Decreto cautelare 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 24 giugno 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5590 del 2024, proposto da GI TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Sorcecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza dirigenziale n. 5 del 2024, Ufficio 8 S.C. Patrimonio e Demanio Marittimo, sottoscritta dal dirigente Area Ambiente e Patrimonio, dott. Eugenio Maria Monaco, notificata in data 24/02/2024, nella quale veniva ordinato al sig. GI TA lo sgombero di persone o cose dell’immobile abusivo realizzato in Anzio (Rm), via Serena n. 44, distinto in catasto al foglio 10, particella 2546, sub. 502, acquisito e trascritto al patrimonio del Comune di Anzio ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 entro e non oltre 90 (trenta) giorni dalla notifica, avvertendolo espressamente che, decorso il suddetto termine, si sarebbe provveduto d’ufficio;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anzio;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa RG RG;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il sig. GI TA ha agito per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Anzio, in esito all’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione n. 148/1997 e alla conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’unità immobiliare distinta in catasto al foglio 10, particella 2546, sub 502 (come da nota di trascrizione n. 70 dell’11 ottobre 2019), ne ha ordinato lo sgombero “ da persone o da cose a qualsivoglia titolo ivi presenti ”.
2. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’incidentale domanda cautelare, si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, depositando alcuni documenti e una memoria con cui, dopo aver eccepito in rito l’inammissibilità del motivo di ricorso riferito all’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione alla moglie del ricorrente, controdeduce nel merito alle doglianze avversarie.
3. Con ordinanza n. 2780 del 24 giugno 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ Ritenuto che la domanda cautelare non appaia assistita – a un sommario esame tipico della presente fase – dal necessario fumus boni juris, tenuto conto che i motivi di diritto formulati non risultano suscettibili di condivisione, specie ove si tenga conto, per un verso, che FA EA non è parte del presente giudizio e, per l’altro verso, che la notificazione dell’ordinanza di demolizione al ricorrente GI TA risale al 9 giugno1997 (cfr. il doc. 4 di parte resistente e le deduzioni di quest’ultima – allo stato non contestate – di cui a p. 5 della memoria del 7 giugno 2024), senza peraltro sottacere che la nota di trascrizione Registro Generale n. 49854, Registro Particolare n. 34811 a favore del Comune di Anzio risulta risalire all’11 ottobre 2019 ”.
4. Con atto del 4 dicembre 2025, il ricorrente, nel rappresentare che in data 8 ottobre 2025 il Comune di Anzio aveva, con il suo accordo, preso possesso della parte dell’immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero, come da verbale depositato in atti il 20 novembre 2025, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite (“ trattandosi di esercizio di facoltà riconosciuta ex lege ”).
5. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, in vista della quale la difesa civica ha depositato apposita istanza di passaggio in decisione senza discussione, contestualmente domandando la condanna della parte ricorrente alle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva che, come del resto evidenziato dalla stessa difesa della parte ricorrente, la rinunzia al ricorso è avvenuta senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., atteso che l’atto, oltre a non essere stato sottoscritto dalla parte personalmente (né dal difensore munito di procura speciale), non è stato notificato al Comune resistente ed è intervenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Ciò impedisce che l’atto di rinuncia produca l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio, emergendo, tuttavia, dallo stesso in modo inequivoco, ex art. 84, comma 4, c.p.a. e anche in considerazione della avvenuta esecuzione del gravato provvedimento di sgombero, per come documentata dal citato verbale di presa di possesso, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e alla luce della condivisibile motivazione di cui alla richiamata ordinanza cautelare n. 2780 del 2024, con la precisazione, peraltro, che, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., la condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche per l’ipotesi di rinuncia rituale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Anzio delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NE AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
RG RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG RG | NE AN |
IL SEGRETARIO