Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 5/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LI
composta dai seguenti magistrati:
TT RA Presidente BE IG Consigliere relatore Marco Catalano Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46589 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di:
RO PI, nato a [...] il [...], residente in [...], CF: [...], non costituito;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 19 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Cons. BE IG e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus;
FATTO
Con atto di citazione notificato per posta raccomandata il 21 luglio 2025 la Procura Regionale chiede la condanna di RO PI al risarcimento del danno patrimoniale e d’immagine in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni di euro 94.141,95, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
La Procura attrice riferisce che, a definizione del procedimento penale n. 6332/2016 R.G.N.R. con sentenza n. 215/2019 del 10 aprile 2019, divenuta irrevocabile dal 6 giugno 2019, il G.U.P. presso il Tribunale di Parma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., a RO PI, nato a [...] il [...], all’epoca dei fatti ufficiale della riscossione in servizio presso la sede di Parma della società Equitalia Centro S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni), la pena di anni quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 314 c.p. per essersi appropriato complessivamente della somma di euro 31.380,65 a lui consegnata da un destinatario di cartelle esattoriali a cui il RO rilasciava delle ricevute false.
Ritenendo che quanto sopra descritto integrasse un’ipotesi di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale e all’immagine dell’IS pubblica coinvolta, nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Procura Regionale ha citato RO PI per sentirlo condannare alla complessiva somma di euro 94.141,95 (di cui euro 31.380,65 per mancato incasso ed euro 62.761,30 per danno all’immagine).
Nell’affermare la pacifica giurisdizione della Corte dei conti sulle condotte illecite degli ufficiali della riscossione, la Procura afferma che le appropriazioni di denaro da parte di un ignaro contribuente, al quale rilasciava ricevute false, assumevano il connotato di condotte illecite svolte in servizio.
Ritiene che la sentenza penale emessa a seguito di procedimento di applicazione della pena a richiesta dell'imputato ex art. 444 c.p.p. sia sufficiente per la contestazione del danno erariale, nella forma del danno patrimoniale e del danno all'immagine.
Afferma che la sentenza di patteggiamento, secondo indirizzi consolidati anche di questa Sezione, può costituire un punto di partenza per poter trarre utili elementi di valutazione dal fascicolo processuale penale ai fini dell'autonoma pronuncia da rendere in tema di responsabilità per danno erariale.
Afferma, altresì, che dagli atti del procedimento penale emergono incontestati elementi di colpevolezza a carico di RO PI, idonei a essere valorizzati, sul piano probatorio, nell’ambito del presente giudizio di responsabilità amministrativa.
Ritiene che la condotta del RO sia connotata dal dolo, in virtù della sentenza evidenziata, e pertanto il danno erariale strettamente patrimoniale ammonterebbe ad euro 31.380,65, pari al totale delle somme illecitamente incamerate dal RO.
Ritiene che la vicenda abbia avuto una vasta eco mediatica su molti quotidiani.
Sussisterebbero, pertanto, a detta dell'attrice, i presupposti di cui all’art. 17 co. 30-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, come convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, e successivamente modificato dall’art.1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n.103, convertito nella legge 3 ottobre 2009, n.141, posto che nella fattispecie si è al cospetto di una sentenza penale irrevocabile con la quale è stata applicata una pena per un delitto compreso tra quelli di cui di cui al capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.
Il comportamento del RO avrebbe danneggiato l’immagine di Agenzia delle Entrate-Riscossione, pregiudicando quel delicato rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra il cittadino e l’IS pubblica, specie in un settore di attività “sensibile”, quale quello della riscossione coattiva delle entrate.
Pertanto, la Procura contesta al convenuto un danno all’immagine nella misura del doppio del vantaggio patrimoniale conseguito, ai sensi dell’art. 1 comma 1 sexies, legge n. 20 del 1994, nella misura di euro 62.761,30.
In conclusione, la Procura attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale, patrimoniale e all’immagine, pari a complessivi euro 94.141,95, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Nonostante la notificazione dell’atto di citazione in data 21 luglio 2025, il convenuto RO PI non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 19 novembre 2025 la Procura Regionale ha confermato la richiesta di condanna nei termini sin qui delineati.
DIRITTO
1. La Sezione è chiamata a giudicare un’ipotesi di danno patrimoniale e all’immagine arrecato da RO PI, all’epoca funzionario di Equitalia Centro S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione), a seguito della sentenza ex artt. 444 e ss. emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Parma n. 215/2019 del 10 aprile 2019, irrevocabile dal 6 giugno 2019, con la quale era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione al convenuto per il reato di peculato (art. 317 c.p.).
Il capo d’imputazione prevedeva la contestazione della condotta illecita di appropriazione di euro 31.380,65 in danno di un contribuente, destinatario di cartelle esattoriali, al quale venivano rese dal RO delle “ricevute provvisorie”, del tutto sfornite di validità in quanto alla già menzionata riscossione non seguiva alcun versamento nelle casse dell’ente.
In conseguenza della condanna inflitta in sede penale, la Procura chiede al RO il risarcimento del danno patrimoniale pari ai complessivi importi illecitamente riscossi per euro 31.380,65, e del danno all’immagine per la somma di euro 62.761,30, pari al doppio delle accertate illecite appropriazioni di somme in realtà destinate all’agenzia danneggiata.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di RO PI ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 175 del 2016, alla luce della regolare notificazione postale avvenuta in data 21 luglio 2025 dell’atto di citazione e l’omessa costituzione in giudizio del convenuto.
3. Nel merito, la Sezione ritiene la domanda attorea fondata e meritevole di accoglimento.
3.1 Occorre premettere alcune considerazioni riguardanti gli effetti, nel giudizio contabile, della sentenza a chiusura del procedimento penale che, su istanza dell'imputato, ha disposto, ex artt. 444 e ss. c.p.p., l'applicazione di una pena con il consenso del P.M. procedente.
Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in base al quale la sentenza penale di condanna emessa a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) costituisce nel processo civile, e nel processo contabile, un importante elemento di prova.
La Suprema Corte afferma, infatti, che la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., pur non consentendo un accertamento capace di far stato nel giudizio civile (e, quindi, anche contabile), contiene pur sempre un’ipotesi di responsabilità che il giudice di merito non può ignorare. Qualora il giudice contabile, come qualsiasi altro giudice la cui decisione dipende dalla valutazione di una sentenza penale di c.d. “patteggiamento”, intenda disconoscere la predetta efficacia probatoria, ha il dovere di motivare dettagliatamente le ragioni in base alle quali l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, posto che la sentenza di applicazione della pena patteggiata, pur non configurandosi come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall’onere della prova (Cass. Civ., sez. lavoro, n. 23906/2007; Cass. Civ., SS.UU. n. 17289/2006; Cass. Civ., sez. lavoro, n. 9358/2005).
Anche la giurisprudenza di questa Corte riconosce alla sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. gli effetti di una tacita ammissione di colpevolezza, posto che detto tipo di pronuncia esclude a priori la sussistenza di circostanze per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ed è sostanzialmente equiparata ad una sentenza di condanna come previsto dall’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell’imputato sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. ordinario e la parte (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 7/2009).
La condanna in sede penale comminata con il c.d. “patteggiamento”, pur non precludendo al giudice contabile l’accertamento e la valutazione dei fatti difforme dalle risultanze di cui alla sentenza, assume, quindi, particolare valore probatorio (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 7/2009; Sez. I App., n. 3/2004).
Pertanto, se la sentenza emessa a seguito del rito previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p. non è un accertamento invincibile di responsabilità, gli elementi di prova contenuti nella stessa possono ritenersi disattesi solo qualora siano inattendibili i fatti del procedimento penale. In questo senso la Corte dei conti ha sempre affermato che la sentenza di c.d. “patteggiamento” assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte dei conti, Sez. I App., n. 3/2011; Sez. Lombardia, n. 670/2011).
Al Collegio non sembra vi siano ragioni per escludere il valore probatorio di tale sentenza, nei termini sopra specificati. Non sono emerse, infatti, nel corso del presente giudizio avanti questa Corte, specifiche prove contrarie che invalidassero il peso probatorio della sentenza penale.
L'accertata contumacia del convenuto RO non ha consentito l'esame di una versione dei fatti difforme da quelli che emergono nel capo d’imputazione della citata sentenza su cui la Procura contabile fonda la richiesta di risarcimento del danno erariale.
Nella sentenza n. 215/2019 del G.U.P. del Tribunale di Parma si legge espressamente che non vi sono gli estremi del proscioglimento obbligatorio di cui all'art. 129 c.p.p., sulla base degli atti del fascicolo del P.M. ordinario, ed in particolare sulle risultanze delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Sezione ritiene che gli episodi di peculato enucleati nel capo d’imputazione della sentenza n. 215/2019 del G.U.P. presso il Tribunale di Parma siano stati commessi dal convenuto RO nel periodo compreso tra gennaio 2005 e marzo 2010.
Il RO, infatti, in quel periodo era ufficiale della riscossione per conto di Equitalia Centro s.p.a., e i fatti a lui contestati consistono in appropriazioni illecite di somme da parte di un contribuente, il quale aveva versato in più occasioni al RO somme che dovevano costituire una sorta di rateizzazione di quanto da lui dovuto al concessionario della riscossione per debiti fiscali non adempiuti nei termini di legge.
A seguito del patteggiamento ex artt. 444 e ss. c.p.p., il convenuto ha accettato la pena sulla precisa contestazione di peculato per l’appropriazione delle citate somme, mai riversate nelle casse dell’ente riscossore.
A conferma della responsabilità amministrativa del convenuto, a titolo di dolo, vanno presi in considerazione gli atti del procedimento istruttorio del P.M. penale e prodotti dal P.M. contabile nel presente giudizio.
Da tale documentazione, ed in particolare dal verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese in data 24 maggio 2016 dal contribuente che aveva versato le somme al RO, si evincono elementi seri, precisi e concordanti circa il perfezionamento di una condotta connotata da illiceità penale, consistente proprio nella percezione di somme legalmente dovute all’ente riscossore, ma di fatto incamerate dal convenuto.
A titolo esemplificativo, a tal fine assumono particolare rilevanza le dichiarazioni del contribuente che afferma di aver rateizzato i debiti fiscali chiamando il RO anche fuori dall’ufficio e consegnandoli varie somme in contanti, cui seguivano ricevute intestate a SEIT di Parma o ad Equitalia Centro S.p.a. del tutto sfornite di valore giuridico in quanto non autorizzate dall’ente, cui non seguiva alcun riversamento.
Risulta altresì accertato, in fase istruttoria penale, che le “ricevute provvisorie” emesse dal RO nei confronti del contribuente in parola ammontano a complessivi euro 31.380,65, come confermato dalla denuncia-querela sporta dal dott. Antonio Rondi, Direttore Generale di Equitalia Centro S.p.a. e depositata in data 19 aprile 2016 presso la Procura della Repubblica di Parma e prodotta dalla Procura Regionale in allegato all’atto di citazione.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare la responsabilità amministrativa del convenuto per il danno patrimoniale di euro 31.380,65, in danno dell’attuale ente riscossore Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ad Equitalia Centro S.p.a. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
3.2 La Sezione ritiene che sia meritevole di accoglimento anche la domanda di condanna al risarcimento del danno all’immagine patito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito della condotta del convenuto RO PI.
Si ricorda che l’art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, modificato dal d.l. n. 103/2009 e convertito dalla legge n. 141/2009, consente l’azione per danno all’immagine per fattispecie delittuose corrispondenti ai reati dei pubblici ufficiali contro la stessa pubblica IS (capo I, titolo II, libro II del codice penale), poi estese dalla giurisprudenza contabile, sulla scorta dell’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. n. 174/2016) ad altre fattispecie criminose che siano astrattamente lesive della pubblica IS (tra le più significative, Sez. Lombardia n. 201/2016, Sez. Emilia-Romagna, n. 73/2017).
Ne consegue che il reato di cui all’art. 314 c.p., accertato nella condotta tenuta dal RO, appare corretto presupposto normativo per la contestazione del danno all’immagine.
Sussiste altresì il rapporto di servizio tra RO PI e l’Agenzia danneggiata, atteso che il convenuto era, all’epoca dei fatti, dipendente dell’ente e che le illecite trattenute sono avvenute in occasione della prestazione, sia pure distorta, dell’attività di servizio resa presso la sede di Parma.
La Procura ha inoltre dimostrato il requisito del clamor fori, consistente nella divulgazione delle notizie riportate dai numerosi articoli di stampa dai quali emerge chiaramente la condotta illecita del RO e le conseguenti azioni legali alle quali è stato sottoposto il convenuto in sede penale.
Per la quantificazione del danno all’immagine, la Sezione ritiene di dover utilizzare il criterio del doppio dell’utilità conseguita dal convenuto ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 come introdotto dalla legge n. 190/2012.
Tale criterio risulta applicabile anche alle condotte consumate anteriormente all’entrata in vigore della menzionata legge n. 190/2012 in quanto detta norma ha sostanzialmente recepito l’orientamento giurisprudenziale maggioritario delle Sezioni giudicanti della Corte dei conti (Sez. I App. N. 255/2024).
Pertanto, il danno va quantificato in euro 62.761,30, come richiesto in atto di citazione e corrispondente al doppio delle utilità illecitamente percepite dal convenuto.
4. Conclusivamente, RO PI va condannato al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 31.380,65 e al risarcimento del danno all’immagine nella misura di euro 62.761,30, e pertanto nella complessiva somma di euro 94.141,95 in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come da richiesta avanzata in atto di citazione, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Il convenuto RO PI va infine condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 46589 del registro di Segreteria promosso nei confronti di RO PI, ogni diversa domanda o eccezione respinta,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 175/2016 la contumacia del convenuto RO PI;
NN
il convenuto RO PI, in atti generalizzato, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione della complessiva somma di euro 94.141,95 (novantaquattromilacentoquarantuno/95), oltre interessi legali dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto RO PI al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 89,97 (ottantanove/97)
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente
BE IG TT RA
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 13 gennaio 2026 p. il Direttore della Segreteria Dr.ssa Lucia Caldarelli
(firmato digitalmente)