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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1405/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9464/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500904430 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 112500904430, per un importo di euro 338,00, relativo all'unità abitativa sita in Roma, Indirizzo_1, piano secondo, scala unica, interno 3, della quale era stato conduttore in forza di contratto di locazione registrato il 7 giugno 2017, con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.
Il ricorrente deduceva di aver comunicato recesso anticipato dal contratto con raccomandata del 27 giugno 2018 e di aver restituito l'immobile, come da verbale di riconsegna sottoscritto con la locatrice in data 12 settembre 2018, con contestuale restituzione del deposito cauzionale.
La dichiarazione di cessazione era stata tempestivamente trasmessa all'ente gestore AMA S.p.A. e al
Comune di Roma, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, e la prova della cessazione della detenzione era stata fornita mediante deposito del verbale di riconsegna, della raccomandata di recesso e della documentazione identificativa dell'immobile.
L'avviso TARI 2025 n. 112500904430 richiedeva il pagamento per l'anno 2025, ma il ricorrente sosteneva di non essere più soggetto passivo del tributo dal 12 settembre 2018, data della riconsegna dell'immobile, non risultando più detentore né utilizzatore dello stesso.
L'Amministrazione comunale non ha prodotto elementi di prova idonei a dimostrare la permanenza del possesso o della detenzione in capo al ricorrente dopo la data di riconsegna, né ha contestato il contenuto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di riconsegna del 12 settembre 2018, regolarmente sottoscritto dal ricorrente e dalla locatrice e dalla raccomandata di recesso anticipato del 27 giugno 2018, risulta provata la cessazione della detenzione dell'immobile da parte di Ricorrente_1 antecedentemente al periodo oggetto di imposizione TARI 2025.
La sentenza n. 15102/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione Quinta, depositata il 20 dicembre 2023, passata in giudicato tra le stesse parti e relativa al medesimo immobile, ha già accertato l'assenza del presupposto impositivo TARI a carico del ricorrente dal 12 settembre 2018, riconoscendo la forza probatoria del verbale di riconsegna e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione.
Il principio del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c., impone l'efficacia preclusiva della statuizione resa tra le stesse parti e per identico oggetto, non risultando in atti né fatti nuovi, né elementi sopravvenuti idonei a fondare una diversa decisione.
L'Amministrazione comunale, cui incombeva l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza della detenzione o dell'occupazione da parte del ricorrente nell'anno 2025, né ha contestato la validità e l'efficacia del verbale di riconsegna, che in quanto atto sottoscritto da entrambe le parti assume piena efficacia probatoria.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI presentata dal ricorrente è stata tempestiva e conforme al regolamento comunale;
in assenza di contestazioni e fatti nuovi, la pretesa tributaria non trova fondamento giuridico.
In diritto, la riconsegna dell'immobile, debitamente documentata, esclude la soggettività passiva TARI per il periodo successivo e la produzione della raccomandata e del verbale di riconsegna costituisce prova idonea della cessazione dell'occupazione.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; - Annulla l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 112500904430, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, notificato il 30 aprile 2025, per carenza del presupposto impositivo e in forza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 15102/2023; -
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro
172,50 per controversie di valore fino a euro 1.100,00 (onorari euro 90,00, diritti euro 60,00, rimborso forfetario spese generali 15% euro 22,50), oltre IVA e CPA come per legge, secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9464/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500904430 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 112500904430, per un importo di euro 338,00, relativo all'unità abitativa sita in Roma, Indirizzo_1, piano secondo, scala unica, interno 3, della quale era stato conduttore in forza di contratto di locazione registrato il 7 giugno 2017, con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.
Il ricorrente deduceva di aver comunicato recesso anticipato dal contratto con raccomandata del 27 giugno 2018 e di aver restituito l'immobile, come da verbale di riconsegna sottoscritto con la locatrice in data 12 settembre 2018, con contestuale restituzione del deposito cauzionale.
La dichiarazione di cessazione era stata tempestivamente trasmessa all'ente gestore AMA S.p.A. e al
Comune di Roma, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, e la prova della cessazione della detenzione era stata fornita mediante deposito del verbale di riconsegna, della raccomandata di recesso e della documentazione identificativa dell'immobile.
L'avviso TARI 2025 n. 112500904430 richiedeva il pagamento per l'anno 2025, ma il ricorrente sosteneva di non essere più soggetto passivo del tributo dal 12 settembre 2018, data della riconsegna dell'immobile, non risultando più detentore né utilizzatore dello stesso.
L'Amministrazione comunale non ha prodotto elementi di prova idonei a dimostrare la permanenza del possesso o della detenzione in capo al ricorrente dopo la data di riconsegna, né ha contestato il contenuto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di riconsegna del 12 settembre 2018, regolarmente sottoscritto dal ricorrente e dalla locatrice e dalla raccomandata di recesso anticipato del 27 giugno 2018, risulta provata la cessazione della detenzione dell'immobile da parte di Ricorrente_1 antecedentemente al periodo oggetto di imposizione TARI 2025.
La sentenza n. 15102/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione Quinta, depositata il 20 dicembre 2023, passata in giudicato tra le stesse parti e relativa al medesimo immobile, ha già accertato l'assenza del presupposto impositivo TARI a carico del ricorrente dal 12 settembre 2018, riconoscendo la forza probatoria del verbale di riconsegna e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione.
Il principio del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c., impone l'efficacia preclusiva della statuizione resa tra le stesse parti e per identico oggetto, non risultando in atti né fatti nuovi, né elementi sopravvenuti idonei a fondare una diversa decisione.
L'Amministrazione comunale, cui incombeva l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza della detenzione o dell'occupazione da parte del ricorrente nell'anno 2025, né ha contestato la validità e l'efficacia del verbale di riconsegna, che in quanto atto sottoscritto da entrambe le parti assume piena efficacia probatoria.
La dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI presentata dal ricorrente è stata tempestiva e conforme al regolamento comunale;
in assenza di contestazioni e fatti nuovi, la pretesa tributaria non trova fondamento giuridico.
In diritto, la riconsegna dell'immobile, debitamente documentata, esclude la soggettività passiva TARI per il periodo successivo e la produzione della raccomandata e del verbale di riconsegna costituisce prova idonea della cessazione dell'occupazione.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; - Annulla l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 112500904430, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, notificato il 30 aprile 2025, per carenza del presupposto impositivo e in forza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 15102/2023; -
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro
172,50 per controversie di valore fino a euro 1.100,00 (onorari euro 90,00, diritti euro 60,00, rimborso forfetario spese generali 15% euro 22,50), oltre IVA e CPA come per legge, secondo i parametri di cui al
DM 55/2014.