Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto da
IN ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio, Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'accertamento
della mancata ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito a Sentenza del Tribunale, Giudice del Lavoro, avente ad oggetto Bonus Carta n.179 /2024 del Tribunale di Teramo - RG 1840 /2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l'ottemperanza della Sentenza n.179/2024 del Tribunale di Teramo con cui il giudice del Lavoro ha riconosciuto in suo favore il diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015.
Nonostante la notifica con formula esecutiva, il Ministero non ha adempiuto alla sentenza.
Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
Deve pertanto ordinarsi al Ministero dell'Istruzione di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell'inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Le spese processuali sono liquidate, ex art. 91 c.p.c., tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. ordina al Ministero dell'istruzione e del Merito di dare esecuzione alla Sentenza n.179/2024 del Tribunale di Teramo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza ;
2. nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento a cura della parte ricorrente;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
IO RI NI, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RI NI | RM NZ |
IL SEGRETARIO