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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] , il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Meli Calogero, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], l'[...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto dell'1 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 giugno 2024, premettendo di Parte_1
avere – in data 15 giugno 1989 – contratto matrimonio con Controparte_2
, dalla cui unione sono nati dei figli, maggiorenni ed economicamente in-
[...]
dipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di versarle un assegno di mantenimento di CP_1
importo pari ad euro 300,00.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione del convenuto, all'udienza del 26 novembre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, di- chiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
- 2 - e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 3 dicembre 2024.
Pertanto, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, considerato che la ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e che il Parte_1 CP_1
risulta percepire € 7800,00 circa l'anno, va confermato va confermato l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di mante- CP_1 Parte_1
nimento della stessa, un assegno pari ad € 180,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, nessuna statuizione va adottata in ordine all'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, che seguirà il regime civilistico del diritto di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 18 aprile 1970, a TT , e , nato l'[...], Controparte_1
- 3 - a TT, i quali hanno contratto matrimonio il 15 giugno 1989 a TT, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TT, al n. 55, parte II, anno 1989; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] , il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Meli Calogero, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], l'[...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto dell'1 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 giugno 2024, premettendo di Parte_1
avere – in data 15 giugno 1989 – contratto matrimonio con Controparte_2
, dalla cui unione sono nati dei figli, maggiorenni ed economicamente in-
[...]
dipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniu- gale sarebbe divenuta intollerabile a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di versarle un assegno di mantenimento di CP_1
importo pari ad euro 300,00.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la man- cata comparizione del convenuto, all'udienza del 26 novembre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, di- chiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
- 2 - e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata da parte attrice, considerato il dichiarato proposito di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 3 dicembre 2024.
Pertanto, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, considerato che la ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e che il Parte_1 CP_1
risulta percepire € 7800,00 circa l'anno, va confermato va confermato l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di mante- CP_1 Parte_1
nimento della stessa, un assegno pari ad € 180,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, nessuna statuizione va adottata in ordine all'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, che seguirà il regime civilistico del diritto di proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronun- ciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 18 aprile 1970, a TT , e , nato l'[...], Controparte_1
- 3 - a TT, i quali hanno contratto matrimonio il 15 giugno 1989 a TT, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TT, al n. 55, parte II, anno 1989; dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -