO, infine, che il quadro normativo europeo, nazionale e regionale, impone all'Amministrazione di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura
a evidenza pubblica”;
(iv) “DARE INDIRIZZO al Settore Demanio Marittimo di provvedere all'istruttoria per la definizione del “disciplinare di affidamento tipo” per le aree demaniali le cui concessioni, indicate nelle premesse, sono state oggetto delle proroghe “per legge” ritenute confliggenti con i principi della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, così da avviare con celerità le procedure competitive di assegnazione, tenendo conto che è in fase di approvazione il P.U.A. Comunale”;
(v) “DARE INDIRIZZO, inoltre, affinché́ le procedure evidenziali di affidamento, siano formate in coerenza con indicazioni per la selezione del miglior concessionario nel rispetto delle disposizioni vigenti allo stato degli atti (normativa comunitaria, nazionale, regionale, giurisprudenza), tenendo conto delle integrazioni/modifiche eventualmente introdotte da atti sopravvenuti”;
(vi) “INDIVIDUARE, al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure evidenziali per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi oggetto delle proroghe “per legge” con le altre esigenze, rilevanti, indicate nelle premesse
(garanzia di continuità dei servizi all'utenza, assicurare che il demanio non rimanga incustodito e inutilizzato, conferma degli introiti, preservazione dell'infrastruttura, così che risulta necessario liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità N. 00780/2025 REG.RIC.
dell'avvicendamento con il nuovo), il termine del 31.12.2024, di cui alla “proroga tecnica” prevista nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 3, della L. n.
118/2022, che collima con il complesso quadro normativo europeo e nazionale, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, fatto salvo ulteriori ed eventuali provvedimenti legislativi e/o giurisdizionali conformi alla normativa UE”;
(vii) “PRECISARE che i criteri sopra descritti sono da ritenersi di generale applicazione e saranno quindi maggiormente approfonditi nelle procedure evidenziali relative alle singole categorie di concessioni, ovvero in ulteriori atti di indirizzo specifici che il Comune si riserva di adottare”.
4. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2722 del 30 dicembre 2023 (nel prosieguo anche la “Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023”), il dirigente dell'ufficio di progetto, sviluppo economico e costiero (settore demanio marittimo) del Comune di Terracina, formalizzava la presa d'atto della summenzionata
Deliberazione n. 104/2023.
5. In seguito ai summenzionati provvedimenti generali (adottati rispettivamente in data 29 dicembre 2023 e 30 dicembre 2023), la sig.ra IS NT – in qualità di concessionaria della “Ex Dogana RR di AD” sin dal 18 luglio 2023 – ha trasmesso in data 24 gennaio 2024 al Comune di Terracina un'istanza ex art. 36 cod. nav. per il rilascio di una concessione anche sulla zona demaniale marittima (adibita ad ormeggio di imbarcazioni da diporto) già affidata in concessione all'Associazione
(concessione che, come si è visto, aveva una scadenza originaria fissata in data 31 dicembre 2023, poi postergata al 31 dicembre 2024 per effetto della proroga tecnica disposta con la citata Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023).
6. Con nota prot. n. 0020063 del 16 marzo 2024, il Comune di Terracina – richiamate in premessa la Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023 e la successiva
Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023 del 30 dicembre 2023 – dichiarava N. 00780/2025 REG.RIC.
irricevibile l'istanza concessoria presentata dalla sig.ra IS NT. La motivazione del diniego è la seguente: “la concessione demaniale marittima per la quale è stata presentata Modello di Domanda D1 – S.I.D. il Porta del Mare, ad oggi risulta già concessionata con sigla TE-111 bis all'Associazione RR AD CH UB, come già di Vs. conoscenza essendo stata oggetto di accesso agli atti, la cui efficacia
è stata prorogata sino al 31/12/2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29/12/2023 e Determinazione dirigenziale n. 2722 del 30/12/2024, in virtù della normativa in essere”.
7. Con il ricorso di primo grado, la sig.ra IS NT è insorta dinanzi al T.A.R. per il
Lazio (Sezione staccata di Latina) al fine di ottenere l'annullamento del diniego concessorio del 16 marzo 2024 e degli atti presupposti (segnatamente la Deliberazione
n. 104/2023 e la Determinazione Dirigenziale n. 2722/2023).
8. Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Terracina e l'Associazione
(il primo in qualità di Amministrazione resistente e la seconda in veste di controinteressata) nonché il sig. MI AR (socio effettivo dell'Associazione) in qualità di interventore ad opponendum.
9. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per il Lazio (Sezione staccata di Latina) ha accolto il ricorso della sig.ra IS NT e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati, in tal modo caducando l'intera sequenza provvedimentale sfociata nella proroga tecnica annuale della concessione dell'Associazione e, di conseguenza, nel diniego di rilascio della concessione a favore della sig.ra IS NT.
I passaggi motivazionali essenziali della sentenza gravata sono i seguenti:
(i) “In primo luogo, va detto che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato secondo il quale, “Devono essere disapplicate perché contrastanti con l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con
l'art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe N. 00780/2025 REG.RIC.
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” (cfr. da ultimo
Consiglio di Stato n. 4480, del 20/05/2024). E tanto seguendo il solco tracciato nel
2021 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nelle sentenze nn. 17 e 18 aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E. e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo””;
(ii) “A tale principio non si sottrae, quindi, la proroga prevista dall'art. 3 della L. n.
118/2022, né con riguardo al termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato, né con riguardo al termine del 31.12.2027 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 che, nelle more dell'odierno giudizio, ha modificato sul punto il predetto art. 3”;
(iii) “Pertanto, dovendosi ritenere scadute le concessioni in ragione della illegittimità delle proroghe legislative per le ragioni spiegate, pur in mancanza dell'adozione dei decreti legislativi di riordino della materia, all'epoca dell'adozione dell'atto impugnato sussisteva la possibilità del Comune di attivare procedure selettive per
l'eventuale riaffidamento del bene demaniale in concessione, sulla base dei criteri già ampiamente ricavabili dall'art. 12 della Direttiva n. 123/2006 e dei principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 17 del 2021”;
(iv) “Inoltre, va evidenziato che, successivamente all'adozione dell'atto impugnato e alla proposizione del ricorso, è stato emanato il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, che con l'art. 1, comma 1, lett. b), ha sostituito l'art. 4 della L. n. 118/22, il quale nella attuale formulazione contiene una disciplina compiuta della procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività N. 00780/2025 REG.RIC.
turistico - ricreative e sportive in argomento, ben utilizzabile dall'Amministrazione senza la necessità della definizione di ulteriori criteri”.
10. Con due distinti atti di appello, pertanto, l'Associazione e il sig. MI AR
(quest'ultimo socio dell'Associazione ed interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado) impugnano la sentenza sopra richiamata.
11. Per quel che concerne l'appello dell'Associazione (R.G. n. 780 del 2025) esso è affidato a due distinti motivi.
11.1. Con il primo motivo, intitolato “Omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di tardività del ricorso di primo grado e di non impugnabilità dell'atto meramente attuativo di previo provvedimento. Violazione degli articoli 112 C.P.C., 29 e 35
C.P.A.”, l'Associazione censura la sentenza appellata per non essersi pronunciata su un'eccezione in rito che la stessa Associazione aveva sollevato durante il giudizio di primo grado.
L'eccezione viene riproposta, quindi, nel presente giudizio di appello.
La tesi di fondo su cui riposa detta eccezione è che il primo atto veramente lesivo della sfera giuridica soggettiva della sig.ra IS NT sarebbe stato, nel caso di specie, la
Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023, posto che proprio con tale atto il
Comune di Terracina ha disposto la proroga tecnica della concessione dell'Associazione; una proroga che, peraltro, non è il mero riflesso ricognitivo di una proroga ex lege già operante “a monte”, bensì il risultato di uno specifico procedimento amministrativo con cui la giunta comunale – all'esito di una complessiva valutazione amministrativa ed istruttoria dello stato dell'arte di tutte le concessioni demaniali marittime allora in essere nel territorio comunale – ha adottato plurime decisioni.
In particolare, la decisione di fornire specifici indirizzi agli uffici comunali per l'avvio delle procedure di affidamento delle nuove concessioni, nonché la decisione di N. 00780/2025 REG.RIC.
prorogare di un anno le concessioni in essere (al solo scopo di consentire l'espletamento di dette procedure).
Pertanto, la Deliberazione n. 104/2023 non era, in tesi, una proroga automatica meramente ricognitiva di una proroga ex lege, bensì una proroga tecnica disposta all'esito di specifiche valutazioni amministrative ampiamente discrezionali, con la conseguenza che il successivo atto del 16 marzo 2024 con cui il Comune ha poi negato il rilascio della concessione alla sig.ra IS NT – in quanto pedissequamente attuativo della Deliberazione n. 104/2023 – sarebbe un atto meramente confermativo di quest'ultima (a tal proposito, l'Associazione afferma che l'atto del 16 marzo 2024
“dichiarativo della improcedibilità dell'istanza concessoria dell'Arch. NT è atto meramente esecutivo della delibera G.C. 104/2023, con il quale non viene minimamente svolta la benché nuova istruttoria, né alcuna nuova valutazione di diritti
o interessi, essendosi l'Amministrazione è limitata ad evidenziare ciò che già era noto, richiamando il proprio precedente provvedimento”).
Questo iter censorio conduce l'Associazione a rilevare, quindi, che nel caso di specie il provvedimento amministrativo che radicava l'effettivo interesse ad agire della sig.ra
IS NT non era il diniego di rilascio della concessione rilasciato dal Comune in data 16 marzo 2024, bensì la pregressa Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre
2023 (con cui il Comune aveva disposto la proroga tecnica annuale della concessione dell'Associazione).
Poste tali premesse, l'Associazione eccepisce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare (ma non l'ha fatto) l'irricevibilità del ricorso della sig.ra IS NT, in quanto:
(i) la Deliberazione n. 104/2023 era stata pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di
Terracina per un periodo di 15 giorni protrattosi dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio
2024; N. 00780/2025 REG.RIC.
(ii) il ricorso di primo grado è stato notificato soltanto in data 15 maggio 2024, quindi ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione sull'Albo pretorio della Deliberazione n. 104/2023 (13 marzo 2024).
11.2. Con il secondo motivo proposto in via esclusivamente subordinata, intitolato
“vizio radicale della motivazione, siccome di fatto mancante e tautologica. Violazione dell'art. 111 comma 6 Costituzione. Infondatezza nel merito e violazione degli artt. 3
e 4 D.L. 134/2024 come convertito in Legge”, l'Associazione censura il merito della sentenza appellata.
L'Associazione, infatti, pur dichiarandosi consapevole del fatto che “la
Giurisprudenza Amministrativa è univocamente orientata per la disapplicazione delle proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, siccome contrastante con il diritto dell'Unione Europea”, obietta però che
“il T.A.R. avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto - tenere concretamente conto del sopraggiunto D.L. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge
14 novembre 2024 n. 166, ivi con particolare riferimento all'art. 3 e all'art. 4”.
Più in particolare, l'Associazione si duole del fatto che “il T.A.R. ha esteso acriticamente il principio eurounitario, che conduceva alla disapplicazione della precedente e abrogata disciplina, anche a quella non solo nuova, ma totalmente differente. Quei capi della sentenza integrano infatti una tautologica e contraddittoria non-motivazione, poiché non spiegano affatto le ragioni per cui debba essere disapplicata anche la nuova Legge che all'art. 4 finalmente definisce i criteri per gli affidamenti competitivi (e senza rinvii a provvedimenti da emanarsi). Il T.A.R., invece, avrebbe dovuto trarne la necessaria conseguenza, ossia che proprio l'aver evidenziato che era finalmente sopraggiunta la fissazione di quei criteri dimostra che prima di essi l'Amministrazione legittimamente poteva disporre la proroga tecnica in effetti emanata, posto che in concreto, con la delibera G.C. 104/2023, aveva anche N. 00780/2025 REG.RIC.
dato fissato i criteri e conferito mandato agli uffici competenti di indire la gara per
l'affidamento delle concessioni”.
Sotto un altro profilo strettamente connesso, l'Associazione censura la sentenza appellata anche per aver qualificato come automatica una proroga che, invece, automatica non è; l'Associazione evidenzia, infatti, che la proroga concessoria di cui ora si controverte – così come risultante dalla Deliberazione n. 104/2023 – è una proroga tecnica che il Comune di Terracina ha adottato in forza dell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, il quale dispone che “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione”.
L'Associazione sottolinea che: (a) questo tipo di proroga non sarebbe mai stata ritenuta illegittima da questo Consiglio di Stato; (b) la proroga tecnica adottata nel caso di specie sarebbe basata su un corredo motivazionale pienamente aderente al dettato normativo del succitato art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, in quanto essa darebbe adeguato conto sia dell'iniziativa comunale di avviare le procedure di evidenza pubblica, sia delle difficoltà oggettive che avrebbero reso ineludibile (nelle more dell'espletamento di tali procedure) il differimento annuale della scadenza originaria delle concessioni esistenti.
Conclude l'Associazione, pertanto, che “il dato legislativo è stato disapplicato dal
T.A.R. sic et simpliciter, senza concreta motivazione e oltretutto nella concorrente sussistenza delle altre ragioni ampiamente esposte nella delibera ingiustamente N. 00780/2025 REG.RIC.
annullata. Tra esse rileva anche, concludendo, l'impossibilità di bandire le gare per le concessioni demaniali marittime a causa della non conformità dell'attuale PUA
2003, vigente nel Comune di Terracina, con il PUAR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 9 del 26/05/2021, alla stregua della nota esplicativa prot. 0651172 del 27 luglio 2021 e della successiva nota prot. 44179/I del
18 gennaio 2022 (da ultimo entro il 30.09.2024 come indicato nella Legge Regionale
n. 23 del 29 dicembre 2023)”.
12. Per quel che concerne, poi, l'appello R.G. n. 1384 del 2025 del sig. MI
AR (socio dell'Associazione ed interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado) anch'esso è affidato a due distinti motivi.
12.1. Con il primo motivo, intitolato “SULLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI
INTERESSE AL RICORSO ORIGINARIO DA PARTE DELL'ARCHITETTO LI
CONTI”, il sig. AR sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto (ma non l'ha fatto) dichiarare l'improcedibilità del ricorso della sig.ra IS NT per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Ciò in quanto nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto lo jus superveniens del d.l. n. 131 del 2024 (che ha modificato la legge n. 118/2022).
Più in particolare, la tesi di fondo del sig. AR è che “L'effetto della normativa introdotta dall'articolo 1 del d.l. 131 dl 2024 che ha modificato la legge 118/2022 …
è stato quello di rendere il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La normativa appena citata è stata emanata proprio per far fronte alla procedura di infrazione e prevede l'estensione delle concessioni sino al 2027, in presenza del rispetto delle condizioni dettate da tale normativa eurounitaria. Invero,
l'accoglimento del ricorso, non ha prodotto alcun effetto utile, atteso che in ragione della modificata legge 118 del 2022, comunque l'Appellata non può ottenere la concessione demaniale, in quanto, essa, sino al 2027 (o sino al termine della gara) è
e rimane dell'Associazione RR AD CH UB”. N. 00780/2025 REG.RIC.
12.2. Con il secondo motivo, intitolato “Error in iudicando in ragione della natura di atto di indirizzo delibera N. 128 del 28/12/2023. Infondatezza del ricorso di primo grado”, il sig. AR contesta la sentenza appellata per non essersi soffermata in alcun modo sul corredo motivazionale della Deliberazione n. 104/2023, con la conseguenza che la rilevata anticomunitarietà di quest'ultima sarebbe - in tesi - nient'altro che un apodittico assioma.
Osserva in proposito la difesa del sig. AR che “la giurisprudenza citata da controparte in primo grado (sentenza Sezione Settima n. 4479/2024), ritiene del tutto compatibile con il diritto dell'UNIONE Europea (e dunque legittima) la proroga tecnica prevista dall'art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022, sino al 31 dicembre
2024, purché vi sia, come nella specie, un atto di indirizzo volto ad indire le gare”.
E tale sarebbe la proroga disposta nel caso di specie dal Comune di Terracina, una proroga che – come si evince dal testo della Deliberazione n. 104/2023 – sarebbe stata giustificata dalla necessità di avviare le attività di predisposizione del disciplinare di gara e dalle “difficoltà tecniche nell'assegnazione dovute al fatto che il PUA era in fase di approvazione”.
13. In entrambi i giudizi di appello la sig.ra IS NT si è costituita in resistenza, instando per la loro reiezione e, per l'effetto, per la conferma della sentenza appellata.
14. Con atto depositato in data 29 dicembre 2025, la difesa del sig. AR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'appello, atteso che “in seguito alla sentenza appellata nell'odierno giudizio è stata emessa la delibera di G.M. n. 30/12/2024, n. 218 che ha recepito il disposto di cui all'art. 1 del d.l. n.
131/2024, modificativo dell'art. 3, legge n. 118/2022, prevedendo l'estensione delle concessioni sino al 2027, proprio per far fronte alla procedura di infrazione: il tutto in presenza del rispetto delle condizioni dettate da tale normativa eurounitaria. Tale normativa è direttamente applicabile, in quanto, essa stessa regolatrice del rapporto rispetto e per il quale l'atto amministrativo ha natura meramente ricognitiva N. 00780/2025 REG.RIC.
dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario; in ogni caso, nella specie è intervenuto l'atto amministrativo e precisamente la delibera di G.M. n.
30/12/2024, n. 218, che è stata impugnata dall'appellata IS NT, all'esito della quale è stata emessa la sentenza del TAR del Lazio-Sezione Staccata di Latina del
29/07/2025, n. 671 non passata in giudicato e di prossima impugnazione”.
15. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio tra le parti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., la questione del perdurante interesse ad agire alla luce dello jus superveniens del d.l. n. 131 del 2024 (questione già sollevata dal sig. AR nel giudizio R.G. n. 1384 del 2025, ma non anche dalle parti del giudizio R.G. n. 780 del 2025). Nel corso della discussione della causa la difesa dell'Associazione ha confermato l'esistenza di un interesse alla coltivazione dell'appello.
All'esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisone.
DIRITTO
16. In limine litis, il Collegio ritiene necessario disporre la riunione dei due appelli, in quanto questi ultimi sono stati interposti avverso la medesima sentenza, ciò che implica l'applicazione della regola generale dell'art. 96, co. 1, c.p.a., ai sensi della quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo”.
17. Sempre in via preliminare, va scrutinato il profilo della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di entrambi gli appelli.
La tesi sostenuta da uno dei due appellanti (segnatamente il sig. AR) – tesi che all'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Collegio ha sottoposto al contraddittorio di tutte le parti dei due giudizi connessi – è che sebbene in questo giudizio si controverta di un meccanismo di proroga concessoria contemplato dalla normativa vigente nel 2023 (e cioè di una proroga disposta in base ad un quadro normativo N. 00780/2025 REG.RIC.
anteriore rispetto a quello ora vigente previsto dal d.l. n. 131/2024) cionondimeno lo jus superveniens (id est il d.l. n. 131 del 2024) – lì dove ha previsto l'ulteriore proroga sino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali – sarebbe direttamente applicabile al caso di specie e, quindi, consentirebbe all'Associazione appellante di conseguire una proroga persino più lunga rispetto a quella che le era stata riconosciuta con la delibera annullata nel presente giudizio (Deliberazione n. 104/2023).
Ciò comporterebbe - ad avviso del sig. AR - l'improcedibilità del ricorso di primo grado e, di conseguenza, sostanzialmente anche l'improcedibilità dell'appello
(l'appellante non avrebbe più interesse, infatti, ad annullare una sentenza sfavorevole che sarebbe in tesi superata da uno jus superveniens a lui favorevole).
Il Collegio non condivide tali rilievi, tenuto conto che:
a) innanzitutto la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 131 del 2024 (con le relative regole di evidenza pubblica e i connessi meccanismi di proroga) non si applica alle procedure di gara bandite anteriormente alla data della sua entrata in vigore (cfr. art. 4, comma 13, della legge n. 118 del 2022, così come modificato dal d.l. n. 131 del
2024) e con la sentenza è stato nella sostanza accertato l'obbligo dell'amministrazione di indire la procedura di gara già a inizio 2024 in risposta alla istanza della ricorrente di primo grado con conseguente non applicabilità dello ius superveniens per effetto delle statuizioni del giudice di primo;
b) inoltre va comunque osservato che l'accoglimento del ricorso di primo grado ha comportato l'annullamento della proroga tecnica del 2023 e, per l'effetto, la conferma della cessazione degli effetti di tale concessione alla data del 31 dicembre 2023; a partire da tale data, pertanto, l'Associazione non ha più la titolarità della concessione;
c) lo jus superveniens (id est il d.l. n. 131 del 2024, nella parte in cui ha modificato l'art. 3, co. 1, della legge n. 118 del 2022) ha previsto che “al fine di consentire
l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento … e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea”, sono prorogate sino al 30 settembre 2027 N. 00780/2025 REG.RIC.
le sole concessioni demaniali marittime “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.
Va da sé che la concessione dell'Associazione – in quanto cessata in data 31 dicembre
2023 e non più in vigore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 131 del 2024 – non può comunque beneficiare della proroga disposta dal d.l. n. 131 del 2024.
Il che destituisce di fondamento la tesi della difesa del sig. AR secondo la quale l'Associazione beneficerebbe comunque della sopravvenuta proroga disposta dal d.l.
n. 131 del 2024.
Tenuto conto, pertanto, che per effetto dell'accoglimento del ricorso di primo grado la concessione dell'Associazione risulta scaduta in data 31 dicembre 2023 (e l'Associazione non potrebbe beneficiare, quindi, della sopravvenuta proroga contemplata dal d.l. n. 131 del 2024):
(a) l'originaria domanda della sig.ra IS NT (la quale ambisce all'assegnazione della concessione in questione) appare ancora supportata da un adeguato interesse ad agire;
(b) conseguentemente, entrambi gli appellanti conservano ancora un interesse alla riforma della sentenza appellata (come peraltro confermato dalla stessa difesa dell'Associazione in occasione dell'udienza pubblica del 20 gennaio 2026), sentenza per effetto della quale la concessione dell'Associazione risulta inderogabilmente scaduta in data 31 dicembre 2023.
18. Passando all'esame dei motivi di appello, corre l'obbligo di principiare dallo scrutinio dei motivi con cui l'Associazione e il sig. AR eccepiscono – rispettivamente – l'irricevibilità e l'improcedibilità dell'originario gravame della sig.ra IS NT. N. 00780/2025 REG.RIC.
SUL MOTIVO DI APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE INCENTRATO
SULL'IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO
19. Questo motivo è infondato.
20. Il primo atto veramente lesivo della sfera giuridica soggettiva della sig.ra IS
NT non è la Deliberazione n. 104/2023 del 29 dicembre 2023, bensì il diniego di concessione del 16 marzo 2024.
Dirimente, in tal senso, è il fatto che la sig.ra IS NT non è mai stata titolare del rapporto concessorio de quo, sicché ella non rivestiva - al tempo in cui tale rapporto concessorio è stato prorogato (con la Deliberazione n. 104/2023) - alcuna posizione giuridica differenziata e qualificata.
Per la precisione, in data 29 dicembre 2023, allorquando il Comune di Terracina ha prorogato con Deliberazione n. 104/2023 la concessione dell'Associazione, la sig.ra
IS NT non aveva ancora trasmesso all'amministrazione comunale alcuna istanza di rilascio di detta concessione (o di sub-ingresso nella sua titolarità).
Pertanto, in quel momento (29 dicembre 2023), la sig.ra IS NT non vantava alcuna formale legittimazione attiva all'impugnazione della proroga tecnica.
Tale legittimazione è sorta soltanto dopo che la sig.ra IS NT ha manifestato (in data 24 gennaio 2024) un formale interesse al rilascio della concessione in questione.
Va da sé che il primo atto veramente lesivo di una posizione differenziata e qualificata della sig.ra IS NT è stato il diniego del 16 marzo 2024, con cui l'Amministrazione ha respinto la sua richiesta di rilascio della concessione de qua.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello articolato dall'Associazione deve essere respinto, in quanto il ricorso di primo grado della sig.ra
IS NT era senz'altro ricevibile e ammissibile.
SUL MOTIVO DI APPELLO DEL SIG. SARDELLITTI INCENTRATO
SULL'IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO N. 00780/2025 REG.RIC.
21. Anche questo motivo è infondato, in quanto infondato è l'assunto della parte appellante, secondo il quale “l'accoglimento del ricorso non ha prodotto alcun effetto utile, atteso che in ragione della modificata legge 118 del 2022, comunque l'Appellata non può ottenere la concessione demaniale, in quanto, essa, sino al 2027 (o sino al termine della gara) è e rimane dell'Associazione RR AD CH UB”.
Si rinvia, sul punto, alle considerazioni già esposte in via preliminare sulla perdurante procedibilità di entrambi gli appelli de quibus (cfr. supra par. 17) e quindi anche sul ricorso originario della sig.ra IS NT, che – si ribadisce – conserva tuttora il proprio interesse all'annullamento della proroga tecnica del 2023, alla conferma della cessazione degli effetti della concessione alla controinteressata alla data del 31 dicembre 2023 e all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di indire la procedura di gara già a inizio 2024 con il descritto effetto sulla non applicabilità del d.l. n. 131 del 2024.
In considerazione di quanto precede, pertanto, il primo motivo di appello articolato dal sig. AR deve essere respinto, in quanto il ricorso di primo grado della sig.ra
IS NT è ancora sorretto da un adeguato interesse ad agire.
SUI MOTIVI DI APPELLO INCENTRATI SUI VIZI DI MERITO DELLA
SENTENZA APPELLATA
22. Ciascuna delle due parte appellanti formula, inoltre, un motivo di appello incentrato sull'asserita erroneità nel merito della sentenza appellata.
I due motivi di gravame de quibus sono sostanzialmente identici, il che ne impone una loro trattazione unitaria.
23. Innanzitutto, appare inconferente il richiamo dell'Associazione alla normativa del
2024 (id est il d.l. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge
14 novembre 2024 n. 166), atteso che gli atti impugnati nel presente giudizio risalgono ad un periodo antecedente rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 131 del 2024. N. 00780/2025 REG.RIC.
Pertanto, in ossequio al principio del tempus regit actum, la cornice normativa alla luce della quale valutare gli atti impugnati non può essere quella del d.l. 16 settembre
2024 n. 131 (convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 166), bensì quella previgente.
24. Tanto chiarito, gli appellanti imputano alla sentenza appellata di aver acriticamente e superficialmente scambiato per automatica una proroga che, invece, automatica non
è.
25. Ciò impone di mettere meglio a “fuoco” la natura della proroga di cui si controverte, così come essa risulta dall'articolato della Deliberazione n. 104/2023 (su cui si regge, in ultima istanza, il diniego di rilascio della concessione opposto alla sig.ra IS NT in data 16 marzo 2024).
Ebbene, la Deliberazione n. 104/2023 (adottata ratione temporis in data 29 dicembre
2023) reca in premessa una chiara e corretta ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime negli ultimi anni (a partire dalla “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, segnatamente la legge 5 agosto 2022
n. 118).
Le tappe principali di tale evoluzione legislativa sono le seguenti:
(i) in base all'originaria formulazione dell'art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022
n. 118, è stata confermata (in ossequio alle coordinate ermeneutiche delle note sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato)
l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 05/10/1993, n. 400 (convertito, con modificazioni, dalla L. 04/12/1993, n. 494), quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (inclusi i punti d'ormeggio) se in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 2022 n. 118 (sulla base di proroghe o N. 00780/2025 REG.RIC.
rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-
Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre
2020, n. 126);
(ii) inoltre, in base all'originaria formulazione dell'art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, è stato previsto che “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della Navigazione”;
(iii) peraltro, in base all'originaria formulazione dell'art. 4 della legge 5 agosto 2022
n. 118, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti “a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime e fluviali per finalità turistico- ricreative e sportive, ive incluse quelle affidate ad associazioni senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture ed infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura”, con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;
(iv) l'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 è rimasto inattuato, in quanto il Governo ha omesso di adottare, entro il termine di 6 mesi, i previsti decreti legislativi;
(v) al contempo è intervenuto, per quanto di rilievo, il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198
(convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14) che ha: (a) prorogato di un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2025) tutti i termini previsti dall'art. 3 della N. 00780/2025 REG.RIC.
legge 5 agosto 2022 n. 118; (b) introdotto un divieto di emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni sino all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (cfr. art. 4, comma 4 bis, della legge 5 agosto 2022 n. 118, così come inserito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14); (c) stabilito che le concessioni in questione continuano ad avere comunque efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (cfr. art. 10 quater, comma 3, d.l. n.
198/2022, così come inserito in sede di conversione per effetto della legge 24 febbraio
2023 n. 14).
26. Orbene, con le sentenze nn. 4479, 4480, 4481 del 20 maggio 2024, questa Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che le proroghe delle concessioni demaniali marittime sopra richiamate sono illegittime e devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione (con conseguente obbligo di indire – in virtù dell'applicabilità diretta dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE – una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva) fatta eccezione per la proroga tecnica funzionale allo svolgimento della gara prevista dall'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 agosto 2022 n. 118 nella sua originaria formulazione, e cioè prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle pubbliche amministrazioni di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa.
A tal riguardo, la Sezione ha precisato che affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga le pubbliche amministrazioni competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o, comunque, avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, N. 00780/2025 REG.RIC.
emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
L'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 consente, infatti, la proroga tecnica solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire le gare.
In sintesi, quindi, la proroga tecnica di cui all'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022
n. 118 – per tale intendendo la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni destinate a scadere in data 31 dicembre 2023 – era possibile soltanto se (e nella misura in cui):
(i) l'amministrazione competente aveva indetto la procedura selettiva o, comunque, aveva deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso;
(ii) la proroga è motivata dall'esistenza di un contenzioso o, altrimenti, da difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura, difficoltà che l'amministrazione deve compiutamente illustrare con l'atto motivato di proroga.
27. Ora, nel caso di specie il Comune di Terracina ha chiaramente esposto – con l'impugnata Deliberazione n. 104/2023 – che la proroga disposta da quest'ultima deliberazione è la “proroga tecnica di cui alla versione originaria dell'art. 3, comma
3, della L. n. 118/2022, ossia sino al 31/12/2024, il cui meccanismo non è mai stato censurato dalla giurisprudenza sopra menzionata”.
Dalle premesse della Deliberazione n. 104/2023 emerge, pertanto, una chiara volontà del Comune di Terracina di applicare quell'unica tipologia di proroga tecnica che è stata effettivamente “salvata” dalla più recente giurisprudenza nazionale (nell'ambito dell'evoluzione legislativa degli ultimi anni).
Ne discende che non è certamene corretto dichiarare l'illegittimità degli atti ora impugnati soltanto sulla base della disapplicazione dell'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 e, conseguentemente, dell'applicazione diretta dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE. N. 00780/2025 REG.RIC.
Ciò perché - lo si ribadisce - la norma nazionale su cui poggiano gli atti impugnati (id est l'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, nella sua originaria formulazione) non è ex se incompatibile con l'ordinamento euro-unitario, così come già rilevato dalla
Sezione con le summenzionate sentenze nn. 4479, 4480, 4481 del 20 maggio 2024
(alle quali si presta integrale adesione).
28. Fermo quanto precede, ciò non basta, tuttavia, a sancire la legittimità degli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio.
Se da un lato è vero, infatti, che tali atti poggiano su una norma nazionale astrattamente compatibile con l'ordinamento euro-unitario, dall'altro lato è anche vero, tuttavia, che ciò non dispensa l'amministrazione dall'onere di dimostrare la piena coerenza di detti atti con il paradigma normativo dell'art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118.
Ebbene, tale paradigma normativo obbligava il Comune, come visto, a fornire una puntuale motivazione sulle ragioni della proroga “tecnica”, e cioè ad esporre che:
(i) era stata indetta una procedura selettiva o, quantomeno, un atto di indirizzo prodromico all'espletamento di siffatta procedura;
(ii) esisteva un contenzioso o, altrimenti, alcune difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura.
29. Nel caso di specie, la motivazione impiegata dal Comune – seppure astrattamente idonea in relazione al punto (i) che precede (va sottolineato, infatti, che la
Deliberazione n. 104/2023 contiene effettivamente un atto di indirizzo potenzialmente funzionale all'avvio di un'eventuale procedura selettiva) – appare invece carente rispetto al punto (ii) che precede.
In base ad un'attenta analisi del corredo motivazionale della deliberazione citata, infatti, emerge che le difficoltà oggettive che il Comune di Terracina ha invocato – a preteso sostegno della proroga della concessione al 31 dicembre 2024 – sono le seguenti due: N. 00780/2025 REG.RIC.
(i) in primis “la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo e l'opportunità di attendere, entro i termini sopra precisati,
l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4, L. 118 del
5.8.2022, ormai spirati”;
(ii) in secundis la necessità di attendere la conclusione delle “procedure in essere per addivenire all'adozione del nuovo P.U.A. comunale”.
In estrema sintesi, pertanto, le difficoltà oggettive per cui il Comune ha ritardato nell'avvio delle procedure selettive dei nuovi concessionari (e per le quali è stata disposta, quindi, la proroga tecnica de qua) sarebbero state da un lato l'attesa dei decreti legislativi contemplati dall'art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (decreti che, peraltro, il Governo non ha poi mai emanato entro il termine di sei mesi stabilito dalla delega legislativa) e dall'altro lato la necessità di attendere l'adozione del Piano Unico degli Arenili (PUA).
Sennonché, nessuna di queste due motivazioni appare sufficiente.
Per quel che concerne, infatti, l'attesa dei decreti legislativi ex art. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, va osservato che il termine di 6 mesi previsto da tale norma per l'esercizio della delega legislativa era già spirato a febbraio 2023 (senza che il
Parlamento avesse previsto una nuova delega) sicché la perdurante mancata indizione della gara a fine dicembre 2023 non appare giustificata.
Per quel che riguarda, invece, l'asserita necessità di attendere l'adozione del Piano
Unico degli Arenili (PUA), la Sezione si è già pronunciata nel senso di escludere che il perdurante procedimento di approvazione del PUA possa “congelare” le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime
(diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla criticabile “conseguenza che nelle more dell'approvazione del PUA comunale, laddove le preesistenti concessioni demaniali marittime siano scadute, l'Amministrazione comunale non potrebbe procedere all'assegnazione, sia pur transitoria e con procedura di evidenza pubblica, N. 00780/2025 REG.RIC.
delle stesse, con l'alternativa che sarebbe o precluso lo sfruttamento transitorio del bene demaniale o prorogata, come avvenuto nella specie la concessione in essere, sebbene già scaduta”, cfr. Cons. St., sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6699).
30. Ne discende, pertanto, che la proroga tecnica disposta con la Deliberazione n.
104/2023 (sulla quale poggia il diniego concessorio adottato in data 16 marzo 2024) è illegittima non già per l'anticomunitarietà della norma nazionale in forza della quale essa è stata adottato (art. 3, co. 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118 nella versione all'epoca vigente e nella parte in cui consentiva alle suddette condizioni la proroga tecnica) bensì per il difetto di motivazione che la affligge.
Del resto, l'inconsistenza delle difficoltà oggettive che sono state frapposte dall'Amministrazione per giustificare la proroga “tecnica” della concessione, risulta vieppiù confermata dal fatto che ancora oggi – in base a quanto emerge dagli atti – nessuna gara risulta essere stata avviata, con l'ulteriore precisazione che la gara deve consistere in una “procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura stessa, del suo svolgimento e del suo completamento” e non in un mero procedimento informale ex art. 37 del Codice della Navigazione (si veda in tal senso il precedente della Sezione n. 10132 del 16 dicembre 2024).
Ciò non può che condurre, pertanto, ad una conferma della sentenza appellata (sia pure nei termini sopra indicati) e per l'effetto ad un accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento - nei limiti dell'interesse azionato - di tutti gli atti impugnati, ferma restando la necessità - in fase di riedizione del potere - che l'istanza di concessione della sig.ra IS NT sia processata nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica imposte dalla normativa unionale.
La natura dirimente e pienamente satisfattiva dei vizi sopra riscontrati consente di assorbire i motivi di illegittimità degli atti impugnati che la sig.ra IS NT ha riproposto ex art. 101, co. 2, c.p.a. N. 00780/2025 REG.RIC.
31. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e successivamente riuniti, li respinge.
Condanna ciascuna parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore della sig.ra IS NT e le liquida in misura complessivamente pari, per ognuna delle due parti appellanti, ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele IA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00780/2025 REG.RIC.
Michele IA
RO PP
IL SEGRETARIO