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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220026769047000 EF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione come da accordo già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00267690 47 000, notificata il 29 giugno 2022, con cui è stato richiesto l'importo di € 6.444,00 a titolo di EF (oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione), a seguito del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016, effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del
D.P.R. 600/73, ed afferente ad oneri detraibili indicati al Quadro E della dichiarazione fiscale.
Ha eccepito la decadenza dell'Ufficio dal potere di effettuare il controllo formale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, la piena spettanza delle detrazioni disconosciute.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Successivamente, in data 13 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in via extragiudiziale, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, come comunicato dall'Ufficio nella memoria depositata nella stessa data.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo tra le parti in data 13 ottobre 2025, come risultante dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate, e ribadito all'odierna udienza in sede di conclusioni, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220026769047000 EF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione come da accordo già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro l'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00267690 47 000, notificata il 29 giugno 2022, con cui è stato richiesto l'importo di € 6.444,00 a titolo di EF (oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione), a seguito del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016, effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del
D.P.R. 600/73, ed afferente ad oneri detraibili indicati al Quadro E della dichiarazione fiscale.
Ha eccepito la decadenza dell'Ufficio dal potere di effettuare il controllo formale, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, la piena spettanza delle detrazioni disconosciute.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Successivamente, in data 13 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo in via extragiudiziale, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, come comunicato dall'Ufficio nella memoria depositata nella stessa data.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo tra le parti in data 13 ottobre 2025, come risultante dalla memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate, e ribadito all'odierna udienza in sede di conclusioni, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025